Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Energia: parere su decreto localizzazione impianti energia elettrica e nucleare

mercoledì 27 gennaio 2010


in allegato il documento in formato pdf

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/005/CUB10/C11

 

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: “LOCALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E NUCLEARE, DI FABBRICAZIONE DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE, DEI SISTEMI DI STOCCAGGIO, NONCHÉ MISURE COMPENSATIVE E CAMPAGNE INFORMATIVE, A NORMA DELL’ARTICOLO 25

DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99

 

Punto 10- Elenco B) O.d.g. Conferenza Unificata

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, anche tenuto conto dell’iter istruttorio fin qui svolto, esprime parere negativo a maggioranza, sullo schema di decreto legislativo, attesa la pendenza dei giudizi di costituzionalità sulla norma di legge delega di cui è attuazione.

Quanto al contenuto dello schema di provvedimento si osserva quanto segue.

In ordine alla problematica generale dell’individuazione dei siti e del successivo procedimento per il rilascio dell’autorizzazione al singolo impianto, si fa riferimento al documento approvato nella precedente  riunione del 13 gennaio e già consegnato alla parte governativa nella riunione CU tecnica del 13 gennaio scorso.

Si ribadisce pertanto che risulta pregiudiziale, per qualsiasi ulteriore sviluppo del programma nucleare, risolvere le problematiche costituzionali di cui agli articoli 11 (certificazione dei siti), 13 (Autorizzazione unica per gli impianti nucleari) e 26 (autorizzazione unica per il deposito nazionale) in cui viene prevista la possibilità che il Governo possa superare la mancata intesa della singola Regione, in relazione anche agli articoli 25 e 26 della legge 99/2009 .

 Tali previsioni, in palese contrasto con la lettera dell’art.120 della Costituzione, dovrebbero essere sostituite da differenti procedure che permettano di risolvere gli eventuali contrasti istituzionali con forme concertative non lesive delle prerogative costituzionali delle regioni.

Si sottolinea inoltre la necessità che ogni atto normativo, attuativo o integrativo dello schema in esame, dovrà essere adottato previa acquisizione dell’intesa della Conferenza Unificata.

Passando al contenuto dell’articolato si rileva l’assenza, sia nel percorso di formazione del provvedimento e degli atti ad esso collegati che nel procedimento autorizzatorio, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno (per le competenze legate agli aspetti di salute e per la sicurezza in capo al dipartimento dei Vigili del Fuoco). In tale materia non possono infatti essere tralasciate le valutazioni dei soggetti competenti in relazione alla tutela della salute e della prevenzione degli incendi.

Inoltre si rileva che nello schema di decreto non viene mai fatto esplicitamente riferimento all’obbligo, da parte del titolare dell’autorizzazione unica, di effettuare attività di monitoraggio radiologico ambientale così come invece previsto dalla normativa vigente sulla radioprotezione (articolo 54 del d.lgs 230/1995). Non si ritiene a tal fine sufficiente il generico riferimento alla presenza nell’autorizzazione di “prescrizioni per garantire la tutela dell’ambiente”.

 

Oltre alle sopracitate considerazioni si sottolineano le seguenti ulteriori criticità individuate nei singoli articoli del testo :

 

-                                        Articolo 2 comma 1 lett i) : occorre chiarire che il deposito nazionale deve accogliere tutti i rifiuti radioattivi derivanti da attività industriali, di ricerca e medico sanitarie  nonché quelli derivanti da attività pregresse;

-                                        Articolo 3 : la strategia del governo in materia nucleare dovrebbe essere ricompresa nella strategia energetica generale già prevista dalla legge 133/08; essa dovrebbe inoltre avere una durata temporale (circa 5 anni) e dovrebbe comprendere anche gli indirizzi per la definitiva disattivazione degli impianti del ciclo nucleare pregresso;

-                                        Articolo 8 comma 1 lettera o) : la verifica dovrebbe riguardare anche potenziali rischi indotti dall’impianto alle attività umane del territorio circostante;

-                                        Articolo 11 : oltre alle considerazioni generali andrebbero eliminati i commi 7 e 10 che fanno riferimento ai Piani Energetici Regionali;

-                                         Articolo 21 : il Comitato di confronto e trasparenza dovrebbe essere previsto anche per la regione dove è ubicato il deposito nazionale;

-                                        Articolo 24 (Deposito nazionale) : va adeguato sulla base delle definizioni (art. 2 comma 1 lett. i);

-                                        Articolo 26 comma 1. : andrebbe tolto il termine di sei mesi per la definizione della carta nazionale delle aree potenzialmente idonee in quanto non compatibile con i tempi della VAS;

-                                        Articolo 33 (abrogazioni) : andrebbero individuate le varie leggi (o parti di esse) da abrogare; ciò sia per una maggior chiarezza che per evitare futuri dubbi interpretativi che darebbe luogo ad un notevole contenzioso.

 

 

 

 

Roma, 27 gennaio 2010


OSSERVAZIONI IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI IN MATERIA DI ENERGIA NUCLEARE

(ATTUAZIONE ART. 25 LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99)

 

 

Il presente documento e le allegate proposte di emendamento costituiscono il frutto del lavoro di approfondimento, meramente tecnico, svolto dalle regioni in esito al gruppo misto tenutosi il 12 gennaio 2010..

 

In ordine generale e ad integrazione, di quanto già evidenziato nel documento consegnato il 12 gennaio che si allega, si ritiene necessario evidenziare quanto segue.

 

In primo luogo risulta pregiudiziale a qualsiasi ulteriore sviluppo del tema risolvere le problematiche costituzionali portate dallo schema agli articoli 11 (certificazione dei siti), 13 (Autorizzazione unica per gli impianti nucleari) e 26 (autorizzazione unica per il deposito nazionale)  relativamente alla possibilità del Governo di superare la mancata intesa delle Regioni.

 

 Tali previsioni, in palese contrasto con la lettera dell’art.120 della Costituzione, devono essere sostituite da differenti procedure che permettano di risolvere gli eventuali contrasti istituzionali con forme concertative non lesive delle prerogative costituzionali delle regioni.

 

Si sottolinea la necessità, inoltre, che ogni atto normativo attuativo o integrativo dello schema in esame, dovrà essere adottato previa acquisizione dell’intesa della Conferenza Unificata.

 

Si rileva la clamorosa assenza, sia nel percorso di formazione del provvedimento e degli atti ad esso collegati sia nel procedimento autorizzatorio, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno (per le competenze del dipartimento dei Vigili del Fuoco). In tale materia non possono infatti essere tralasciate le valutazioni dei soggetti competenti in relazione alla tutela della salute e della prevenzione degli incendi.

Si sottolinea che nello schema di decreto non viene mai fatto esplicitamente riferimento all’obbligo da parte del titolare dell’autorizzazione unica ad effettuare attività di monitoraggio radiologico ambientale così come invece previsto all’articolo 54 del d.lgs 230/1995. Non si ritiene a tal fine sufficiente il generico riferimento alla presenza nell’autorizzazione di “prescrizioni per garantire la tutela dell’ambiente”.

 

Si allega di seguito il testo a tre colonne riportante le proposte emendative e le osservazioni che si sono potute formulare nel breve tempo a disposizione; la necessità infatti di coordinamento con le altre norme interessate (d.lgs 230/1995 e d.lgs 152/2006) richiederebbe un’ulteriore approfondita analisi.


commissione attivita' produttive – Energia

(Coordinamento tecnico)

 (riunione del 12/01/10)

 

OSSERVAZIONI PRELIMINARI IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 25 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99 IN MATERIA DI ENERGIA NUCLEARE

 

È prima di tutto necessario sottolineare come lo schema di decreto in parola dimentichi in modo assoluto qualsiasi riferimento alla chiusura della passata stagione nucleare; infatti, pur riscontrando il fatto che con questo decreto si avvia il percorso finalizzato alla realizzazione del Deposito nazionale, preme sottolineare che nel testo della norma non viene mai fatto esplicitamente riferimento al fatto che tale struttura centralizzata dovrà essere celermente costruita per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi già presenti sul territorio nazionale. Si ritiene, pertanto, assolutamente indispensabile che la norma definisca esplicitamente che il Deposito nazionale sarà destinato anche allo stoccaggio dei rifiuti pregressi.

Ciò premesso deve essere ricordato che molte regioni hanno proposto ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale con particolare riferimento agli  articoli 25, comma 2 e 26, comma 1 della legge 99/2009 relativi alla materia nucleare in riferimento agli articoli 3, 117, 118 e 120 della Costituzione.

In generale, le regioni ricorrenti lamentano che la legge di delega non preveda il rilascio dell’autorizzazione alla localizzazione e realizzazione degli impianti nucleari previa intesa con la Regione territorialmente competente, bensì la mera intesa con la Conferenza Unificata.

Le regioni rimarcavano, tra l’altro, la necessità di prevedere un’intesa “forte” tra Stato e Regione interessata, da ricercare in termini effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, non potendosi prescindere dalla permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte. Tale questione sembra ora parzialmente cadere con l’introduzione delle previsioni dell’articolo 11 comma 5 del decreto.

Fatte salve le considerazioni illustrate nei ricorsi, si contesta in via generale lo schema di decreto legislativo in esame in quanto si riscontrano in più parti violazioni palesi della normativa vigente, unitamente ad aspetti di eccesso di delega.

In estrema sintesi ed evidenziando le questioni che più grossolanamente richiedono un confronto o una risoluzione, con lo schema di decreto legislativo in argomento viene esercitata la delega relativa alla definizione di procedure autorizzative per la costruzione, l’esercizio e la dismissione degli “impianti nucleari”, prevedendo altresì la definizione di un quadro pianificatorio strategico sulla materia e di una disciplina per la localizzazione degli impianti.

Quadro pianificatorio strategico. Il legislatore prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame il Consiglio dei Ministri adotti un documento programmatico strategico, definito “Strategia del Governo in materia nucleare”. Nella “Strategia” sono delineati gli obiettivi strategici, la consistenza degli impianti e la potenza complessiva, il contributo atteso dallo sviluppo della produzione energetica da fonte nucleare alla diversificazione energetica, nonché alla riduzione delle emissioni climalteranti, i benefici economici e sociali unitamente alle linee guida del processo di realizzazione ma non è prevista nessuna informazione circa possibili obiettivi di sostenibilità ambientale da prendere in considerazione nei successivi momenti valutativi (criteri di localizzazione e VIA dei singoli progetti).

Tale documento strategico costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale, la cui definizione è prevista in ultimo dall’art. 7 del decreto-legge n. 112/2008, come convertito dalla legge 133/2008.

In primo luogo va evidenziato che tale previsione non è contemplata nell’ambito dei principi e criteri direttivi dettati dall’articolo 25, comma 2, della legge 99/2009. Inoltre, appare indubbiamente contraddittorio che la strategia nucleare, per la quale è previsto uno specifico procedimento di approvazione, faccia parte di una più ampia strategia energetica nazionale non ancora adottata e comunque oggetto di una procedura differente. Al riguardo si paventa il rischio che lo stralcio di piano sul nucleare, considerata l’urgenza attribuitagli dal Governo, di fatto anticipi la definizione del documento strategico complessivo, rendendo con ciò altamente critica sul piano generale una sua valutazione sia nel novero delle strategie proposte in campo energetico, sia nell’ambito della prevista VAS. Infatti, lo schema di decreto prevede che il documento strategico, insieme con uno schema di parametri ambientali e tecnici per l’individuazione delle aree idonee alla successiva individuazione/certificazione di siti per la localizzazione degli impianti nucleari, venga sottoposto a VAS, peraltro senza prevedere la contestuale applicazione di tali criteri al territorio e la conseguente definizione di una proposta di aree idonee con il corredo delle necessarie ipotesi alternative.

Risulta così un salto logico e procedurale: dai parametri di riferimento per la definizione delle aree idonee alla localizzazione si passa direttamente all’autorizzazione degli impianti nucleari, senza alcun passaggio intermedio di definizione e valutazione d'insieme del risultato dell’applicazione dei parametri stessi.

Ulteriore elemento di eccesso di delega è rappresentato dalla previsione di attività per il riprocessamento del combustibile irraggiato (art. 18 c. 2) non previste nella dettagliata elencazione dell’articolo 25 della legge 99/2009.

