Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Qualità dell'aria: parere su Decreto recepimento Direttiva UE

giovedì 8 luglio 2010


in allegato il documento in formato pdf

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/063/CU37/C5

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/50/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 21 MAGGIO 2008, RELATIVA ALLA QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE E PER UN’ARIA PIÙ PULITA IN EUROPA APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VIA PRELIMINARE IL 13 MAGGIO 2010

Punto 37) O.d.g. Conferenza Unificata

Premessa

Si rileva che lo Schema di decreto legislativo in oggetto è, nel suo complesso, condivisibile in quanto, coerentemente con la direttiva di cui costituisce attuazione e con i criteri dettati dall’articolo 10 della Legge comunitaria 2008, unifica la normativa nazionale in materia di qualità dell’aria ambiente introducendo anche una serie di soluzioni normative volte a superare le criticità che lo Stato e le Regioni hanno incontrato nei dieci anni di applicazione della normativa vigente, criticità finora affrontate in modo "volontario" grazie ad alcune sedi di coordinamento e collaborazione quali il Tavolo tecnico sulla qualità dell’aria presso il Ministero dell’ambiente, che viene istituzionalizzato nello schema in esame, o il Tavolo Qualità aria tra le Regioni del bacino padano.

Il coordinamento della disciplina in materia di pianificazione e programmazione della qualità dell’aria ambiente con le norme in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, agli impianti termici civili e ai combustibili, indicato tra i criteri di delega di cui al citato articolo 10 della Legge comunitaria 2008 per permettere l’attuazione dei piani mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali norme, è stato raggiunto attraverso l’approvazione, intervenuta in data 24 giugno 2010, del decreto legislativo correttivo della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul quale si era espressa la Conferenza Unificata in data 22 giugno 2010.

Si riportano di seguito gli emendamenti concordati con il Ministero Ambiente durante la riunione tecnica di Unificata del 30 giugno 2010 a partire dalle proposte elaborate nell’interregionale del 22 giugno 2010, tese a migliorare ulteriormente il testo in esame, in termini di maggiore comprensione della complessa normativa europea e, conseguentemente, di una migliore attuazione della medesima.

- ARTICOLATO -

1. All’articolo 1, comma 4, nella lettera d) sostituire le parole "la densità emissiva" con le seguenti "il carico emissivo"

Motivazione: evitare interpretazioni equivoche.

2. All’articolo 2, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

"f) agglomerato: zona costituita da un’area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da un’area urbana principale e dall’insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci, avente:

- una popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure

- una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una densità di popolazione per km2 superiore a 3.000 abitanti;"

Motivazione: rendere la definizione maggiormente coerente con quella europea, in quanto quella contenuta nello schema di decreto in esame escluderebbe dagli obblighi dell’agglomerato alcune realtà importanti quali Firenze e il suo circondario.

3. All’articolo 2, comma 1, nella lettera i) sostituire le parole "quali le piante, gli alberi o gli ecosistemi naturali" con le seguenti parole "quali gli alberi, le altre piante o gli ecosistemi naturali"

Motivazione: rendere la definizione maggiormente coerente con quella europea,in quanto "gli alberi" o "piante arboree" sono una delle categorie di "piante" insieme alle "piante erbacee" e alle "piante arbustive".

3 bis All’articolo 2, comma 1, nella lettera u) prima delle parole "metodi di misura manuali" inserire le parole ", per il mercurio,"

Motivazione: riportare la definizione alla formulazione utilizzata nel d.lgs. n. 152/2007.

