PROPOSTE EMENDATIVE DELLA 
                CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI SULLO SCHEMA DI ACCORDO 
                RECANTE INTESA INTER-ISTITUZIONALE TRA GOVERNO, REGIONI ED ENTI 
                LOCALI.
                
                 
                
                 
                
                Nota bene: 
                Il documento elaborato nel corso della seduta della Conferenza 
                dei Presidenti del 9 maggio 2002 è stato presentato e discusso 
                con il Governo e con le rappresentanze delle Autonomie locali, 
                in sede di Conferenza Unificata  convocata per lo stesso giorno.
                
                A seguito del confronto, che ha 
                visto l’accoglimento di alcune delle seguenti proposte 
                emendative, considerata la necessità di meglio precisare alcuni 
                singoli aspetti – ed in particolare quelli relativi al punto 4) 
                della parte II dello schema di Accordo - si è stabilito di 
                procedere ad un ulteriore approfondimento per pervenire nella 
                prossima seduta della Conferenza Unificata, alla stesura 
                definitiva del testo.
                
                 
                
                Legenda: 
                Il testo riporta in carattere grassetto le modifiche proposte 
                dalla Conferenza dei Presidenti, in carattere barrato le 
                richieste di abrogazione.
                
                 
                
                 
                
                VISTO 
                l'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 
                agosto 1997, n.281 che prevede accordi tra il Governo, le 
                Regioni, le Province,  i Comuni e le Comunità montane al fine di 
                coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in 
                collaborazione attività di interesse comune.
                
                 
                
                CONSIDERATA 
                la necessità di garantire un processo armonico di adeguamento 
                dell'ordinamento alla riforma del titolo V della Costituzione, 
                introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
                
                 
                
                CONSIDERATO 
                che la riforma del Titolo V della Costituzione configura un 
                nuovo assetto del sistema delle autonomie territoriali, 
                collocando gli enti territoriali al fianco dello Stato come 
                elementi costitutivi della Repubblica e che pertanto Comuni, 
                Province, Città metropolitane, Regioni e Stato hanno pari 
                dignità, pur nella diversità delle rispettive competenze ed 
                essendo la potestà legislativa attribuita allo Stato ed alle 
                Regioni e riconoscendosi a Comuni, Province e Città 
                metropolitane la natura di enti autonomi con propri statuti 
                poteri e funzioni secondo quanto previsto dall’articolo 114 
                della Costituzione.
                
                 
                
                RITENUTA la 
                necessità di individuare i principi informatori comuni 
                dell'azione dei soggetti istituzionali.
                
                 
                
                RITENUTA 
                l'esigenza di avviare un confronto tra tutti gli enti che 
                compongono la Repubblica al fine di pervenire ad una valutazione 
                concertata dei più delicati temi e profili istituzionali.
                
                 
                
                Tra il 
                Governo, le Regioni, i Comuni, le Province e le Comunità montane 
                si conviene il seguente accordo:
                
                 
                
                 
                I) Finalità
                
                 
                
                
                1 Tutti i soggetti che compongono la Repubblica sono tenuti a 
                prestare il proprio contributo per sostenere e valorizzare, 
                nell'ambito delle rispettive competenze, il doveroso processo di 
                armonizzazione dell'ordinamento giuridico al nuovo dettato 
                costituzionale, nel rispetto del principio di unità ed 
                indivisibilità della Repubblica, sancito, dell'articolo 5 della 
                Costituzione.
                
                 
                
                2. Il nuovo 
                modello di pluralismo istituzionale rende necessario un comune 
                impegno che consenta di realizzare, contemperando le ragioni 
                dell'unità con quelle delle autonomie, una consapevole direzione 
                politico-istituzionale del processo di adeguamento alle nuove 
                disposizioni costituzionali. A tal fine, si riconosce che la 
                separazione delle competenze comporta la valorizzazione del 
                principio della leale collaborazione tra gli enti che compongono 
                la Repubblica, finalizzata alla ricerca della più ampia 
                convergenza, per addivenire a soluzioni condivise in ordine alle 
                rilevanti questioni  interpretative  e  di attuazione poste 
                dalla riforma costituzionale del Titolo V
                
                 
                
                 
                
                
                3. In tale ottica, è auspicabile che sia quanto prima attuata 
                l'integrazione della Commissione bicamerale per le questioni 
                regionali, come consentito dall'articolo 11 della legge 
                costituzionale n.3 del 2001, e nel contempo che siano rivalutate 
                e rese operative le altre sedi di confronto, quali la Conferenza 
                unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 
                legislativo n.281 del 1997 ed i Consigli regionali delle 
                Autonomie, previsti dal nuovo articolo 123 della Costituzione.
                
                 
                
                
                II) Principi dell'azione comune ed argomenti di approfondimento
                
                 
                
                
                1. Costituiscono principi essenziali dell'azione comune:
                a. 
                privilegiare, tra più possibili interpretazioni della legge 
                costituzionale, la più ragionevole ed aderente alla 
                logica del pluralismo autonomistico cui è ispirata la riforma 
                costituzionale;
                
                
                b. prestare particolare attenzione al considerare il
                principio di sussidiarietà, principio elemento 
                fondante della riforma, unitamente ai principi di 
                differenziazione ed adeguatezza;
                
                
                c. garantire, in ogni caso, il rispetto dei principi di 
                continuità e completezza dell'ordinamento giuridico.
                