Quadro autorizzativo e procedurale. Al riguardo il legislatore prefigura l’utilizzo dell’istituto dell’autorizzazione unica da parte dell’autorità procedente al suo rilascio, ovvero il Ministero dello sviluppo economico (MiSE), di concerto con il Ministero dell’ambiente e della Tutela del territorio e del mare (MATTM) e il Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT), a conclusione di una procedura che appare per un verso molto articolata (e forse semplificabile), per altro verso venata da forzature e incongruenze.

Con specifico riferimento agli istituti della partecipazione si evidenzia come da un lato si preveda il ricorso all’intesa della Regione interessata territorialmente, a conclusione del processo di certificazione del sito proposto da un operatore di mercato e operato dall’Agenzia per la Sicurezza nucleare, salvo poi prevedere il superamento di un eventuale diniego regionale mediante il ricorso, in ultima istanza, ad un DPR e, per altro verso, il successivo ricorso all’intesa della Conferenza Unificata sull’elenco totale dei siti, salvo poi prevedere il superamento della mancata intesa mediante deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri, espressa sulla base delle intese già raggiunte con le singole regioni ovvero surrogate tramite DPR.

Si segnala poi, tra tutte, l’incongruenza legata al ruolo attribuito all’Agenzia per la Sicurezza nucleare nell’ambito del procedimento autorizzativo. A tale organismo tecnico, infatti, lo schema di decreto attribuisce il ruolo di soggetto a cui i diversi enti competenti rilasciano le singole autorizzazioni (tale soggetto dovrebbe, viceversa, coincidere con il MiSE) in vista della redazione del parere vincolante dell’Agenzia, definito nel rispetto dell’esito della procedura di VIA istruita dal competente Ministero dell’Ambiente.

Analoghe censure possono essere sollevate con riferimento al procedimento relativo alla costruzione ed esercizio del “Deposito nazionale”.

Si evidenzia inoltre che lo schema di decreto non è assolutamente coordinato con la normativa vigente, inoltre, per quanto attiene al coinvolgimento delle amministrazioni interessate nei procedimenti autorizzativi, appare “riduttivo” rispetto all’attuale assetto normativo.

Si cita ad esempio il fatto che, mentre lo schema del decreto in questione prevede che l’istruttoria per la certificazione dei siti destinati all’insediamento di impianti nucleari sia ad esclusivo appannaggio dell’Agenzia, il decreto legislativo 230 /95 in relazione all’autorizzazione alla realizzazione degli impianti prevede una più ampia ed approfondita istruttoria condotta da vari soggetti a livello centrale e locale.

A ciò si aggiunga che il procedimento autorizzativo per la disattivazione degli impianti, che, fatte salve differenti interpretazioni, continuerà ad essere governato dalla norma vigente, prevede un coinvolgimento costante delle amministrazioni interessate, anche attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali ai lavori della “Commissione tecnica per la sicurezza nucleare”, che esprime il parere su tutti i progetti aventi rilevanza sulla sicurezza nucleare e la radioprotezione.

Tale reiterato coinvolgimento non è invece previsto dallo schema di decreto legislativo per quanto attiene gli impianti futuri e non è neppure chiaro quale sarà il ruolo della Commissione tecnica in cui sono rappresentate anche le Regioni interessate.

In definitiva pare delinearsi un doppio “regime” che prevede una presenza delle amministrazioni interessate pregnante nei procedimenti autorizzativi delle attività di disattivazione ma poco incisiva per quanto attiene gli impianti da realizzare.

Tale situazione, poco chiara dal punto di vista delle norme di riferimento, a cui si aggiunge la deprecabile formulazione dell’articolo 33 dello schema che stabilisce che “sono abrogate le disposizioni vigenti in materia incompatibili con il presente decreto legislativo”, con una formulazione che non risponde a criteri di chiarezza e di certezza del diritto determinando inevitabili difficoltà interpretative in sede applicativa, potrebbe dare adito ad interpretazioni a favore dell’abrogazione di procedure portate dal d.lgs 230/1995 in recepimento di direttive EURATOM, fatto questo evidentemente illegittimo. Si evidenzia, ad esempio, che la procedura di autorizzazione degli impianti prevista al capo VII del d.lgs 230/95 appare notevolmente più dettagliata e prevede un maggior numero di passaggi intermedi rispetto alla procedura prevista dal decreto (es. collaudi, prove non nucleari, prove nucleari, etc).

E’ evidente che, in presenza di una norma meno dettagliata (il decreto in questione) ed in assenza di un abrogazione puntuale delle norme previgenti, si potrà innescare un notevole contenzioso.

 

Con riferimento alle misure compensative si rileva che lo schema di decreto non individua le regioni tra i destinatari delle stesse né prevede che le regioni abbiano la competenza ad effettuare l’attività programmatoria, di indirizzo e di verifica di coerenza in ordine all’impiego delle risorse destinate agli Enti locali.

Tale disposizione non riconosce l’impegno economico che comporta per le regioni la presenza sul proprio territorio di impianti nucleari, in relazione alla necessità di garantire le attività di monitoraggio radiologico ambientale effettuate dalle Arpa.

A tale proposito è d’obbligo segnalare che lo schema di decreto nulla prevede in termini di monitoraggio ambientale degli impianti indipendentemente dalle risorse necessarie ad effettuarli.

Rimarcando il vulnus al principio di leale collaborazione istituzionale dimostrato con la trasmissione dello schema di decreto a ridosso della scadenza dei termini di delega, con la conseguente contrazione dei tempi necessari per approfondire con la dovuta diligenza il testo, si sottolinea la necessità che lo stesso sia esaminato con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali a diverso titolo competenti, considerando anche le connesse ricadute di carattere ambientale che tali disposizioni comportano.

Tutto ciò premesso, si richiede il rinvio della riunione del 13 gennaio per consentire i necessari approfondimenti tecnici.


 

 

Testo

Proposte di Emendamenti

Osservazioni

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, RECANTE LA DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE, DELLA REALIZZAZIONE E DELL'ESERCIZIO NEL TERRITORIO NAZIONALE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NUCLEARE, DI IMPIANTI DI FABBRICAZIONE DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE, DEI SISTEMI DI STOCCAGGIO DEL COMBUSTIBILE IRRAGGIATO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI, NONCHÉ LE MISURE COMPENSATIVE E LE CAMPAGNE INFORMATIVE AL PUBLICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99

 

 

TITOLO I    
(Disposizioni generali)    
Articolo 1    
(Oggetto)    

1. Con il presente decreto si attua il riassetto della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impiantì di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e si definiscono:

 

 

a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti, nonché per l'esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;

 

 

b) il Fondo per la disattivazione degli impiantì nucleari;

 

 

c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;

 

 

d) la disciplina della localizzazione del Deposito nazionale, connesso ad un Parco Tecnologico, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse e future di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;

 

 

e) le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico;

 

 

f) le misure compensative relative alle attività di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;

 

 

g) un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare";

 

 

h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.

 

 

Articolo 2    
(Definizioni)    

1. Fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto, valgono le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 ed al decreto legislativo 17 marzo 1995, n, 230, come successivamente modificati ed integrati, nonché le seguenti:

 

 

a) "Agenzia" è l'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

 

 

b) "area idonea" è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l'idoneità all'insediamento di impianti nucleari;

 

 

c) "sito" è la porzione dell'area idonea che viene certificata per l'insediamento di uno o più impianti nucleari;

 

 

d) "Conferenza unificata" è la Conferenza prevista all'ari 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni;

 

 

e) "impianti nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all'impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all’immissione in rete dell'energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;

 

 

f) "operatore" è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l'interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;

 

 

g) "AIEA" (ovvero "IAEA") è l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna;

 

 

h) "AEN-OCSE" (ovvero "NEA") è l'Agenzia per l'energia nucleare presso l'OCSE, con sede a Parigi.

 

 

i) "deposito nazionale" è il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività ed all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio di impianti nucleari.

i) “deposito nazionale" è il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari ed all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti dalla pregressa gestione di impianti nucleari.

Si rileva nella norma in esame l’assenza di qualsiasi riferimento ad una proposta di soluzione al problema dei rifiuti pregressi e costituenti a tutt’oggi un’emergenza ambientale.

Articolo 3    
(Strategia del Governo in materia nucleare)    

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotta un documento programmatico, definito "Strategia del Governo in materia nucleare", ovvero più sinteticamente "Strategia nucleare", con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare. Il documento indica la consistenza degli impianti nucleari da realizzare, la relativa potenza complessiva ed i tempi attesi di realizzazione e di messa in esercizio degli stessi, gli interventi in materia di ricerca e formazione, valuta il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali e-delinea le linee guida del processo di realizzazione.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque A seguito dell’approvazione della strategia energetica nazionale di cui al successivo comma 3 ed in conformità alla stessa, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotta un documento programmatico, definito "Strategia del Governo in materia nucleare", ovvero più sinteticamente "Strategia nucleare", con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare. Il documento indica la consistenza degli impianti nucleari da realizzare, la relativa potenza complessiva ed i tempi attesi di realizzazione e di messa in esercizio degli stessi, gli interventi in materia di ricerca e formazione, valuta il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali e-delinea le linee guida del processo di realizzazione.

 

Poiché la Strategia Nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale, essa non può precedere la definizione del documento strategico complessivo, di cui costituisce stralcio tematico. Il caso contrario renderebbe fortemente critica, sul piano generale, la valutazione della Strategia Nucleare nel novero delle strategie proposte in campo energetico.

 

E’ opportuno prevedere la partecipazione delle regioni al processo di definizione della strategia nucleare.

2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dall'art 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

2. La Strategia nucleare, la cui validità è stabilita in anni cinque, costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dall'art 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si ritiene necessario definire l’orizzonte temporale della validità della Strategia Nucleare, anche al fine di definire la periodicità degli aggiornamenti.

3.La Strategia nucleare indica, in particolare:

 

 

a) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall'introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;

 

 

b) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;

 

 

c) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all'energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell'ambito del pacchetto clima energia;

c) il sistema degli obiettivi di sostenibilità ambientale e il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all'energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell'ambito del pacchetto clima energia;

 

 

 

 

d) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell'industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;

 

 

e) gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi, da emanare ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della legge 14 novembre 1995, n.481 ;

 

 

f) l'affidabilità dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di non proliferazione;

 

 

g) gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di disattivazione degli impianti a fine vita;

 

 

h) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;

h) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese anche in relazione agli impatti ambientali previsti;

E’ opportuno creare un riferimento per individuare e parametrare le compensazioni.

i) capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare il target prefissato di potenza da installare;

 

 

l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare.

 

 

 

 

m) gli obiettivi e gli indirizzi relativi alla definitiva disattivazione degli impianti del ciclo del nucleare pregressi e al rilascio dei siti interessati.

Una corretta strategia in materia di nucleare non può dimenticare che nel paese esistono impianti pregressi la cui definitiva disattivazione deve essere gestita con uguale attenzione ed urgenza degli impianti futuri
TITOLO II    
(Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione, l'esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari e relative misure compensative)    
Articolo 4    
(Autorizzazione degli impianti nucleari)    

1. La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell'operatore e previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente è della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.

1. La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell'operatore e previa intesa con la Regione territorialmente interessata e con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente è della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.

Si ritiene infatti che, come già avviene nel procedimento unico per l’autorizzazione delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici e delle infrastrutture della RTN, sia indispensabile prevedere l’intesa regionale all’autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio del progetto oggetto dell’istanza.

 

Articolo 5    
(Requisiti soggettivi degli operatori)    

1. Gli operatori devono essere in possesso o in grado di garantire i requisiti soggettivi, definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in termini di disponibilità delle risorse umane e finanziarie, capacità tecniche, materiali e delle strutture organizzative necessarie per attivare, gestire e controllare il processo di ottenimento delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legge in materia di .sicurezza nucleare e radioprotezione, nonché per garantire il pieno controllo delle attività di. progettazione, costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti nucleari, anche nel rispetto delle raccomandazioni formulate dall'AIEA.