4. All’articolo 2, comma 1, sostituire le lettere cc) e dd) con le seguenti:

"cc) rete di misura: sistema di stazioni di misurazione degli inquinanti atmosferici da utilizzare ai fini del presente decreto; il numero delle stazioni della rete di misura non eccede quello sufficiente ad assicurare le funzioni previste dal presente decreto. L’insieme di tali stazioni di misurazione presenti sul territorio nazionale costituisce la rete di misura nazionale;

dd) programma di valutazione: il programma che indica le stazioni di misurazione della rete di misura utilizzate per le misurazioni in siti fissi e per le misurazioni indicative, le tecniche di modellizzazione e le tecniche di stima obiettiva da applicare ai sensi del presente decreto e che prevede le stazioni di misurazione, utilizzate insieme a quelle della rete di misura, alle quali fare riferimento nei casi in cui i dati rilevati dalle stazioni della rete di misura, anche a causa di fattori esterni, non risultino conformi alle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli obiettivi di qualità dei dati di cui all’allegato I ed ai criteri di ubicazione di cui agli allegati III e VIII;"

Motivazione:chiarire meglio il rapporto tra il programma di valutazione e la rete di misura e integrare il rinvio agli allegati necessari.

5. All’articolo 3, comma 3, dopo le parole " indirizzi espressi dallo stesso Coordinamento" inserire le parole "e tenendo conto della coerenza dei progetti di zonizzazioni regionali relativamente alle zone di confine"

Motivazione: si ritiene che la valutazione dei progetti di zonizzazione regionale da parte del Ministero possa essere anche l’occasione per verificarne la coerenza nelle zone di confine tra territori regionali.

6.All’articolo 5, sostituire il comma 7 con il seguente:"7.Le stazioni di misurazione previste nel programma di valutazione di cui al comma 6devono esseregestite dalle regioni e dalle province autonome ovvero, su delega, dalleagenzie regionaliper la protezione dell’ambiente oppure da altri soggetti pubblici o privati. In quest’ultimo caso, sono sottoposte alcontrollo delle regioni e delle provinceautonome ovvero, su delega, delle agenzie regionali. Il controllo si esercita sulla base diappositi protocolli approvati dalle regioni e dalleprovince autonome o, in caso di delega,dalle agenzieregionali edeve prevedere unacontinua supervisione su tutte le modalità digestione della stazionee di raccolta, trattamentoe validazione dei dati. Perle stazioni dimisurazione esistenti, gestite da enti locali o soggetti privati, il Ministero dell’ambientepromuove la sottoscrizione di accordi tra ilgestore, le regioni o le province autonome e leagenzie regionali al finedi assicurare la sottoposizione a tale controllo."

Motivazione: migliorare la comprensione del comma e ricordare la fase più importante(la validazione) del trattamento dei dati.

7.All’articolo 5, sostituire il comma 8 con il seguente: "8. Le stazioni previste nel programma di valutazione di cui al comma 6 sono esercite emanutenute in condizioni atte ad assicurare le funzioni previste dal presente decreto. Per icasi in cui i dati rilevati da una stazione della rete di misura, anchea causa di fattori esterni, non risultino conformialle disposizioni del presente decreto, con particolareriferimentoagli obiettivi di qualità dei dati di cui all’allegatoI ed ai criteri di ubicazionedi cui all’allegatoIIIe all’allegato VIII, si utilizza, sulla base del programma di valutazione, un’altra stazione avente le stesse caratteristiche in relazione alla zona oppure,nello stesso sito fisso di campionamento, una stazione di misurazione mobile al fine diraggiungere la necessaria copertura dei dati. Il numero delle stazioni di misurazionepreviste dal programmadi valutazione deve essere individuato nel rispetto dei canoni diefficienza, efficaciaed economicità. Nel caso in cui risultino variati il contesto territoriale,le attività e le altre circostanze da cui dipende la classificazione e l’ubicazione di una opiù stazioni della rete di misura ai sensi degli allegati III,IV,VIIIe X,le regioni e leprovince autonome provvedono comunque al conseguente adeguamento del programmadi valutazione."

Motivazione: emendamento conseguente a quello proposto al punto 4.

