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ATTO COSTITUTIVO DELLA CONFERENZA PERMANENTE DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
I Presidenti Delle Regioni, riuniti a Pomezia il 15 e 16 gennaio hanno deciso di costituirsi in Conferenza Permanente. La decisione è stata determinata dalla volontà di concorrere al superamento delle inerzie e delle resistenze che impediscono al sistema delle autonomie, regionali e locali, di esprimere appieno le proprie potenzialità di apporto per il risanamento e lo sviluppo economico e sociale del Paese. La Conferenza, costituita dai Presidenti delle Regioni a Statuto ordinario, a Statuto speciale e delle Province autonome di Bolzano e Trento, si riunirà periodicamente, di norma ogni trimestre, su convocazione di un Presidente di turno scelto a rotazione tra tutte le Regioni. La Conferenza dei Presidenti delle Regioni si propone come iniziativa anticipatrice della Conferenza dei Presidenti delle Giunte Regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui costituzione è stata unanimemente proposta dalle Regioni e dalla Commissione Parlamentare per le Questioni regionali. Fin d’ora la Conferenza intende pertanto operare come momento di raccordo delle Regioni con il Governo nazionale, con il Parlamento, con il sistema degli Enti locali. Più in generale la Conferenza dei Presidenti delle Regioni opererà per definire linee comuni di iniziativa e di azione su temi di generale interesse delle Regioni stesse, ritenendo punto di riferimento e di coordinamento anche di tutta una serie di collegamenti interregionali già in atto in diversi settori. La Conferenza si avvarrà di una struttura di supporto tecnica, ed operativa che verrà definita nei prossimi giorni. Nel corso della riunione la Conferenza dei Presidenti ha trattato i temi che attengono alla definizione del rapporto con il Parlamento e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai problemi della finanza regionale e locale, ai problemi comunitari. La Conferenza ha altresì affrontato i problema degli interventi di solidarietà delle Regioni verso le zone terremotate, anche con riguardo alla preannunciata legge quadro per la ricostruzione. La Conferenza si è riconvocata per i giorni 30 e 31 gennaio e in quella occasione verrà compiuto anche un esame della proposta di piano a medio termine del Governo. Allo scopo di rendere efficace al massimo la partecipazione delle Regioni all’opera di ripresa e di ricostruzione delle zone terremotate è indispensabile concordare e definire alcune linee e criteri operativi. Partendo dalla considerazione che il ruolo delle Regioni e degli Enti locali non può comunque essere sostitutivo degli interventi che competono al sistema delle autonomie,delle zone terremotate allo Stato, al Commissario di Governo, esso si definisce come azione di supporto e di servizio rispetto alle esigenze straordinarie che gli Enti locali della Campania e della Basilicata sono chiamati a fronteggiare. In termini schematici i campi ed i settori di attività nei quali le Regioni possono operare sono i seguenti: 1) Assistenza per la riorganizzazione ed il rafforzamento degli Uffici comunali con particolare riferimento alle attività anagrafiche, amministrative, tecniche, scolastiche, culturali e sociali. 2) Sopralluoghi tecnici per gli adempimenti legati alla attuazione delle leggi sulla ricostruzione. 3) Iniziativa del Centro interregionale di coordinamento delle informazioni territoriali (di cui fanno parte anche le Regioni Campania e Basilicata) per la costituzione delle basi cartografiche e di documentazione territoriale già proposta ai vari livelli interessati; 4) Organizzazione e coordinamento delle disponibilità tecniche e scientifiche presenti nell’ambito delle Regioni (Università, Ordini professionali, Istituti di ricerca, Enti locali, ecc.) per la costituzione di gruppi di indagine, rilevamento e progettazione. Questi gruppi sulla base di indicazioni, scelte e direttive dei comuni interessati, integrati con forze locali incaricate, potrebbero operare nell’ambito dei seguenti campi: 4.1) Individuazione delle aree per la installazione dei prefabbricati, progettazione delle relative opere di urbanizzazione ed eventuale direzione dei lavori. 4.2) Rilevamenti e studi di tipo geologico e geosismico in particolare, con il coordinamento scientifico e le metodologie definite dal CNR. 4.3) Progettazione dei piani di recupero urbanistici e strutturali. 4.4) Revisione o progettazione di strumenti urbanistici e di piani P.E.E.P. 4.5) Progettazione di servizi e di strutture pubbliche. 4.6) Analisi e studi di tipo socio-economico ed eventuali progetti di sviluppo. 4.7) Collaborazione al processo di ripresa delle attività sanitarie di base ed alla realizzazione di specifici programmi d’intervento per le fasce di popolazione più esposte al rischio. 4.8) Consulenza e partecipazione alle iniziative nel campo socio assistenziale. 4.9) Collaborazione alla ripresa delle attività educative e scolastiche. 4.10) Collaborazione con gli organismi locali per la formulazione dei piani di intervento nel settore agricolo e zootecnico ed in particolare per: - azioni di tutela e profilassi degli animali; - cura dell’igiene dei ricoveri del bestiame; - piano di ricostruzione e di incremento del patrimonio zootecnico; - piano di ristrutturazione delle aziende; - piani di ricostituzione e di miglioria dei terreni e delle coltivazioni. 5) Coordinamento di altri impegni assunti o proposti a vario titolo da enti, istituzioni, ed associazioni operanti nei rispettivi ambiti regionali. Nell’ambito di questa elencazione, che vale per la individuazione dei settori nei quali le Regioni e gli Enti Locali possono operare, occorrerà definire con gli organi e gli enti interessati (Commissario di Governo, Regioni, Enti locali) e con riferimento alle singole e specifiche situazioni, il tipo e la dimensione degli interventi da realizzare concretamente.
POMEZIA, 16 gennaio 1981.
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Stralcio della L. 23-8-1988 n. 400
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Capo II - Rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
Art. 12. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia. 2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. 3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali. 4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza. 5. La Conferenza viene consultata: a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo; b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali; c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza. 7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome.
