03/04/2002

Conferenza dei Presidenti

DISEGNO DI LEGGE (A.C. 2032 – A. S. 1246) RECANTE: “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI”

 

Punto 6) o.d.g. Conferenza Unificata

 

 

 

 

La Conferenza dei Presidenti esprime parere negativo sul disegno di legge in oggetto, salvo l’accoglimento degli emendamenti riportati negli allegati A e B relativi rispettivamente alle disposizioni in materia di Infrastrutture e a quelle in materia di Trasporti.

 

 

 

 

 

Roma, 3 aprile 2002

 


 

ALLEGATO A

 

N.B.:   la numerazione degli articoli riportata in grassetto si riferisce al testo del provvedimento in esame al Senato (A.S. 1246).

 

 

ART.1

E’ opportuno che si chiarisca la possibilità di accesso gratuito al SIMPT da parte delle Regioni e delle Province Autonome.

All’ART.1 alla fine del comma 2 aggiungere “ L’accesso al SIMPT è concesso gratuitamente agli Enti locali “

 

 

ART. 2

Il comma 9 (10)  regolamenta  procedure e controlli di competenza Regionale, pertanto va stralciato integralmente

 

ART.3

Il comma 3  è in contrasto con le disposizioni  del T.U. in materia di espropriazioni di cui al D.P.R. 08.06.2001 n. 327, in particolare per la parte in cui prevede la possibilità di acquisire coattivamente un bene immobile sul quale sia stata imposta esclusivamente una servitù .

Il Comma 3 va stralciato

 

ART. 6   (7)

Per le ragioni  esposte in premessa le modifiche alla legge 109/94 vanno stralciate  con esclusione di quanto riportato alla lettera a) del comma 1, dell’art.6, finalizzata ad adeguare la normativa alle disposizioni Comunitarie, per cui lo stesso va riproposto come segue:

Alla legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni è riportata la seguente modifica:

a)      all’art. 2:

al comma 2 lettera c), è aggiunto infine il seguente periodo: “ Le stesse norme non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all’attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al 5° comma dell’art.28 della legge 17 agosto 1942, n.1150, o di quanto ad essi assimilabile; per le singole opere di importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14  giugno 1993”.

 

 

 

ART.10  (12)

Al comma 1 , primo periodo, dopo le parole      Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale individuate in apposito programma SOSTITUIRE “ approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) CON “ predisposto dal Ministro per le infrastrutture e trasporti, d’intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate è inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, nel Documento di programmazione economico –finanziaria, con l’indicazione dei relativi stanziamenti.”

 

Al  comma 1, terzo periodo .. dopo le parole “ il Ministro dell’economia e delle finanze AGGIUNGERE “ e di intesa con le regioni interessate

 

ART.10  (12)

Alla fine del primo comma aggiungere il seguente periodo:

Le Regioni interessate partecipano all’attività di vigilanza sulle opere di competenza inserite nel programma, assicurano l’impegno necessario al raggiungimento dell’intesa di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n.383 e promuovono ogni iniziativa volta al rispetto dei termini ed accellerazione degli interventi.

 

Eliminare il primo periodo del comma 3-bis relativo alla previsione di procedure alternative a quelle previste al comma 2  lettera c) dell’art.1 della legge 443/2001 ,per l’approvazione dei progetti  preliminari e definitivi

 

 

ART .13  (17)

Ravvisata l’inopportunità di individuare puntualmente interventi locali da finanziare senza la preventiva intesa con le Regioni si propone di :

SOSITUIRE L’ART.13 (17) con il seguente:

Al fine di garantire il miglioramento delle viabilità in particolari situazioni territoriali  il governo, definiti i criteri di assegnazione, individua i fondi disponibili sulla base delle esigenze manifestate dalle regioni lasciando alle stesse il compito di realizzare le iniziative sul proprio territorio.

 

 

 

ART. 16  (21)

Dopo il punto 2 aggiungere il seguente comma:

Il Governo si impegna a ricercare ulteriori risorse finanziarie per dotare di un sistema di trasporto aereo le Regioni che ne sono sprovviste.

 

Comma 5      Art.22 comma 3 ( Osservazione )

Il Governo si attribuisce il compito di regolamentare  autonomamente la materia, competenza che invece sembra essere attribuita alle Regioni dalla Costituzione, Occorre almeno prevedere l’intesa con le Regioni.