8.All’articolo 6, comma 1, nella lettera a) sostituire le parole "l’allegatoIe l’allegatoIV"con le parole "gli allegatiI,II,IVe VI"; nella lettera c) sopprimere le parole ", paragrafi1-4," e nella lettera d)aggiungere in fine iseguenti periodi "A tali stazioni di misurazionesi applicano gli allegati I, III,IV e VI. I paragrafi 1 e 3 dell’allegato I devono esseretuttavia riferiti alle sole concentrazioni di massa totale." e all’articolo 6, comma 3, dopo leparole "Commissioneeuropea" inserire le parole ", per le stazioni di misurazione di cui alcomma 1, lettera d), i metodi da utilizzare"

Motivazione: integrare il rinvio a tutti gli allegati necessari nonché i contenuti dei decretiprevisti.

9.All’articolo 5, dopo il comma 5,inserire il seguente comma 5 bis:"5 bis. Ai fini della determinazione del numero delle stazioni di misurazione per lemisurazioni in siti fissi nei casi incui vi è integrazione o combinazione tra misurazioni insiti fissi e tecniche di modellizzazione omisurazioni indicative, si applicano i criteri previsti dall’articolo 7 commi 2 e 3."

Motivazione: in sostituzione dell’emendamento all’articolo 7, commi 2 e 3, propostonell’interregionale del 22 giugno 2010, nella riunione tecnica di Unificata del 30 giugno

2010, si è convenuto sul presente emendamento all’articolo 5 al fine di creare il collegamento con l’articolo 7 per una migliore comprensione del medesimo.

10. All’articolo 8, comma 1, sostituire le parole "dall’allegato VII" con le parole "dagli allegati VII e VIII e dalle appendici II e III"

Motivazione: integrare il rinvio a tutti gli allegati e appendici necessari

11. All’articolo 8, comma 2, sostituire le parole "il superamento deve essere determinato mediante" con le parole "è consentito determinare il superamento anche mediante"; all’articolo 8, comma 3, sono aggiunte infine le parole "ed un numero di stazioni di misurazione del biossido di azoto pari a quello previsto dall’allegato IX paragrafo 3" e all’articolo 8, comma 5, dopo le parole "il numero delle stazioni di misurazione" sono inserite le parole "di ozono e di biossido di azoto"

Motivazione: rendere il contenuto più coerente con quello degli articoli 9 e 10 della direttiva europea.

12. All’articolo 8, comma 9, aggiungere in fine le parole "e comma 11"

Motivazione: integrare, anche per l’ozono, l’obbligo di rispetto degli obiettivi di qualità previsti dall’allegato I.

13. All’articolo 9, comma 1, sostituire le parole "la previsione" con le parole "l’individuazione".

Motivazione: rendere più concreta l’azione necessaria.

14. All’articolo 9, comma 12, sostituire le parole "siano state verificate la condizione prevista al comma 1 e la condizione prevista al comma 3 di detto articolo 6" con le parole "sia stata verificata la condizione prevista al comma 1 di tale decreto secondo la procedura ivi disciplinata all’articolo 12."

Motivazione:tentare di chiarire la situazione.

15. All’articolo 11, comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente lettera f bis:

"f bis) limiti e condizioni per l’utilizzo di combustibili nei generatori di calore sotto il valore di soglia di 0,035 MW nei casi in cui l’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede il potere dei piani regionali di limitare l’utilizzo dei combustibili negli impianti termici civili;"

Motivazione: integrare l’elenco delle misure individuabili nei piani.

16. All’articolo 11, comma 1, sostituire la lettera l) inserire la seguente:

"l) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono nel corso delle attività e delle pratiche agricole relative a coltivazioni, allevamenti, spandimento dei fertilizzanti e degli effluenti di allevamento ferma restando l’applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, combustibili, fertilizzanti, emissioni in atmosfera e tutela sanitaria e fito-sanitaria;"

Motivazione:integrare l’elenco delle attività agricole su cui è necessario che agiscano i piani.

17. All’articolo 11, comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

"m) prescrizioni di limitazione delle combustioni all’aperto, in particolare in ambito agricolo, forestale e di cantiere, ferma restando l’applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, combustibili, emissioni in atmosfera e tutela sanitaria e fito-sanitaria."

Motivazione: integrare l’elenco delle misure individuabili nei piani.