1. Gli operatori devono essere in possesso dei requisiti soggettivi definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in termini di disponibilità delle risorse umane e finanziarie, capacità tecniche, materiali e delle strutture organizzative necessarie per garantire il pieno controllo delle attività di. progettazione, costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti nucleari, anche nel rispetto delle raccomandazioni formulate dall'AIEA.

La locuzione “in grado di garantire” non ha a monte una precisa definizione e, data la delicatezza della materia, si ritiene di evitare il rischio che società prestanome o semplicemente di sola progettazione siano ammesse tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti soggettivi, si propone di limitare il novero di tali soggetti a quelli direttamente interessati alla costruzione e gestione degli impianti.

E’ altresì necessario verificare se il previsto decreto del MiSE di concerto con il MATTM e il MIT debba o meno ottenere l’intesa della Conferenza unificata.

Articolo 6    
(Programmi di intervento degli operatori)    

1. Gli operatori di cui all'articolo 5, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, presentano al predetto Ministeror al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il proprio programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari, tenendo conto delle linee programmatiche individuate dal Governo ai sensi dell'articolo 3 e delle delibere CIPE di cui all'articolo 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il programma di intervento è soggetto al diritto di accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, fatte salve le informazioni di carattere commerciale individuate dallo stesso operatore proponente, nonché a quello di cui al d.lgs. n. 195 del 2005, e non riguarda la localizzazione degli impianti.

1. Gli operatori di cui all'articolo 5, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, presentano al predetto Ministeror al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il proprio programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari, tenendo conto delle linee programmatiche individuate dal Governo ai sensi dell'articolo 3 e delle delibere CIPE di cui all'articolo 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il programma di intervento è soggetto al diritto di accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, fatte salve le informazioni di carattere commerciale individuate dallo stesso operatore proponente, nonché a quello di cui al d.lgs. n. 195 del 2005, con riferimento alle aree idonee di cui al successivo articolo 8.

Non risulta accettabile che gli operatori siano chiamati a presentare un programma di intervento per lo sviluppo degli impianti nucleari senza prevedere delle localizzazioni di massima, anche solo a livello di aree idonee, di cui al successivo articolo 8.

Articolo 7    
(Disposizioni per la verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari)    

1. L'Agenzia, su richiesta degli operatori, procede alle verifiche per la predisposizione del rapporto preliminare di sicurezza degli impianti proposti dagli operatori ed accerta la rispondenza ai migliori standard di sicurezza internazionali definiti dall'AIEA, alle linee guida ed alle migliori pratiche raccomandate dall'AEN-OCSE, tenendo conto delle approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare.

 

Non si comprende il significato delle parole “L’Agenzia […] procede alle verifiche per la predisposizione del rapporto preliminare di sicurezza degli impianti proposti dagli operatori […]”

Articolo 8    
(Definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari) (Definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari e del deposito nazionale) L’emendamento è necessario per coordinare quanto disposto relativamente al procedimento di localizzazione del deposito nazionale dall’articolo 26 comma 1 dove si richiama la VAS di cui all’articolo 9 per l’identificazione delle aree idonee al deposito.

1. Al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e di protezione dell'ambiente, entro sessanta giorni dall'adozione del documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed Ministero per i beni e le attività culturali definiscono, su proposta dell'Agenzia, formulata in coerenza il suddetto documento programmatico e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università, uno schema di parametri di riferimento relativi alle seguenti caratteristiche ambientali e tecniche cui devono rispondere le aree idonee:

1. Al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e di protezione dell'ambiente, entro sessanta giorni dall'adozione del documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed Ministero per i beni e le attività culturali definiscono, sentita la Conferenza Stato Regioni, su proposta dell'Agenzia, formulata in coerenza con il suddetto documento programmatico e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università e le Arpa, uno schema di parametri di riferimento relativi alle seguenti caratteristiche ambientali e tecniche cui devono rispondere le aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari e del deposito nazionale:

lombardia piu’ molise coinvolgimento regioni per l’adozione dei criteri..passaggio conferenza unificata poiché parametri riguardano aspetti non soltanto ambientali.

Regioni non sono solo soggetti interessati, ma soggetti istituzionali

a) popolazione e fattori socio-economici;

 

 

b) qualità dell'aria;

 

 

c) idrologia e risorse idriche;

 

 

d)fattori climatici;

 

 

e) biodiversità;

 

 

f) geofisica e geologia;

 

 

g) valore paesaggistico;

 

 

h) valore architettonico - storico;

 

 

i) accessibilità;

 

 

l) sismo-tettonica;

 

 

m) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;

 

 

n) strategicità dell'area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;

 

 

o) rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante.

 

 

 

p) rischi potenziali indotti dall’impianto nucleare alle attività umane del territorio circostante.

 

2. Lo schema di cui al comma 1 è pubblicato sui siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Agenzia, dando contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agenzia appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella, loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

 

3. I Ministeri di cui al comma 1, ai fini di quanto stabilito nell'articolo 9, adottano lo schema di cui al comma 1 entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, adeguando i parametri di cui allo schema iniziale, su proposta dell'Agenzia formulata tenendo conto delle osservazioni pervenute e motivando l'eventuale mancato accoglimento delle stesse. Gli esiti della consultazione sono pubblicati sui siti Internet di cui al comma 2.

3. I Ministeri di cui al comma 1, ai fini di quanto stabilito nell'articolo 9, entro trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, adottano lo schema di cui al comma 1, comprensivo dell’individuazione delle aree idonee, adeguando e applicando al territorio nazionale i parametri di cui allo schema iniziale, su proposta dell'Agenzia formulata tenendo conto delle osservazioni pervenute e motivando l'eventuale mancato accoglimento delle stesse. Gli esiti della consultazione sono pubblicati sui siti Internet di cui al comma 2.

Si ritiene che, ai fini di una sostanziale ed efficace applicazione della VAS, di cui all’art. 9, al quadro programmatorio composto dalla Strategia Nucleare e dallo Schema di parametri, non si possa prescindere dall’applicazione al territorio nazionale degli stessi parametri, così come definiti a valle del processo di consultazione, con ciò individuando le aree idonee, da intendersi quali aree di fattibilità, al cui interno individuare successivamente le alternative di sito.

Articolo 9    
(Valutazione Ambientale Strategica ed integrazione della Strategia nucleare)    

1. La Strategia nucleare di cui all'articolo 3, insieme ai parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché al rispetto del principio di giustificazione di cui alla Direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio del 13 maggio 1996.

1. La Strategia nucleare di cui all'articolo 3, insieme allo schema dei parametri comprensivo dell’individuazione delle aree idonee di cui al comma 3 dell'articolo 8, è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché al rispetto del principio di giustificazione di cui alla Direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio del 13 maggio 1996.

 

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cura lo svolgimento della consultazione pubblica, secondo i principi e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, ri. 152, ed iniziative volte a consentire la partecipazione al procedimento delle popolazioni interessate.

 

 

3. Al termine della procedura di valutazione ambientale strategica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il parere motivato, adottato di concerto,, per gli aspetti di competenza, con il Ministro per i beni e le attività culturali,

 

 

4. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adeguano, per le parti di rispettiva competenza, la Strategia e le disposizioni di cui al comma 1, conformandole all'esito della Valutazione ambientale strategica e sottopongono gli atti così adeguati all'approvazione del Consiglio dei Ministri. 1 testi approvati sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,

4. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l’intesa della Conferenza Unificata, adeguano, per le parti di rispettiva competenza, la Strategia e lo schema dei parametri comprensivo dell’individuazione delle aree idonee, conformandole all'esito della Valutazione ambientale strategica e sottopongono gli atti così adeguati all'approvazione del Consiglio dei Ministri. 1 testi approvati sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel rispetto di quanto previsto in merito all’informazione sulla decisione finale dall’articolo 17 del decreto legislativo 152/2006.

 

5. Per gli aggiornamenti si seguono le medesime procedure previste per l'approvazione.

 

 

Si ritiene necessario specificare la periodicità con cui potranno essere effettuati gli aggiornamenti, oltre alla durata – come già sopra precisato – della validità dei documenti programmatori.

Articolo 10    
(Istanza per la certificazione dei siti)    

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 9, comma 4, ciascun operatore interessato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, avvia il procedimento di autorizzazione unica con la presentazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'Agenzia dell'istanza per la certificazione di uno o più siti da destinare all'insediamento di un impianto nucleare.

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 9, comma 4, ciascun operatore interessato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, avvia il procedimento di certificazione dei siti con la presentazione al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia ed ai soggetti statali e regionali preposti alla tutela dell’ambiente, dell'istanza per la certificazione di uno o più siti da destinare all'insediamento di un impianto nucleare, da individuarsi nell’ambito delle aree idonee.

 

 

L’iter di certificazione dei siti, anche sulla base della documentazione che si richiede di produrre da parte del proponente, non può ritenersi quale parte integrante del procedimento di autorizzazione unica.

 

Si reputa, inoltre, necessario che i “soggetti preposti alla tutela dell’ambiente” possano effettuare le proprie valutazioni in relazione alla certificazione dei siti, anche in considerazione del fatto che si ritiene che l’Agenzia, per sua natura e per la missione affidatagli ai sensi dell’articolo 29 della legge 99/2009 non possegga le competenze per l’esame della documentazione prevista al comma 3, lettere  g), h) , i).

Si ritiene che, a tal fine, la formulazione del comma 1 dell’articolo 11 sia troppo vaga mentre l’esigenza sopra evidenziata può essere più efficacemente soddisfatta prevedendo esplicitamente che anche i soggetti preposti alla tutela dell’ambiente effettuino le proprie osservazioni sulla documentazione presentata dal proponente.

Si sottolinea al proposito che già il d.lgs. 230/95  in relazione all’autorizzazione alla realizzazione degli impianti di cui all’articolo 6 e seguenti della legge 1860/62 prevede, all’articolo 39, che i ministeri interessati trasmettano all’Anpa (…) i rispettivi pareri relativi al progetto di massima ed all’ubicazione dell’impianto”.

2. Ulteriori istanze possono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno.

 

 

3. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere per ciascun sito, a pena di irricevibilità, almeno i seguenti dati ed informazioni, analiticamente identificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia, concernenti:

 

 

a) identificazione del soggetto istante, completa degli elementi sui requisiti richièsti dall'articolo 5;

 

 

b) puntuale indicazione del sito destinato all'istallazione dell'impianto e titolarità dello stesso;

b) puntuale indicazione, nell’ambito dell’area precedentemente ritenuta idonea, del sito destinato all'istallazione dell'impianto e della titolarità dello stesso,

Poiché, come si è detto, è necessario che la VAS si applichi ad una Strategia Nucleare e ad uno Schema di parametri che individui le aree idonee, nella fase di certificazione dei siti sarà sufficiente che il proponente dimostri l’appartenenza di uno o più siti ad un’area già definita come idonea, unitamente al rispetto del quadro prescrittivo eventualmente definito dalla stessa VAS.

 

c) progetto preliminare • dell'impianto, recante l'indicazione della tipologia dell'installazione, delle principali caratteristiche tecniche, dei principi di funzionamento, nonché la definizione della capacità massima installata;

 

 

d) cartografia con la localizzazione del perimetro dell'impianto nell'ambito del sito indicato;

 

 

e) documentazione relativa alle indagini tecniche effettuate sulle aree;

 

 

f) documentazione relativa alla valutazione preliminare di sicurezza di cui all'articolo 7;

 

 

g) documentazione richiesta dalla normativa in materia di vantazione ambientale strategica di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

g) documentazione comprovante il rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel parere motivato espresso a conclusione del procedimento di VAS;

 

h) documentazione relativa alla valutazione degli effetti ambientali;

 

 

i) documentazione relativa agli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica

 

Non si comprende a quali strumenti si faccia riferimento: alla relazione paesaggistica, a quella geologica e alla documentazione preliminare alla valutazione d’incidenza?

l) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse;

 

 

m) ogni altra documentazione tecnica necessaria a comprovare ed a verificare la rispondenza del sito prescelto alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all'articolo 8, comma 1, nonché alla coerenza del progetto con la Strategia nucleare.

m) ogni altra documentazione tecnica necessaria a comprovare la validità delle scelte effettuate in rapporto alle indicazioni ambientali e tecniche contenute nello Schema di cui all’articolo 8, nonché la coerenza dell’ipotesi localizzativa e progettuale con la Strategia nucleare.

