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13/06/2002

Conferenza dei Presidenti DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 

 

 

 

 

1° DECRETO DELEGATO

DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2001 N. 443

 

 

PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

 E DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

STRATEGICI E DI INTERESSE NAZIONALE

 

CON LE MODIFICHE PROPOSTE IN SEDE POLITICA NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEL 13 GIUGNO 2002

 

 

 


 

INDICE

 

CAPO I
Infrastrutture ed insediamenti produttivi

 

Pag.

 

ARTICOLO 1       OGGETTO – DEFINIZIONI

5

ARTICOLO 2       ATTIVITA’ DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

8

ARTICOLO 3       PROGETTO PRELIMINARE - PROCEDURA DI VIA E LOCALIZZAZIONE

 

12

ARTICOLO 4       PROGETTO DEFINITIVO - PUBBLICA UTILITA’ DELL’OPERA

 

15

ARTICOLO 5       INTERFERENZE

17

ARTICOLO 6       MODALITA’ DI REALIZZAZIONE

19

ARTICOLO 7       CONCESSIONE

20

ARTICOLO 8       PROMOTORE

23

ARTICOLO 9       AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE

25

ARTICOLO 10     PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

30

ARTICOLO 11     COLLAUDO

32

ARTICOLO 12     RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

33

ARTICOLO 13     INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

34

ARTICOLO 14     NORME IN MATERIA PROCESSUALE

35

ARTICOLO 15     REGOLAMENTO

36

ARTICOLO 16     NORME TRANSITORIE E DEROGATORIE

38

 


 

CAPO II

Procedure per la valutazione di impatto ambientale

delle grandi opere

 

ARTICOLO 17     CAMPO DI APPLICAZIONE

40

ARTICOLO 18     PROCEDURE

41

ARTICOLO 19     CONTENUTO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

 

43

ARTICOLO 20     COMPITI DELLA COMMISSIONE SPECIALE VIA

44

ARTICOLO 21     PROCEDURA DI VIA PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA SUPERIORE A 300 MW TERMICI E RELATIVI INTERVENTI DI MODIFICA O RIPOTENZIAMENTO NON COMPRESI NEL PROGRAMMA

 

 

 

 

46

 


 

CAPO III

Interventi per  l’approvvigionamento energetico e

impianti di produzione di energia elettrica

 

Pag.

 

ARTICOLO 22     INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI PER L’APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO

 

 

47

ARTICOLO 23     AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO

 

48

ARTICOLO 24     AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

49

ARTICOLO 25     PROCEDIMENTO PER L’AUTORIZZAZIONE

50

ARTICOLO 26     RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

51

ARTICOLO 27     ULTERIORI EFFETTI DELL’AUTORIZZAZIONE

52

ARTICOLO 28     DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIA

53

ARTICOLO 29     DISPOSIZIONI PER LE CENTRALI DI COMPRESSIONE

55

ARTICOLO 30     DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA’ DELLE RETI INTEGRATE

 

56

 

 


 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione

Visto l’articolo 1, commi 2 e 3 della legge 21 dicembre 2001, n. 443

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002__________

Sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 21 dicembre 2001, n. 443

Sentito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 21 dicembre 2001, n. 443

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del __________

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 


 

CAPO I

Infrastrutture ed insediamenti produttivi

 

ARTICOLO 1

OGGETTO - DEFINIZIONI

 

1.       Il presente Decreto Legislativo regola la progettazione, la approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, così come specificate per competenza nazionale o regionale così come specificate con separati atti tra il Ministero e le singole Regioni , nell ambito del programma di cui al comma 1  della legge obiettivo n. 443 nonché la approvazione secondo quanto previsto dal successivo art. 13 dei progetti degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del Programma di cui al comma 1 della L. 21 dicembre 2001 n. 443. Le infrastrutture e gli insediamenti produttivi per l’approvvigionamento energetico sono specificamente regolati nel Capo III.

          Rimangono salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Le Regioni hanno facoltà di disporre con proprio procedimento l’approvazione dei progetti che interessano esclusivamente il proprio territorio.

In tale caso:

-l’attribuzione delle risorse finanziarie, a valere sui fondi di cui al presente Decreto, avviene secondo le previsioni finanziarie recepite nel programma di cui all’art.1 della legge 21.12.2001, n.443;

-le procedure VIA, qualora di livello nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono assolte entro 90 giorni dal ricevimento del progetto da parte del Ministero dell’Ambiente.

Decorso tale termine il procedimento è riassunto in sede Regionale.

 

2.       La approvazione dei progetti delle infrastrutture ed insediamenti di cui al comma 1 avviene d’intesa tra lo Stato e le Regioni nell’ambito del CIPE allargato ai Presidenti delle Regioni e Province Autonome interessate, secondo le previsioni della L. 21 dicembre 2001 n. 443 e dei successivi articoli del presente Decreto Legislativo.

 

3.       Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente Decreto Legislativo.

La legge regionale può derogare alle previsioni del presente decreto legislativo circa le modalità di affidamento e di realizzazione delle opere previste dal Programma, relativamente a quanto stabilito dagli artt. 6, 7, 9, e 11, fatto salvo il rispetto dei principi di cui alla Legge Delega

 

34.     “4.          Le attività diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 relative alla realizzazione delle Infrastrutture di cui al comma 1, di competenza delle Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane, degli Enti pubblici dagli stessi dipendenti e dei loro concessionari, sono regolate con Legge Regionale, per tutte le materie oggetto della potestà legislativa regionale esclusiva e concorrente. Sono fatte salve le competenze dei Comuni, delle Province e delle Regioni in materia di progettazione, approvazione e realizzazione relativamente alle infrastrutture e insediamenti produttivi non rientranti nei casi di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.Le attività contrattuali ed organizzative, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, relative alla realizzazione delle Infrastrutture di cui al comma 1, di competenza delle Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane, degli Enti pubblici dagli stessi dipendenti e dei loro concessionari, sono regolate con Legge Regionale, nel rispetto dei principi della L. 21 dicembre 2001 n. 443, per tutte le materie oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni.

 

45.     Sino alla eventuale adozione delle Leggi Regionali di cui al comma 3 si Sino alla eventuale adozione delle Leggi Regionali di cui al comma 4, le Regioni, le Province, i Comuni, le Città Metropolitane, gli Enti pubblici dagli stessi dipendenti ed i loro concessionari applicano, per la realizzazione delle opere di loro competenza, le norme del presente decreto, nonché la legislazione statale e regionale vigente non in contrasto con le previsioni del presente decreto..

 

6.   Per quanto non previsto dalla L. 21 dicembre 2001 n. 443, dal presente Decreto Legislativo e dai regolamenti di cui al successivo articolo 15, alle opere di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla L. 11.2.1994 n. 109 e successive modificazioni e relativi regolamenti e, per i soggetti di cui al comma 4, le Leggi Regionali regolanti la materia.

