13/06/2002 |
Conferenza
dei Presidenti DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME |
DOCUMENTO
INTERREGIONALE
Punto 1)
C.U. - parte energia
PREMESSA
La legge 443/2001 “delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici
ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”,
comunemente conosciuta come legge Obiettivo, interviene
trasversalmente in più materie, in momento di generale
ripensamento delle funzioni e compiti degli enti territoriali a
seguito della riforma del Titolo V parte seconda della
Costituzione.
Di sua natura quindi contiene elementi di
difficoltà e criticità nell’applicazione.
A sottolineare ulteriormente il periodo
di transizione in essere giova ricordare che su questa stessa
legge sono ad oggi in discussione al Parlamento più di un
progetto di modifica.
Per quanto succintamente sopra ricordato
è necessario che nella formazione dei decreti legislativi
applicativi della Legge si seguano principi di cautela,
riflessione, ponderatezza, ricercando modalità applicative e
procedurali condivise con gli enti territoriali che dovranno poi
applicare la normativa in essere, nel pieno rispetto della
Costituzione. Tali modalità devono oltretutto essere efficaci
rispetto al fine di accelerare la realizzazione di opere
importanti per il “sistema Paese”.
Il testo presentato non sembra peraltro
centrare gli obbiettivi sopra richiamati e in più punti crea
ulteriori motivi di preoccupazione e perplessità.
IL CAPO III PROPOSTO
In particolare per quanto riguarda il
Capo III “Interventi per l’approvvigionamento energetico e ie
impianti di produzione di energia elettrica” si rileva
specificatamente quanto segue:
-
La legge Obiettivo
stabilisce che il Governo individua “infrastrutture” e
“insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse
nazionale”, “l’individuazione è operata a mezzo di un
programma”, il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle
attribuzioni Costituzionali delle Regioni, …, uno o più decreti
legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato
alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti individuati ai sensi del comma 1” ovvero
individuati tramite il programma
(approvato, in prima
applicazione della legge, con Delibera CIPE 21 dicembre 2001).
In sostanza il decreto legislativo
dovrebbe definire una particolare procedura, speciale
rispetto alla procedura ordinaria, per le opere
ricomprese nel Programma e solo per quelle.
Nel testo proposto si ritrovano
invece più disposizioni che si presentano come norme a carattere
generale e sono quindi platealmente fuori delega:
In particolare, in riferimento al
Capo III, l’art. 29 (Disposizioni per le centrali di
compressione) si presenta come norma generale e l’art. 30
(Disposizioni per la funzionalità delle reti integrate) vorrebbe
chiaramente normare opere fuori Programma.
Ma anche negli altri Capi vi sono
casi simili: nel Capo II tutto l’articolo 21 (Procedura di VIA
per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza
superiore a 300 MW termici e relativi interventi di modifica o
ripotenziamento non comprese nel programma); nel Capo I vedi
l’art. 15 che prevede una delega al Governo ad emendare il
Regolamento della L.109/94 non limitata alle infrastrutture e
insediamenti del Programma.
-
La legge Obiettivo stabilisce che l’individuazione delle
norme procedurali per la celere realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti strategici dovrebbe avvenire
“nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni”.
Si
ricordano brevemente, senza voler fare una disamina completa, le
materie a legislazione concorrente direttamente coinvolte:
tutela della salute; governo del territorio; porti e aeroporti
civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento
della comunicazione; energia; valorizzazione beni culturali e
ambientali.
Si ricorda che nel Capo I del
D.Lgs. si cerca di risolvere il problema del rispetto delle
attribuzioni Costituzionali delle Regioni attraverso:
a)
la previsione di una disciplina da parte delle Regioni
delle attività contrattuali e organizzative (che non siano di
approvazione o di aggiudicazione) di competenza delle stesse e
degli enti locali;
b)
la approvazione del progetto preliminare in sede di CIPE
di intesa con il presidente della Regione interessata, fermo
restando che in mancanza di tale intesa decide il Consiglio dei
Ministri sentite le Commissioni Parlamentari per gli Affari
Regionali.
Già da questo si rilevano i ben
pochi spazi lasciati alla autonoma determinazione regionale in
campi in cui la Costituzione pone invece la Regione come
soggetto centrale.
Il
Capo III è però su tali aspetti ben più limitante, benché la
materia trattata, l’energia, si configuri come campo in cui lo
Stato dovrebbe limitarsi alla determinazione legislativa dei
principi fondamentali.
Infatti nessuno spazio viene lasciato
alla normativa regionale (nonostante vi sia la disposizione
Costituzionale di una legislazione regionale) e l’autorizzazione
unica viene rilasciata non dal CIPE, con un temporaneo potere di
veto regionale, ma da una amministrazione definita competente
tramite la conferenza dei servizi di cui alla legge 340/2000 (in
cui le decisioni vengono assunte a maggioranza).