 

Articolo 11    
(Certificazione dei siti)    

1. Fatte salve le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ambiente secondo la normativa vigente, l'Agenzia effettua l'istruttoria tecnica sulle singole istanze di cui all'articolo 10, comma 1, dopo aver completato la verifica della regolarità formale delle istanze medesime, complete di documentazione, entro 30 giorni della relativa ricezione.

1. Fatte salve le competenze dei soggetti statali e regionali preposti alla tutela dell'ambiente secondo la normativa vigente, l'Agenzia effettua l'istruttoria tecnica sulle singole istanze di cui all'articolo 10, comma 1, dopo aver completato la verifica della regolarità formale delle istanze medesime, complete di documentazione, entro 30 giorni della relativa ricezione.

 

 

2. L'Agenzia può richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni in relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico, indicando le modalità ed i termini per adeguarsi a quanto richiesto. La suddetta richiesta interrompe i termini di cui al comma 3 fino all'acquisizione degli elementi richiesti.

 

 

 

3. L'Agenzia, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero dal ricevimento delle informazioni e integrazioni di cui al comma 2, rilascia la certificazione, anche con specifiche prescrizioni, per ciascun sito proposto, previa verifica della sua rispondenza:

3. L'Agenzia, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero dal ricevimento delle informazioni e integrazioni di cui al comma 2, e acquisito il parere reso dai soggetti statali e regionali preposti alla tutela dell’ambiente, entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza, rilascia la certificazione, anche con specifiche prescrizioni, per ciascun sito proposto, previa verifica della sua rispondenza:

 

Si reputa necessario che i “soggetti preposti alla tutela dell’ambiente” possano effettuare le proprie valutazioni in relazione alla certificazione dei siti, anche in considerazione del fatto che si ritiene che l’Agenzia, per sua natura e per la missione affidatagli ai sensi dell’articolo 29 della legge 99/2009 non possiede le competenze per l’esame della documentazione prevista all’articolo 10, comma 3, lettere  g) , h) , i).

Si ritiene che, a tal fine, la formulazione del comma 1 dell’ articolo 11 sia troppo vaga mentre l’esigenza sopra evidenziata può essere più efficacemente soddisfatta prevedendo esplicitamente che anche gli organi preposti alla tutela dell’ambiente effettuino le proprie osservazioni sulla documentazione presentata dal proponente.

Si sottolinea al proposito che già il d.lgs. 230/95  in relazione all’autorizzazione alla realizzazione degli impianti di cui di cui all’articolo 6 e seguenti della legge 1860/62 prevede, all’ articolo 39, che i ministeri interessati trasmettano all’Anpa (…) i rispettivi pareri relativi al progetto di massima ed all’ubicazione dell’impianto”

Le regioni dove sono?

a) alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all'articolo 8, comma 1, approvati ai sensi dell'articolo 9, comma 5;

a) alle risultanze della VAS, effettuata ai sensi dell’articolo 9, ovvero alle sue prescrizioni generali e specifiche anche riferite alle aree idonee;

 

b) alle scelte tecniche relative all'interazione sito-impianto;

 

 

c) alla strategia nucleare di cui all'articolo 3, con riguardo alla capacità produttiva dell'impianto, ai tempi di realizzazione ed entrata in esercizio previsti e alle tecnologie proposte.

 

 

4. L'Agenzia trasmette le certificazioni dei siti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 

5. Il Ministro dello sviluppo economico sottopone ciascuno dei siti certificati all'intesa della Regione interessata.

 

 

6. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, si provvede alla costituzione dì un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei- trasporti, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso. Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.

6. In caso di inerzia nella definizione dell'intesa di cui al comma 5 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, si provvede alla costituzione dì un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei- trasporti, previa intesa della Conferenza unificata. Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.

Non si ritiene che il mancato raggiungimento dell’intesa possa essere superato con decreto del Presidente della Repubblica. Tale superamento  è infatti espressamente previsto dall’articolo 1 sexies, comma 4 bis, del d.l. 239/2003, convertito dalla legge 290/2003, come sostituito dall’articolo 27, comma 24, lett. c), della legge 99/2009. La richiamata disposizione non può costituire principio generale applicabile ogniqualvolta non si definisca un’intesa, dal momento che è espressamente inserita in una legge che non si occupa di nucleare, ma reca disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale.

Risulta peraltro palese la violazione dell’articolo 120 della Costituzione non essendo quella del nucleare una materia prevista dal suddetto articolo.

 

7. L'intesa ovvero il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6 operano anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione.

7. L'intesa ovvero il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6 operano anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione.

Si ritiene che i Piani energetico ambientali delle Regioni debbano rapportarsi alla strategia energetica nazionale e, a seguito di questa, alla Strategia nucleare, senza che ciò debba giocoforza costituire un recepimento acritico della strategia governativa sui territori di competenza, e tanto meno l’assunzione nelle previsioni di piano di un sito in merito al quale è stato espresso un diniego dell’intesa regionale.

8. Al termine della procedura di cui ai commi 4, 5 e 6, il Ministro dello sviluppo economico trasmette l'elenco dei siti certificati sui quali è stata espressa l'intesa regionale alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, a 281, che si esprime entro i termini di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in mancanza di intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.

 

 

9. Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata ovvero la deliberazione motivata di cui al comma 8, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta il decreto di approvazione dell'elenco dei siti certificati. Con il medesimo decreto ciascun sito certificato ed approvato è dichiarato- di interesse strategico nazionale, soggetto a speciali forme di vigilanza e protezione, ed è attribuito alla titolarità dell'operatore richiedente. Il decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, dei Ministeri concertanti e dell'Agenzia. *

 

 

10. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, entro i dodici mesi dalla pubblicazione di cui al comma 9, la Regione interessata dalla presenza di un sito nucleare adegua il proprio Piano Energetico Ambientale tenendo conto del disposto dell'intesa ovvero del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6.

10. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, entro i dodici mesi dalla pubblicazione di cui al comma 9, la Regione interessata dalla presenza di un sito nucleare adegua il proprio Piano Energetico Ambientale tenendo conto del disposto dell'intesa ovvero del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6.

Il mantenimento di tale comma rappresenta una provocazione per le Regioni che si sono opposte al rilascio dell’intesa. Pertanto se ne richiede l’eliminazione.

11. L'efficacia del decreto di cui al comma 9 per ciascun sito viene meno decorsi ventiquattro mesi dalla sua pubblicazione senza che venga presentata l'istanza di cui all'articolo 13, comma 1, salvo motivata richiesta di proroga da parte dell'operatore interessato, da presentarsi prima della scadenza del termine; da tale inefficacia consegue la responsabilità dell'operatore per i danni economici conseguenti all'avvenuta certificazione del sito.

 

 

12. Il termine di cui al comma 11 può essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore a 6 mesi.

 

 

Articolo 12    
(Attività preliminari)    

1. La certificazione del sito approvata, ai sensi dell'articolo 11 e su cui è stata acquisita l'intesa della Regione interessata costituisce titolo per svolgere, prima del rilascio dell'autorizzazione unica, le seguenti attività:

 

 

a) indagini, geognostiche;

 

 

b) effettuazione di rilievi;

 

 

c) allacci tecnologici di cantiere;

c) allacci tecnologici di cantiere finalizzati all’effettuazione di indagini e rilievi;

 

d) eventuali caratterizzazioni ambientali dei terreni;

 

 

e) recinzione delle aree.

 

 

2. Le suddette attività devono essere comunicate o denunciate all'ente locale interessato secondo la normativa vigente.

 

 

Articolo 13    
(Autorizzazione, unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione del proponente)    

1. Entro il termine di cui all'articolo 11, comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l'operatore titolare del sito certificato propone apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in strutture ubicate nello stesso sito e direttamente connesse con l'impianto nucleare, nonché per la certificazione del proponente, agli eventuali oneri derivanti si provvede nell'ambito del quadro economico-finanziario dell'opera.

1. Entro il termine di cui all'articolo 11, comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l'operatore titolare del sito certificato propone al Ministero dello sviluppo economico apposita istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in strutture ubicate nello stesso sito e direttamente connesse con l'impianto nucleare, nonché per la certificazione del proponente. Agli eventuali oneri derivanti si provvede nell'ambito del quadro economico-finanziario dell'opera.

S’intende rimarcare che l’istanza per l’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell’impianto è da farsi solo al MiSE, di contro alla precedente istanza di certificazione del sito che si prevede di indirizzare anche all’Agenzia.

2. L'istanza deve contenere, a pena di irricevibilità, i seguenti dati ed informazioni, analiticamente identificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle» infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia, concernenti:

 

Vedere secondo commento all’articolo 5.

a) denominazione e ragione sociale dell'istante o del consorzio, con i relativi assetti societari;

 

 

b) documentazione comprovante la disponibilità delle capacità tecniche di cui all'articolo 4;

 

 

c) documentazione comprovante la solidità finanziaria dell'operatore e la sussistenza di idonei strumenti di copertura finanziaria degli investimenti;

 

 

d) documentazione relativa agli strumenti di pianificazione territoriale e di. tutela ambientale e paesaggistica.

 

 

e) progetto definitivo dell'impianto, rispondente, tra l'altro, ai dettami di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, comprendente, tra l'altro, la natura, le caratteristiche e la durata dell'impianto e delle opere connesse, le modalità operative per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e le relative- strutture ubicate nello stesso sito e connesse all'impianto nucleare;

 

 

f) studio di impatto ambientale ai fini della procedura VIA;

 

 

g) rapporto finale di sicurezza;

 

 

h) documentazione relativa al modello operativo per l'esercizio dell'impianto; in particolare:

 

 

I.         manuale, per la gestione in qualità;

 

 

II.      regolamento di esercizio;

 

 

III.    manuale operativo;

 

 

IV.   programma delle prove funzionali a freddo;

 

 

V.      programma generale di prove con il combustibile nucleare;

 

 

VI.   organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità;

 

 

i) studio preliminare di disattivazione dell'impianto, inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee, del volume e del condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato, e con indicazione dei relativi costi previsti;

 

 

l) elenco delle servitù di pubblica utilità su beni circostanti che si rendono necessarie;

 

 

m) idonea garanzia finanziaria ai fini di quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed internazionali in tema di responsabilità civile derivante dall'impiego pacifico dell'energia nucleare, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, sono definite le modalità per l'estensione della garanzia alle attività di cui all'articolo 19, comma 2, del presente decreto legislativo;

m) idonea garanzia finanziaria ai fini di quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed internazionali in tema di responsabilità civile derivante dall'impiego pacifico dell'energia nucleare. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, sono definite le modalità per l'estensione della garanzia alle attività di cui all'articolo 19, comma 2, del presente decreto legislativo;

 

n) idonea documentazione attestante la sussistenza di strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica, secondo le modalità fissate con il decreto di cui all'articolo 15;

 

 

o) documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni del Trattato Euratom;

 

 

p) stima aggiornata dell'ammontare dei contributi dovuti, ai sensi dell' articolo 22, a titolo di misure compensative per le persone residenti e le imprese operanti nel territorio circostante il sito e per gli enti locali interessati, con l'indicazione delle scadenze previste per il versamento degli stessi.

 

 

3. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA); nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti.

3. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA) e la documentazione deve essere depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall’art. 23 del d.lgs. 152/2006, anche ai fini dell’informazione e della partecipazione del pubblico. L’istanza è, inoltre, presentata al Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Poiché le amministrazioni interessate devono esprimere i pareri e rilasciare le autorizzazioni di competenza, devono necessariamente avere agli atti tutta la documentazione oggetto di istanza; inoltre, come previsto dalla normativa di settore, contestualmente alla presentazione dell’istanza per la valutazione di impatto ambientale, la documentazione deve essere depositata anche in sede locale per consentire la consultazione da parte del pubblico e la conseguente partecipazione al procedimento.

