Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Parere su regolamento programma assistenza vittime "tratta delle persone"

giovedì 16 giugno 2005


 Conferenza delle Regioni, Anci, Upi e Uncem

 

PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE:

NORME DI ATTUAZIONE PER L’ISTITUZIONE DELLO SPECIALE PROGRAMMA DI ASSISTENZA PER LE VITTIME DEI REATI PREVISTI AGLI ARTT. 600 E 601 DEL CODICE PENALE AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2003, N. 228

(“MISURE CONTRO LA TRATTA DELLE PERSONE”)

 

 

Punto 9) O.d.g. Conferenza Unificata

 

 

 

 

Le Regioni e le Autonomie locali valutano positivamente l’impianto complessivo dello schema di regolamento e prendono atto con favore dell’accoglimento di numerosi emendamenti presentati in sede tecnica. Particolare apprezzamento viene espresso:

 

-        per il riconoscimento dell’importante ruolo delle Amministrazioni regionali e locali in materia, con l’aumento da uno a due dei membri designati dalla Conferenza unificata ad integrare la Commissione interministeriale per l’attuazione dell’articolo 18 ai fini della valutazione dei progetti di fattibilità (art. 3, comma 1);

-        per un più chiaro inserimento degli interventi di assistenza di cui al Regolamento nel quadro dei servizi e degli interventi già attivi sul territorio: questa è infatti la ratio della modifica dell’art. 1, comma 3 lettera a (che indica, tra gli elementi che i progetti devono prevedere in ogni caso, servizi socio-sanitari di pronto intervento e non specifiche strutture, come indicato nella prima stesura dello Schema) e dell’inserimento, allo stesso comma, della lettera c (che richiede che i progetti debbano prevedere “convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in programmi di rientro volontario assistito e comunque con i servizi sociali degli enti locali);

-        per l’inserimento del nuovo comma 3 bis, che definisce con più chiarezza la durata dei programmi attivati, rendendone più evidente il carattere transitorio;

-        per la modifica dell’oggetto del parere della Commissione che non è più “le proposte di convenzione delle regioni e degli enti locali con in soggetti provati che intendono realizzare i progetti” ma, più correttamente, gli “schemi tipo di convenzioni”. 

 

 


Ciò premesso, le Regioni e le Autonomie locali sollevano le seguenti osservazioni:

a)      le Autonomie locali sottolineano l’importanza di rendere di univoca interpretazione, con gli strumenti giuridici più idonei, il diritto per i beneficiari dei programmi in oggetto, qualora siano stranieri, al rilascio immediato di un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 18;

 

b)     si sottolinea, come già espresso in sede tecnica, l’importanza di tenere nella dovuta considerazione la distribuzione geografica dei programmi di assistenza, tale da poter rispondere efficacemente al bisogno di assistenza sull’intero territorio nazionale, anche in considerazione della non cospicua disponibilità finanziaria prevista all’art. 13 della l.  228/2003, prevedendo altresì un meccanismo di disimpegno e redistribuzione delle risorse nel caso in cui non siano pervenute alla Commissione richieste di finanziamento per una determinata area.

 

 

 

Roma, 16 giugno 2005