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Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto in particolare l'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare apposito decreto legislativo per la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; Vista l'intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri ed i presidenti delle regioni e province autonome il 23 gennaio 1997, circa le modalità del concorso delle regioni in vista della definizione della politica nazionale in sede Unione europea; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I - Disposizioni generali 1. Àmbito della disciplina. 1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ferme restando le competenze ad essa attribuite, il presente decreto disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti contestualmente alla definitiva individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , delle procedure e degli strumenti di raccordo fra i livelli di governo. ------------------------ Capo II - Conferenza Stato-regioni 2. Compiti. 1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-regioni: a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3; b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4; c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge; e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'articolo 6; f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione; g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge; h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse; i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali. 2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta. 3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri: a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge; b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari. 6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi. 7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata. 8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato-regioni delibera, altresì: a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ; b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni; c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi dell'articolo 7. 9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. 3. Intese. 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. 4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive. 4. Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano. 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune. 2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Rapporti tra regioni e Unione europea. 1. La Conferenza Stato-regioni, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di: a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime; b) esprimere parere sullo schema dell'annuale disegno di legge che reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea». Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge è presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere. 2. La Conferenza Stato-regioni designa i componenti regionali in seno alla rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea. Su richiesta dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e col consenso del Governo, la Conferenza Stato-regioni esprime parere sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee. 3. La Conferenza Stato-regioni favorisce e promuove la cooperazione tra la Cabina di regia nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine della piena e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie destinate all'Italia. 6. Scambio di dati e informazioni. 1. La Conferenza Stato-regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. 3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 7. Organismi a composizione mista. 1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato-regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza stessa.
Capo III - Conferenza unificata
8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata. 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno .
9. Funzioni. 1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane. 2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: a) esprime parere: 1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati; 2) sul documento di programmazione economica e finanziaria; 3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4; c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune; d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge; e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6; f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane. 4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di: a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali; b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane. 6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame: a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti; b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici; c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato. 7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire: a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali; b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale. 10. Segreteria. 1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte congiuntamente dalla segreteria della Conferenza Stato-regioni e dalla segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 2. La segreteria della Conferenza Stato-regioni opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza stessa. Ad essa è assegnato personale dello Stato e, fino alla metà dei posti in organico, da personale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza Stato-regioni ed individuati gli uffici di livello dirigenziale. 4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si avvale di una segreteria collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 5. La composizione della segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stabilita con successivo provvedimento di organizzazione. Con il medesimo provvedimento potrà essere previsto che fino alla metà dei posti in organico possa essere coperto da personale delle province, dei comuni e delle comunità montane, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. I restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Può essere altresì assegnato alla segreteria anche personale del Ministero dell'interno.
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