 

75.     Ai fini di cui al presente Decreto Legislativo:

          a)      Legge Delega è la L. 21 dicembre 2001 n. 443.

          b)      Programma è il Programma delle Infrastrutture e degli Insediamenti Produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui all’art. 1 della Legge Delega.

          c)      Ministero è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

          d)      Infrastrutture e Insediamenti Produttivi sono le Infrastrutture ed Insediamenti Produttivi inseriti nel Programma.

          e)      Fondi indica le risorse finanziarie - integrative dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati disponibili - che la Legge Finanziaria annualmente destina alle attività di progettazione, istruttoria e realizzazione delle Infrastrutture inserite nel Programma.

          f)       Soggetti aggiudicatori sono le Amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’art. 1 lett.b) della Direttiva CEE 93/37 nonché i soggetti aggiudicatori di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 158, competenti alla realizzazione delle Infrastrutture.

                   Sono soggetti aggiudicatori ai fini della realizzazione delle Infrastrutture inserite in Programma, i soggetti pubblici o privati individuati dal CIPE Ministero d’intesa con le Regioni interessate ai fini della assegnazione dei FONDI.

          g)      CIPE è il Comitato Intermini­steriale per la Programmazione Economica, integrato con i Presidenti delle Regioni e Province autonome di volta in volta interessate dalle singole Infrastrutture e Insediamenti Produttivi.

 

          h)      Legge Quadro è la Legge 11.2.1994 n. 109 e successive modificazioni.

          i)        Regolamento è il D.P.R. 21.12.1999 n. 554.

          l)        Concessione è il contratto di cui all’art. 19 comma 2, primo periodo della Legge 11.2.1994 n. 109, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione di una infrastruttura a fronte unicamente del diritto a gestire l’opera ovvero a fronte di tale diritto accompagnato da un prezzo. I concessionari non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente Decreto Legislativo; gli appalti del concessionario sono regolati dalla Direttiva CEE 93/37 e dalle successive norme del presente Decreto.

          m)     Affidamento a Contraente Generale è il contratto di cui all’art. 2 comma 2 lett. f) della L. 21 dicembre 2001 n. 443 con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore. I contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente Decreto Legislativo.

 


 

ARTICOLO 2

ATTIVITA’ DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

1.       Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di seguito Ministero, promuove le attività tecniche ed amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle Infrastrutture e degli Insediamenti Produttivi ed effettua, eventualmente con la collaborazione delle Regioni o Province autonome interessate, con oneri a proprio carico, le attività di supporto necessario per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle Infrastrutture. Il Ministero raggiunge opportune intese con le Regioni, che possono farsi carico delle attività di progettazione delle infrastrutture statali eventualmente anche mediante l’anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge 443/01. Il Ministero inoltre effettua, d’intesa con le Regioni e gli altri Enti interessati, il monitoraggio sulla realizzazione delle infrastrutture. Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le Regioni e le Province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dal presente decretop legislativo la previa intesa delle Regioni o Province autonome interessate.

 

2.       Ai fini di cui al primo comma, il Ministero:

          a)      promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle Regioni o Province autonome, formulando la proposta di Programma da approvare con le modalità previste dalla Legge Delega; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole Regioni o Province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle Infrastrut­ture;

          b)      promuove la redazione dei progetti delle Infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati;

          c)      promuove ed acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del presente Decreto Legislativo e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta la istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per la approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto prelimi­nare;

          d)      provvede, eventualmente in collaborazione con le Regioni, le Province autonome e gli altri Enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al CIPE per la vigilanza delle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle Infrastrutture;

          ed)    ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli Enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei Commissari Straordinari di cui al successivo comma 4;

          fe)     assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei Fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività proget­tuali; propone, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, al CIPE l’assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei Fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle Infrastrutture, previa approvazione del progetto preliminare e nei limiti delle risorse disponibili.

          f)       definisce con specifici atti aggiuntivi, sottoscritti con le Regioni e le Province autonome territorialmente interessate alla realizzazione delle opere, le modalità per l’attivazione dei finanziamenti inseriti nel Programma di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443.

 

3.       Per le attività di cui al presente Decreto il Ministero:, ove non vi siano specifiche professionalità interne, può:

          a)      si avvale avvalersi di una struttura tecnica di missione composta anche da tecnici individuati dalle Regioni interessate e dalle Province territorialmente coinvolte. dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collabora­zione coordinata e continuativa, di progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative.

                   La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti d’intesa con le Regioni e le Province autonome; i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor sono posti a carico dei Fondi con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia;

          b)      può assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rin­novabile per una sola volta;

c)             può avvalersi, quali advisor, di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati;

4. Per le attività di cui al presente decreto il Ministero, inoltre, può:

a)             avvalersi della eventuale ulteriore collaborazione che le Regioni o Province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;

 

          b)      avvalersi, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze con apposita Con­venzione ai sensi dell’art. 47 comma 1 della legge 28/12/01 n. 448, della Cassa Depositi e Prestiti o di Società da essa controllata per le attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero ed ai soggetti aggiudicatori;

          c)      richiedere la collaborazione del Ministero dell’Economia in materia di Finanza di progetto.

 

5.       Qualora ricorrano i casi di cui al comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, alAl fine di agevolare la realizzazione delle Infrastrutture e Insediamenti Produttivi, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro dell’Economia e, per gli Insediamenti Produttivi e le Infrastrutture di competenza, il Ministro delle Attività Produttive o il Ministro delle Comunicazioni, propone di intesa con le Regioni interessate,anche su iniziativa delle Regioni interessate, al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di Commissari Straordinari. Nell’ipotesi in cui le infrastrutture ricadano interamente  nel territorio di una sola Regione, il commissario è individuato, individuati nella persona del Presidente della Regione o suo delegato, i quali seguono l’andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati.

 

 

6.   Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti a carico dei Fondi e vanno contenuti nell’ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze.

67.     Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per gli Insediamenti produttivi e le Infrastrutture di competenza, il Ministro delle Attività Produttive o il Ministro delle Comunicazioni, nonché, per le Infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i Presidenti delle Regioni o Province autonome interessate e d'intesa con i Presidenti delle Regioni o Province autonome interessate, abilita eventualmente i Commissari Straordinari ad adottare, con le modalità ed i poteri di cui all’art. 13 del Decreto Legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135 in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle Infrastrutture e degli Insediamenti Produttivi.

 

7.-bis Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 3 e , 4 e 5 sono posti a carico dei Fondi e vanno contenuti nell’ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze.

 

8.       I Commissari Straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate ed alle iniziative assunte ed operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere.

 

9.       Il D.P.C.M. di nomina del Commissario Straordinario individua il compenso ed i costi pertinenti alle attività da svolgere dallo stesso nonché le modalità di corresponsione degli stessi, a carico dei Fondi, nell’ambito delle risorse di cui al comma 6..

 

10.     Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e senza oneri per il bilancio dello Stato un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai Commissari Straordinari che ne facciano richiesta, l’assistenza ed il supporto coordinato da parte delle Amministrazioni statali e regionali interessate.

