Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Economia: ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI

giovedì 13 ottobre 2005


PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RICOGNIZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI, AI SENSI DELLA

LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131/2003

 

Punto 1) Odg. Conferenza Stato-Regioni

 

 

Con riferimento allo schema di d. lgs di cui all’oggetto, si osserva preliminarmente che l’operazione di ricognizione dei principi fondamentali in materie nelle quali, prima del 2001, le Regioni non avevano alcuna competenza legislativa o normativa, appare di dubbia praticabilità ed utilità.

Ciò anche alla luce della “lettura minimale” che ne ha dato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 280/2004, dichiarandone l’illegittimità costituzionale dei commi 5 e 6 dell’art. 1 della legge 131/2003 lasciando, in tal modo, la delega legislativa priva dei principi e criteri direttivi che sono invece richiesti dall’art. 76 della Costituzione e della mancanza di criteri direttivi conseguente alla declaratoria di parziale incostituzionalità dell’art.1, comma 4, della legge 131/2003. 

Sulla base di questo orientamento della Corte costituzionale il disegno perseguito dal Governo con la presentazione dello schema di decreto legislativo relativo alla materia “armonizzazione dei bilanci pubblici” appare poco comprensibile:  viene presentato in materia del tutto scollegata dalle altre due materie che a questa sono strettamente connesse dall’art. 117, comma terzo, della costituzione, cioè il “coordinamento della finanza pubblica ed il coordinamento del sistema tributario”. Di questo carattere fortemente parziale del decreto si trova conferma all’interno del testo, dove sono frammiste disposizioni che riguardano semplicemente l’armonizzazione contabile dei bilanci e norme che hanno un carattere sostanziale, riferendosi ad esempio al rispetto del patto di stabilità e ad obiettivi di bilancio.

A ciò deve essere aggiunta la presenza, nello schema di decreto legislativo di molte norme innovative (ad esempio l’introduzione della contabilità economica per le regioni) e di norme di dettaglio.

Le Regioni e le Province Autonome richiamano il limite della delega al Governo relativa alla mera ricognizione dei “principi fondamentali” che si traggono dalle leggi vigenti.

In particolare osservano, entrando nel merito del testo, che:

·        è necessaria una modifica del comma 2, dell’articolo 1 (Armonizzazione dei bilanci pubblici), per introdurre una clausola di salvaguardia specifica dell’autonomia delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano per assicurare il necessario coordinamento delle previsioni contenute nello schema di decreto legislativo con le prerogative già riconosciute dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;

·        sono richiamati principi di coordinamento della finanza pubblica, che pur pienamente condivisibili, non sono però da introdurre in dlgs che si occupa di armonizzazione dei bilanci (vedi art 2, , art 5 );

·        sono stati introdotti concetti innovativi relativi alla contabilità economica e non inerenti alla materia “Armonizzazione dei bilanci” né attualmente esistenti nel d.lgs.76/2000 (al comma 1 e 2 , dell’articolo 3 (Metodo della programmazione economico – finanziaria); comma 1 dell’articolo 4 (Rendicontazione). Le Regioni non sono contrarie di principio all’introduzione della contabilità economica e  già si sono impegnate attivamente in progetti di riclassificazione economica dei propri bilanci attraverso il SIOPE previsto nella legge finanziaria 2003 (legge 289/2002);

·        sono stati aggiunti ai tradizionali principi di bilancio il principio della trasparenza, già esistente in senso lato in contabilità pubblica in quanto principio di contabilità dettato dal Codice Civile, nonché quello innovativo della confrontabilità, all’attuazione del quale è preordinata l’approvazione del bilancio (al comma 1, dell’articolo 6 - Principi del bilancio);

·        il comma 1, dell’articolo 7 (Omogeneità della classificazione finanziaria ed economica delle entrate e delle spese) è lesivo dell’autonomia delle Regioni nello stabilire il sistema di classificazione dei bilanci;

·        la disciplina del “Capo III (Principi per l’armonizzazione dei bilanci degli enti locali) della bozza di decreto legislativo, è estremamente dettagliata con “regole minute di contabilità” come rilevato dalla Corte dei Conti (n. 280/2004). È lesiva:

ü      della potestà legislativa regionale nell’ambito della legislazione concorrente “Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” che rischia di essere vanificata da norme così minuziose;

ü      dell’azione di coordinamento della programmazione a livello regionale.

Le Regioni e le Province Autonome sono disponibili da subito a un confronto costruttivo per addivenire alla fissazione di principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci, di coordinamento di finanza pubblica e del sistema tributario, attraverso provvedimento legislativo come previsto dall’articolo 117 della Costituzione.

 

Le Regioni e le Province Autonome esprimono parere negativo in ordine alla bozza di decreto legislativo presentato per i motivi di cui sopra.

 

 

Roma, 13 ottobre 2005