Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - ambiente - PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DI ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE 2 DICEMBRE 1996 DEL COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE E CONCERNENTE LA GESTIONE E LE MISURE DI CONSERVAZIONE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) E DELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC).

giovedì 3 febbraio 2005


PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DI ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE 2 DICEMBRE 1996 DEL COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE E CONCERNENTE LA GESTIONE E LE MISURE DI CONSERVAZIONE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) E DELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC).

 

Punto 8) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

 

 

 

La Conferenza dei Presidenti esprime parere negativo, salvo l’accoglimento degli emendamenti di cui al documento che si consegna.

 

 

Roma, 3 febbraio 2005

 

 ____

 

 


 

 

Schema del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 "Classificazione delle aree protette" del Comitato per le aree naturali protette e concernente la gestione e le misure di conservazione delle zone di protezione speciale e delle zone speciali di conservazione.

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e in particolare l'articolo 3, comma 4, lettere a) che demanda al Comitato per le aree naturali protette l'integrazione della classificazione di dette aree;

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici ed in particolare gli artt. 3 e 4 di detta direttiva;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che all'art. 1, comma 5, stabilisce che: "Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/24/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per al fauna selvatica di cui all'art. 7, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento e alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi";

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'art. 7 della citata direttiva che stabilisce che gli obblighi derivanti dall'art. 6, paragrafi 2, 3 e 4 della medesima direttiva per le ZSC, circa l'adozione di opportune misure dì conservazione, debbano essere applicati anche alle ZPS "a decorrere dalla data di entrata in vigore di detta direttiva o dalla data di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora sia essa posteriore";

Vista la deliberazione del Comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997, che include nella classificazione delle aree protette le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ovvero quelle aree che costituiscono la rete ecologica europea Natura 2000 di cui all'art. 3 della citata direttiva 92/43/CEE;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha soppresso il Comitato per le aree naturali protette e ha stabilito che le relative funzioni siano esercitate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;


 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio 1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, che stabilisce:

-          all'art. 4, comma 1, che spetta alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano assicurare per i proposti Siti di Importanza Comunitaria (di seguito pSIC) opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;

-          all'art. 4, comma 2, che spetta altresì alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete
Natura 2000 da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, l'adozione per le ZSC, entro sei mesi dalla loro
designazione,  delle  "misure di conservazione necessarie che implicano
all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di
sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali
che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui
all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti. ";

-          all'art. 4, comma 3, che stabilisce che qualora le ZSC "ricadano all'interno di
aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste
previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma
adotta,....omissis..., le opportune misure di conservazione e le norme di
gestione. ";

-          all'art. 6, comma 2, che gli obblighi derivanti dagli artt. 4 e 5 si applicano
anche alle ZPS;

Visto il proprio decreto del 3 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002, concernente "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.;

Visti gli esiti delle riunioni tecniche tenutesi presso la Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

Considerato che l'inclusione delle ZPS e delle ZSC nella classificazione delle aree naturali protette operata dalla citata deliberazione del Comitato, con la conseguente necessità di applicazione anche ai siti Natura 2000 delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha di fatto alimentato una conflittualità interpretativa che ha ostacolato la realizzazione degli obiettivi previsti dalle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e dalla relativa normativa di recepimento;

Considerato che la valutazione d'incidenza, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., viene a costituire essenzialmente una misura preventiva di tutela legata ai piani o ai progetti cui devono necessariamente aggiungersi le misure di conservazione opportune al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente,delle specie e degli habitat dei siti natura 2000;

Considerata la necessità di definire la disciplina di tutela da applicare ai siti   Natura  

          2000 dal momento della loro istituzione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

           Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul presente

schema di decreto con delibera n.      del                 

DECRETA Art.1

1.             La deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato delle aree naturali protette,
citata nelle premesse, è annullata.

2.             Alle ZPS ai sensi della direttiva 79/409/CEE e alle ZSC ai sensi della direttiva
92/43/CEE si applica la disciplina di tutela di cui al successivo art. 2.

Art2

1.            Le misure di conservazione previste dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e
dall’ art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997,
n. 357  e s.m.i. si applicano alle ZSC entro sei mesi dalla loro designazione
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, secondo
quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della
Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., e alle ZPS dalla loro
classificazione ovvero istituzione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della direttiva
79/409/CEE   così   come   recepito  dall'art.   6   del   medesimo  decreto   del
Presidente della Repubblica dell'8 settembre  1997, n. 357 e s.m.i. che
estende gli obblighi di cui all'art. 4 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica anche alle ZPS.

2.            Le ZPS si intendono classificate ovvero istituite dalla data di trasmissione alla
Commissione Europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle
Regioni e Province autonome ovvero dalla sola data di trasmissione alla
Commissione Europea dei formulari e delle cartografie delle ZPS da parte del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, precedentemente alla data di
entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3.            Nei   decreti   del   Ministro   dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio   di
designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna regione interessata
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.,
saranno indicati il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC, che
sarà individuato dalla regione interessata, e le misure di conservazione
necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli
habitat e le specie per il quale il sito è stato individuato, conformemente agli

 


 

indirizzi espressi nel decreto 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000".

Il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto emanato d’intesa con ciascuna Regione interessata secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e s.m.i., designa le ZSC.

4.             Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC le Regioni si impegnano a definire
le modalità di attuazione delle misure di conservazione di cui al precedente
comma. all’art. 4, comma 2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e s.m.i.

5.             Le Regioni si  impegnano a definire entro sei mesi dall'emanazione del presente   decreto   le   misure   di   conservazione   per   le  ZPS   di   propria competenza, conformemente agli indirizzi espressi nel decreto 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000".

6.             Nelle   more  della   definizione  da   parte  delle   Regioni   delle  misure  di
conservazione per le ZPS di propria competenza, dette Regioni assicurano
per le ZPS le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e
degli habitat di specie nonché per evitare la perturbazione delle specie per cui
dette ZPS sono state classificate ovvero istituite.

7.             Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, le quali provvedono alle finalità del
presente provvedimento - in conformità allo Statuto speciale e alle relative
norme di attuazione - mediante appositi atti normativi o amministrativi da
emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì

Altero Matteoli