 


 

ARTICOLO 3

PROGETTO PRELIMINARE - PROCEDURA DI VIA

E LOCALIZZAZIONE

 

1.       I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di 30 giorni 6 mesi dalla approvazione del Programma, il dalla disponibilità il del progetto preliminare delle Infrastrutture di competenza.; per le opere già previste nel primo Programma, il termine decorre dalla entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente non già disponibili, sono assegnate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei Fondi destinata alle attività progettuali, nei limiti delle risorse disponibili anche a rimborso di somme già anticipate dalle regioni ai sensi dell’art. 2, comma 1.

 

2.       Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 8 comma 1.

 

3.       Il progetto preliminare delle Opere dovràIl progetto preliminare delle Infrastrutture è redatto ai sensi del comma 3 dell'art. 16 della Legge Quadro e deve indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e le indagini geologiche ed i limiti di spesa dell’infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative dell’impatto territorialemitigatrici e compensative dell’impatto ambientale, territoriale e sociale e dovrà includere le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure vigenti.Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare contiene tutti gli elementi necessari ai fini dello svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale ed è corredato anche da studio di impatto ambientale. Il progetto preliminare e il contenuto del Sia è reso pubblico secondo le procedure vigenti. Ai fini della approvazione del progetto preliminare non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all’art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

 

4.       I soggetti aggiudicatori incaricati della progettazione rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali nonché alle Regioni o Province autonome competenti per territorio. Le Amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro 90 giorni dalla ricezione del progetto preliminare; nei successivi 60 giorni il Ministero acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. o di altra Commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi 30 giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o più delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi 30 giorni; in mancanza di riscontro il Ministero formula la propria proposta al CIPE.

 

5.       Il progetto preliminare non è sottoposto a Conferenza di Servizi. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni modalità del presente articolo, è approvato dal CIPE.

          Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate, che si pronunciano sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l’opera. In caso di dissenso delle Regioni o Province autonome, alla eventuale approvazione si provvede entro 60 giorni con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le Commissioni Parlamentari per gli Affari Regionali.Il Cipe decide a maggioranza con il consenso ai fini dell'intesa dei Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate, che si pronunciano sentitie le Province ed  i cComuni nel cui territorio si realizza l'opera.

Limitatamente ai progetti di infrastrutture che interessano il territorio di più Regioni o altre nazioni, lL’eventuale dissenso delle Regioni e delle Province autonome deve essere accompagnato da una proposta alternativa che faccia salva la funzionalità dell’opera e le caratteristiche principali così come definite entro il programma di cui all’art.1 della legge 21.12.2001, n.443. In caso di assenza della proposta alternativa o nel caso in cui il Cipe, sulla base di un parere reso dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti delle Regioni o Province autonome interessate, dimostri e motivi l’impraticabilità della proposta alternativa rispetto al progetto in esame, si provvede alleventuale approvazione entro 60 giorni con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con i Presidenti delle Regioni o Province Autonome interessate su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le Commissioni Parlamentari per gli Affari Regionali.

.

 

OVVERO

 

5.       Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato dal CIPE.

          Il Cipe decide a maggioranza con l'intesa dei Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate, che si pronunciano sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. Il progetto preliminare, istruito secondo le modalità del presente articolo, è approvato dal CIPE.

          Il Cipe decide a maggioranza con il consenso ai fini dell'intesa dei Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate, che si pronunciano sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera.

          In caso di dissenso delle Regioni o Province autonome, alla eventuale approvazione si provvede entro 60 giorni con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con i Presidenti delle Regioni o Province autonome di volta in volta interessate, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le Commissioni Parlamentari per gli Affari Regionali.

 

6.       La approvazione determina – ove necessario ai sensi delle vigenti norme – l’accertamento della compatibilità ambientale dell’opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa Stato-Regione sulla sua localizzazione, comportando l’automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti; a tal fine il progetto preliminare deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia.gli Enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto.

 

7.       Per tutte le Infrastrutture, la autorizzazione di cui all’art. 15 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità espropriante ovvero dal concessio­nario delegato alle attività espro­priative, ai soggetti o alle Società incaricate della predetta attività anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti Soprintendenze.

 

8.       Ove, ai fini della progettazione delle Infrastrutture, sia necessaria la escavazione di cunicoli esplorativi, la autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa la installazione dei cantieri e la individuazione dei siti di deposito, è rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sentita la Regione o Provincia autonoma interessata. Il Presidente della Regione o Provincia autonoma può richiedre che la autorizzazione sia rimessa al CIPE, che si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta, con le modalità di cui al comma 5 che precede.  sentita la Regione o Provincia autonoma interessata. Il Presidente della Regione o Provincia autonoma può richiedere che la autorizzazione sia rimessa al CIPE, che si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta, con le modalità di cui al comma 5 che preceded'intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata. I risultati della attività esplorativa sono comunicati al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale da espletarsi sul progetto preliminare dell’opera, secondo le previsioni del presente articolo.

 


 

ARTICOLO 4

PROGETTO DEFINITIVO - PUBBLICA UTILITA’ DELL’OPERA

 

1.       Il progetto definitivo delle Infrastrutture è integrato da una relazione del  progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell’opera. E’ corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure compensative dell’impatto territorialemitigatrici e compensative dell’impatto ambientale, territoriale e sociale.

 

2.       L’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 con le stesse forme previste per la valutazione di impatto ambientale. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudi­catore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano le disposizioni degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327.

 

3.       Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle Amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE ed a tutte le ulteriori Amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti.

          Nel termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche Amministrazioni competenti ed i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza di Servizi, convocata non prima di 30 giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di 90 giorni di cui al presente comma.

 

4.       La Conferenza di Servizi di cui al comma che precede ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli artt. 14 e segg. della Legge 7 agosto 1999 n. 241 in materia di Conferenza di Servizi. Nei 90 giorni successivi alla conclusione della Conferenza di Servizi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma precedente da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei 30 giorni successivi, approva con eventuali integrazioni o modificazioni il progetto definitivo anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

 

4.         La Conferenza di servizi di cui al comma 3 ha finalità istruttoria ed acquisisce gli atti necessari alla realizzazione del progetto, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; i lavori della Conferenza di Servizi si concludono entro 120 giorni.

 

4. bis.  Il CIPE allargato ai Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate, nei 30 giorni successivi approva, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo sulla base delle conclusioni della Conferenza di Servizi.”.

 

5.       L’approvazione del progetto definitivo è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE con l'intesa dei Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate, che si pronunciano con le modalità di cui al comma 5 dell’articolo 3 sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera, e  sostituisce, anche ai fini urbanistici, ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della Regione o Provincia Autonoma, si provvede con le modalità di cui all’art. 3 comma 5.   Gli Enti locali provvedono - a mezzo del soggetto aggiudicatore o del concessionario - all’adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenzaA tal fine il progetto definitivo deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia.

 


 

ARTICOLO 5

INTERFERENZE

 

1.       Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui all’art. 25 del D.Lgs 8.6.2001 n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla realizzazione delle Infrastrutture e Insediamenti Produttivi si provvede secondo le previsioni del presente articolo.

 

2.       Il progetto preliminare è rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, agli Enti gestori delle interferenze già note o prevedibili. Gli Enti gestori hanno l’obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della Infrastruttura o Insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.

