03/04/2002 |
Conferenza
dei Presidenti |
DISEGNO
DI LEGGE (A.C. 2032 – A. S. 1246) RECANTE: “DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI”
Punto 6) o.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza dei Presidenti esprime parere
negativo sul disegno di legge in oggetto, salvo l’accoglimento
degli emendamenti riportati negli allegati A e B relativi
rispettivamente alle disposizioni in materia di Infrastrutture e a
quelle in materia di Trasporti.
Roma, 3 aprile
2002
ALLEGATO
A
N.B.:
la numerazione degli articoli riportata in grassetto si
riferisce al testo del provvedimento in esame al Senato (A.S.
1246).
ART.1
E’
opportuno che si chiarisca la possibilità di accesso gratuito al
SIMPT da parte delle Regioni e delle Province Autonome.
All’ART.1
alla fine del comma 2 aggiungere “
L’accesso al SIMPT è concesso gratuitamente agli Enti locali
“
ART. 2
Il
comma 9 (10)
regolamenta procedure
e controlli di competenza Regionale, pertanto va
stralciato integralmente
ART.3
Il
comma 3 è in
contrasto con le disposizioni
del T.U. in materia di espropriazioni di cui al D.P.R.
08.06.2001 n. 327, in particolare per la parte in cui prevede la
possibilità di acquisire coattivamente un bene immobile sul quale
sia stata imposta esclusivamente una servitù .
Il Comma 3 va stralciato
ART. 6 (7)
Per
le ragioni esposte in
premessa le modifiche alla
legge 109/94 vanno stralciate con
esclusione di quanto riportato alla lettera a) del comma 1,
dell’art.6, finalizzata ad adeguare la normativa alle
disposizioni Comunitarie, per cui lo stesso va riproposto come
segue:
Alla legge 11 febbraio 1994 n.109 e
successive modificazioni è riportata la seguente modifica:
a)
all’art. 2:
al comma 2 lettera c), è aggiunto infine
il seguente periodo: “ Le stesse norme non si applicano agli
interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di
contributi connessi ad atti abilitanti all’attività edilizia o
conseguenti agli obblighi di cui al 5° comma dell’art.28 della
legge 17 agosto 1942, n.1150, o di quanto ad essi assimilabile;
per le singole opere di importo superiore alla soglia comunitaria
i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto
delle procedure di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE del
Consiglio, del 14 giugno
1993”.
ART.10
(12)
Al
comma 1 , primo periodo, dopo le parole
Per la progettazione e realizzazione delle opere
strategiche di preminente interesse nazionale individuate in
apposito programma SOSTITUIRE “ approvato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) CON “ predisposto
dal Ministro per le infrastrutture e trasporti, d’intesa con i
Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate
è inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della
Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, nel Documento di programmazione
economico –finanziaria, con l’indicazione dei relativi
stanziamenti.”
Al
comma 1, terzo periodo .. dopo le parole “ il Ministro
dell’economia e delle finanze AGGIUNGERE “ e di intesa con le regioni interessate
ART.10
(12)
Alla
fine del primo comma aggiungere il seguente periodo:
Le Regioni
interessate partecipano all’attività di vigilanza sulle opere
di competenza inserite nel programma, assicurano l’impegno
necessario al raggiungimento dell’intesa di cui al D.P.R. 18
aprile 1994, n.383 e promuovono ogni iniziativa volta al rispetto
dei termini ed accellerazione degli interventi.
Eliminare il primo periodo del comma 3-bis relativo
alla previsione di procedure alternative a quelle previste al
comma 2 lettera c)
dell’art.1 della legge 443/2001 ,per l’approvazione dei
progetti preliminari
e definitivi
ART .13
(17)
Ravvisata l’inopportunità di individuare puntualmente
interventi locali da finanziare senza la preventiva intesa con le
Regioni si propone di :
SOSITUIRE L’ART.13 (17)
con il seguente:
Al fine di garantire il miglioramento
delle viabilità in particolari situazioni territoriali
il
governo, definiti i criteri di assegnazione, individua i fondi
disponibili sulla base delle esigenze manifestate dalle regioni
lasciando alle stesse il compito di realizzare le iniziative sul
proprio territorio.