 

ART.17  (23)

La materia rientra nella esclusiva competenza pianificatoria degli enti locali Si chiede pertanto lo stralcio dell’intero articolo .

Si tratta , infatti di un articolo che introduce una forma di programmazione di tipo integrato, rivolta a singoli edifici, ad attrezzature locali ovvero al miglioramento della mobilità all’interno dei quartieri e città, che già trova ampia disciplina nelle leggi regionali emanate in conseguenza di norme statali ( programmi integrati ex art. 16, legge 179/92 – programmi di recupero urbano ex art. 11, legge 493/93 – programmi di riqualificazione urbana ex D.M. LL:PP. del 21/12/94 – contratti di quartiere ex art. 2 comma 63b legge 662/96 ).

Malgrado l’argomento sia riconducibile alle problematiche del “governo del territorio” e quindi ricada tra le materie a legislazione concorrente, ai sensi del Titolo V della Costituzione, non viene indicato alcun ruolo delle regioni, se non quello di esprimere un’intesa, all’interno della Conferenza Unificata, su criteri e modalità di predisposizione, valutazione, finanziamento e controllo dei programmi.

Lo Stato, quindi, anziché limitari ad una  disciplina di carattere generale, lasciando alle regioni la predisposizione di norme più puntuali e di carattere regolamentare ( come peraltro già avvenuto in molti casi), introduce un nuovo strumento che non innova, si sovrappone a quelli già esistenti, non stanzia risorse e si propone invece, come la legge 21/2001 attraverso la riedizione dei Contratti di quartiere, di consolidare un rapporto diretto con le città sui temi della riqualificazione urbana, disinteressandosi del ruolo delle regioni che invece hanno piena competenza in materia di pianificazione territoriale.

Il Governo in presenza di eventuali fondi a disposizione per “ Programmi di Riabilitazione urbana” dovrà  indicare i criteri per la ripartizione degli stessi fra le diverse aree del territorio nazionale, lasciando alle Regioni il compito di definire gli aspetti urbanistici e procedurali

 

ART. 18  (24)     ( Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n.449……)

Da abrogare : reintroduce il silenzio-assenso sull’approvazione degli strumenti urbanistici ;

silenzio assenso previsto  da D.L. emanati tra il 1994 ed il 1996 e mai convertiti in Legge.

La disposizione proposta, secondo la quale il silenzio assenso matura sommando i periodi di validità dei singoli D.L., ancorchè mai convertiti, è la stessa già dichiarata incostituzionale dalla Suprema Corte su ricorso di numerose regioni.

 

ART. 19  (25)   Edificabilità nelle zone limitrofe ad aree cimiteriali )

Da stralciare in quanto riguarda norme  e procedure su  materie non di competenza dello Stato

 

ART. 20   (28)

Al comma 1, al primo periodo, SOSTITUIRE le parole “ non trasferiti” con “non destinati “

 

ART.26    (34)

Comma 1 Riguarda l’adozione di regolamento di competenza delle Regioni

 

ART.31   (40)

Stralciare integralmente in quanto la prima parte sembra in contrasto con le norme comunitarie in materia di libera concorrenza negli appalti, mentre la seconda parte riguarda materia di competenza regionale.

 

 

 

 

Si ripropongono infine due articoli che la Conferenza dei Presidenti aveva approvato in sede di osservazione alla Legge finanziaria 2002

 

Art.    Rinegoziazione dei mutui di edilizia agevolata

La norma ha lo scopo di equiparare la rinegoziazione dei mutui agevolati per la prima casa a quella dei mutui ordinari, già intervenuta con la legge del  28/02/01, n. 24.

La rinegoziazione dei mutui agevolati era stata infatti in precedenza disciplinata dalla legge 133/99 e dal D.M. del Tesoro 24/03/00, successivamente intervenne l’art. 145, comma 62 della legge 388/00 che modificò radicalmente le condizioni, stabilendo che il tasso di rinegoziazione dei mutui agevolati fosse pari al 12,7% , ben superiore a quello di usura.

Con la norma proposta il tasso di rinegoziazione viene portato all’8% come per i mutui privati, prima casa.

Le economie conseguenti verranno utilizzate dalle regioni per investimenti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica.