 

3.       Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli Enti gestori nel termine di 90 giorni di cui al comma 3 dell’art. 4, nonché dal programma degli spostamenti ed attraversamenti e di quant’altro necessario alla risoluzione delle interferenze.

 

4.       I gestori di servizi pubblici e di infrastrutture destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma precedente approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.

 

5.       In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 4 ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 2, il soggetto gestore ha l’obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facoltà di attivare le  procedure  di  cui  all’art. 25 comma 4 del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione entro dieci giorni del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.

 


 

ARTICOLO 6

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE

 

1.       Anche Iin deroga alle previsioni di cui all’articolo 19 della Legge Quadro, la realizzazione delle Infrastrutture è oggetto di:

          a)      concessione di costruzione e gestione;

b)                  b)                     affidamento unitario a contraente generale;

c)             appalto, secondo le disposizioni della legge Quadro.

 

2.       In caso di affidamento di opere a terzi da parte dei concessionari e dei contraenti generali si applicano le norme della Legge Quadro e del relativo regolamento limitatamente a quanto previsto in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere.


 

ARTICOLO 7

CONCESSIONE

 

1.       La concessione di costruzione e gestione di Infrastrutture è regolata dagli artt. 19, 20, 21, da 37 bis a 37 nonies nonché dalle altre norme dettate in materia dalla Legge Quadro, modificate ed integrate come previsto ai commi seguenti.

 

2.       Il Concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dell’opera.... Alle Infrastrutture non si applicano i periodi secondo, terzo e quarto dell’art. 19 comma 2 della Legge Quadro. Il prezzo eventualmente da accordare al Concessionario, che può essere superiore al 50% dell’importo totale dei lavori e la durata della concessione, che, in deroga all’art. 19 comma 2 bis della Legge Quadro, può essere superiore a 30 anni, sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico finanziario e costituiscono, come previsto al successivo articolo 10 comma 4, parametri di aggiudicazione della concessione. Il prezzo da corrispondere al concessionario può essere stabilito in misura superiore al 50% dell’importo totale dei lavori ove necessario  al fine di garantire il rimborso e la ragionevole remunerazione del capitale investito secondo una gestione efficiente dell’infrastruttura. Il soggetto aggiudicatore può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico – finanziario degli investimenti del concessionario, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo sull’importo totale dei lavori e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario   allo  stesso   soggetto aggiudicatore, relativamente all’opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.

 

3.       Nei rapporti del concessionario con i propri appaltatori:

          a)      Non si applicano i commi 4 e 4 bis dell’articolo 2, ed il comma 6 dell’articolo 37 quater della Legge Quadro. Peraltro il soggetto aggiudicatore può:

                   -        imporre al concessionario di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale minima del 30% del valore globale dei lavori, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percen­tuale. Detta percentuale minima deve figurare nel contratto;

                   -        oppure invitare i candidati a dichiarare la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori che essi intendono affidare a terzi.

          b)      In deroga all’art. 2 della Legge Quadro, alle procedure di appalto del concessionario ed ai rapporti dello stesso concessionario con i propri appaltatori o con il proprio contraente generale, si applicano esclusivamente:

                   -        le norme regolanti gli appalti del concessionario di cui alla Direttiva CEE 14 giugno 1993 n. 93/37;

                   -        le norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34;

                   -        le verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e subaffidatari di lavori .

                   I rapporti tra concessionario e appaltatore o contraente generale sono rapporti di diritto privato regolati dal contratto e dalle norme del codice civile regolanti l’appalto; alle stesse procedure e rapporti non si applicano le norme della Legge Quadro e del Regolamento.

          c)      I rapporti di collegamento del Concessionario con le Imprese esecutrici dei lavori sono individuati e regolati dall’art. 3 comma 6 della medesima Direttiva CEE 93/37. L’elenco limitativo di tali imprese è unito alle candidature per la concessione. Tale elenco è aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra le imprese.

                   Ove il concessionario si avvalga per la realizzazione delle opere, di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e contraente generale si applicano i commi 7, 8 e 9 del successivo articolo 9 del presente decreto. Ove il Contraente Generale sia un’impresa collegata al concessionario, deve assicurare il subaffidamento a terzi delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero ai sensi del successivo comma 5; il subaffidamento delle quote predette dovrà avvenire con la procedura prevista per gli appalti del concessionario dalla Direttiva CEE 93/37.

 

4.       In deroga agli artt. 24 e 25 della Legge Quadro l’estensione della concessione è consentita nel rispetto delle previsioni dell’articolo 7 della direttiva CEE 93/37.

 

5.       Le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano alle concessioni già affidate, relative ad Infrastrutture, fermo restando l’obbligo di appaltare a terzi non meno del 40% dei lavori oggetto di concessione ed il regime contrattuale stabilito nei contratti già stipulati.

 

6.       I concessionari affidatari di nuove concessioni ai sensi della Legge Delega e del presente Decreto Legislativo sono obbligati a tenere una contabilità separata per ciascuna concessione affidata al fine della veri fica del rispetto dei relativi piani finanziari.

 


 

ARTICOLO 8

PROMOTORE

 

1.       Il Ministero pubblica sul proprio sito informatico e, una volta istituito, sul sito informatico individuato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 24 della L. 24 novembre 2000 n. 340, la lista delle Infrastrutture per le quali il soggetto aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori ai sensi dell’art. 37 bis della Legge Quadro, precisando, per ciascuna Infrastrut­tura, il termine non inferiore a quattro mesi entro il quale i promotori possono presentare le proposte nonché l’ufficio competente a riceverle e presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.

 

2.       Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte pervenute oltre la scadenza del termine. E’ comunque facoltà del promotore presentare proposta per opere per le quali non sia stato pubblicato l’avviso; in tal caso il soggetto aggiudicatore, ove ritenga di prendere in esame la proposta, promuove la pubblicazione di un avviso supplementare nelle forme di cui al comma 1 e valuta  comparativamente le  offerte pervenute nel termine allo scopo assegnato. Il piano economico-finanziario può essere asseverato anche da società di revisione di cui all’art. 1 della Legge 23 novembre 1939, n. 1966. Il presente comma deroga l’art. 37 bis della Legge Quadro.

 

3.       Il soggetto aggiudicatore ove valuti la proposta di pubblico interesse ai sensi dell’art. 37 ter della Legge Quadro promuove - ove necessaria - la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell’articolo 3. Ai fini di cui sopra il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d’impatto ambientale e quant’altro necessario alle predette procedure.

 

4.       Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto preliminare, nei tempi e modi di cui all’articolo 3. Ove ritenga di non approvare la proposta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai fini dell’eventuale espletamento di una nuova istruttoria o per la realizzazione dell’opera con diversa procedura; in ogni caso, sono rimborsati al promotore i costi della integrazione del progetto richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma che precede.