ART.
16 (21)
Dopo
il punto 2 aggiungere il seguente comma:
Il Governo si impegna a ricercare
ulteriori risorse finanziarie per dotare di un sistema di
trasporto aereo le Regioni che ne sono sprovviste.
Comma
5 Art.22 comma 3 ( Osservazione )
Il
Governo si attribuisce il compito di regolamentare autonomamente la materia, competenza che invece sembra essere
attribuita alle Regioni dalla Costituzione, Occorre almeno prevedere l’intesa con le Regioni.
ART.17
(23)
La
materia rientra nella esclusiva competenza pianificatoria degli
enti locali Si chiede
pertanto lo stralcio dell’intero articolo .
Si
tratta , infatti di un articolo che introduce una forma di
programmazione di tipo integrato, rivolta a singoli edifici, ad
attrezzature locali ovvero al miglioramento della mobilità
all’interno dei quartieri e città, che già trova ampia
disciplina nelle leggi regionali emanate in conseguenza di norme
statali ( programmi integrati ex art. 16, legge 179/92 –
programmi di recupero urbano ex art. 11, legge 493/93 –
programmi di riqualificazione urbana ex D.M. LL:PP. del 21/12/94
– contratti di quartiere ex art. 2 comma 63b legge 662/96 ).
Malgrado
l’argomento sia riconducibile alle problematiche del “governo
del territorio” e quindi ricada tra le materie a legislazione
concorrente, ai sensi del Titolo V della Costituzione, non viene
indicato alcun ruolo delle regioni, se non quello di esprimere
un’intesa, all’interno della Conferenza Unificata, su criteri
e modalità di predisposizione, valutazione, finanziamento e
controllo dei programmi.
Lo
Stato, quindi, anziché limitari ad una
disciplina di carattere generale, lasciando alle regioni la
predisposizione di norme più puntuali e di carattere
regolamentare ( come peraltro già avvenuto in molti casi),
introduce un nuovo strumento che non innova, si sovrappone a
quelli già esistenti, non stanzia risorse e si propone invece,
come la legge 21/2001 attraverso la riedizione dei Contratti di
quartiere, di consolidare un rapporto diretto con le città sui
temi della riqualificazione urbana, disinteressandosi del
ruolo delle regioni che invece hanno piena competenza in materia
di pianificazione territoriale.
Il Governo in presenza di eventuali fondi
a disposizione per “ Programmi di Riabilitazione urbana” dovrà
indicare i criteri per la ripartizione degli stessi fra le
diverse aree del territorio nazionale, lasciando alle Regioni il
compito di definire gli aspetti urbanistici e procedurali
ART.
18 (24)
( Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n.449……)
Da abrogare : reintroduce il
silenzio-assenso sull’approvazione degli strumenti urbanistici ;
silenzio assenso previsto
da D.L. emanati tra il 1994 ed il 1996 e mai convertiti in
Legge.
La disposizione proposta, secondo la
quale il silenzio assenso matura sommando i periodi di validità
dei singoli D.L., ancorchè mai convertiti, è la stessa già
dichiarata incostituzionale dalla Suprema Corte su ricorso di
numerose regioni.
ART. 19
(25)
Edificabilità nelle zone limitrofe ad aree cimiteriali )
Da stralciare in quanto riguarda
norme e procedure su materie non di competenza dello Stato
ART.
20 (28)
Al
comma 1, al primo periodo, SOSTITUIRE le parole “ non trasferiti” con “non
destinati “
ART.26
(34)
Comma
1 Riguarda l’adozione di
regolamento di competenza delle Regioni
ART.31
(40)
Stralciare integralmente
in quanto la prima parte sembra in contrasto con le norme
comunitarie in materia di libera concorrenza negli appalti, mentre
la seconda parte riguarda materia di competenza regionale.