4. L'istruttoria tecnica relativa all'istanza è svolta dall'Agenzia, anche avvalendosi degli organi tecnici esistenti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; l'Agenzia si pronuncia con parere vincolante entro dodici mesi dalla ricezione dell'istanza stessa e della relativa documentazione da parte del Ministero dello sviluppo economico anche al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente.

 

 

5. Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia richiede alle amministrazioni interessate, individuate sulla base dello specifico progetto da valutare, i pareri e le autorizzazioni di competenza, che devono essere resi entro sessanta giorni dalla richiesta.

5. Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia richiede alle amministrazioni interessate, individuate sulla base dello specifico progetto da valutare, i pareri e le autorizzazioni di competenza, che devono essere resi entro sessanta giorni dalla richiesta.

 

 

Ai sensi dell’articolo 29 della legge 99/2009 l’Agenzia svolge funzioni meramente autorizzative legate alla sicurezza nucleare e alla radioprotezione. Pertanto, in questa fase istruttoria non è necessario che l’Agenzia disponga delle autorizzazioni che invece, correttamente, devono essere trasmessa all’amministrazione procedente (MiSE).

 

6. L'Agenzia, ai fini della conclusione dell'istruttoria, acquisisce la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del decreto legislativo 17 gennaio 2008, n. 4, con parere motivato delle rispettive commissioni e si adegua ai loro esiti.

 

 

 

7. La commissione VIA non duplica le valutazioni da essa già effettuate in sede di VAS e, anche ai fini dell'AIA, effettua le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con le modalità ed entro e non oltre i termini ivi previsti. Resta ferma la valutatone dell'Agenzia con riguardo alla localizzazione del sito.

7. Durante il procedimento di VIA sono tenute in considerazione ed utilizzate la documentazione, le valutazioni e le conclusioni predisposte e rese in sede di VAS e, anche ai fini dell'AIA, l’autorità competente effettua le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le modalità ed entro e non oltre i termini ivi previsti.

Il richiamo alla non duplicazione delle tematiche da sottoporsi a valutazione deve riguardare solo le problematiche che abbiano ottenuto una chiara ed evidente soluzione a livello di piano/programma nell’ambito della VAS, e non deve – viceversa – costituire un mezzo per superare la necessità di effettuare approfondimenti e supplementi d’indagine.

8. L'Agenzia definisce le prescrizioni tecniche cui sarà soggetto l'impianto. Le prescrizioni tecniche costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica. L'Agenzia definisce, inoltre, le eventuali prescrizioni ai fini della certificazione del proponente.

 

 

9. Il Ministero dello sviluppo economico effettua, ai sensi del trattato Euratom, le notifiche all'Unione Europea ai fini dell'acquisizione dei previsti pareri della Commissione Europea.

 

 

10. Al compimento dell'istruttoria, l'Agenzia, fermo restando l'esito delle procedure di VIA, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con l'Agenzia, i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell'ambito dell'istruttoria svolta dall'Agenzia.

10. Al compimento dell'istruttoria, l'Agenzia, fermo restando l'esito delle procedure di VIA, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con la partecipazione dell'Agenzia, dei Ministeri concertanti, della Regione e degli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto. che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell'ambito dell'istruttoria svolta dall'Agenzia.

 

 

Si ritiene che, così come peraltro avviene per i procedimenti ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. 230/95 relativi alla disattivazione degli impianti, le amministrazioni interessate debbano poter esprimere il proprio parere sia sulla documentazione trasmessa dal proponente, sia sul parere dell’Agenzia, sulla base del quale il MiSE convoca la Conferenza dei Servizi. Si reputa pertanto necessario che le stesse, dopo aver trasmesso un primo parere all’Agenzia, partecipino comunque alla Conferenza dei Servizi, nell’ambito della quale rilasciano il parere finale e le autorizzazioni di competenza.

 

 

10 bis. In sede di Conferenza dei Servizi di cui al comma 10, i soggetti e le amministrazioni coinvolte trasmettono il parere finale e rilasciano le autorizzazioni di competenza.

 

 

11. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma precedente, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all'ente interessato un congrue termine per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad acta. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa.

11. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma precedente, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad acta. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa.

Si ritiene che non sia legittima la nomina di un commissario “ad acta” per l’espressione di atti politici quali le intese. Il commissariamento ha significato per lo svolgimento di precise attività o per il rilascio di autorizzazioni, non per funzioni “politiche”. Risulta peraltro palese la violazione dell’articolo 120 della Costituzione non essendo quella del nucleare una materia prevista dal suddetto articolo.

 

12. Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell'istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l' autorizzazione unica, disponendone la- pubblicazione sulla. Gazzetta Ufficiale della- Repubblica Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell'Agenzia. Il predetto decreto vale anche come certificazione del possesso dei requisiti da parte del titolare dell'autorizzazione unica.

12. Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell'istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione dell’intesa della Regione interessata, rilascia con proprio decreto l' autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione sulla. Gazzetta Ufficiale della- Repubblica Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell'Agenzia. Il predetto decreto vale anche come certificazione del possesso dei requisiti da parte del titolare dell'autorizzazione unica.

Occorre prevedere anche al termine del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell’impianto l’acquisizione dell’intesa della Regione interessata territorialmente, al pari che nei procedimenti previsti ai sensi della legge 55/2002 sulle centrali termoelettriche di potenza > 300 MWt, nonché del d.l. 239/2003 convertito in legge 290/2003 e modificato dall’art. 1, comma 26 della legge 23 agosto 2004, n. 239 sulle infrastrutture della Rete di Trasmissione Nazionale.

 

13. L'autorizzazione unica indica:

 

 

a) l'identità del titolare dell'autorizzazione;

 

 

b) la natura, le caratteristiche, la durata dell'impianto e delle opere connesse;

 

 

c) il perimetro dell'installazione;

 

 

d) la sua decorrenza e durata;

 

 

e) i criteri di accettabilità che assicurino la conformità dell'impianto e delle sue infrastrutture a quanto prescritto;

 

 

f) le ispezioni, i test e le analisi che il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad effettuare, con la specificazione delle modalità tecniche di svolgimento;

 

 

g)le prescrizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive ' modificazioni in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria;

 

Si ritiene che la formulazione di questa disposizione sia eccessivamente generica e si reputa pertanto necessario effettuare un coordinamento più puntuale con il d.lgs 230/95.

h) le prescrizioni e gli obblighi di informativa, comprensivi di modalità e termini, per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela dell'ambiente;

 

 

i) le modalità della garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi

 

 

l) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per la tutela dell'ambiente e della pubblica utilità.

 

 

14. L'autorizzazione unica vale anche quale licenza per l'esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali ai sensi dell'ari. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, previa acquisizione da parte dell'operatore dei necessari atti di approvazione relativi ai collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall'Agenzia.

 

La formulazione di questa disposizione, con riferimento anche al precedente comma 13 lettera g) che rinvia genericamente al d.gs 230/95 , non permette di comprendere se per l’ottenimento degli atti di approvazione dell’approvazione dei collaudi sia necessario seguire le procedure, indicate con maggior grado di dettaglio, agli articoli 42 , 43 , 44, 45 del citato decreto. Come già sopra evidenziato si reputa necessario un maggior coordinamento con la normativa vigente.

15. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire rimpianto in conformità al progetto approvato.

 

 

 

15 bis. L’avvio della costruzione di nuovi impianti nucleari è vincolata all’emanazione del decreto di cui all’articolo 26, comma 11 di individuazione del sito per la realizzazione del parco tecnologico e del deposito nazionale. Come più volte evidenziato dalle Regioni è necessario., da un lato, chiudere la precedente stagione nucleare e dall’altro non è opportuno rimandare ad una nuova emergenza la soluzione relativa allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal nucleare.
Articolo 13-bis    
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione unica)    

1. In caso di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite, nonché in caso di commissione di taluno dei reati previsti dall'articolo 32, il Ministro dello sviluppo economico può disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione unica.

 

 

Articolo 14    
(Responsabilità del titolare dell'autorizzazione unica in materia di controlli di sicurezza e di radioprotezione)    

1. Ferme restando le disposizioni in tema di controlli sulla sicurezza e sulla radioprotezione, il titolare dell'autorizzazione unica è altresì responsabile;

 

 

della sicurezza dell'impianto;

 

 

della formazione dei lavoratori dell'impianto, con particolare riguardo alla prevenzione dei rischi, legati alle attività di costruzione e di esercizio dell'impianto medesimo;

 

 

dell'osservanza delle, prescrizioni dell'Agenzia in materia di sicurezza ed, in particolare, di quelle attinenti alla costruzione ed all'esercizio degli impiantì;

 

 

dell'attuazione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per la realizzazione e la gestione dell'impianto nucleare oggetto dell'autorizzazione stessa.

 

 

2. Gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione effettuati dall'Agenzia, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali interessate e devono essere svolti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, sono a carico del titolare dell'autorizzazione unica.

 

 

3. E' posta in capo al titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, la vantazione e la verifica periodica, nonché il costante miglioramento della sicurezza nucleare dell'impianto in modo sistematico e verificabile, garantendo l'esistenza e l'attuazione di sistèmi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare, di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze, di idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti, nonché prevedendo e mantenendo risorse finanziarie e umane per adempiere ai suddetti obblighi.

 

 

Articolo 15    
(Relazione annuale del titolare dell'autorizzazione unica)    

1. Il titolare dell'autorizzazione unica ha l’obbligo di trasmettere all'Agenzia con la massima tempestività le informazioni circa gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza

 

 

nucleare e la radioprotezione verificatisi all'interno dèi sito e le misure messe in atto per ripristinare il corretto funzionamento e limitare le conseguenze sulla salute delle persone e sull'ambiente.

 

 

2. Il titolare dell'autorizzazione unica, entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio dell'impianto nucleare, trasmette all'Agenzia un rapporto contenente:

 

 

a) lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione, le cause dì eventuali ritardi e le previsioni aggiornate sulla tempistica di realizzazione;

 

 

b) le modalità adottate per il corretto adempimento a tutte le prescrizioni impartite con l'autorizzazione unica, anche relativamente alle fasi»- di cantiere e eventualmente al periodo di prova antecedente l'entrata a regime dell'impianto;

 

 

c) le misure adottate a garanzia, della sicurezza nucleare e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

 

 

d) la natura ed i risultati delle rilevazioni di emissioni radioattive e non, rilasciate dall'Impianto Nucleare nell'ambiente;

 

 

e) la natura e la quantità dei rifiuti radioattivi presenti sul sito dell'impianto nucleare, così come le misure adottate per limitarne la loro produzione e gli effetti sulla salute e sull'ambiente.

 

 

3. Il; rapporto è trasmesso altresì al Comitato di confronto e trasparenza di cui all'articolo 21 ed è pubblicato sui siti internet del titolare dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.    
Articolo 16    
(Strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa)    

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuali gli strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica, con esclusione per i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori.

 

 

Articolo 17    
(Sorveglianza e sospensione amministrativa degli impianti)    

1. L'Agenzia è responsabile delle verifiche di ottemperanza sul corretto adempimento, da parte del titolare dell'autorizzazione unica, a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa.

 

 

2. Fermo restando quanto previsto per i casi di violazione dell disposizioni di legge e delle prescrizioni, se nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla costruzione e l'esercizio dell'impianto e le salvaguardie, l'Agenzia rileva la presenza di elementi di rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure correttive atte alla sua eliminazione, assegnando un termine per l'esecuzione delle prescrizioni e delle misure previste.

 

 

3. Il titolare dell'autorizzazione unica adotta senza indugio e comunque nei termini previsti, le misure di sicurezza indicate come indifferibili nelle prescrizioni dell'Agenzia; entro trenta giorni dalla emissione delle prescrizioni di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione unica potrà proporre all'Agenzia, per l'approvazione, soluzioni tecniche e misure attuative idonee a garantire condizioni ulteriormente migliorative.

 

 

4. Entro i successivi quindici giorni, l'Agenzia conferma la prescrizione adottata ovvero ne emette una nuova, definitiva, e fissa il termine perentorio entro cui il titolare dell'autorizzazione unica deve uniformarsi alle prescrizioni ed alle misure indicate. .In caso di inosservanza delle medesime nel termine fissato, l'Agenzia dispone la sospensione delle attività di cui all'autorizzazione unica.