 

5.       La gara di cui all’art. 37 quater della Legge Quadro è bandita entro 1 mese dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed è regolata dall’art. 10 del presente Decreto Legislativo. In deroga all’art. 37 quater della Legge Quadro, il rimborso delle spese ai soggetti diversi del promotore che hanno partecipato alla procedura negoziata nell’importo e secondo le modalità di cui al medesimo art. 37 quater è dovuto dal promotore solo nel caso in cui la procedura ristretta sia stata indetta con il sistema dell’appalto concorso e comunque per un importo non superiore alle spese sostenute e documentate.

 


 

ARTICOLO 9

AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE

 

1.       Con il contratto di cui all’art. 6, lettera b), il soggetto aggiudicatore, in deroga all’art. 19 della Legge Quadro, affida ad un soggetto dotato di adeguata, esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, verso contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l’ultimazione dei lavori.

 

2.       Il contraente generale provvede:

          a)      allo sviluppo del progetto definitivo ed alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire alla approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;

          b)      alla acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all’art. 6 comma 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente generale;

          c)      alla progettazione esecutiva;

          d)      alla esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori ed alla loro direzione;

          e)      al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell’opera da realizzare.

 

3.       Il soggetto aggiudicatore provvede:

          a)      alle attività necessarie alla approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;

          b)      alla approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;

          c)      alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;

          d)      al collaudo delle stesse.

 

4.       Il contraente generale risponde, nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell’opera, secondo le successive previsioni del presente decreto.

          I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, per quanto non previsto dalla Legge Delega, dal presente Decreto, e dall’integrazione del Regolamento di cui al successivo art. 15, dalle norme della Direttiva CEE 14 giugno 1993 n. 93/37 e del codice civile regolanti l’appalto e dagli atti di gara.

 

5.       Anche in deroga agli artt. 24 e 25 della Legge Quadro, lLe varianti del progetto affidato al contraente generale sono così regolate nel rispetto delle norme comunitarie:

          a)      il contraente generale deve apportare al progetto affidato le varianti derivanti da errori od omissioni del progetto, da forza maggiore e da esigenze geologiche o rese necessarie dal rispetto delle specifiche tecniche;  e delle esigenze dal soggetto aggiudicatore; deve inoltre apportare al progetto le varianti necessarie a rispettare le prescrizioni approvate dal CIPE. o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore allo scopo di migliorare la funzionalità e le caratteristiche dell’opera. Le predette varianti non comportano variazioni del prezzo di affidamento.

          b)      Una volta definito ed approvato il progetto redatto dal contraente generale, restano a carico dello stesso le eventuali ulteriori varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto medesimo mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore.

          c)      Al di fuori dei casi di cui ai punti precedenti, il contraente generale può proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara o comunque determinino peggioramento della funzionalità, durabilità, manuteni­bilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione. In nessun caso tali varianti potranno comportare una maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore.

          d)      L’estensione dell’affidamento è consentita nel rispetto delle previsioni dell’art. 7 della Direttiva CEE 93/37.

 

6.       Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della Società di progetto di cui al successivo comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, cui non sono applicabili le norme della Legge Quadro e del relativo Regolamento, salvo per quanto previsto dalla Legge Delega, dal presente Decreto e dalla integrazione del Regolamento di cui al successivo articolo 15. Al contraente generale che sia esso stesso soggetto aggiudicatore in forza delle normative comunitarie si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva CEE 93/37 ovvero al DLgs 17 marzo 1995 n. 158.

 

7.       Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta, a norma del D.P.R. 25.1.2000 n. 34, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi; i terzi affidatari del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal predetto D.P.R. 25.1.2000 n. 34 e possono subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici. Agli affidamenti del contraente generale non si applica l’art. 18 della L. 19 marzo 1990 n. 55. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare ed indicare, in sede di offerta, le Imprese esecutrici di una quota non inferiore al 30% degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.

 

8.       L’affidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente generale sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici.

 

9.       Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare adem­pimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari applicando le sanzioni allo scopo previste nel contratto.

 

10.     Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da più soggetti, costituisce una Società di progetto in forma di società, anche consortile, per azioni o a responsabilità limitata. La Società è regolata dall’art. 37 quinquies della Legge Quadro e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla Società possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La Società così costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del contratto i soggetti componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili con la Società di Progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la Società di progetto può fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d’opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. Il capitale minimo della Società di progetto è indicato nel bando di gara.

 

11.     Il contratto stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della Società di Progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla Società ed a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l’opera sia realizzata e collaudata. L’ingresso nella Società di Progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di Banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione può tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non può opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell’ipotesi di cui all’art. 26 comma 5 della Legge Quadro.

 

12.     Il bando determina la quota di valore dell’opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie ed i tempi e modi di pagamento del prezzo. Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la Società di Progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell’art. 2410 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalità di operatività della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 

13.     Il contraente generale presta – una volta istituita - la garanzia globale di esecuzione di cui all’art. 30 comma 7 bis della Legge Quadro, che deve comprendere la possibilità per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale,  scelto direttamente dal garante stesso.

 


 

ARTICOLO 10

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

 

1.       L’aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale avviene, a scelta del soggetto aggiudicatore, mediante licitazione privata o appalto concorso.

 

2.       Per l’affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; per l’affidamento a Contraente Generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo.

          In ogni caso, per la procedura di appalto concorso si pone a base di gara il progetto preliminare; per la scelta della predetta procedura non è richiesto il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP..

 

3.       I soggetti aggiudicatori possono stabilire ed indicare nel bando di gara, in relazione all’importanza e alla complessità delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non potrà essere inferiore a 5.

 

4.       L’aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene:

          -        al prezzo più basso ovvero

          -        all’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralità di criteri fra i quali:

                   a)      il prezzo;

                   b)      il valore tecnico ed estetico delle varianti;

                   c)      il tempo di esecuzione;

                   d)      il costo di utilizzazione e di manutenzione;

                   e)      per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza nonché l’eventuale prestazione di beni e servizi a norma dell’art. 2 comma 2;

                   f)       ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.

          Il soggetto aggiudicatore menziona, nel Capitolato d’oneri o nel Bando di Gara, tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevede l’applicazione nell’ordine decre­scente dell’importanza che è loro attribuita.

 

5.       Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 si applicano, per quanto non previsto nel presente decretoarticolo, le norme di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158.

 

6.       Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente articolodecreto, le norme di cui alla direttiva 93/37 CEE del Consiglio del 16 giugno 1993.

 

7.       Le predette disposizioni derogano gli artt. 2, 19, 20, 21, 23, 24 e 25 della Legge Quadro.

 

87.     Per l’affidamento di servizi, anche di progettazione, pertinenti le Infrastrutture, di ammontare superiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria in materia, i soggetti aggiudicatori applicano le norme di cui al D.Lgs. 17  marzo  1995 n. 157 ovvero, se operanti nei settori ivi previsti, le norme di cui al D.Lgs 17 marzo 1995 n. 158; per gli stessi servizi non si applicano, il commai 10, 11 e 12 dell’art. 17 della Legge Quadro.

