13/06/2002 |
Conferenza
dei Presidenti DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME |
DOCUMENTO INTERREGIONALE
Punto 1) C.U. - parte
ambiente
OGGETTO: D.lgs. di attuazione
della L. 21.12.2001 n. 443
Lo schema di D.lgs
in oggetto pone una serie di criticità sotto il profilo dei
lavori pubblici dell’ambiente e dell’energia.
Intanto
l’articolato normativo del decreto legislativo in argomento
contrasta con quanto già evidenziato dalla Conferenza dei
Presidenti nella seduta del 3 aprile 2002 in occasione del
parere sulle insfrastrutture.
Di particolare rilevanza il conflitto tra
Stato e Regione sull’approvazione del progetto preliminare
(previsto all’art. 3 c. 5) rimesso al decreto del Presidente
della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentite le competenti Commissioni parlamentari agli affari
regionali.
Si osserva inoltre
sinteticamente quanto segue, fermo restando che i rappresentanti
delle Regioni hanno evidenziato sui singoli articoli
osservazioni puntuali (ad esempio in ordine alla nomina di
Commissari, alla regolamentazione prevista, ecc.):
Art. 3
-
Si evidenzia
l’attrazione nella competenza statale (contraddittorietà con il
Titolo V della Costituzione e con la competenza regionale in
materia di VIA a seconda della tipologia di opere);
-
comma 5:
la sottrazione della VIA alla
Conferenza dei servizi rischia di rendere molto meno risolubile
eventuali discordanze tra le Amministrazioni. Inoltre la
tassativa esclusione della Conferenza dei Servizi appare in
contrasto con quanto previsto dalla L. 443/2001, art. 2 c.1
lett. d) e, come tale, ultra delega.
Artt. 4, 13 e artt. da 17 a 20
-
non viene in alcun modo
disciplinato il rilascio dell’autorizzazione ambientale
integrata di cui al D.lgs. 372/1999 (IPPC), ove richiesta, in
violazione di quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria
96/61/CE del 24 settembre 1996 e della procedura nella quale
sono pesantemente coinvolte le competenze delle Regioni e degli
Enti locali.
Viene totalmente ignorata la
competenza in materia di VIA attribuita alle Regioni ai sensi
del D.P.R. 12.4.1996 (es. porti, interporti e metropolitane).
Art. 21
-
la previsione è
totalmente fuori delega in quanto relativa ad interventi non
compresi nel programma approvato dal Governo ai sensi dell’art.
1 della L. 443/2001; inoltre rischia un’ulteriore confusione con
la recente L. 55/2002 - sull’attivazione delle centrali
termoelettriche - di conversione del D.L. 1/2002 (cossidetto
decreto sbloccacentrali)
Artt. 26 e 28
-
Anche in questo caso viene ignorata
l’autorizzazione ambientale integrata ex D.lgs. 372/1999;
inoltre il c. 4 limite l’intesa Stato-Regione alla sola
localizzazione realizzando un peggioramento rispetto all’attuale
situazione della L. 55/2002 in cui l’intesa è a tutto campo.
-
Per di più, nelle more della definizione dei
principi fondamentali in materia energetica, viene violata in
questo modo la competenza concorrente della Regione.
Di conseguenza, si
propone preferibilmente lo stralcio dei capi II e III e, in ogni
caso, lo stralcio dell’art. 21 e seguenti.
Lo stralcio in materia
energetica, tra l’altro, era stato richiesto anche dal Ministero
delle Attività Produttive con diverse note.
Deve in ogni caso
essere fatta salva la procedura di VIA regionale (peraltro più
celere in alcuni casi come in Piemonte ai sensi della legge
regionale 40/1998) e l’autorizzazione ambientale integrata, ove
richiesta, ai sensi della Direttiva 96-61-CE del 24.9.1996, pena
l’infrazione comunitaria.