Si
ripropongono infine due articoli che la Conferenza dei Presidenti
aveva approvato in sede di osservazione alla Legge finanziaria
2002
Art.
Rinegoziazione dei
mutui di edilizia agevolata
La
norma ha lo scopo di equiparare la rinegoziazione dei mutui
agevolati per la prima casa a quella dei mutui ordinari, già
intervenuta con la legge del
28/02/01, n. 24.
La
rinegoziazione dei mutui agevolati era stata infatti in precedenza
disciplinata dalla legge 133/99 e dal D.M. del Tesoro 24/03/00,
successivamente intervenne l’art. 145, comma 62 della legge
388/00 che modificò radicalmente le condizioni, stabilendo che il
tasso di rinegoziazione dei mutui agevolati fosse pari al 12,7% ,
ben superiore a quello di usura.
Con
la norma proposta il tasso di rinegoziazione viene portato
all’8% come per i mutui privati, prima casa.
Le
economie conseguenti verranno utilizzate dalle regioni per
investimenti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica.
Il
comma 62 dell’art. 145 della legge 23 dicembre 2000m n. 388 è
sostituito dal seguente: “Ai fini dell’applicazione
dell’art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui
al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell’andamento
dei tassi di
riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell’ultimo
quinquennio è fissato nella misura dell’8%, comprensiva della
commissione di rinegoziazione. In deroga, a quanto previsto dal
regolamento di cui al D.M. marzo 2000, n. 110, il tasso di cui
al presente comma è applicato, senza effetti novativi, ai
mutui in corso di ammortamento all’entrata in vigore della
presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza
successivamente al 1° gennaio 2002.
Art.
Trasferimento degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica L’articolo ha la finalità
di colmare un vuoto normativo attualmente esistente nell’ambito
del processo di decentramento delle competenze in materia di
Edilizia residenziale pubblica. Infatti l’art. 64 del D. Legs.
112/98 rinviava ad un ulteriore provvedimento legislativo di fatto
mai emanato, la determinazione dell’assetto del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica.
Il trasferimento alle Regioni di tale patrimonio è condizione
indispensabile per disporre pienamente della gestione e della
razionalizzazione dello stesso. Attualmente è infatti impossibile
per le regioni esercitare un
accresciuto potere normativo e programmatorio nonché attivare
scelte innovative nella politica abitativa in presenza di un
patrimonio indisponibile.
Articolato
“Il patrimonio di edilizia residenziale
pubblica di proprietà dello Stato non destinato ad alloggi di
servizio né acquisito dagli enti locali ai sensi dell’art. 2,
comma 1 della legge 449/97, è attribuito a titolo gratuito in
proprietà alle regioni ai sensi dell’art. 8 del D. legs 112/98.
Il trasferimento del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 nonché di quello
di proprietà degli Istituti autonomi case popolari comunque
denominati, conseguente all’adozione di provvedimenti regionali
adottati nell’esercizio delle funzioni attribuite dall’art. 13
del D.P.R. 24 luglio 1997, n. 616, avviene senza oneri a carico
degli enti interessati”.
Ulteriori
osservazioni
La
disciplina di carattere regolamentare contenuta in diversi
articoli del Collegato è da censurare su gran parte delle materie
trattate ove lo Stato non può spingersi oltre la determinazione
di norme di principio, alla luce del titolo V della parte
II della Costituzione, in particolare :
-
per l’Art. 17 (23)
sui programmi di riabilitazione urbana . Tra l’altro
l’articolo, al
comma 5°,
-
riattibuisce alla Giunta comunale la competenza
all’approvazione dei piani attuativi conformi al P.R.G., dopo
averla più volte posta in capo al Consiglio comunale: occorre una
riflessione più approfondita, sempre alla luce della Legge
Costituzionale n.3/2000, anche su tali norme che incidono
direttamente sull’attribuzione delle funzioni tra gli organi del
Comune.
-
Per l’art.19 (24)
sull’edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali.
