Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - enti locali - Indagine conoscitiva sui rapporti tra l’anagrafe tributaria e le amministrazioni

giovedì 3 febbraio 2005


Audizione presso la Commissione Parlamentare di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria

Indagine conoscitiva sui rapporti tra l’anagrafe tributaria e le amministrazioni locali

            L’attuale situazione relativa ai rapporti tra gli enti impositori substatali e l’amministrazione finanziaria statale vede SOGEI quale significativo intermediario nella gestione dei tributi.

            Circa la consistenza del ruolo di SOGEI quale interlocutore delle Regioni, si vuole evidenziare che l’attuale gestione dell’IRAP è attribuita alla stessa, in via esclusiva, dallo stesso d.Lgs. n. 446/97, istitutivo dell’imposta, in assenza di apposite leggi regionali in materia. Alcune regioni, dotatesi di propria regolamentazione dell’IRAP attraverso idonei strumenti legislativi, hanno individuato nello strumento Convenzionale la modalità più avanzata per garantire la “governabilità” del tributo e affidare la gestione ad un soggetto a rilevanza pubblica quale l’Agenzia delle Entrate. Lo strumento Convenzionale, la cui operatività è assicurata dalla SOGEI, rappresenta una modalità avanzata e flessibile, per la gestione dei tributi delle Regioni. In tal senso, nello strumento Convenzionale, che nasce dal pieno riconoscimento della titolarità del tributo in capo all’ente impositore, vengono evidenziate le risultanze operative dell’attività gestionale dell’Agenzia necessarie a favorire il governo del tributo nell’ambito di una politica fiscale regionale. Se volessimo fare una banale affermazione di principio potremmo dire che lo Stato gestisce e le Regioni governano la fiscalità del territorio in coerenza con il Titolo V della Costituzione.

            Lo strumento Convenzionale, per quanto valido, non offre le garanzie che una piena attuazione della Costituzione assicurerebbe alla fiscalità regionale e locale. In tale direzione opererebbe la previsione di attribuire una incisiva quota di partecipazione al capitale di SOGEI di tutte le amministrazioni regionali. Infatti, determinata la compatibilità della quota complessiva alle stesse conferibile, l’onere del finanziamento dell’operazione potrebbe essere ripartito, per esempio, in relazione alla localizzazione della base imponibile dei tributi affidati in gestione alla SOGEI per il tramite dell’Agenzia delle Entrate. Con tale processo partecipativo le regioni verrebbero coinvolte nel “piano industriale” di SOGEI e nella definizione del compito istituzionale della società. Diventerebbe istituzionale assicurare al sistema tributario regionale la presenza di Centri di Servizio finalizzati alla gestione, alla diffusione delle conoscenze, all’integrazione dei sistemi gestionali di comuni e province nell’ambito della stessa regione, al coordinamento della finanza locale. Per realizzare questo processo appare opportuno che la responsabilità nella conduzione dei Centri di Servizio venga individuata dal Presidente della Regione d’intesa con il Ministro dell’Economia e Finanze, quali enti impositori e/o percettori di tributi, nonché azionisti di riferimento di SOGEI. Le stesse regioni, per la quota di partecipazione loro attribuita, potrebbero coinvolgere gli enti locali, minori e intermedi. In proposito non è possibile non ripetere quanto già acquisito da questa Commissione nell’audizione del 1998. Ora, come allora, si evidenzia che per il raggiungimento di tali finalità sarà indispensabile una stretta collaborazione e un continuo raccordo tra il Centro e le Regioni per la concordanza delle informazioni e per il trasferimento, da parte del Ministero, non soltanto dei dati ma anche delle modalità applicative sugli stessi, anche con l’obiettivo di poterne verificare la validità tenendo conto sia delle differenze connaturate alle singole realtà regionali sia alle novità legislative in materia tributaria introdotte dalle stesse Regioni. Questo rapporto collaborativo non potrà non essere intessuto a livello istituzionale affidando agli eventuali tecnici coinvolti (informatici e/o amministrativi) le valutazioni meramente di tipo esecutivo.

            In questo contesto le Regioni avranno la necessità di tutelare una propria visibilità su entrambi i versanti (statale e locale) ma anche di intervenire a scopo di certificazione, integrazione e compatibilità degli archivi; tale ruolo si traduce, a livello di tecnologia telematica, nella costituzione di singole Reti Regionali che, oltre a fungere da raccordo fra le reti locali più piccole e da interfaccia di accesso verso lo Stato, sia luogo logico di costituzione e aggiornamento delle proprie banche-dati che, implementate dal basso e dall’alto, potranno diventare, dopo la predisposizione e la sperimentazione di opportuni processi, strumenti di tipo decisionale atti ad esercitare , per esempio, le nuove funzioni di governo che la “devolution” assegna alle Regioni.

            Qualsiasi forma di collaborazione dovrà partire dalla consapevolezza della pariteticità tra lo Stato e le Regioni sgombrando il campo da quel vizio d’origine, inerente la sottovalutazione delle capacità gestionali di ciascuna Amministrazione regionale, che ha sempre caratterizzato il comportamento del Ministero come dei soggetti suoi Concessionari.

            Partendo da tale consapevolezza è importante sottolineare, a questo proposito, l’eterogeneità dell’informatizzazione della Pubblica Amministrazione: vi sono Regioni che dovranno appoggiarsi parzialmente o completamente al sistema statale per un’oggettiva situazione carente dal punto di vista organizzativo e tecnologico, ed altre che sono in grado non soltanto di gestire una base-dati in modo completamente autonomo ma anche di arricchire e integrare il patrimonio informativo, condiviso con l’amministrazione centrale, con apporti provenienti da altre componenti del Sistema Informativo Regionale.

Le Regioni che hanno già investito e realizzato un proprio Sistema Informativo, non possono accontentarsi di accedere semplicemente al Sistema Tributario Centrale, ma rivendicano la potestà di utilizzare la porzione informativa che gli compete in modo autonomo e dinamico.

            Tale sforzo organizzativo e tecnologico posto in essere dalle regioni rappresenta un’opportunità di confronto per il sistema fiscale statale.

26 gennaio 2005