 

 

Articolo 18    
(Disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi)    

1. Il titolare dell'autorizzazione unica. è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto. A tal fine per rifiuti operazionali si intendono quelli prodotti durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare, che vengono gestiti dall'operatore in base alla normativa vigente e stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto stesso in attesa del loro conferimento nel Deposito nazionale.

 

 

2. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo le prescrizioni impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti operazionali, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale e al riprocessamento e/o immagazzinamento del combustibile irraggiato presso il medesimo Deposito nazionale.

2. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo le prescrizioni impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti operazionali, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale e al riprocessamento e/o immagazzinamento del combustibile irraggiato presso il medesimo Deposito nazionale.

 

 

Nella legge 99/2009 non è previsto che i decreti legislativi abbiano ad oggetto attività di riprocessamento del combustibile.

3. I costi delle attività di cui al comma 2 sono a carico del titolare dell'autorizzazione unica.

 

 

Articolo 19    
(Disposizioni in materia di disattivazione degli impianti)    

1. L'attività di disattivazione degli impianti è svolta dalla Sogin S.p.A.

 

 

2. La Sogin S.p.A., al termine della vita del}'impianto, prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative alla disattivazione dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi.

 

 

3. La Sogin S.p.A., al termine della vita dell'impianto, effettua una valutazione dei costi di disattivazione.

 

 

4. Il finanziamento delle attività di disattivazione avviene per il tramite del fondo di cui all'articolo 20, alimentato con i contributi dei titolari dell'autorizzazione unica.

 

 

5. Qualora, al termine della vita operativa di ciascun impianto, la valutazione dei relativi costi di disattivazione operata dalla Sogin S.p.A. risulti superiore rispetto a quanto versato dal titolare dell'autorizzazione unica, questi è tenuto ad integrare il Fondo con la relativa differenza.

 

 

Articolo 20    
(Fondo per il "decommissioning")    

1. Il Fondo per il "decommissioning" di cui all'art. 25, comma 2, lettera n) della legge 23 luglio 2009, n. 99 è istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ed è alimentato dai titolari dell'autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell'impianto. H Fondo è articolato in tante sezioni per quanti sono gli impianti nucleari, a ciascuno dei quali afferiscono i contributi versati dai singoli titolari a decorrere dalla conclusione del primo anno di esercizio dei relativi impianti. La Cassa gestisce il Fondo e può effettuare investimenti fruttiferi, qualora gli stessi non pregiudichino la liquidità necessaria e che abbiano un profilo di rischio non superiore ai titoli di Stato.

 

 

2. La misura del contributo periodico di cui al comma 1 è determinata dall’AEEG, su proposta della Sogin S.p.A. e previo parere dell'Agenzia, in forma commisurata a analoghe esperienze internazionali con la medesima tecnologia e 'comunque secondo criteri di efficienza, tenendo conto della stima delle operazioni per la disattivazione degli impianti presentata dagli operatori nella fase autorizzativa. L'importo è attualizzato ogni anno secondo gli indici definiti dall'AEEG.

 

 

3. La verifica ed il controllo delle risorse finanziare che alimentano il Fondo è operata su base annuale dall'AEEG che provvede all'erogazione dei fondi per stato d'avanzamento dei relativi lavori, previo controllo e validazione dei progetti e costi di disattivazione degli impianti nucleari, condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi, presentati dagli operatori, secondo la normativa vigente.

 

 

Articolo 21    
(Comitati di confronto e trasparenza)    

1. Presso ciascuna Regione sul cui territorio ricada un sito certificato ai sensi dell'articolo 8, comma 4 è istituito un "Comitato di confronto e trasparenza", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, finalizzato a garantire alla popolazione l'informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l'esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente.

1. Presso ciascuna Regione sul cui territorio ricada un sito certificato ai sensi dell'articolo 8 comma 4 e nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Deposito nazionale, è istituito un "Comitato di confronto e trasparenza", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, finalizzato a garantire alla popolazione l'informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l'esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente.

 

Si ritiene assolutamente indispensabile prevedere anche per il deposito nazionale i “comitati di confronto e trasparenza “ previsti per le centrali. Questa è un indicazione già stata fornita nel documento finale del gruppo di lavoro istituito con d.m. 25.2.2008, sulla scorta di quanto avviene nelle nazioni straniere in possesso di depositi (vedi es. la Francia dove sono attive le Commissioni Locali di Informazione “CLI”)

 

 

2. Ai fini di cui sopra, il titolare del sito è tenuto a corrispondere alle richieste del Comitato di confronto e trasparenza, fornendo allo stesso tutte le informazioni ed i dati richiesti, ad eccezione delle informazioni commerciali sensibili e di quelle relative alle misure di protezione fisica dell'impianto nucleare.

 

 

3. Chiunque sia interessato ad ottenere informazioni sul progetto, sulle attività dell'impianto nucleare e sulle misure adottate per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, la prevenzione o la riduzione dei rischi e delle esposizioni, può rivolgersi al Comitato di confronto e trasparenza il quale è tenuto a comunicare le informazioni in suo possesso o acquisite all'uopo dal titolare dell'autorizzazione unica.

 

 

4. Il Comitato di confronto e trasparenza, costituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con oneri a carico dell'operatore, è composto da:

 

 

a)      il Presidente della Regione interessata o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente del Comitato;

 

 

b)      il/i Presidente/i della/e Provincia/e interessata/e o suo/i delegato/i;

 

 

c)      il/i Sindaco/i del/i Comune/i interessato/i o suo/i delegato/i;

 

 

d)      il Prefetto o suo delegato;

 

 

e)      un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

 

 

f)        un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

 

g)      un rappresentante del Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università;

 

 

h)      un rappresentante dell'ISPRA;

 

 

i)        un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

 

j)        un rappresentante dell'ARPA della Regione interessata;

 

 

k)      un rappresentante dell'Agenzia;

 

 

l)        un rappresentante del titolare del sito e, a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione unica, del titolare di quest'ultima;

 

 

m)    un rappresentante dell'associazione ambientalista maggiormente rappresentativa a livello regionale;

 

 

n)      un rappresentante dell'imprenditoria locale indicato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;

 

 

o)      un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello regionale;

 

 

p)      un esperto qualificato di radioprotezione designato dall'Agenzia.

 

 

5. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni, salvo quelli che sono tali in forza di una carica elettiva, che mantengono la funzione per tutta la durata di quest'ultima. Il Comitato di confronto e trasparenza è convocato in via ordinaria dal Presidente con frequenza almeno annuale ovvero ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

5. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni, salvo quelli che sono tali in forza di una carica elettiva, che mantengono la funzione per tutta la durata di quest'ultima. Il Comitato di confronto e trasparenza è convocato in via ordinaria dal Presidente con frequenza almeno semestrale ovvero ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

 

Si evidenzia che l’OPCM n. 3355 del 7 maggio 2004 prevedeva che il Commissario delegato per la sicurezza nucleare riferisse - in ordine alle iniziative intraprese - con cadenza trimestrale ai tavoli della trasparenza istituti presso le Regioni sedi di impianti del ciclo del nucleare.

Si ritiene che in un contesto non emergenziale una cadenza trimestrale sia eccessiva e, per contro, una cadenza annuale sia troppo “dilazionata”. Si propone pertanto che le riunioni del comitato, così come avviene attualmente per i “tavoli di confronto e trasparenza”, ancora attivi presso le regioni, abbiano una cadenza semestrale.

6. Il Comitato di confronto e trasparenza può richiedere eventuali analisi in ordine a particolari aspetti tecnici, radioprotezionistici ed ambientali a qualificati soggetti pubblici, quali le Università, gli Enti pubblici di ricerca, l'ISPRA o le ARPA, i cui oneri sono posti a carico del contributo annuale di cui all'articolo 22.

6. Il Comitato di confronto e trasparenza può richiedere eventuali analisi in ordine a particolari aspetti tecnici, radioprotezionistici ed ambientali a qualificati soggetti pubblici, quali le Università, gli Enti pubblici di ricerca, l'ISPRA o le ARPA, i cui oneri sono posti a carico del contributo annuale agli articoli 22 e 28.

 

 

Articolo 21 bis  

 

(…)  

 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 17 e 21 si applicano anche alle attività svolte dalla SOGIN S.p.A. Si ritiene che gli obblighi di responsabilità e di trasparenza e partecipazione debbano essere uguali sia per gli impianti di potenza che per le attività di disattivazione e gestione del deposito.
Articolo 22    
(Misure compensative)    

1. Il rilascio dell'autorizzazione unica deve essere contestuale all'assunzione del vincolo alla ' realizzazione delle misure compensative di cui all'articolo 25, comma 1-, della 1. 23 luglio 2009, n. 99, in favore delle persone residenti e delle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare e degli enti locali interessati, con oneri a carico esclusivo delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle infrastrutture oggetto di autorizzazione unica.

 

 

2. Il titolare dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4:

 

 

un beneficio economico omnicomprensivo, da corrispondere in quote annuali commisurate allo stato di avanzamento per ciascun anno solare, o parte dello stesso, del programma di costruzione dell'impianto nucleare oggetto di autorizzazione; l'aliquota unitaria alla base del suddetto beneficio è commisurata alla potenza elettrica nominale dell'impianto in via di realizzazione ed è pari a 3.000 €/MW sino a 1600 MW realizzati nel sito, maggiorata del 20% per potenze superiori al predetto livello;

 

 

a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto, un beneficio economico omnicomprensivo su base trimestrale da. corrispondere posticipatamente per ciascun trimestre, o parte dello stesso, di esercizio dell'impianto nucleare, commisurato all'energia elettrica prodotta e immessa in rete ed è pari a 0,4 €/MWh.

 

 

3. Il titolare dell'autorizzazione unica, relativa agli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4 un beneficio economico da corrispondere posticipatamente per ciascun anno, o parte dello stesso, di esercizio dell'impianto, calcolato secondo criteri definiti con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

 

 

4. I benefici economici di cui ai commi 2 e 3 sono destinati per il 10% alla Provincia o alle Province nel cui territorio è. ubicato rimpianto, per il 55% al comune o ai comuni ove è ubicato l'impianto e per il 35% ai comuni limitrofi, intesi come quelli la cui superficie ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 20 km dal perimetro dell'impianto di produzione di energia elettrica, o di 10 km nel caso di impianto per la produzione di combustibile nucleare. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente all'interno delle distanze indicate, tenendo conto, tra l'altro, di criteri di perequazione territoriale.

 

Si rileva che la mancata inclusione delle regioni tra i destinatari delle misure compensative e l’assenza di una disposizione che assegni alle regioni la competenza ad effettuare l’attività programmatoria, di indirizzo e di verifica di coerenza in ordine all’impiego delle risorse destinate agli Enti locali, non riconosce l’impegno economico che comporta per le stesse la presenza sul proprio territorio di impianti nucleari, in relazione alla necessità di garantire le attività di monitoraggio radiologico ambientale effettuate dalle Arpa.

Alla luce di quanto sopra, si chiede quindi l’istituzione di un fondo dedicato allo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e vigilanza.

 

5. Il beneficio di cui al comma 2, lettera a), secondo criteri e modalità fissati da specifiche convenzioni tra il titolare dell'autorizzazione unica e gli enti locali interessati da ciascun impianto, sulla base di uno schema-tipo definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza unificata, è destinato:

 

 

per il 40% agli enti locali;

 

 

per il 60% alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare mediante la riduzione della spesa energetica, della TARSU, delle addizionali IRPEF, IRPEG e dell'ICI.

 

 

6. Nell'ambito dei benefici economici di cui»al comma 5, le convenzioni di cui al medesimo comma possono prevedere uno o più interventi strutturali in favore della salute della popolazione, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, nonché le modalità di conferimento delle opere realizzate agli enti locali.

 

 

7. I benefici di cui al comma 2, lettera b) e di cui al comma 3 sono destinati alla riduzione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti finali ubicati nei tenitori degli enti locali di cui al comma 4, secondo i criteri e le modalità fissati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentiti gli enti locali interessati.

 

 

8. I benefici di cui al comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per famiglie ed imprese a livello nazionale.