Il
comma 5 dell’art 26 (34)
, che ripropone con modifiche l’art.71 della Legge Finanziaria
2002, deve contenere con maggiore chiarezza l’indicazione
“ ad esclusione del demanio marittimo e del demanio lacuale” .
Inoltre la dichiarazione di cessazione di pubblico interesse deve
essere necessariamente espressa, per il demanio idrico, dalla
competente autorità idraulica.
L’art.4
Le norme richiamate saranno tutte abrogate con l’entrata
in vigore del Testo Unico sulle espropriazioni e quindi non si
capisce la razio di voler prevedere una sanatoria retroattiva
anche nei casi in cui mancano gli atti dichiarativi delle
Amministrazioni procedenti.
Si chiede lo stralcio dell’intero articolo
Art 8 I criteri direttivi della Delega al Governo non tengano conto dei
diritti di eventuali creditori ,diversi dalle Banche che
erogano i finanziamenti, ivi compresi gli enti assicurativi e
previdenziali
Si chiede lo stralcio dell’intero articolo
ALLEGATO B
Art.6
(10) (Disposizioni
in materia di ferrovie)
Secondo
comma
al
primo periodo aggiungere: dopo le parole
"conseguentemente prosegue"
"da parte delle Regioni" dopo il primo periodo aggiungere “restano
in capo allo Stato gli oneri comunque connessi all’abrogazione
del suddetto comma”.
abrogare
il secondo periodo
L’emendamento viene
richiesto in quanto le regioni, tranne quelle a statuto speciale,
hanno già assunto pienamente le competenze di programmazione ed
amministrazione in materia di aziende ferroviarie in concessione
ed in gestione commissariale. Tecnicamente il quadro dei
trasferimenti finanziari non è stato completato, ma per ragioni
che esulano dalla volontà regionale. Inoltre la Legge
Costituzionale n.3/2001 sicuramente rafforza la competenza
regionale nella materia: infatti le materie già delegate dai D.Lgs.422/97
sono attualmente materie attinenti la competenza esclusiva delle
Regioni, sia legislativa che regolamentare, senza lasciare alcuno
spazio normativo o regolamentare o generalmente attuativo da parte
dello Stato.
Terzo comma
soppressione del primo periodo
La
norma in esso contenuta è contraria a quanto concordato tra
Regioni e Governo al momento del passaggio delle funzioni, circa
la non assunzione di partite debitorie derivanti dalla passata
gestione delle ferrovie concesse e delle gestioni governative, che
erano in regime pre-delega sotto il controllo diretto del
Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture: solo dal momento
del passaggio delle funzioni le regioni, e di conseguenza le
aziende che sono state create successivamente, hanno accettato la
responsabilità totale della gestione Inoltre, esaminata nel
merito la norma presenta anche problemi di compatibilità con
l’ordinamento giuridico. Quanto disposto non è compatibile con
la normativa civilistica sulle società di capitale, quali sono
attualmente le società costituite ai sensi dell’art.31 della
legge 144/99
.
soppressione del secondo periodo:
Tale
periodo contrasta con la competenza esclusiva regionale in materia
di trasporto pubblico locale, come già esposto in premessa:
spetta alle Regioni legiferare in merito alla organizzazione delle
reti di loro competenza, eventuali modifiche di quanto disposto
dal D.Lgs.422/97 sono di loro competenza. Inoltre, esaminata nel
merito la norma presenta una evidente disparità di trattamento
tra aziende di trasporto che beneficierebbero della proroga ed
aziende che non ne beneficierebbero.
aggiungere i seguenti commi 5, 6, 7, 8 e 9
5. Il materiale rotabile
di cui Trenitalia S.p.A., o altro soggetto giuridico in caso di
ristrutturazione del gruppo FS, ha piena disponibilità secondo il
regime civilistico della proprietà privata, ai sensi della legge
n. 210/1985 e successive modificazioni e integrazioni, mantiene la
condizione giuridica prevista dall’art.828, secondo comma,
codice civile, propria del patrimonio indisponibile e come tale
non può essere sottratto alla sua destinazione di servizio
pubblico.2.
