Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - NOMINA AUTORITA’ PORTUALI

giovedì 24 novembre 2005


NOMINA DEI PRESIDENTI DELLE AUTORITA’ PORTUALI

 

 

LA CONFERENZA

 

PREMESSO

 

-         che la disciplina originaria che regola le nomine dei presidenti delle Autorità portuali (articolo 8, comma 1 della legge n. 84 del 1994) prevede un procedimento complesso incentrato sul principio secondo cui, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 378 del 2005), le nomine in parola sono frutto, in ogni caso, di una codeterminazione del Ministro e della Regione interessata che sfocia nella prevista intesa;

-         che tale principio è - dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione che ha collocato la materia dei “porti e aeroporti civili” tra quelle di legislazione concorrente - ancor più incisivo in ragione del fatto che la codeterminazione di cui si tratta – assicurando, attraverso strumenti di leale collaborazione, la partecipazione della Regione interessata all’esercizio in concreto di una funzione amministrativa affidata allo Stato – rende possibile la conservazione della legittimità costituzionale della citata norma del  1994 alla luce del mutato quadro costituzionale;

-         che la citata norma del 1994 esige quindi, a maggior ragione alla luce della ricordata riforma costituzionale, una paritaria codeterminazione del contenuto dell’atto di nomina, quale forma di attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e la Regione interessata, ed esclude ogni possibilità di declassamento dell’attività di codeterminazione connessa all’intesa in una mera attività consultiva non vincolante, con la conseguenza che il mancato raggiungimento dell’intesa medesima costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento;

-         che – allo scopo di introdurre meccanismi idonei a superare l’ostacolo che, alla conclusione del complesso procedimento previsto, oppone il mancato raggiungimento dell’intesa sul provvedimento di nomina da adottare -  il Governo ha introdotto, in via d’urgenza (articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004), una procedura secondo la quale, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa con la Regione interessata, il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri che provvede con deliberazione motivata;

-         che con la procedura in parola è stato rotto, a danno della Regione interessata, il delicato equilibrio assicurato dalla disciplina originaria del 1994 in materia di nomina dei presidenti delle Autorità portuali ed è stata degradata la prevista intesa al rango di mero parere non vincolante - in quanto attribuisce al Ministro il potere di chiedere che la nomina sia effettuata dal Consiglio dei Ministri, di cui lo stesso Ministro fa parte – rendendo quindi debole, fin dall’inizio del procedimento, la posizione della Regione che non condivida l’opinione del Ministro e solo apparente il potere di codeterminazione che la disciplina originaria riconosce alla Regione medesima;

-         che la legge di conversione del provvedimento di urgenza di cui si tratta (legge n. 186 del 2004), sebbene abbia apportato alla predetta disciplina sostanziali modifiche, ha fatto salvi gli effetti che il predetto provvedimento d’urgenza, nella originaria formulazione, ha sortito fino alla sua entrata in vigore (dal 29 maggio al 27 luglio 2004);

-         che la Corte Costituzionale, per le ragioni sopra sommariamente esposte, ha dichiarato, con la ricordata sentenza n. 378 del 2005, l’illegittimità costituzionale della disciplina recata dal provvedimento d’urgenza  di cui si tratta (articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004);

-         che tale circostanza è peraltro emersa – per effetto di un intervento dei Deputati On.li Duca e Susini – nel corso dei lavori della IX Commissione della Camera dei Deputati (Trasporti, poste e telecomunicazioni, seduta dell’11 ottobre 2005), inerenti alla proposta di nomina del presidente dell’Autorità portuale di Livorno, con conseguente richiesta al rappresentante del Governo di informare la Commissione IX medesima su quali siano le eventuali valutazioni dell’Esecutivo in ordine alla decisione della Corte Costituzionale in parola;

-         che in quella sede il rappresentante del Governo, Sottosegretario Moffa, ha chiesto, alla luce della recente decisione della Corte Costituzionale sulla disciplina normativa applicabile alla procedura di nomina dei presidenti delle Autorità portuali, la sospensione dell’esame della proposta di nomina di cui si tratta;

-         che, analogamente, nel corso dei lavori della VIII Commissione del Senato  (Lavori pubblici e comunicazioni, seduta del 13 ottobre 2005), il Sottosegretario Moffa ha chiesto la sospensione dei lavori relativi alla nomina in questione affinché il Governo possa procedere nuovamente tenendo conto degli effetti della ricordata sentenza della Corte Costituzionale;

-         che, da notizie di stampa (Il Secolo XIX del 17 ottobre 2005) che riferiscono quanto denunciato dall’On.le Duca, emerge la paventata eventualità che il Governo stia per varare un provvedimento urgente per modificare le norme sulle nomine dei presidenti delle Autorità portuali con l’obiettivo di attribuire al Ministero dell’ambiente il potere di una nuova classificazione dei porti e di affidare le nomine in parola nei principali porti unicamente al Governo stesso, con conseguente palese violazione dei fondamentali principi esistenti e recentemente affermati dalla Corte Costituzionale, come sommariamente ricordato sopra, anche nel caso si tratti di porti di rilevanza nazionale;

 

INVITA

 

-         il Governo ad astenersi dall’adottare misure che, vulnerando le prerogative regionali in materia di nomina dei presidenti delle Autorità portuali, si pongano in contrasto con i fondamentali principi costituzionali esistenti e recentemente affermati dalla Corte Costituzionale;

 

-         il Parlamento a non approvare, in via diretta o in sede di conversione di misure urgenti, norme che, in materia di nomina dei presidenti delle Autorità portuali, si pongano in contrasto con i fondamentali principi costituzionali esistenti e recentemente affermati dalla Corte Costituzionale;

 

 

 

 

Roma, 24 novembre 2005.

 

A.black { FONT-WEIGHT: normal;FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none }A.blue:link { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12pt; CURSOR: hand; COLOR: #0000c0; FONT-FAMILY: Garamond,Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica; TEXT-DECORATION: underline }A.blue:visited { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12pt; CURSOR: hand; COLOR: #0000c0; FONT-FAMILY: Garamond,Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica; TEXT-DECORATION: underline }A.blue:hover { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12pt; CURSOR: hand; COLOR: #0000c0; FONT-FAMILY: Verdana,Arial,Helvetica; TEXT-DECORATION: underline }A.red:link { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; CURSOR: hand; COLOR: #990000; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none }A.red:visited { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; CURSOR: hand; COLOR: #990000; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none }A.red:hover { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; CURSOR: hand; COLOR: #990000; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: underline }A.black:hover { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; CURSOR: hand; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: underline }A.blu:link { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; CURSOR: hand; COLOR: #003399; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: underline }A.blu:visited { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; CURSOR: hand; COLOR: #003399; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: underline }A.blu:hover { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; CURSOR: hand; COLOR: #003399; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: underline }