 

 

9. Ai soggetti onerati è fatto divieto di trasferire sugli utenti finali i costi di compensazione. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto di detto divieto.

 

 

Articolo 23    
(Decadenza dei Benefici)    

1. Nel caso in cui la realizzazione o l'esercizio dell'impianto subisca, per qualunque ragione, un arresto definitivo i benefici riconosciuti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese decadono automaticamente con effetto dal momento dell'arresto.

 

 

TITOLO III    
(Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e delle relative misure compensative)    
Articolo 24    
(Deposito nazionale e Parco tecnologico)    

1. Sono soggette alle disposizioni del presente Titolo la localizzazione, la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale nell'ambito del Parco Tecnologico, destinato ad ospitare ed a smaltire a titolo definitivo i rifiuti radioattivi a bassa e media attività ed all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti, ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio di impianti nucleari.

1. Sono soggette alle disposizioni del presente Titolo la localizzazione, la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale nell'ambito del Parco Tecnologico, destinato ad ospitare ed a smaltire a titolo definitivo i rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari ed all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti, ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio di impianti nucleari anche pregressi.

Si ritiene che nella norma debba essere fatto un esplicito riferimento alla gestione di tutte le tipologie di rifiuti radioattivi ,anche pregressi, che dovranno trovare ricovero nel deposito nazionale.

2. Il Parco Tecnologico è dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, dì ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, tra cui la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio nonché lo svolgimento, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tutte 1e attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione.

2. Il Parco Tecnologico è dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, dì ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, tra cui la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio nonché lo svolgimento, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e d’intesa con la regione e gli enti locali interessati tutte 1e attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione

Si ritiene necessario che venga dato anche spazio alle Regioni nella definizione di tali attività. Infatti, correttamente, una parte di esse dovrebbe essere di interesse e proposta regionale e tenere conto delle vocazioni del territorio in cui ricade il sito. Si evidenzia al proposito che tale indicazione era stata fornita anche nel rapporto finale del gruppo di lavoro Governo – Regioni istituito con d.m. 25 febbraio 2008.

 

 

 

 

3. La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dal finanziamento delle attività di competenza, anche sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonché altre amministrazioni e soggetti privati.

 

 

Articolo 25    
(SoginS.p.A.)    

1. La Sogin S.p.A, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 27, comma 8 della legge 23 luglio 2009, n, 99, è il soggetto responsabile della disattivazione degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'articolo 24, comprendente anche il trattamento e Io smaltimento dei rifiuti radioattivi.

 

 .

A tal fine:

 

 

a) gestisce le attività finalizzate alla localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, ai sensi dell'articolo 25;

 

 

b) cura le attività connesse al procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione ed esercizio del Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi;

 

 

c) provvede alla realizzazione ed all'esercizio del Parco Tecnologico;

 

 

d) riceve dagli operatori'interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all'articolo 26, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed eroga agli Enti locali le quote ad essi spettanti, calcolate ai sensi dell'articolo 28 del presente decreto legislativo;

 

 

e) promuove diffuse e capillari campagne di informazione e comunicazione alla popolazione in ordine alle attività da essa svolte, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impiantì.

 

 

2. Lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 è sottoposto al controllo ed alla vigilanza dell'Agenzia e, limitatamente a quelle di cui alla lettera d), anche al controllo ed alla vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

 

 

Articolo 26    
(Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico)    

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dall'Agenzia di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'articolo 9, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendo al contempo un ordine di idoneità delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonché un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco stesso.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dall'Agenzia di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'articolo 9, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendo al contempo un ordine di idoneità delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonché un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco stesso.

Si osserva che i tempi previsti per la definizione della carta delle aree potenzialmente idonee, pari a 6 mesi, non sono congruenti con quanto previsto ai precedenti articoli 3, 8 e 9 del decreto. Infatti i tempi necessari per l’espletamento della VAS sono comunque superiori ad 8 mesi (dall’entrata in vigore del decreto) e, conseguentemente, la SOGIN non potrebbe elaborare la carta “sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di VAS” entro 6 mesi.

 

2. Il progetto preliminare di massima contiene gli elementi ed è corredato dalla documentazione di seguito indicati:

 

 

a) documentazione relativa alla tipologia di materiali radioattivi destinati al Deposito nazionale (criteri di accettabilità al deposito; modalità di confezionamento accettabili;inventario radiologico; ecc.);

 

 

b) dimensionamento preliminare della capacità totale del Deposito nazionale, anche in funzione di uno sviluppo modulare del medesimo;

 

 

c) identificazione dei criteri di sicurezza posti alla base del progetto del deposito;

 

 

d) indicazione delle infrastrutture di pertinenza del Deposito nazionale;

 

 

e) criteri e contenuti per la definizione del programma delle indagini per la qualificazione del sito;

 

 

f) indicazione del personale da impiegare nelle varie fasi di vita del Deposito nazionale, con la previsione dell'impiego di personale residente nei tenitori interessati, compatibilmente con le professionalità richieste e con la previsione di specifici corsi di formazione;

 

 

g) indicazione delle modalità di trasporto del materiale radioattivo al Deposito nazionale e criteri per la valutazione della idoneità delle vie di accesso al sito;

 

 

h) indicazioni di massima delle strutture del Parco Tecnologico e dei potenziali benefici per il territorio, anche in termini occupazionali;i

 

 

i) ipotesi di benefici diretti alle persone residenti, alle imprese operanti nel territorio circostante il sito ed agli enti locali interessati e loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento.

 

 

3. La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l'ordine della idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare di massima e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin S.p.A. dando contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin S.p.A. appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241

 

 

4. Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta, di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonché l'UPI, l'ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province interessate, le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le Università e gli Enti di ricerca presenti nei tenitori interessati. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed alle misure compensative di cui all'articola 24, comma 2, lettera i).

 

 

5. La Sogin S.p.A., sulla base delle osservazioni emerse a seguito della pubblicazione e del Seminario di cui ai commi precedenti e formalmente trasmesse alla stessa entro il termine di 30 giorni dal Seminario medesimo, entro i sessanta giorni successivi al predetto termine, redige una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, ordinate secondo i criteri sopra definiti, e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico.

 

Non si comprende se i termini temporali per la presentazione delle osservazioni sulla carta delle aree potenzialmente idonee, previsti al comma 5, siano due ovvero uno - di cui al comma 3 - entro 60 gg dalla pubblicazione della carta ed uno - di cui al comma 5 - entro 30 gg dal seminario, che, a sua volta deve essere tenuto entro 60 gg dalla pubblicazione. Nel caso in cui l’intenzione del legislatore fosse quella di prevedere un solo termine per la presentazione delle osservazioni, come si dovrebbero calcolare i tempi?

 

6. Il Ministro dello sviluppo economico acquisito il parere tecnico dell'Agenzia, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico. La Carta è pubblicata sui siti della Sogin S.p.A., dei suddetti Ministeri e dell'Agenzia.

 

 

7. La Sogin S.p.A. invita le Regioni e gli enti locali delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico a comunicare il loro interesse ad ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate all'insediamento del Parco Tecnologico stesso, da formalizzare con uno specifico protocollo di accordo. La semplice manifestazione d'interesse non comporta alcun impegno da parte delle Regioni o degli enti locali. In caso di assenza di manifestazioni d'interesse, la Sogin S.p.A. promuove trattative bilaterali con tutte le Regioni interessate. In caso di più protocolli, ciascuno di questi reca il livello di priorità dell'area sulla scorta delle caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e sociali della stessa, così come definito dalla Sogin S.p.A. sulla base dei criteri indicati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dall'Agenzia. In conclusione del procedimento, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce l'intesa delle Regioni interessate.

7 La Sogin S.p.A. invita le Regioni e gli enti locali delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico a comunicare il loro interesse ad ospitare il Parco stesso e in caso di assenso preventivo avvia trattative bilaterali finalizzate all'insediamento del Parco Tecnologico stesso, da formalizzare con uno specifico protocollo di accordo. La semplice manifestazione d'interesse non comporta alcun impegno da parte delle Regioni o degli enti locali. In caso di più protocolli, ciascuno di questi reca il livello di priorità dell'area sulla scorta delle caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e sociali della stessa, così come definito dalla Sogin S.p.A. sulla base dei criteri indicati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dall'Agenzia.

 

 

La procedura che porta alla definizione del sito per la localizzazione del deposito appare poco chiara e presenta alcuni aspetti di dubbia interpretazione. Si citano, ad esempio della scarsa comprensibilità del testo:

1. la disposizione “La Sogin S.p.A. invita le Regioni e gli enti locali delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico a comunicare il loro interesse ad ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate all'insediamento del Parco Tecnologico stesso (…)”, deve essere intesa nel senso che l’avvio della trattativa è contestuale all’invito oppure che l’avvio della trattativa avviene successivamente alla manifestazione di interesse? Dalla lettura complessiva dell’articolo parrebbe che questa “prima” trattativa venga avviata solo in caso di manifestazione di interesse, altrimenti non si comprenderebbe il senso della successiva disposizione “in caso di assenza di manifestazioni d'interesse, la Sogin S.p.A. promuove trattative bilaterali con tutte le Regioni interessate”;

2. a disposizione “in caso di assenza di manifestazioni d'interesse, la Sogin S.p.A. promuove trattative bilaterali con tutte le Regioni interessate” appare una “contraddizione in termini”. Il concetto di “trattativa bilaterale” non presuppone la presenza di un interesse comune a trattare?

3. l’intesa delle Regioni interessata viene “acquisita” anche nel caso in essa decida di non partecipare alla trattativa bilaterale?

4. è previsto che la SOGIN effettui indagine tecniche “con riferimento a ciascun area oggetto di intesa” entro 270 giorni dal protocollo di accordo. Qualora non si siano realizzate trattative bilaterali e non si sia pertanto pervenuti alla definizione di un protocollo, come si applicano le disposizioni di cui al comma 10? La SOGIN può effettuare indagini tecniche? A partire da quando? Ed in assenza di indagini tecniche come può essere definito il sito?

 

Alla luce della dubbia comprensibilità della procedura proposta si propone di modificare come segue il procedimento in coerenza con quanto suggerito nel rapporto finale del gruppo di lavoro Governo – Regioni ex DM 25.2.2008

 

 

7 bis. In caso di assenza di manifestazioni d'interesse entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, la Sogin S.p.A. promuove seminari presso ogni singola Regione che dispone di aree potenzialmente idonee e invita la Regione e gli enti locali a comunicare l’interesse ad avviare la trattativa bilaterale.

 

 

7ter. In caso di ulteriore assenza di manifestazione di interesse entro 60 giorni dalla richiesta di cui al comma 7 bis, la SOGIN Spa prosegue e completa la selezione geografica ed individua tre siti, distribuiti per grandi aree geografiche (nord, centro e sud del paese) dotati delle caratteristiche di maggiore idoneità ai fini della sicurezza nucleare e radioprotezione e li sottopone ad una valutazione condotta da esperti internazionali scelti e chiamati dalla IAEA. A seguito della valutazione Sogin S.p.A. comunica l’elenco dei siti al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell’ambiente e della Tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

 

 

7. quater Il Ministero dello Sviluppo Economico sottopone ciascuno dei siti individuati ai sensi dei commi precedenti all’intesa della Regione interessata.

 

8. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 7 éntro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, sì provvede alla costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso. Ove non si riesca a costituire il predetto Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.

8. In caso di inerzia nella definizione dell'intesa di cui al comma 7 quater entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, sì provvede alla costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso. Ove non si riesca a costituire il predetto Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata

 

Non si ritiene che il mancato raggiungimento dell’intesa possa essere superato con decreto del Presidente della Repubblica. Tale superamento  è infatti espressamente previsto dall’articolo 1 sexies, comma 4 bis, del d.l. 239/2003, convertito dalla legge 290/2003, come sostituito dall’articolo 27, comma 24, lett. c), della legge 99/2009. La richiamata disposizione non può costituire principio generale applicabile ogniqualvolta non si definisca un’intesa, dal momento che è espressamente inserita in una legge che non si occupa di nucleare, ma reca disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale.