Il comma 62 dell’art. 145 della legge 23 dicembre 2000m n. 388 è sostituito dal seguente: “Ai fini dell’applicazione dell’art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell’andamento dei tassi   di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell’ultimo quinquennio è fissato nella misura dell’8%, comprensiva della commissione di rinegoziazione. In deroga, a quanto previsto dal regolamento di cui al D.M. marzo 2000, n. 110, il tasso di cui  al presente comma è applicato, senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento all’entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al 1° gennaio 2002.

 

Art. Trasferimento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica L’articolo ha la finalità di colmare un vuoto normativo attualmente esistente nell’ambito del processo di decentramento delle competenze in materia di Edilizia residenziale pubblica. Infatti l’art. 64 del D. Legs. 112/98 rinviava ad un ulteriore provvedimento legislativo di fatto mai emanato, la determinazione dell’assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il trasferimento alle Regioni di tale patrimonio è condizione indispensabile per disporre pienamente della gestione e della razionalizzazione dello stesso. Attualmente è infatti impossibile per le regioni esercitare  un accresciuto potere normativo e programmatorio nonché attivare scelte innovative nella politica abitativa in presenza di un patrimonio  indisponibile.

Articolato

“Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato non destinato ad alloggi di servizio né acquisito dagli enti locali ai sensi dell’art. 2, comma 1 della legge 449/97, è attribuito a titolo gratuito in proprietà alle regioni ai sensi dell’art. 8 del D. legs 112/98.

Il trasferimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 nonché di quello di proprietà degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, conseguente all’adozione di provvedimenti regionali adottati nell’esercizio delle funzioni attribuite dall’art. 13 del D.P.R. 24 luglio 1997, n. 616, avviene senza oneri a carico degli enti interessati”.

 

 

 

 

Ulteriori osservazioni

 

La disciplina di carattere regolamentare contenuta in diversi articoli del Collegato è da censurare su gran parte delle materie trattate ove lo Stato non può spingersi oltre la determinazione di norme di principio, alla luce del titolo V della parte  II della Costituzione, in particolare :

-         per l’Art. 17 (23)  sui programmi di riabilitazione urbana . Tra l’altro l’articolo,  al comma 5°,

-         riattibuisce alla Giunta comunale la competenza all’approvazione dei piani attuativi conformi al P.R.G., dopo averla più volte posta in capo al Consiglio comunale: occorre una riflessione più approfondita, sempre alla luce della Legge Costituzionale n.3/2000, anche su tali norme che incidono direttamente sull’attribuzione delle funzioni tra gli organi del Comune.

-         Per l’art.19  (24) sull’edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali.

Il comma 5 dell’art 26  (34) , che ripropone con modifiche l’art.71 della Legge Finanziaria 2002, deve contenere con maggiore chiarezza l’indicazione “ ad esclusione del demanio marittimo e del demanio lacuale” . Inoltre la dichiarazione di cessazione di pubblico interesse deve essere necessariamente espressa, per il demanio idrico, dalla competente autorità idraulica.

 

L’art.4  Le norme richiamate saranno tutte abrogate con l’entrata in vigore del Testo Unico sulle espropriazioni e quindi non si capisce la razio di voler prevedere una sanatoria retroattiva anche nei casi in cui mancano gli atti dichiarativi delle Amministrazioni procedenti.

Si chiede lo stralcio dell’intero articolo

 

Art 8 I criteri direttivi della Delega al Governo non tengano conto dei   diritti di eventuali creditori ,diversi dalle Banche che erogano i finanziamenti, ivi compresi gli enti assicurativi e previdenziali

Si chiede lo stralcio dell’intero articolo

 


 

ALLEGATO B

 

Art.6 (10) (Disposizioni in materia di ferrovie)

Secondo comma

al primo periodo aggiungere: dopo le parole "conseguentemente prosegue" "da parte delle Regioni" dopo il primo periodo aggiungere “restano in capo allo Stato gli oneri comunque connessi all’abrogazione del suddetto comma”.

abrogare il secondo periodo

L’emendamento viene richiesto in quanto le regioni, tranne quelle a statuto speciale, hanno già assunto pienamente le competenze di programmazione ed amministrazione in materia di aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale. Tecnicamente il quadro dei trasferimenti finanziari non è stato completato, ma per ragioni che esulano dalla volontà regionale. Inoltre la Legge Costituzionale n.3/2001 sicuramente rafforza la competenza regionale nella  materia: infatti le materie già delegate dai D.Lgs.422/97 sono attualmente materie attinenti la competenza esclusiva delle Regioni, sia legislativa che regolamentare, senza lasciare alcuno spazio normativo o regolamentare o generalmente attuativo da parte dello Stato.

