Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Parere su Dlgs accesso pubblico a informazione ambientale

giovedì 16 giugno 2005


 

PARERE SULLO Schema del Decreto Legislativo RECANTE  recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

 

Punto 12) Odg. Conferenza Unificata

 

 

Le Regioni, vista la strategica importanza del provvedimento in oggetto rilevano la necessità di modificarlo in maniera tale da :

1) ricondurre le limitazioni al diritto di accesso all’informazione ambientale ad ipotesi già individuate nella normativa vigente,

2) ricondurre il ruolo dell’APAT agli ambiti consoni del sistema agenziale

 

Evidenziano inoltre che l’emendamento all’articolo 11 dello schema di decreto dovrà essere applicato coinvolgendo tutti i livelli di Governo non solo lo le Regioni e gli Enti Locali al fine di consentire un’applicazione omogenea della normativa su tutto il territorio nazionale.

Per tali motivi le Regioni esprimono parere negativo sullo schema di decreto salvo l’accoglimento delle modifiche di seguito riportate ed evidenziate in grassetto con particolare riferimento a quelle relative agli artt.5, 9 e 11.

 

Inserire:

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “codice dell’amministrazione digitale”

 

Art. 1

(Finalità)

 

b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili.

A tal fine è promosso l'uso, in particolare, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

 

ART. 2

(Definizioni)

 

3) le misure quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai punti 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

 

 

ART. 5

(Casi di esclusione del diritto di accesso)

 

2. a)alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche qualora essa sia prevista dal diritto;

 

2. d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, qualora essa sia prevista dal diritto,  per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico,  ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

 

2. h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare;

 

6. Nei casi in cui il diritto di accesso è rifiutato in tutto o in parte, l'autorità pubblica ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini  previsti all'articolo 3, comma 2, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente delle forme di tutela previste all'articolo 7.

 

Comma 7 soppresso

 

Art.8

(Diffusione dell’informazione ambientale)

 

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'informazione ambientale può essere resa

disponibile creando collegamenti a sistemi informativi e banche dati elettroniche gestite da altre Autorità pubbliche, da rendere facilmente accessibili al pubblico.

 

Art. 9

(Qualità dell’informazione)

 

L’Agenzia nazionale per la protezione ambientale e per i servizi tecnici, nell’ambito delle proprie competenze, elabora e rende disponibile la documentazione tecnica relativa alle metodologie da adottarsi affinché le informazioni prodotte siano precise e confrontabili.

 

 

Art. 11

(Aspetti organizzativi e procedimentali)

 

In attuazione del principio di leale collaborazione, gli aspetti organizzativi e procedimentali, che lo Stato,  le Regioni e gli Enti locali debbono adottare per l'attuazione del presente decreto, sono individuati  sulla base di accordi, da raggiungere in sede di Conferenza Unificata ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell’ambito di tali accordi saranno individuati:

 

-     modalità di coordinamento tra Autorità;

-     livelli minimi omogenei di informazione al pubblico in applicazione dell’art. 5, comma 4,  in coerenza con le norme in materia di protezione di dati personali e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico;

-     criteri di riferimento per l’applicazione dell’art. 6;

-     modalità di  produzione della relazione annuale sull’applicazione del presente decreto.

 

 

 

 

Roma, 16 giugno 2005