Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Odg su disciplina tributaria generale, in casi di calamità pubbliche

giovedì 30 giugno 2005


 

ORDINE DEL GIORNO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SULLA

DISCIPLINA TRIBUTARIA GENERALE, APPICABILE IN TUTTI I CASI DI CALAMITA’ PUBBLICHE

 

PREMESSO

 

Che l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – ha messo, a seguito di istanza di interpello, la risoluzione n. 68 del 01/06/2005 avente ad oggetto: “Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 e del 10 aprile 2003, n. 3280. Disciplina tributaria dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi”;

 

Che tale risoluzione ha stabilito che i contributi previdenziali ed assistenziali non versati per effetto delle Ordinanze PCM n. 3253/2002 e 3280/2003 concorrono a formare il reddito del percipiente nel periodo di imposta relativo alla sospensione e che i medesimi contributi verranno portati in deduzione dal reddito seguendo il principio di cassa, nel periodo in cui gli stessi saranno effettivamente recuperati in capo al dipendente;

 

Che tale interpretazione produce notevoli danni ai dipendenti residenti nei territori soggetti a calamità in quanto agli stessi la sospensione dei contributi produrrebbe maggiori oneri fiscali negli anni in cui è stato dichiarato lo stato di calamità naturale con nessun beneficio complessivo per le Casse dello Stato, in quanto le maggiori imposte verrebbero comunque pagate negli anni di restituzione degli stessi contributi; anni nei quali nonostante vi sia il versamento rateizzato dei contributi, gli stessi non sarebbero deducibili in quanto sarebbero stati già dedotti negli anni di sospenzione dei contributi;

 

EVIDENZIATO

 

Che la risoluzione cita unicamente la disposizione relativa all’art. 13, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 con la quale viene dettata la disciplina tributaria generale, applicabile in tutti i casi di calamità pubbliche, delle somme dovute a titolo di tributo il cui pagamento sia stato sospeso a seguito di eventi calamitosi;

Tale previsione normativa stabilisce che “le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette”. Il precitato articolo 13, comma 1, riguarda, come giustamente riportato nella Risoluzione, esclusivamente le somme dovute a titolo di tributi per i quali è sospeso il versamento, mentre nulla dispone in merito al trattamento delle somme relative ai contributi previdenziali ed assistenziali sospesi;

 

Che la predetta risoluzione non tiene, però, conto della normativa interpretativa della stessa Legge n. 449/1997 (art. 13 comma 1) e precisamente l’art. 11 della Legge 18 febbraio 1999 avente ad oggetto “Deducibilità di imposte e contributi non pagati per differimento di termini”, la quale recita testualmente: “la sospensione o il differimento dei termini di versamento di imposte o contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo, adottati in conseguenza di calamità pubbliche, non fa venire meno la desucibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge”;

 

Che non risulta, pertanto, rispondente alla normativa vigente quanto previsto dalla precitata risoluzione n. 68 del 01/06/2005 in quanto, come sopra dimostrato, la normativa emanata con apposita legge dello Stato tiene conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali e non solo dei tributi;

 

Che, pertanto , non appare veritiero quanto riportato nella risoluzione nella parte in cui si afferma che “manca nell’ordinamento una disposizione generale degli effetti fiscali della sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali”.

 

CHIEDE

 

L’applicazione della normativa prevista dalla legge 18 febbraio 1999, articolo 11 con conseguente deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali con il principio di competenza e non di cassa.

 

Che è incontestabile il vantaggio conseguente alla mancata instaurazione di un lungo, inutile e costoso contenzioso con i dipendenti residenti nei territori soggetti a calamità, oltre a non provocare danni agli stessi dipendenti in quanto si vedrebbero recuperare le maggiori imposte nelle prossime buste paga.

 

 

Roma, 30 giugno 2005.