6.In virtù di quanto disposto al commaprecedente, deve
essere reso disponibile il materiale rotabile in esercizio sulle
linee di trasporto locale e regionale per garantirne lo
svolgimento, quando tale materiale sia dichiarato infungibile
dalle singole Regioni titolari delle funzioni e dei compiti in
materia di trasporto locale e regionale
L’emendamento
viene richiesto perché lo svolgimento delle gare per il servizio
ferroviario non potrà pienamente realizzarsi se non sarà
garantita ai soggetti affidatari la disponibilità del materiale
rotabile necessario per lo svolgimento del servizio. Siccome la
quasi totalità del materiale rotabile italiano (unico peraltro
compatibile a circolare sulla rete nazionale) è nella
disponibilità di Trenitalia S.p.A. occorre prevedere, a livello
di legislazione nazionale, un obbligo per la medesima Trenitalia
di garantire l’utilizzo del medesimo materiale per l’esercizio
del servizio locale e regionale di competenza delle Regioni.
In
quest’ottica appare opportuno far precedere a tale obbligo la
espressa affermazione che il materiale rotabile nella disponibilità
di Trenitalia S.p.A. conserva la qualificazione di bene
“pubblico” in quanto, benché fuoriuscito dalla titolarità
formale dello Stato, resta destinato ad un servizio pubblico con
quel che ne segue in termini di indisponibilità a modificarne la
destinazione.
7.
Ai sensi di quanto previsto dalla direttiva comunitaria
2001/14/CE, art. 2, lett. b), per “richiedenti” si intendono
anche le Regioni, in quanto soggetti interessati ad acquisire:
a) la capacità di infrastruttura
ferroviaria per garantire lo svolgimento del servizio pubblico di
interesse locale e regionale;
b)l’accesso ai servizi sulla linea
elencati nell’allegato II della medesima direttiva comunitaria a
favore delle l’imprese ferroviarie affidatarie del servizio
pubblico.
Spetta alle Regioni la competenza
esclusiva per l’attuazione della direttiva comunitaria
2001/14/CE relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario
locale e regionale.
L’emendamento
viene richiesto perché il recepimento nell’ordinamento italiano
della direttiva comunitaria 2001/14/CE in tema di ripartizione
della capacità dell’infrastruttura ferroviaria tarda: il
disegno di legge denominato “legge comunitaria 2001” non è
ancora stato approvato dal Parlamento (attualmente è in seconda
lettura al Senato). In questo disegno di legge il Governo è
delegato ad emanare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore
della legge, un decreto legislativo che disciplini la materia per
l’ordinamento nazionale.
I
tempi previsti di recepimento di questa direttiva rendono incerto
il quadro legislativo richiesto per avvio delle gare sui servizi
ferroviari. Le regioni infatti devono, sulla base del disposto del
D.Lgs.422/97, procedere all’affidamento del servizi a mezzo gara
entro il 1.1.2004. Per far questo devono avere dal soggetto
gestore dell’infrastruttura ferroviaria la disponibilità delle
tracce orarie di percorrenza della rete riservate al servizio
locale e regionale affidato alla competenza delle Regioni, che ne
garantiscono lo svolgimento attraverso la sottoscrizione di
contratti di servizi con i soggetti gestori dei trasporti.
8.
“In deroga alle
disposizioni contenute negli articoli 8, 12 e 15 del D.Lgs.vo 19
novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni e integrazioni,
le risorse finanziarie attribuite alle Regioni per investimenti
sulla rete ferroviaria oggetto di servizi ferroviari regionali e
locali, contemplate sia negli Accordi di Programma stipulati a
norma dell’articolo 8 del D.Lgs.vo n.422/1997 sia nelle Intese
Istituzionali di programma stipulate tra i governi nazionale e
regionale, sono trasferite alle Regioni "
L'emendamento
proposto intende superare l’attuale stasi dei flussi finanziari
Ministero Infrastrutture - Regioni per investimenti sulla rete
ferroviaria provocata dalla posizione unitaria assunta dalle
Regioni in Conferenza dei Presidenti e tesa al riconoscimento del
nuovo assetto delle competenze derivante dalla riforma
costituzionale del Titolo V.