                +
                2. In relazione 
                ai poteri legislativi assegnati allo Stato e alle Regioni, si 
                rende necessario individuare e delimitare i rispettivi ambiti di 
                operatività per un corretto esercizio delle competenze 
                legislative.  Tale  delimitazione  si rende necessaria anche al 
                fine di dare certezza dell'ambito delle materie rimesse in 
                competenza residuale regionale e per l’individuazione di 
                soluzioni volte a prevenire e limitare il contenzioso 
                costituzionale.
                
                 
                
                3. Lo Stato e 
                le Regioni, nell'esercizio delle loro potestà legislative, 
                assumono, altresì, l'impegno di verificare, in fase di 
                predisposizione degli atti normativi, il puntuale rispetto  
                degli  ambiti  di competenza ad essi assegnati dalla novella 
                costituzionale. La verifica riguarda anche i provvedimenti già 
                in corso di perfezionamento, proponendone, ove occorra, la 
                modifica o il ritiro. A questi fini, il Presidente del 
                Consiglio si impegna ad emanare una direttiva a tutti i  
                Ministri per orientare l’iniziativa legislativa del Governo, in 
                ogni sede ed in ogni fase, al rispetto del nuovo assetto 
                costituzionale delle competenze.
                
                 
                
                4.Una 
                condivisa delimitazione individuazione delle 
                materie rimesse alla competenza legislativa delle Regioni è 
                indispensabile anche per poter procedere al trasferimento delle 
                risorse dallo Stato alle autonomie territoriali, che segna 
                l’avvio del federalismo fiscale. A tal fine, si conviene 
                sulla necessità di un confronto che consenta ‑ a decorrere dalla 
                finanziaria 2003 ‑ il trasferimento delle risorse finanziarie e 
                strumentali, a partire dalle materie di legislazione esclusiva 
                regionale, al sistema delle autonomie. Il trasferimento, da 
                attuare mediante decreti del Presidente del Consiglio dei 
                Ministri, presuppone l'approvazione della relativa disciplina 
                contenuta nel disegno di legge di attuazione della riforma del 
                titolo V della Costituzione. 
                
                Ai fini della predisposizione 
                del DPEF, che deve costituire il principale snodo per la 
                verifica annuale dell’attuazione dei principi federalisti 
                introdotti dalla riforma, si deve prevedere la definizione di 
                uno o più Accordi, per individuare, a partire dalle materie di 
                competenza esclusiva regionale, priorità, modalità procedurali e 
                tempi per il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e 
                strumentali agli Enti territoriali. Ciò costituirà la base per 
                il progressivo adeguamento delle manovre finanziarie e di 
                bilancio, al mutato quadro istituzionale.
                Si conviene 
                altresì sulla necessità di un confronto che consenta la 
                costruzione da parte di Stato e Regioni di un coerente sistema 
                di federalismo fiscale per Comuni Province e Città 
                metropolitane, in applicazione dell’articolo 119 della 
                Costituzione.
                
                 
                
                5. Per quanto 
                riguarda l'esercizio delle funzioni statutarie, regolamentari ed 
                amministrative spettanti alle Istituzioni locali, occorre dare 
                piena attuazione alle disposizioni dettate dagli articoli 114, 
                117 e 118 della Costituzione. In tale fase, vanno determinate le 
                funzioni fondamentali delle suddette istituzioni ai sensi 
                dell’articolo 117 secondo comma lettera p) e vanno osservati i 
                principi di sussidiarietà di differenziazione ed adeguatezza 
                nell’attribuzione delle funzioni amministrative, il cui 
                esercizio e organizzazione compete ai Comuni, singoli o 
                associati, anche nelle forme delle unioni di comuni e 
                di comunità montane e, qualora lo richiedano esigenze di 
                unitarietà, alle Province, alle Città metropolitane, alle 
                Regioni ed allo Stato. Tale obiettivo è raggiunto attraverso 
                l'adozione delle necessarie leggi statali e regionali.
                
                 
                6. Modalità 
                operative di coordinamento e di collaborazione tra il Comitato 
                interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la 
                Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata saranno 
                individuate al fine di realizzare le opportune sinergie tra i 
                medesimi organismi.
                
                 
                
                
                III Modalità organizzative
                
                 
                
                
                1. La sede istituzionale di confronto è individuata nella 
                Conferenza unificata.
                
                
                Le riunioni  della  Conferenza  hanno  cadenza  periodica  e 
                costituiscono il momento di confronto politico, di valutazione  
                e  di indirizzo e di verifica periodica  del lavoro 
                svolto in sede tecnica per l'attuazione della presente 
                intesa. L'approfondimento e la concertazione degli specifici 
                argomenti individuati è affidata a tavoli tecnici.
                
                 
                
                
                2. I soggetti firmatari si impegnano, altresì, a ricercare 
                ulteriori azioni coordinate proponendo del caso anche eventuali 
                nuovi strumenti di collaborazione e di intesa.
                
                 
                
                3. I 
                lavori delle Conferenze sono disciplinati sulla base dei 
                principi della programmazione e della fissazione dell’ordine del 
                giorno concordati tra i soggetti partecipanti.
                
                 
                
                Roma, 9 
                maggio 2002