18. All’articolo 11, comma 2, sostituire i primi tre periodi con i seguenti:

"All’attuazione delle previsioni contenute nei piani in merito alla limitazione della circolazione dei veicoli a motore, ai sensi del comma 1, lettera a), provvedono i sindaci o la diversa autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome. In caso di inerzia, provvedono in via sostitutiva le regioni o le province autonome o la diversa autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome. La normativa regionale stabilisce idonee forme di raccordo e coordinamento tra regioni o province autonome ed autorità competente ad adottare i provvedimenti di limitazione della circolazione. Le modalità e la durata delle limitazioni devono essere funzionali alle finalità dei diversi piani di cui agli articoli 9, 10 e 13."

Motivazione: tenere conto di normative regionali consolidate.

19. All’articolo 11, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Le regioni e le province autonome o la diversa autorità delegata, previa delega che assicuri idonee forme di raccordo e coordinamento, adottano appositi provvedimenti per l’attuazione delle previsioni contenute nei piani nei casi non previsti dai commi 2 e 3. Le prescrizioni contenute in tali provvedimenti devono essere funzionali alle finalità dei diversi piani."

Motivazione: si ritiene che le regioni possano esprimersi con provvedimenti diversi dall’ordinanza.

20. All’articolo 15, comma 3, sostituire le parole "articoli 10 e 11" con le parole "articoli 9 e 10"

Motivazione: correzione del rinvio ai piani non necessari nel caso trattato.

21. All’articolo 17, sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Le approvazioni degli strumenti di campionamento e misura, sulla base delle procedure previste dal comma 1, lettera b) e l’approvazione dei metodi di analisi della qualità dell’aria equivalenti a quelli di riferimento, con le modalità previste dall’allegato VI, competono ai laboratori pubblici accreditati secondo le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella versione più aggiornata al momento dell’accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato. Tali laboratori accettano, previa verifica della documentazione, i rapporti delle prove condotte da laboratori privati accreditati secondo le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella versione più aggiornata al momento dell’accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato. Non è ammessa l’approvazione di strumenti e metodi da parte di laboratori che possiedono diritti sui medesimi; il laboratorio che procede all’approvazione dichiara con apposito atto, da allegare alla documentazione di approvazione, di non possedere diritti sullo strumento o sul metodo approvato."

Motivazione:si ritiene di ricordare anche l’approvazione degli strumenti oltre che dei metodi equivalenti; inoltre si ritiene che, come avviene in caso di riconoscimento di strumenti certificati all’estero, i laboratori pubblici accreditati possano approvare strumenti e metodi anche sulla base di prove fatte da altri laboratori accreditati anche se privati.

22. All’articolo 18, comma 5, sostituire le parole "chiara e comprensibile" con le parole "chiara, comprensibile e documentata"

Motivazione:si ritiene debba essere documentata l’indicazione di conformità o difformità.

23. All’articolo 19, comma 12, sostituire la parola "2012" con la parola "2013" e sostituire la parola "2011" con la parola "2012"

Motivazione: stante il radicale cambiamento dei criteri introdotto dallo schema di decreto anche ai fini di consentire la compilazione di un unico questionario europeo per l’Italia, pur essendo molto stretti i tempi accordati alle Regioni per presentare al Ministero il progetto di zonizzazione e di classificazione (4 mesi dall’entrata in vigore del decreto), non si ritiene possibile che l’anno 2011 (ormai imminente) possa essere il primo anno del "nuovo corso".

24. All’articolo 20, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. E’ istituito, presso il Ministero dell’ambiente, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell’Unione delle province italiane (UPI) e dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell’ISPRA, dell’ENEA e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e di altre autorità competenti all’applicazione del presente decreto, e, su indicazione del Ministero della salute, rappresentanti dell’Istituto superiore di sanità, nonché, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l’indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.."

Motivazione: chiarire i ruoli dei partecipanti al Coordinamento.