Onde
evitare che il processo di trasferimento delle risorse per
investimenti già individuati e negoziati sia oltremodo differito
e appesantito con la già intervenuta richiesta di sottoscrivere
ulteriori accordi di programma ai sensi dell’articolo 15
del D.Lgs.vo n.422/1997, si prevede lo svincolo delle risorse già
programmate, negoziate e assegnate , oggi ‘congelate’.
9.
“Restano a carico dello Stato tutte le situazioni
debitorie accertate anche anteriormente al subentro e riferibili a
rapporti sorti anteriormente alla data del subentro medesimo”.
ART
6 bis (11) (Regolazione di
partite debitorie in materia di ferrovie).
Soppressione,
alla fine del primo comma,
delle parole "procedendo a compensare
in diminuzione del disavanzo, così determinato, eventuali
partite creditorie per lo Stato".
La materia è già ampliamente
disciplinata dagli accordi di programma. La compensazione proposta
potrebbe avere risvolti preoccupanti, soprattutto se riferita ad
eventuali debiti delle Regioni nei confronti dello Stato.
Oltretutto i trasferimenti stabiliti per la delega di cui
all’art.8 del D.Lgs.422/97 hanno vincolo di destinazione ed una
eventuale loro decurtazione penalizzarebbe il settore
trasportistico: infatti è la regione che eroga le somme dovute in
base al contratto di servizio con le aziende e le eventuali
compensazioni con partite creditorie per lo Stato potrebbero
riguardare qualsiasi comparto di spesa. Inoltre i trasferimenti
stabiliti per lle delega dell’art 8 del D.Lgs.422/97. La materia
è già stata ampliamente regolamentata dall’art.5 commi 2 e 3
degli accordi di programma tra le Regioni e lo Stato:
"3
Resta a carico dello Stato il saldo delle situazione
debitorie e creditorie rsisultanti dallo Stato Patrimoniale alla
data di cessazione dell’attività, nonché le passività di
particolare rilevanza, non definite alla data del subentro, per le
quali esiste una vertenza in corso, elencate nell’Allegato 3.
Saranno, invece, a carico delle società subentranti nei servizi
le situazioni debitorie e creditorie accertate successivamente”.
Non
è possibile andare oltre quanto già concordato e sottoscritto,
soprattutto se con danno finanziario per le Regioni. Inoltre in
merito a quanto detto in nota all’art 6 sulla nuova ripartizione
di competenze tra Stato e regioni, non è possibile accettare
riduzione degli stanziamenti sulle vecchie deleghe, nè nuove
normazioni di qualsiasi tipo, in quanto in contrasto con la
L.Cost.3//2001"
.
Art.11 (23)
(Programmi di riabilitazione urbana)
Soppressione dell'articolo
Poichè
gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti a programmi di
riordino di reti e servizi di trasporto che sembrano avere una
dimensione sovracomunale, infatti si parla di rete nazionale di
autostazioni,si rivendica la competenza esclusiva dee le regioni
nella programmazione di questi interventi .Per quanto
riguarda le altre disposizioni si rinvia a quanto deciso dal
Coordinamento interregionale Lavori Pubblici, che chiede lo
stralcio dell'intero articolo e propopne che il Governo in
presenza di eventuali fondi a disposizione per "Programmi di
Riabilitazione urbana" dovrà eventualmente indicare i
criteri per la ripartizione degli stessi fra le diverse aree del
territorio nazionale, lasciando alle Regioni il compito di
definire gli aspetti urbanistici e procedurali
ART
14 (30) (Disposizioni in
materia di trasporto
rapido di massa)
Soppressione dell'articolo
Con
riferimento a quanto espresso in premessa, si richiede la
soppressione dell'articolo in quanto al competenza che lo Stato
esercita con queste norme non è in linea con la riforma del
Titolo V della Costituzione:Le procedure previste non sono in
linea con il principio della sussidiarietà: se nuovi fondi devono
essere attribuiti per finanziare il trasporto rapido di massa è
necessario che si tenga conto del nuovo dettato costituzionale. Lo
Stato non può in questa materia, che la materia del trasporto
pubblico locale,occupare più spazi normativi regionali ed
ammnistrativi locali.Le Regioni rivendicano in questo campo una
rilevantissima funzione di programmazione, in quanto gli
interventi di trasporto rapido di massa sono normalmente
interventi di bacino vasto, di livello sovracomunale, che
interessano bacini vasti di utenza. Pertanto il rifinanziamento
della L.211 e qualsiasi intervento in materia di TPL devono
seguire il dettato costituzionale.