Completamente anacronistica risulta la
dizione del comma 4 dell’art. 28 “l’approvazione del progetto…
perfeziona l’intesa Stato-Regione” poiché il procedimento
previsto elimina l’Intesa regionale per sostituirla con
una mera eventuale partecipazione della Regione alla conferenza
di servizi.
-
Sulla definizione di “amministrazione competente” si
rileva che l’art. 24 riporta in capo allo Stato la competenza
sulle infrastrutture di cui alla rete nazionale del Gas e alla
rete di trasmissione elettrica nazionale. Non si vede come
questo possa accelerare le procedure (come la VIA solo
ministeriale del Capo II non sembra rappresentare affatto una
semplificazione).
In effetti il decreto legislativo della
legge Obiettivo non è la sede per una riallocazione delle
funzioni che dovrebbero essere rimodulate secondo il nuovo art.
118 della Costituzione.
Infatti per assicurarsi che le
procedure arrivino a compimento la Costituzione prevede all’art.
120 il potere sostitutivo del Governo.
-
L’approvazione da parte di una cosiddetta
“amministrazione competente” è fra l’altro difforme dal sistema
di approvazione dell’opera tramite il CIPE come definito nei
principi della legge (punto c, comma 2 dell’art. 1 della legge
443/01).
-
La procedura di approvazione prevista dal Capo III
prevede un progetto preliminare esaminato in conferenza di
servizi e solo dopo tale esame sottoposto a
pubblicazione. L’amministrazione competente, acquisite le
osservazioni formulate a seguito di pubblicazione e in base alle
conclusioni della conferenza di servizi, decide.
Quindi la fase di acquisizione delle
osservazioni dei privati viene divisa e posposta alla fase di
confronto fra le Amministrazioni: tutto questo sembra
incompatibile con i principi di razionalità e di efficacia che
dovrebbero stare alla base di qualsiasi procedimento
amministrativo, e ancor di più se esso concerne un’opera di
rilevanza strategica.
Celerità ed efficacia chiedono infatti
che la valutazione e composizione degli interessi, sia pubblici
che privati, vengano effettuate insieme.
Il testo proposto non indica come gli
elementi emersi nelle due fasi vengano composti: se si debba
pensare ad un (notevole) potere discrezionale
dell’amministrazione competente o ad una rilevanza pressoché
nulla delle osservazioni raccolte a seguito delle pubblicazioni,
con la sostanziale disapplicazione del principio di
partecipazione al procedimento amministrativo, principio
generale del nostro ordinamento.
-
La procedura di cui al Capo III prevede la presentazione
di un progetto preliminare e il suo esame.
Niente è detto sul come e quando
intervenga il progetto definitivo e sul suo rapporto con il
progetto preliminare, benché il comma 2 dell’art. 27 disponga
che “con il provvedimento di autorizzazione l’amministrazione
competente dispone l’approvazione del progetto definitivo”.
Si tratta eppure di nodi cruciali del
procedimento.
-
L’art. 28 disciplina una procedura di V.I.A.
completamente diversa da quella del Capo II.
Si suppone, benché non sia
esplicitamente detto, che essa debba essere la procedura da
applicarsi per le opere di cui al Capo III.
D’altra parte al comma 5 dello stesso
articolo c’è un riferimento all’art. 18 (e quindi all’altra
procedura) di cui non si capiscono bene portata e finalità.
-
Non viene detto alcunché sulle procedure di controllo e
di eventuale revoca dell’autorizzazione.
Riassumendo, le
disposizioni proposte nel Capo III si presentano poco efficaci,
lacunose in più punti, in altri punti fuori dalla delega
conferita dal Parlamento e non rispettose delle competenze
Costituzionalmente garantite alle Regioni e agli Enti Locali.
Ma
soprattutto, segnalati i limiti e i problemi della normativa
proposta, non si capisce il senso e le motivazioni di una
ulteriore procedura (il Capo III) speciale, all’interno di una
procedura speciale (quella della legge Obiettivo) per un
settore, l’Energia, che ha già una variegata normativa
procedurale, che ha visto recentemente il varo della Legge 55
sugli impianti di produzione di energia elettrica, che vedrà a
breve la presentazione di un disegno di legge complessivo di
settore da parte del Governo (impegno preso esplicitamente col
Parlamento).
Per quanto sopra, nella
convinzione quindi che il Capo III proposto sia solo foriero di
ulteriori problematiche, se ne chiede lo stralcio.
Per le opere inerenti l’energia
individuate dal Programma potrà applicarsi la procedura
“generale” della legge Obiettivo, ovvero l’approvazione del CIPE
con l’acquisizione dell’Intesa regionale, come individuata nel
Capo I.