Risulta peraltro palese la violazione dell’articolo 120 della Costituzione non essendo quella del nucleare una materia prevista dal suddetto articolo.

 

9. Al termine della procedura di cui ai commi 7 e 8, il Ministro dello sviluppo economico trasmette la proposta di aree potenzialmente idonee sulle quali è stata espressa l'intesa regionale alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che esprime la relativa intesa entro i termini di cui all' articolo -3 di tale ultimo decreto legislativo e, comunque, non oltre novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3 sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.

 

 

10. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa, nell'ordine di idoneità di cui al comma 7 e fino all'individuazione di quella ove ubicare il sito del Parco Tecnologico, la Sogin S.p.A. effettua, entro 270 giorni dal protocollo di cui al medesimo comma, le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dello sviluppo economico parere vincolante sulla idoneità del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin S.p.A. formula una propostaci localizzazione al Ministero dello sviluppo economico.

 

10. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa, nell'ordine di idoneità di cui al comma 7 e fino all'individuazione di quella ove ubicare il sito del Parco Tecnologico, la Sogin S.p.A. effettua, entro 270 giorni dal protocollo di cui al medesimo comma ovvero dal perfezionamento dell’intesa di cui al comma 8, le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dello sviluppo economico parere vincolante sull’idoneità del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin S.p.A. formula una proposta di localizzazione al Ministero dello sviluppo economico.

 

11. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca per gli aspetti relativi alle attività di ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Sogin S.p.A e del parere vincolante dell'Agenzia, individua con proprio decreto il sito per la realizzazione del Parco Tecnologico e ne attribuisce la titolarità alla stessa Sogin S.p.A. Con il medesimo decreto, la relativa area viene dichiarata di interesse strategico nazionale e soggetta a speciali forme di vigilanza e protezione e vengono definite le relative misure compensative. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e contestualmente sui siti internet dei suddetti Ministeri, della Sogin S.p.A. e dell'Agenzia.

 

 

12. Nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli Enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale, con particolare approfondimento dei temi della sicurezza, della tutela ambientale, nonché quelle relative alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e alle misure compensative previste, della loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento alla popolazione interessata.

 

 

13. Entro quattro mesi dalla pubblicazione di cui al comma 11, la Sogin S.p.A. presenta istanza al Ministero dello sviluppo economico per il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, comma 2, lettera g), della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo modalità di cui al precedente articolo 25, per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e di tutte le altre opere connesse comprese nel Parco Tecnologico, la cui istruttoria è svolta dall'Agenzia entro e non oltre il termine di un anno dalla presentazione della istanza.

 

 

 

 

13 bis. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA) ed alle amministrazioni interessate.

 

 

14. Al compimento dell'istruttoria, l'Agenzia, anche in base all'esito delle procedure di. VIA, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con i, Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o-la propria autorizzazione nell'ambito dell'istruttoria svolta dall'Agenzia,

 

14. Al compimento dell'istruttoria, l'Agenzia, anche in base all'esito delle procedure di. VIA, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con la partecipazione dei Ministeri concertanti, della Regione, degli enti locali interessati e di tutti gli altri soggetti e amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto

 

 

Si ritiene che, così come peraltro avviene per i procedimenti ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. 230/95 relativi alla disattivazione degli impianti, le amministrazioni interessate debbano poter esprimere il proprio parere sia sulla documentazione trasmessa dal proponente, sia sul parere dell’Agenzia, sulla base del quale il MiSE convoca la Conferenza dei Servizi.

 

15. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma 14, non venga raggiunta la necessaria intesa con unente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, nomina un commissario ad acta per adottare l'atto sostitutivo dell'intesa. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa.

15. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma 14, non venga raggiunta la necessaria intesa con unente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, nomina un commissario ad acta per adottare l'atto sostitutivo dell'intesa. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa.

Si ritiene che non sia legittima la nomina di un commissario “ad acta” per l’espressione di atti politici quali le intese. Il commissariamento ha significato per lo svolgimento di precise attività o per il rilascio di autorizzazioni, non per funzioni “politiche”. Risulta peraltro palese la violazione dell’articolo 120 della Costituzione non essendo quella del nucleare una materia prevista dal suddetto articolo.

 

16. Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell'istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell'Agenzia.

16. Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell'istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione dell’intesa della Regione interessata rilascia con proprio decreto l'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell'Agenzia.

Occorre prevedere anche al termine del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica l’acquisizione dell’intesa della Regione interessata territorialmente.

17. Nell'autorizzazione unica sono definiti:

 

 

a) le caratteristiche del Deposito nazionale e delle altre opere connesse ricomprese nel Parco Tecnologico;

 

 

b) il perimetro dell'installazione;

 

 

c) le ispezioni, i test e le analisi che la Sogin S.p.A., a seguito del rilascio dell'autorizzazione unica, è tenuta ad effettuare;

 

 

d) i criteri di accettabilità che assicurino che il Parco Tecnologico, le opere connesse e le relative pertinenze siano costruiti ed eserciti in conformità con quanto indicato nella documentazione posta a corredo dell'istanza per l'autorizzazione di cui all'articolo 26, specificando inoltre le modalità tecniche di svolgimento delle ispezioni, dei test e delle analisi;

 

 

e) le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico della Sogin S.p.A. al fine di garantire la salvaguardia e la tutela della popolazione e dell'ambiente, nonché il termine entro il quale le opere devono essere realizzate.

 

 

Articolo 27    
(Istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e attività istruttoria)    

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico e delle opere connesse deve contenere la seguente documentazione:

 

 

a) progetto definitivo del Parco Tecnologico;

 

 

b) studio dì impatto ambientale ai fini della procedura di VIA;

 

 

c) rapporto finale di analisi di sicurezza;

 

 

d) documentazione da cui risulta il modello operativo per l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare:

 

 

-        regolamento di esercizio;

 

 

-        manuale operativo;

 

 

-        programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi;

 

 

-        organigramma del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità.

 

 

e) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti è delle opere connesse;

 

 

f) idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

 

 

g) documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni del Trattato Euratom;

 

 

2.         Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia:

 

 

a) valuta la documentazione allegata all'istanza, anche al fine della definizione delle prescrizioni tecniche a cui sarà soggetto il Deposito nazionale;

 

 

b) richiede alle amministrazioni interessate i pareri di competenza, da rilasciarsi entro il termine di 60 giorni dalla relativa richiesta;

 

 

c) acquisisce l'esito della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), condotta nel rispetto delle norme vigenti;

 

 

d) promuove le notifiche previste dal Trattato Euratom, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione Europea.

 

 

3. All'esito dell'istruttoria, l'Agenzia formula il proprio parere vincolante al Ministro dello sviluppo economico ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 25.

 

 

Articolo 28    
(Corrispettivo del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato)    

1. Le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato al Deposito nazionale sono determinate annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 secondo criteri aggiornati ogni quattro anni, sulla base della stima dei costi di sistemazione in sicurezza dei rifiuti stessi effettuata dalla Sogin S.p.A. che tengano conto tra l'altro degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti (caratterizzazione, condizionamento riconfezionamento, ecc.) e delle misure compensative di cui all'articolo 29.

 

 

Articolo 29    
(Misure compensative)    

1. Al fine di massimizzare le ricadute socio-economiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, è riconosciuto al territorio circostante il relativo sito un contributo di natura economica riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal Titolo n del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da norme precedenti.

 

Con riferimento all’intero articolo 29, si richiede che l’intera disciplina concernente i contenuti delle compensazioni sia interamente normata da uno o più decreti da adottarsi previa intesa della Conferenza Unificata..

2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo n del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo-criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto al comma 3.

 

 

.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

 

 

 

 

.

4. Le modalità di trasferimento dei contributi agli enti locali interessati sono regolate da una specifica convenzione da stipulare con la Sogin S.p.A.

.

Si ritiene necessario specificare che questa disposizione si riferisce solo ai rifiuti di cui al Titolo II, posto che per gli altri le “modalità di trasferimento” sono già definite nella legge 368/2003.

5. Gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai precedenti commi sono tenuti a riversare una quota percentuale degli stessi, secondo criteri e modalità trasparenti e predeterminati, alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito attraverso una corrispondente riduzione del tributo comunale sui rifiuti o attraverso misure analoghe.

 

 

TITOLO IV    
(Campagna di informazione)    
Articolo 30    
(Campagna di informazione)    

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture» e dei trasporti, promuove un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia dì produzione di energia elettrica da fonte nucleare", avvalendosi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, tramite stipula di un'apposita convenzione, dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A e prevedendo, nell'ambito di detta convenzione, il coinvolgimento di un rappresentante dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, dell'ISPRA, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Area istituzioni, territorio e ambiente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

 

 

2. Il programma di cui al comma 1, da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e finanze, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa acquisizione del parere del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, definisce l'obiettivo, il fabbisogno finanziario, le risorse utilizzabili, il contenuto dei messaggi, i destinatali ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della campagna di informazione; la relativa strategia di diffusione, unitamente alle modalità, ai mezzi ed agli strumenti ritenuti più idonei -al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione, sono definiti da un soggetto di particolare competenza del settore, individuato nell'ambito della convenzione di cui al comma 1, al quale sono altresì affidate l'ideazione, la programmazione e la realizzazione della campagna medesima.

 

 

3. La campagna di informazione di cui al comma 1 è condotta avvalendosi dei migliori e più moderni mezzi di comunicazione di massa disponibili, come la creazione dì un adeguato portale internet di riferimento e approfondimento con modalità di interazione con l'utenza, e ricorrendo altresì al supporto del sistema tecnico-scientifico e industriale nazionale.

 

 

4. La campagna di informazione di cui al comma 1 è avviata entro i sei mesi successivi all'approvazione di cui al comma 2;

 

 

Articolo 31    
(Realizzazione)    

1. In considerazione dei particolari profili di necessità ed urgenza, la campagna è realizzata in deroga alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000. Può applicarsi l'ari. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

 

 

TITOLO V    
(Norme finali)    
Articolo 32    
(Sanzioni penali)    

1. Chiunque costruisce o pone in esercizio un impianto dì produzione di energia elettrica di origine nucleare ovvero un impianto di fabbricazione del combustibile nucleare, senza avere ottenuto l'autorizzazione unica di cui all'articolo 13, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da uno a tre anni e con rammenda da cinquecentomila a 5 milioni di euro.

 

 

2. Chiunque non ottempera alle prescrizioni impartite dall'Agenzia nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 13, comma 1, è punito con le pene previste dal comma 1, diminuite della metà.

 

 

3. Il titolare dell'autorizzazione unica che non ottempera alle prescrizioni relative al trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti operazionali di cui all'articolo 18, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da cinquantamila a cinquecentomila euro.

 

 

Articolo 32-bis    
(Sanzioni amministrative)    

1. Il titolare dell'autorizzazione unica che non trasmette il rapporto di cui all'articolo 15, comma 1 o lo trasmette incompleto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro.

 

 

2. Il titolare dell'autorizzazione unica che omette di effettuare le ispezioni, i test e le analisi di cui all'art. 13, ovvero non le effettua secondo le modalità stabilite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500.000 euro a 50.000.000 di euro.

 

 

3. I soggetti tenuti alla corresponsione dei benefici compensativi di cui all'articolo 22 che non ottemperano agli obblighi di versamento dei benefici stessi entro i termini previsti dalle convenzioni di cui al comma 5 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 10 milioni di euro.

 

 

4. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti dai commi 1 e 2, le sanzioni amministrative pecuniarie sono determinate nella loro entità, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.

 

 

5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

6. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l'Agenzia, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

7. Nei casi di maggiore gravita, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo di tempo da uno a sei mesi, ovvero della revoca dell'autorizzazione.

 

 

8. I ricorsi avverso le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Agenzia.

 

 

Articolo 33    
(Abrogazioni)    

1. Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia incompatibili con il presente decreto legislativo.

 

 

La formulazione non risponde a criteri di chiarezza e di certezza del diritto determinando inevitabili difficoltà interpretative in sede applicativa in considerazione della molteplicità di norme vigenti in materia.

Si ravvisa pertanto la necessità provvedere ad un elenco di tutte le abrogazioni apportate.

 

II presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 

 

 

 

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