 
Terzo comma

soppressione del primo periodo

La norma in esso contenuta è contraria a quanto concordato tra Regioni e Governo al momento del passaggio delle funzioni, circa la non assunzione di partite debitorie derivanti dalla passata gestione delle ferrovie concesse e delle gestioni governative, che erano in regime pre-delega sotto il controllo diretto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture: solo dal momento del passaggio delle funzioni le regioni, e di conseguenza le aziende che sono state create successivamente, hanno accettato la responsabilità totale della gestione Inoltre, esaminata nel merito la norma presenta anche problemi di compatibilità con l’ordinamento giuridico. Quanto disposto non è compatibile con la normativa civilistica sulle società di capitale, quali sono attualmente le società costituite ai sensi dell’art.31 della legge 144/99

.

soppressione del secondo periodo:

Tale periodo contrasta con la competenza esclusiva regionale in materia di trasporto pubblico locale, come già esposto in premessa: spetta alle Regioni legiferare in merito alla organizzazione delle reti di loro competenza, eventuali modifiche di quanto disposto dal D.Lgs.422/97 sono di loro competenza. Inoltre, esaminata nel merito la norma presenta una evidente disparità di trattamento tra aziende di trasporto che beneficierebbero della proroga ed aziende che non ne beneficierebbero.

 

aggiungere i seguenti commi 5, 6, 7, 8 e 9

5.         Il materiale rotabile di cui Trenitalia S.p.A., o altro soggetto giuridico in caso di ristrutturazione del gruppo FS, ha piena disponibilità secondo il regime civilistico della proprietà privata, ai sensi della legge n. 210/1985 e successive modificazioni e integrazioni, mantiene la condizione giuridica prevista dall’art.828, secondo comma, codice civile, propria del patrimonio indisponibile e come tale non può essere sottratto alla sua destinazione di servizio pubblico.2.            6.In virtù di quanto disposto al commaprecedente, deve essere reso disponibile il materiale rotabile in esercizio sulle linee di trasporto locale e regionale per garantirne lo svolgimento, quando tale materiale sia dichiarato infungibile dalle singole Regioni titolari delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto locale e regionale

L’emendamento viene richiesto perché lo svolgimento delle gare per il servizio ferroviario non potrà pienamente realizzarsi se non sarà garantita ai soggetti affidatari la disponibilità del materiale rotabile necessario per lo svolgimento del servizio. Siccome la quasi totalità del materiale rotabile italiano (unico peraltro compatibile a circolare sulla rete nazionale) è nella disponibilità di Trenitalia S.p.A. occorre prevedere, a livello di legislazione nazionale, un obbligo per la medesima Trenitalia di garantire l’utilizzo del medesimo materiale per l’esercizio del servizio locale e regionale di competenza delle Regioni.

In quest’ottica appare opportuno far precedere a tale obbligo la espressa affermazione che il materiale rotabile nella disponibilità di Trenitalia S.p.A. conserva la qualificazione di bene “pubblico” in quanto, benché fuoriuscito dalla titolarità formale dello Stato, resta destinato ad un servizio pubblico con quel che ne segue in termini di indisponibilità a modificarne la destinazione.

7.         Ai sensi di quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2001/14/CE, art. 2, lett. b), per “richiedenti” si intendono anche le Regioni, in quanto soggetti interessati ad acquisire:

a) la capacità di infrastruttura ferroviaria per garantire lo svolgimento del servizio pubblico di interesse locale e regionale;

b)l’accesso ai servizi sulla linea elencati nell’allegato II della medesima direttiva comunitaria a favore delle l’imprese ferroviarie affidatarie del servizio pubblico.

Spetta alle Regioni la competenza esclusiva per l’attuazione della direttiva comunitaria 2001/14/CE relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario locale e regionale.

L’emendamento viene richiesto perché il recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva comunitaria 2001/14/CE in tema di ripartizione della capacità dell’infrastruttura ferroviaria tarda: il disegno di legge denominato “legge comunitaria 2001” non è ancora stato approvato dal Parlamento (attualmente è in seconda lettura al Senato). In questo disegno di legge il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, un decreto legislativo che disciplini la materia per l’ordinamento nazionale.