 


 

ARTICOLO 11

COLLAUDO

 

1.       Al Collaudo delle Infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dalla Legge Quadro. In deroga a quanto previsto dall’art. 28 della Legge Quadro alle Commissioni collaudatrici può partecipare non più di un membro scelto tra i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.

 

2.       Per le Infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico del soggetto aggiudicatore. L’affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l’Infrastruttura.

 

 


 

ARTICOLO 12

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

 

1.       Tutte le controversie relative all’esecuzione dei contratti previsti dall’art. 6 del presente decreto per la realizzazione delle Infrastrutture, possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto. Al giudizio arbitrale si applicano, salvo quanto disposto nei commi successivi, le disposizioni del codice di procedura civile.

 

2.       Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio composto da tre membri.

 

3.       Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza, nomina l’arbitro di propria competenza scelto fra professionisti aventi particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici.

 

4.       Il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale è nominato, d’accordo, dagli arbitri di parte o dalle parti stesse, fra i magistrati amministrativi e contabili. In caso di mancato accordo, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera arbitrale per i lavori pubblici di cui all’art. 32 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, scegliendo il terzo arbitro nell’albo previsto dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

 

5.       Il Collegio Arbitrale provvede alla nomina del segretario in persona di propria fiducia e, quando occorra, alla nomina del consulente tecnico di ufficio, scelto nell’ambito dell’apposito elenco tenuto dalla Camera arbitrale.

 

6.       I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione all’ammontare delle domande ed al numero ed alla complessità delle questioni trattate.

 


 

ARTICOLO 13

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

 

1.       Gli Insediamenti Produttivi inclusi nel Programma sono opere private di preminente interesse nazionale; alla intesa Stato-Regione per la  localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione di Impatto Ambientale, ove necessaria, nonché al conseguimento di ogni altro parere e permesso, comunque denominato, necessario alla realizzazione degli Insediamenti Produttivi si provvede con le modalità di cui all’art. 4 del presente Decreto Legislativo; contestualmente alla approvazione del progetto definitivo, ovvero con successiva eguale procedura, il realizzatore dell’Insediamento Produttivo può richiedere e conseguire tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari all’esercizio dell’Insediamento stesso.

 

2.       Alle interferenze che interessano gli Insediamenti Produttivi si applica l’articolo 5 del presente Decreto Legislativo.

 


 

ARTICOLO 14

NORME IN MATERIA PROCESSUALE

 

1.       Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle Infrastrutture ed Insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione ed asservimento:

          a)      la udienza di merito del ricorso non richiede la domanda di fissazione ed avviene non più tardi del quarantacinquesimo giorno dalla data di deposito dello stesso presso la Segreteria del Giudice competente;

          b)      la valutazione del provvedimento cautelare eventualmente richie­sto deve tener conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera; nel concedere la misura cautelare il Giudice non potrà prescindere dal motivare anche sulla gravità ed irreparabilità del pregiudizio all’impresa del ricorrente, il cui interesse dovrà comunque essere comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.

          c)      per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 23 bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034.

 

2.       La sospensione o l’annullamento giurisdizionale della aggiudicazione di prestazioni pertinenti alle Infrastrutture non determina la risoluzione del contratto eventualmente già stipulato dai soggetti aggiudicatori; in tal caso il risarcimento degli interessi o diritti lesi avviene per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica.

 

3.       Il soggetto aggiudicatore comunica il provvedimento di aggiudicazione ai controinteressati almeno 30 giorni prima della firma del contratto.

 


 

ARTICOLO 15

REGOLAMENTO

 

1.       Il Governo provvede a modificare ed integrare, con le modalità previste dalla Legge Quadro, il Regolamento nonché gli altri Regolamenti emessi ai sensi della medesima Legge Quadro con l’emanazione delle ulteriori disposizioni necessarie alla migliore realizzazione delle Infrastrutture, assumendo come norme regolatrici il presente Decreto Legislativo, la Legge Delega e le normative comunitarie in materia di appalti di lavori in quanto applicabili. Per quanto non pertinente alle procedure di approvazione dei progetti e di aggiudicazione delle opere, le predette norme si applicano ai soggetti di cui all’art. 1 comma 4 sino alla entrata in vigore di diversa normativa regionale.

1        Nell'osservanza di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 117 della Costituzione, il Governo provvede a modificare ed integrare, con le modalità previste dalla Legge Quadro, il Regolamento nonché gli altri Regolamenti emessi ai sensi della medesima Legge Quadro con l’emanazione delle ulteriori disposizioni necessarie nel campo dell'aggiudicazione delle opere infrastrutture inserite nel Programma, assumendo come norme regolatrici il presente Decreto Legislativo, la Legge Delega e le normative comunitarie in materia di appalti di lavori in quanto applicabili. Per quanto non pertinente alle procedure di aggiudicazione delle opere, le predette norme si applicano ai soggetti di cui all’art. 1 comma 4 sino alla entrata in vigore di diversa normativa regionale.

 

2.       A norma dell’art. 3 della Legge Quadro i regolamenti emanati in esercizio della potestà di cui al comma precedente abrogano ovvero derogano, dalla loro entrata in vigore, le norme di diverso contenuto precedentemente vigenti nella materia.

 

3.       In particolare, con uno o più regolamenti, possono essere disciplinate:

          a)      Le modalità di compimento della istruttoria del progetto definitivo, a mezzo della Conferenza di Servizi di cui al precedente articolo 4 allo scopo convocata, e della attività finalizzata alla risoluzione delle interferenze.

          b)      Le modalità di approvazione delle varianti al progetto definitivo approvato, assicurando la possibilità, per la Regione o Provincia autonoma ed i Ministri partecipanti al CIPE, di verificare la natura e l’impatto delle stesse senza pregiudizi per la continuità dei lavori.

          c)      Le ulteriori norme transitorie per l’applicazione del presente decreto.

          d)      La istituzione di un sistema di qualificazione dei contraenti generali, le modalità di scelta del contraente generale ed i connotati principali del relativo rapporto contrattuale, anche in deroga alle previsioni degli articoli da 8 a 13, 20, 21 e 23 della Legge Quadro ed assicurando il rispetto delle normative comunitarie applicabili.

          e)      Gli elaborati tecnici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Regolamento, necessari alla integrazione del progetto preliminare ai fini di cui al presente Decreto Legislativo.

          f)       Le norme procedurali per la risoluzione in via bonaria o contenziosa delle vertenze, anche in deroga agli articoli 31 bis e 32 della Legge Quadro.

 

4.       Sino alla entrata in vigore dei Regolamenti integrativi di cui al comma 1, si applica il Regolamento in quanto compatibile con le norme della Legge Delega e del presente Decreto Legislativo; i requisiti di qualificazione e quant’altro non espressamente previsto dal Regolamento sono individuati e regolati dal Bando e dagli atti di gara nel rispetto delle previsioni della Direttiva CEE 93/37 e del DLGS 17 marzo 1995, n. 158.

 

5.       Con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono individuate le procedure per il monitoraggio delle Infrastrutture ed Insediamenti Industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa.