ART 17 (34) (Ammodernamento infrastrutture portuali)
Aggiungere il seguente comma:
"E' istituito un apposito tavolo per
l'individuazione delle risorse in carico al bilancio dello Stato
che devono essere conferite nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali alle regioni e agli enti locali".
Si pone il problema della copertura
finanziaria delle nuove competenze attribuite alle regioni.
ART.18 (35)
(Disposizioni sugli aeroporti)
Aggiungere il seguente comma:
"E' istituito un apposito tavolo per
l'individuazione delle risorse in carico al bilancio dello Stato
che devono essere conferite nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali alle regioni e agli enti locali".
Si
pone il problema della copertura finanziaria delle nuove
competenze attribuite alle regioni.
ART 19
(36)(Disposizioni in materia di
trasporto ferroviario einterventi per lo sviluppo del
trasportoferroviario di merci)
Comma 1
Al primo comma aggiungere le parole "Le
funzioni previste dal presente articolo sono esercitate dal
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti fino alla
definizione delle competenze regionali sulla base del Titolo V
della Costituzione"
Con
tale emendamento si intende porre il problema della competenza
delle Regioni a gestire i servizi di trasporto ferroviario che non
rientrano più nella competenza statale in quanto anche in materia
di grandi reti di trasporto spetta alllo Stato solo la
determinazione dei principi fondamentali dell'atttività
amministrativa.
Comma 2
Aggiungere dopo le parole :
”e successive modificazioni” le parole “sentite le regioni im merito alla determinazione dei servizi da
sottoporre alle procedure concorsuali”
Per quanto riguarda i servizi ferroviari
notturni e i servizi
diurni di lunga percorrenza le regioni chiedono di essere
coinvolte in decisioni da assumere circa lo svolgimento degli
stessi , la frequenza, gli orari , la qualità, cioè la garanzia
che continuino ad essere esercitati regolarmente ed assicurando
standards qualitativi soddisfacenti.Infatti sono servizi di
rilevanza sociale,ed in quanto tali sottoposti al regime degli
obblighi di pubblico servizio.L’esigenza di partecipare a
decisioni sui servizi anche di competenza dello Stato, ma che
coinvolgano gli interessi delle regioni era già stata fatta
presente in sede di definizione del Decreto Ministeriale che
stabiliva le tipologie di treni sarebbero rimasti di competenza
del contratto di servizio Stato-FS S.P.A. e quelli che sarebbero
stati oggetto della delega alle regioni ai sensi dell’art.9 del
Dlgs 422/97.
Comma 3
Per
le ragioni riportate nel commento al comma precedente si propone
che al comma siano aggiunte
dopo le parole”e successive modificazioni” le parole “sentite
le regioni im merito alla determinazione dei servizi da inserire
nel contratto di servizio”
Comma 4
Aggiungere dopo le parole
"Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario
il Governo su proposta del Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture, adotta "acquisito
il parere della Conferenza Stato-Regioni"
L'emendamento
viene richiesto per le stesse ragioni esplicitate nel commento ai
precedenti commi 1 e 2.
Aggiungere dopo l'articolo 20 l'articolo
20 bis
(Disposizioni
particolari per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e Bolzano)
1
Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di
attuazione anche con riferimento alle disposizioni del Titolo v,
parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono
forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già
attribuite",
|