I tempi previsti di recepimento di questa direttiva rendono incerto il quadro legislativo richiesto per avvio delle gare sui servizi ferroviari. Le regioni infatti devono, sulla base del disposto del D.Lgs.422/97, procedere all’affidamento del servizi a mezzo gara entro il 1.1.2004. Per far questo devono avere dal soggetto gestore dell’infrastruttura ferroviaria la disponibilità delle tracce orarie di percorrenza della rete riservate al servizio locale e regionale affidato alla competenza delle Regioni, che ne garantiscono lo svolgimento attraverso la sottoscrizione di contratti di servizi con i soggetti gestori dei trasporti.

 

8.         “In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 8, 12 e 15 del D.Lgs.vo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse finanziarie attribuite alle Regioni per investimenti sulla rete ferroviaria oggetto di servizi ferroviari regionali e locali, contemplate sia negli Accordi di Programma stipulati a norma dell’articolo 8 del D.Lgs.vo n.422/1997 sia nelle Intese Istituzionali di programma stipulate tra i governi nazionale e regionale, sono trasferite alle Regioni "

L'emendamento proposto intende superare l’attuale stasi dei flussi finanziari Ministero Infrastrutture - Regioni per investimenti sulla rete ferroviaria provocata dalla posizione unitaria assunta dalle Regioni in Conferenza dei Presidenti e tesa al riconoscimento del nuovo assetto delle competenze derivante dalla riforma costituzionale del Titolo V.

Onde evitare che il processo di trasferimento delle risorse per investimenti già individuati e negoziati sia oltremodo differito e appesantito con la già intervenuta richiesta di sottoscrivere  ulteriori accordi di programma ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs.vo n.422/1997, si prevede lo svincolo delle risorse già programmate, negoziate e assegnate , oggi ‘congelate’.

 

9.            Restano a carico dello Stato tutte le situazioni debitorie accertate anche anteriormente al subentro e riferibili a rapporti sorti anteriormente alla data del subentro medesimo”.

 

ART 6 bis (11) (Regolazione di partite debitorie in materia di ferrovie).

Soppressione, alla fine del primo comma, delle parole "procedendo a compensare  in diminuzione del disavanzo, così determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato".

La materia è già ampliamente disciplinata dagli accordi di programma. La compensazione proposta potrebbe avere risvolti preoccupanti, soprattutto se riferita ad eventuali debiti delle Regioni nei confronti dello Stato. Oltretutto i trasferimenti stabiliti per la delega di cui all’art.8 del D.Lgs.422/97 hanno vincolo di destinazione ed una eventuale loro decurtazione penalizzarebbe il settore trasportistico: infatti è la regione che eroga le somme dovute in base al contratto di servizio con le aziende e le eventuali compensazioni con partite creditorie per lo Stato potrebbero riguardare qualsiasi comparto di spesa. Inoltre i trasferimenti stabiliti per lle delega dell’art 8 del D.Lgs.422/97. La materia è già stata ampliamente regolamentata dall’art.5 commi 2 e 3 degli accordi di programma tra le Regioni e lo Stato:

"3         Resta a carico dello Stato il saldo delle situazione debitorie e creditorie rsisultanti dallo Stato Patrimoniale alla data di cessazione dell’attività, nonché le passività di particolare rilevanza, non definite alla data del subentro, per le quali esiste una vertenza in corso, elencate nell’Allegato 3. Saranno, invece, a carico delle società subentranti nei servizi le situazioni debitorie e creditorie accertate successivamente”.

Non è possibile andare oltre quanto già concordato e sottoscritto, soprattutto se con danno finanziario per le Regioni. Inoltre in merito a quanto detto in nota all’art 6 sulla nuova ripartizione di competenze tra Stato e regioni, non è possibile accettare riduzione degli stanziamenti sulle vecchie deleghe, nè nuove normazioni di qualsiasi tipo, in quanto in contrasto con la L.Cost.3//2001"

.