 


 

ARTICOLO 16

NORME TRANSITORIE E DEROGATORIE

 

1.       Nel caso in cui sia già stato redatto il progetto definitivo, sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere realizzazione dell’opera, può procedersi all’attestazione di compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell’opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sia stato già redatto il progetto esecutivo o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, per l’affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore può porre a base di gara il progetto esecutivo. In tal caso il contraente generale assume l’obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 del precedente articolo 9.

 

2.       In sede di prima applicazione delle presenti norme i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l’affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a 250 milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell’intervento tale da richiedere un’unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema complessità tecnico – organizzativa.

          L’individuazione dei predetti progetti è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e trasporti.

          Ferma restando l’applicazione delle semplificazioni  procedurali di cui al presente decreto i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo.

          E’ comunque consentito l’affidamento in concessione.

 

3.       Le norme del presente decreto non derogano le previsioni delle L. n. 171 del 16 aprile 1973, n. 798 del 29 novembre 1984 e n. 139 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia.

 

4.       Le procedure di approvazione, finanziamento e affidamento previste dal presente Decreto Legislativo, si applicano all’attraversamento stabile dello Stretto di Messina, inserito nel Programma, anche in deroga alle previsioni della L. 17 dicembre 1971 n. 1158. La Società Stretto di Messina S.p.A., istituita secondo le previsioni della Legge speciale 17 dicembre 1971 n. 1158  e  qualificata  organismo di diritto pubblico in applicazione del D.P.C.M. 23 gennaio 1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi del presente Decreto Legislativo.

 


 

CAPO II

Procedure per la valutazione di impatto ambientale
delle grandi opere

 

ARTICOLO 17

CAMPO DI APPLICAZIONE

 

1.       Il presente capo, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle Infrastrutture ed agli Insediamenti Produttivi soggetti a tale procedura ai sensi del D.P.C.M. 377/88 e successive modifiche ed integrazioni,  a norma delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2 della Direttiva 85/337/CE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997. Restano ferme le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale stabilite dalle norme delle Regioni e delle Province autonome.

 

2.       Il procedimento di valutazione di Impatto Ambientale è obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni e viene concluso, secondo le previsioni del presente capo, prima dell’avvio dei lavori.

 

3.       Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi disposti in via d’urgenza e quelli destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono emanati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministeri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull’intervento e sulla eventuale deroga.

 


 

ARTICOLO 18

PROCEDURE

 

1.       L’istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all’articolo 17 comma 1 viene eseguita nel rispetto delle finalità indicate nell’articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e lo studio di impatto ambientale è redatto ai sensi delle norme tecniche di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 e del Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999, n. 348, e reso pubblico nelle forme previste dalle procedure vigenti.

 

2.       2.           Il soggetto proponente predispone a proprie spese, lo Studio di Impatto Ambientale secondo le previsioni di cui all’Allegato III della Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla Direttiva 97/11/CE. Inoltre, nel caso l’Infrastruttura o l’Insediamento produttivo sia soggetto alle procedure concernenti l’Autorizzazione Ambientale Integrata di cui al D. Lgs. 372/99, il soggetto proponente predispone, inoltre, a proprie spese,  gli elaborati di cui all’art. 6, comma 1 della Direttiva 96/61/CEEIl soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale che deve comprendere dati, analisi ed informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive ed allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell’impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull’ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse ed indicare le eventuali difficoltà riscontrate.

 

3.       Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di cui all’articolo 17 comma 1, è trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio alle Regioni e Province autonome territorialmente competenti o interessate dagli impatti ambientali del progetto.

 

3-Bis. Il progetto definitivo, lo Studio di Impatto Ambientale e, ove previsto, la documentazione relativa alla Autorizzazione Ambientale Integrata, è depositata, pubblicizzata ed oggetto di osservazioni ai sensi dell’art. 6 della legge 349/86.

 

4.       Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati nei modi e termini di cui all’articolo 9 della L. 8 luglio 1986 n. 349.

 

5.       Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell’autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell’opera, comunicandola alle Regioni interessate ed al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio a tal fine si avvale della Commissione prevista dal successivo articolo 19.

 

6.       Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente alla approvazione del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i Beni e le Attività Culturali o delle Regioni o delle Province autonome interessate, alla eventuale adozione del provvedimento di compatibilità ambientale si provvede entro 60 giorni con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con i Presidenti delle Regioni o Province autonome di volta in volta interessate.la adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei Ministri, che vi provvede alla prima riunione utile successiva.

          Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza ai sensi del successivo articolo 20 comma 4.

 


 

ARTICOLO 19

CONTENUTO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

 

1.       La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l’alternativa zero, sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e sull’interazione fra detti fattori,e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l’esercizio delle opere e degli impianti.

 

2.       Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituita, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, una Commissione speciale una sezione speciale della Commissione di valutazione di impatto ambientale, composta da ulteriori venti membri, oltre il Presidente, scelti tra professori universitari e professionisti particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, nonchè tra dirigenti superiori della pubblica amministrazione, che non possono avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte le Infrastrutture o gli Insediamenti produttivi inseriti nel Programma,. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la durata, la organizzazione, il funzionamento dell’organismo e i compensi spettanti al Presidente e ai componenti della Commissione.

3.       Alla Commissione di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136.


 

ARTICOLO 20

COMPITI DELLA COMMISSIONE SPECIALE VIA

 

1.       La Commissione provvede alla istruttoria tecnica di cui all’articolo 19 e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell’impatto ambientale.

 

2.       Ove la Commissione verifichi l’incompletezza della documentazione presentata il termine indicato al comma 1 è differito di trenta novanta giorni per le necessarie integrazioni.

 

3.       Le integrazioni sono richieste entro 30 novanta giorni dall’apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i 30 giorni successivi, il parere si ritiene negativo.

 

4.       La Commissione ha, altresì, il compito di verificare la ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e di effettuare gli opportuni controlli sull’esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.

 

5.       Qualora il progetto definitivo sia sensibilmente diverso da quello preliminare, la Commissione riferisce al Ministro per l’Ambiente e della Tutela del Territorio che può disporre, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso anche ai fini dell’eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.

 

6.       Qualora si riscontrassero violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell’impatto ambientale, la Commissione riferisce al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l’opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile nonché la adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.

 


 

ARTICOLO 21

PROCEDURA DI VIA PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI

ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA SUPERIORE A 300 MW TERMICI

E RELATIVI INTERVENTI DI MODIFICA O RIPOTENZIAMENTO

NON COMPRESI NEL PROGRAMMA

 

1.       La V.I.A. per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici è effettuata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio secondo le procedure indicate all’articolo 19 del Presente Decreto e costituisce parte integrante del procedimento di autorizzazione di cui al Decreto Legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge.

 

2.       Nel caso in cui il giudizio di compatibilità ambientale non intervenga nel termine previsto di novanta giorni, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio si esprime in sede di Conferenza dei Servizi, convocata dal Ministero delle Attività Produttive secondo le modalità di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

 

3.       Nei casi di modifiche o ripotenziamenti di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio comunica al Ministero delle Attività Produttive l’esito della verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di V.I.A. entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dello studio di impatto ambientale, trascorso il quale il progetto si intende escluso dalla procedura di V.I.A..

