Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Trasporti - “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”

giovedì 24 novembre 2005


POSIZIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI LEGGE RECANTE

 

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”

 

Testo unificato come risultante dagli emendamenti approvati in

 Commissione IX della Camera dei Deputati

(C. 3053 Ferro, C. 4358 De Laurentiis, C. 4815 Rosato,

C. 4957 Raffaldini e C. 5057 Pasetto)

 

 

 

 

 

In relazione al disegno di legge in argomento - che, nella sostanza, mira a mettere in discussione la riforma introdotta con il decreto legislativo n. 422 del 1997 e le consequenziali discipline regionali - le Regioni e le Province autonome esprimono un giudizio negativo.

Premesso infatti che nell’impostazione del testo, sin dal primo articolo, si intravedono profili di vulnerazione delle prerogative regionali garantite dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, va ritenuto decisamente inaccettabile il principio che - in controtendenza rispetto alle aperture in termini di concorrenza e di mercato ed in possibile contrasto con il quadro normativo di riferimento comunitario, con l’emersione di conseguenti aspetti di illegittimità costituzionale – vuole, attraverso la possibilità di esercitare una facoltà di proroga delle situazioni esistenti, cristallizzare e consolidare posizioni di affidamento diretto dei servizi di trasporto.

Quanto innanzi, in ragione del fatto che il principio in parola, al di là delle enunciazioni del titolo del disegno di legge, sembra condurre a situazioni ben lontane dalla tutela della concorrenza, in quanto la coesistenza dei diversi regimi che possono essere adottati dalle varie Regioni – senza scadenze certe ed uniformi cui connettere l’obbligo certo di effettuare gli affidamenti attraverso procedure ad evidenza pubblica - appare idonea a costituire situazioni sperequative che possono recare condizioni di vantaggio per alcune imprese rispetto ad altre.

In questa ottica, anche le condizioni che vengono poste quale fondamento dell’esercizio della facoltà di disporre la proroga di cui si tratta appaiono inaccettabili.

Risultano infatti decisamente poco volte a garantire situazioni conformi ai principi di concorrenza le ipotesi di cessione di quote minoritarie del capitale sociale o dei servizi affidati o le ipotesi di creazione di nuovi soggetti societari senza alcuna prescrizione in ordine alle dimensioni minime che i soggetti partecipanti alla predetta creazione devono avere in termini di servizi affidati a ciascuno di essi prima della fusione societaria o della costituzione della società consortile.

 Potrebbe al limite ammettersi l’ipotesi di proroghe, eccezionali e limitate a ridotti intervalli di tempo, per i soli casi derivanti da esigenze locali, debitamente motivate, in ordine alla necessità di portare a completamento le previste procedure di affidamento dei servizi ad evidenza pubblica.

Sulla medesima linea critica, ispirata da esigenze di tutela della concorrenza, va posta la previsione di una polizza assicurativa quale modalità, facoltativa, alternativa al trasferimento materiale, dal gestore che cessa il servizio a quello subentrante, del trattamento di fine rapporto dei lavoratori interessati. Quanto innanzi per l’evidente vantaggio concorrenziale per il gestore uscente che si creerebbe per il solo fatto di riconoscergli la possibilità di avvalersi delle somme accantonate nel tempo.

I centrali rilievi critici effettuati non esauriscono le ragioni di dissenso che le Regioni e le Province autonome intendono manifestare, in quanto non poche osservazioni andrebbero formulate in ordine ad altri aspetti della regolazione, quali il fatto che la disciplina in parola, pur applicabile al trasporto locale tout court, appare conformata intorno alle questioni più squisitamente riguardanti il trasporto su gomma, con conseguente inadeguatezza per il trasporto ferroviario; la pretermissione delle Province autonome dalla disciplina degli investimenti per lo sviluppo del trasporto locale; le discutibili disposizioni in materia fiscale, etc..

Ciò che le Regioni e le Province autonome intendono rimarcare è il giudizio negativo che esse esprimono per gli aspetti centrali evidenziati e per il disegno di legge nel suo complesso.

 

 

 

Roma, 24 novembre 2005