documenti approvati:

13/06/2002

Conferenza dei Presidenti DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

DOCUMENTO INTERREGIONALE

 

Punto 1) C.U. - parte ambiente

 

 

 

 

OGGETTO: D.lgs. di attuazione della L. 21.12.2001 n. 443

 

 

 

            Lo schema di D.lgs in oggetto pone una serie di criticità sotto il profilo dei lavori pubblici dell’ambiente e dell’energia.

 

            Intanto l’articolato normativo del decreto legislativo in argomento contrasta con quanto già evidenziato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 3 aprile 2002 in occasione del parere sulle insfrastrutture.

 

Di particolare rilevanza il conflitto tra Stato e Regione sull’approvazione del progetto preliminare (previsto all’art. 3 c. 5) rimesso al decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari agli affari regionali.

 

            Si osserva inoltre sinteticamente quanto segue, fermo restando che i rappresentanti delle Regioni hanno evidenziato sui singoli articoli osservazioni puntuali (ad esempio in ordine alla nomina di Commissari, alla regolamentazione prevista, ecc.):

 

Art. 3

-         Si evidenzia l’attrazione nella competenza statale (contraddittorietà con il Titolo V della Costituzione e con la competenza regionale in materia di VIA a seconda della tipologia di opere);

 

-         comma 5: la sottrazione della VIA alla Conferenza dei servizi rischia di rendere molto meno risolubile eventuali discordanze tra le Amministrazioni. Inoltre la tassativa esclusione della Conferenza dei Servizi appare in contrasto con quanto previsto dalla L. 443/2001, art. 2 c.1 lett. d) e, come tale, ultra delega.

 

Artt. 4, 13 e artt. da 17 a 20

-         non viene in alcun modo disciplinato il rilascio dell’autorizzazione ambientale integrata di cui al D.lgs. 372/1999 (IPPC), ove richiesta, in violazione di quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 96/61/CE del 24 settembre 1996 e della procedura nella quale sono pesantemente coinvolte le competenze delle Regioni e degli Enti locali.

Viene totalmente ignorata la competenza in materia di VIA attribuita alle Regioni ai sensi del D.P.R. 12.4.1996 (es. porti, interporti e metropolitane).

 

Art. 21

-         la previsione è totalmente fuori delega in quanto relativa ad interventi non compresi nel programma approvato dal Governo ai sensi dell’art. 1 della L. 443/2001; inoltre rischia un’ulteriore confusione con la recente L. 55/2002 - sull’attivazione delle centrali termoelettriche - di conversione del D.L. 1/2002 (cossidetto decreto sbloccacentrali)

 

Artt. 26 e 28

-         Anche in questo caso viene ignorata l’autorizzazione ambientale integrata ex D.lgs. 372/1999; inoltre il c. 4 limite l’intesa Stato-Regione alla sola localizzazione realizzando un peggioramento rispetto all’attuale situazione della L. 55/2002 in cui l’intesa è a tutto campo.

-         Per di più, nelle more della definizione dei principi fondamentali in materia energetica, viene violata in questo modo la competenza concorrente della Regione.

 

 

            Di conseguenza, si propone preferibilmente lo stralcio dei capi II e III e, in ogni caso, lo stralcio dell’art. 21 e seguenti.

Lo stralcio in materia energetica, tra l’altro, era stato richiesto anche dal Ministero delle Attività Produttive con diverse note.

 

            Deve in ogni caso essere fatta salva la procedura di VIA regionale (peraltro più celere in alcuni casi come in Piemonte ai sensi della legge regionale 40/1998) e l’autorizzazione ambientale integrata, ove richiesta, ai sensi della Direttiva 96-61-CE del 24.9.1996, pena l’infrazione comunitaria.