 

4.       Nell’ambito del procedimento di V.I.A. di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio definisce gli elementi necessari ai fini del rilascio, con il provvedimento di autorizzazione unica di cui al comma 1, dell’autorizzazione ambientale integrata di cui alla Direttiva 96/61/CE.

 


 

CAPO III

Interventi per  l’approvvigionamento energetico e impianti di produzione di energia elettrica

 

 

ARTICOLO 22

INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI PER L’APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO

 

1.       Le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici per l’approvvigiona­mento energetico inclusi nel Program­ma, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, sono disciplinati dalle disposizioni del presente Capo.

 

2.       Per i procedimenti relativi alle infra­strutture e agli insediamenti produttivi di cui al comma 1 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è data facoltà al richiedente di optare per l’applicazione della normativa templifica­ta stabilita nel presente Capo.

 

3.       L’Amministrazione competente provve­de a raccordare i procedimenti in corso con le procedure stabilite al presente Capo.

 

4.       E’ fatta salva l’efficacia degli atti compiuti relativamente ai procedimenti in corso.

 


 

ARTICOLO 23

AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO

 

1.       Le infrastrutture e gli insediamenti produttivi di cui all’articolo 22 sono soggetti, per la loro costruzione e il loro esercizio, ad una autorizzazione unica che è rilasciata dall’amministrazione competente entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della richiesta, corredata dal  progetto preliminare.

 


 

ARTICOLO 24

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

 

1.       Per amministrazione competente si intende:

          a)           per la costruzione e l’esercizio di terminali di rigassificazione, di impianti di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di impianti di stoccaggio di gas sotterraneo, di gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti individuata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonchè degli elettrodotti, inseriti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale nel programma triennale di sviluppo della rete di trasmissione elettrica nazionale, il Ministero delle attività produttive;

          b)           per la costruzione e l’esercizio dei gasdotti non compresi tra quelli di cui alla lettera a), le Regioni competenti;

          c)           per la costruzione e l’esercizio dei gasdotti che interessano il demanio marittimo e le zone indicate nell’articolo 55 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, le Capitanerie di porto.

 


 

ARTICOLO 25

PROCEDIMENTO PER L’AUTORIZZAZIONE

 

1.       Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 23, l’amministrazione competente sottopone il progetto preliminare, presentato a corredo della richiesta, alla conferenza di servizi indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, alla quale partecipa anche il soggetto richiedente la autorizzazione.

 

2.       Il progetto preliminare, esaminato dalla conferenza di servizi, e con le eventuali modifiche e integrazioni da essa apportate, è trasmesso ai Comuni, nel cui ambito ricadono le opere da realizzare, per le pubblicazioni e gli avvisi necessari, ivi incluso, per i proprietari interessati, l’avviso di avvio del procedimento volto ad apporre il vincolo preordinato all’esproprio.

 

3.       Qualora per l’elevato numero dei destinatari o per l’impossibilità di identificarli non siano possibile o risultino particolarmente gravose le comunicazioni degli avvisi di cui al comma  2, le stesse si effettuano mediante deposito del progetto preliminare per venti giorni  consecutivi presso gli uffici tecnici dei Comuni interessati, dandone altresì pubblico avviso sul Bollettino ufficiale della Regione interessata e su almeno due quotidiani, di cui uno a diffusione locale.

 


 

ARTICOLO 26

RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

 

1.       L’amministrazione competente, acquisite le osservazioni formulate anche a seguito del deposito del progetto, delle pubblicazioni e degli avvisi, ed in base alle conclusioni della conferenza di servizi, provvede al rilascio dell’autorizzazione ovvero al suo diniego.

 

 


 

ARTICOLO 27

ULTERIORI EFFETTI DELL’AUTORIZZAZIONE

 

1.       L’autorizzazione sostituisce gli atti e i provvedimenti necessari per la costruzione e l’esercizio delle opere, ad ogni effetto, ivi compresi quelli di cui all’articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive modifiche ed integrazioni.

 

2.       Con il provvedimento di autorizzazione, l’amministrazione competente dispone l’approvazione del  progetto definitivo, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e fissa il termine, non superiore a cinque anni entro il quale possono essere eseguiti i provvedimenti ablativi.

 

3.       Ai fini dell’applicazione delle norme in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, l’autorità espropriante è identificata con le amministrazioni indicate all’articolo 24, secondo le rispettive competenze, le quali potranno avvalersi degli uffici dei Comuni nel cui territorio si trovano i beni da espropriare o la maggior parte di essi.

 


 

ARTICOLO 28

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIA

 

1.       Nel caso in cui per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi di cui all’articolo 1 sia richiesta la VIA, il soggetto interessato, contestualmente alla presentazione del progetto preliminare di cui all’articolo 25, comma 1, trasmette la documentazione necessaria per l’avvio del procedimento di VIA all’autorità competente in materia.

 

2.       L’autorità competente in materia ad effettuare la VIA si pronuncia sul progetto preliminare nell’ambito della conferenza dei servizi di cui all’articolo 25, entro il termine di sessanta giorni dalla trasmissione del progetto, trascorso il quale la conferenza di servizi si esprime comunque sul progetto ai sensi degli articoli 14 bis e 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

3.       Nel caso in cui l’opera sia sottoposta a verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di VIA, il soggetto interessato, contestualmente alla presentazione del progetto preliminare di cui all’articolo 25, comma 1, trasmette la documentazione necessaria all’autorità competente in materia di VIA, la quale si esprime, nell’ambito della conferenza di servizi, entro il termine di trenta giorni , trascorso il quale il progetto è da intendersi escluso dalla procedura di VIA.

 

4.       L’approvazione del progetto presentato determina, nei casi in cui sia prevista la VIA ai sensi delle norme vigenti, l’accertamento della compatibilità ambientale dell’opera e perfeziona, ai fini urbanistici ed edilizi, l’intesa Stato-Regione sulla sua localizzazione, comportando la automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e del piano regolatore portuale; gli Enti locali interessati provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto.

 

5.       Il progetto definitivo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui all’articolo 18 è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare presentato e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell’opera.

 


 

ARTICOLO 29

DISPOSIZIONI PER LE CENTRALI DI COMPRESSIONE

 

1.       Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle vigenti norme in materia di emissioni di atmosfera, gli interventi su esistenti centrali di compressione per il trasporto di gas naturale sono esclusi dalla applicazione della procedura di VIA se comportano un aumento complessivo di potenza, raggiungibile in una o più soluzioni, non superiore al 50% di quella installata nell’impianto alla data di pubblicazione del presente decreto.

 


 

ARTICOLO 30

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DELLE RETI INTEGRATE

 

1.       Ai fini di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di cui al presente capo, inserite nell’ambito delle reti integrate di trasporto di elettricità e di gas, lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, definiscono norme volte alla semplificazione e alla unificazione dei procedimenti relativi alla costruzione e all’esercizio delle infrastrutture di trasporto dell’energia elettrica e del gas naturale non comprese nel Programma.