25. All’articolo 22, comma 3, sostituire le parole "su base comunale" con la parola "ulteriormente, in coerenza con la risoluzione spaziale del modello nazionale," e aggiungere in fine il seguente periodo "I risultati di tali elaborazioni sono resi disponibili alle regioni e alle province autonome per le valutazioni di cui al comma 1 e di cui agli articoli 5 e 8."

Motivazione: potrebbe essere più utile una scalatura dell’inventario diversa dalla comunale; occorre assicurare le informazioni al livello regionale.

26. All’articolo 22, comma 4, dopo le parole "scenario nazionale" inserire le parole seguenti ",sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all’articolo 20."

Motivazione: si ritengono necessari indirizzi del Coordinamento relativamente all’armonizzazione degli scenari emissivi.

27. All’articolo 22, comma 5, sostituire le parole "scalato a livello comunale" con le parole "opportunamente scalato. I risultati di tali elaborazioni sono resi disponibili alle regioni e alle province autonome per le valutazioni di cui al comma 1 e di cui agli articoli 5 e 8."

Motivazione: le medesime dell’emendamento proposto al punto 25

- ALLEGATI -

28. Verificare e correggere/integrare le indicazioni degli articoli del decreto cui si riferiscono gli Allegati e le Appendici.

29. Nell’Allegato II, paragrafo 1, punto 3, colonna "Media annuale PM2,5" riportare la nota "La soglia di valutazione superiore e la soglia di valutazione inferiore del PM2,5 non si applicano alle misurazioni effettuate per valutare la conformità all’obiettivo di riduzione

 

dell’esposizione al PM2,5 per la protezione della salute umana" come nell’analogo punto della direttiva 2008/50/CE.

30. Nell’Allegato VI, nella lettera C, punto 2, aggiungere infine i seguenti periodi:

"Fino a tale data possono essere utilizzati gli strumenti di campionamento e misura già acquistati e conformi ai requisiti previsti dalle direttive 99/30/CE. In caso di strumenti che utilizzano metodi che presentano un rapporto costante con il metodo di riferimento, l’utilizzo fino a tale data è ammesso a condizione che sia inviato al Ministero entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto un apposito rapporto dal quale risultino i fattori di correzione, i criteri di individuazione degli stessi e le modalità di applicazione anche in riferimento alle misurazioni già effettuate e a condizione che il Ministero, anche avvalendosi dell’ISPRA, non esprima parere contrario entro i successivi 60 giorni."

31. Nell’Allegato VI, nella lettera D, sostituire le parole "accettano le certificazioni rilasciate in altri Stati membri" con le parole "accettano, previa verifica della documentazione, le relazioni sulle prove rilasciate in altri Stati membri".

32. Nell’Appendice I, sostituire il punto 4 con il seguente:

"4. Per gli inquinanti con prevalente o totale natura "secondaria" (il PM10, il PM2,5, gli ossidi di azoto e l’ozono), il processo di zonizzazione presuppone l’analisi delle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, del carico emissivo e del grado di urbanizzazione del territorio, al fine di individuare le aree in cui una o più di tali caratteristiche sono predominanti nel determinare i livelli degli inquinanti. Tali aree devono essere accorpate in zone contraddistinte dall’omogeneità delle caratteristiche predominanti. Le zone possono essere costituite anche da aree tra loro non contigue purché omogenee sotto il profilo delle caratteristiche predominanti. Per esempio, é possibile distinguere nel territorio le zone montane, le valli, le zone costiere, le zone ad alta densità di urbanizzazione, le zone caratterizzate da elevato carico emissivo in riferimento ad uno o più specifici settori (ad esempio traffico e/o attività industriali), ecc."

33. Nell’Appendice I, sostituire il punto 6 con il seguente:

"6. Per gli inquinanti "primari" (il piombo, il monossido di carbonio, gli ossidi di zolfo, il benzene, il benzo(a)pirene e i metalli), la zonizzazione deve essere effettuata in funzione del carico emissivo."

34. Nell’Appendice X, nel punto 1, aggiungere infine il seguente periodo "L’insieme di tutte queste forme viene indicato come "Mercurio Totale Gassoso" (TGM)".

Roma, 8 luglio 2010

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