 

Art.11 (23)            (Programmi di riabilitazione urbana)

Soppressione dell'articolo

Poichè gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti a programmi di riordino di reti e servizi di trasporto che sembrano avere una dimensione sovracomunale, infatti si parla di rete nazionale di autostazioni,si rivendica la competenza esclusiva dee le regioni  nella programmazione di questi interventi .Per quanto riguarda le altre disposizioni si rinvia a quanto deciso dal Coordinamento interregionale Lavori Pubblici, che chiede lo stralcio dell'intero articolo e propopne che il Governo in presenza di eventuali fondi a disposizione per "Programmi di Riabilitazione urbana" dovrà eventualmente indicare i criteri per la ripartizione degli stessi fra le diverse aree del territorio nazionale, lasciando alle Regioni il compito di definire gli aspetti urbanistici e procedurali

 

 

ART 14 (30) (Disposizioni in materia  di trasporto rapido di massa)
Soppressione dell'articolo

Con riferimento a quanto espresso in premessa, si richiede la soppressione dell'articolo in quanto al competenza che lo Stato esercita con queste norme non è in linea con la riforma del Titolo V della Costituzione:Le procedure previste non sono in linea con il principio della sussidiarietà: se nuovi fondi devono essere attribuiti per finanziare il trasporto rapido di massa è necessario che si tenga conto del nuovo dettato costituzionale. Lo Stato non può in questa materia, che la materia del trasporto pubblico locale,occupare più spazi normativi regionali ed ammnistrativi locali.Le Regioni rivendicano in questo campo una rilevantissima funzione di programmazione, in quanto gli interventi di trasporto rapido di massa sono normalmente interventi di bacino vasto, di livello sovracomunale, che interessano bacini vasti di utenza. Pertanto il rifinanziamento della L.211 e qualsiasi intervento in materia di TPL devono seguire il dettato costituzionale.

 

ART 17 (34) (Ammodernamento infrastrutture portuali)

Aggiungere il seguente comma:

"E' istituito un apposito tavolo per l'individuazione delle risorse in carico al bilancio dello Stato che devono essere conferite nel rispetto delle attribuzioni costituzionali alle regioni e agli enti locali".

Si pone il problema della copertura finanziaria delle nuove competenze attribuite alle regioni.

 

ART.18 (35) (Disposizioni sugli aeroporti)

Aggiungere il seguente comma:

"E' istituito un apposito tavolo per l'individuazione delle risorse in carico al bilancio dello Stato che devono essere conferite nel rispetto delle attribuzioni costituzionali alle regioni e agli enti locali".

Si pone il problema della copertura finanziaria delle nuove competenze attribuite alle regioni.

 

ART 19 (36)(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario einterventi per lo sviluppo del trasportoferroviario di merci)

 

Comma 1            Al primo comma aggiungere le parole "Le funzioni previste dal presente articolo sono esercitate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti fino alla definizione delle competenze regionali sulla base del Titolo V della Costituzione"

Con tale emendamento si intende porre il problema della competenza delle Regioni a gestire i servizi di trasporto ferroviario che non rientrano più nella competenza statale in quanto anche in materia di grandi reti di trasporto spetta alllo Stato solo la determinazione dei principi fondamentali dell'atttività amministrativa.

Comma 2       

Aggiungere dopo le parole :           ”e successive modificazioni” le parole “sentite le regioni im merito alla determinazione dei servizi da sottoporre alle procedure concorsuali”

Per quanto riguarda i servizi ferroviari notturni  e i servizi diurni di lunga percorrenza le regioni chiedono di essere coinvolte in decisioni da assumere circa lo svolgimento degli stessi , la frequenza, gli orari , la qualità, cioè la garanzia che continuino ad essere esercitati regolarmente ed assicurando standards qualitativi soddisfacenti.Infatti sono servizi di rilevanza sociale,ed in quanto tali sottoposti al regime degli obblighi di pubblico servizio.L’esigenza di partecipare a decisioni sui servizi anche di competenza dello Stato, ma che coinvolgano gli interessi delle regioni era già stata fatta presente in sede di definizione del Decreto Ministeriale che stabiliva le tipologie di treni sarebbero rimasti di competenza del contratto di servizio Stato-FS S.P.A. e quelli che sarebbero stati oggetto della delega alle regioni ai sensi dell’art.9 del Dlgs 422/97.

 

Comma 3

Per le ragioni riportate nel commento al comma precedente si propone che al comma siano aggiunte dopo le parole”e successive modificazioni” le parole sentite le regioni im merito alla determinazione dei servizi da inserire nel contratto di servizio”

 

Comma 4

Aggiungere dopo le parole "Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario il Governo su proposta del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, adotta "acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni"

L'emendamento viene richiesto per le stesse ragioni esplicitate nel commento ai precedenti commi 1 e 2.

Aggiungere dopo l'articolo 20 l'articolo 20 bis

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano)

1          Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione anche con riferimento alle disposizioni del Titolo v, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite",