documenti approvati:

13/06/2002

Conferenza dei Presidenti DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

PARERE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI DI INTERESSE NAZIONALE,

predisposto su delega conferita dall’art. 1, comma 2,

della legge 21 dicembre 2001, n. 443

 

 

Punto 1) odg Conferenza Unificata

 

 

Le Regioni e le Province autonome in merito allo schema del decreto legislativo attuativo della Legge Obiettivo (Legge 443/2001);

 

VISTO il Titolo V della Costituzione

 

TENUTO CONTO delle posizioni già più volte espresse nelle sedi istituzionali finalizzate a rivendicare il ruolo decisionale e attuativo regionale per la realizzazione delle opere strategiche

 

RITENGONO

 

Essenziale salvaguardare il ruolo legislativo delle Regioni nell’ambito della realizzazione delle opere strategiche di interesse regionale da individuare nel programma di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge n. 443/2001 ovvero nelle intese ad esso aggiuntive;

 

Essenziale garantire il ruolo regionale nelle fasi di predisposizione e attuazione del progetto con particolare riferimento alla localizzazione delle infrastrutture che dovrà avvenire d’intesa con le regioni interessate

Altrettanto essenziale è assicurare alle Regioni l’esercizio delle funzioni di monitoraggio di tutte le infrastrutture;

 

Essenziale limitare l’esercizio dei poteri sostitutivi del Governo alle sole opere di interesse interregionale e internazionale, demandando la nomina dei commissari alle intese con le Regioni nel caso di infrastrutture interregionali e individuando nel Presidente della Giunta il commissario per le infrastrutture ricadenti nel territorio regionale.

 

Per le finalità di cui sopra si allega (Allegato 1) il testo dello schema di decreto legislativo con evidenziate le proposte emendative irrinunciabili all’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5; all’art. 2, commi 1, 3, 5 e lett. f) del comma 2; all’art. 3 comma 5; all’art. 4, commi 4, 4bis), e 5; agli artt. 15 e 21 e lo stralcio dell’intero capo III, nonché l’elenco degli emendamenti già presentati nella riunione del 5 giugno u.s. su cui era stato acquisito l’assenso dei rappresentanti dei Ministeri delle Infrastrutture e dell’Ambiente (Allegato 2).

Si allegano inoltre i documenti predisposti dai coordinamenti interregionali ambiente e energia rispettivamente sui capi II e III dello schema di decreto legislativo (Allegati 3 e 4).

 

Da ultimo si raccomanda:

-         di introdurre nell’ambito delle norme transitorie disposizioni di adeguamento delle vigenti concessioni di progettazione ed esecuzione alle nuove norme introdotte con particolare riferimento alla figura del contraente generale;

-         di sostituire il terzo capoverso del comma 7 dell’art. 9 dello schema di decreto legislativo con il seguente “Il contraente generale deve affidare ad imprese terze almeno il 30% dei lavori, nonché individuare ed indicare – in sede di offerta – le imprese esecutrici dei lavori che lo stesso contraente prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.

 

 

 

Roma, 13 giugno 2002