INDICE
CAPO I
Infrastrutture ed insediamenti produttivi
Pag.
ARTICOLO
1 OGGETTO – DEFINIZIONI |
5 |
ARTICOLO
2 ATTIVITA’ DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI |
8 |
ARTICOLO
3 PROGETTO PRELIMINARE - PROCEDURA DI VIA E
LOCALIZZAZIONE |
12 |
ARTICOLO
4 PROGETTO DEFINITIVO - PUBBLICA UTILITA’ DELL’OPERA |
15 |
ARTICOLO
5 INTERFERENZE |
17 |
ARTICOLO
6 MODALITA’ DI REALIZZAZIONE |
19 |
ARTICOLO
7 CONCESSIONE |
20 |
ARTICOLO
8 PROMOTORE |
23 |
ARTICOLO
9 AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE |
25 |
ARTICOLO
10 PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE |
30 |
ARTICOLO
11 COLLAUDO |
32 |
ARTICOLO
12 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE |
33 |
ARTICOLO
13 INSEDIAMENTI PRODUTTIVI |
34 |
ARTICOLO
14 NORME IN MATERIA PROCESSUALE |
35 |
ARTICOLO
15 REGOLAMENTO |
36 |
ARTICOLO
16 NORME TRANSITORIE E DEROGATORIE |
38 |
CAPO II
Procedure per
la valutazione di impatto ambientale
delle grandi
opere
ARTICOLO
17 CAMPO DI APPLICAZIONE |
40 |
ARTICOLO
18 PROCEDURE |
41 |
ARTICOLO
19 CONTENUTO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE |
43 |
ARTICOLO
20 COMPITI DELLA COMMISSIONE SPECIALE VIA |
44 |
ARTICOLO
21 PROCEDURA DI VIA PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA SUPERIORE A 300 MW TERMICI E
RELATIVI INTERVENTI DI MODIFICA O RIPOTENZIAMENTO NON
COMPRESI NEL PROGRAMMA |
46 |
CAPO III
Interventi per
l’approvvigionamento energetico e
impianti di
produzione di energia elettrica
Pag.
ARTICOLO
22 INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI
PER L’APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO |
47 |
ARTICOLO
23 AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO |
48 |
ARTICOLO
24 AMMINISTRAZIONE COMPETENTE |
49 |
ARTICOLO
25 PROCEDIMENTO PER L’AUTORIZZAZIONE |
50 |
ARTICOLO
26 RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE |
51 |
ARTICOLO
27 ULTERIORI EFFETTI DELL’AUTORIZZAZIONE |
52 |
ARTICOLO
28 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIA |
53 |
ARTICOLO
29 DISPOSIZIONI PER LE CENTRALI DI COMPRESSIONE |
55 |
ARTICOLO
30 DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA’ DELLE RETI
INTEGRATE |
56 |
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione
Visto
l’articolo 1, commi 2 e 3 della legge 21 dicembre 2001, n. 443
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 3 maggio 2002__________
Sentito il
parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 a norma
dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 21 dicembre 2001,
n. 443
Sentito il
parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo
1, comma 2, della citata legge 21 dicembre 2001, n. 443
Vista la
definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del __________
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti
Emana il
seguente decreto legislativo:
CAPO I
Infrastrutture ed insediamenti produttivi
ARTICOLO
1
OGGETTO -
DEFINIZIONI
1.
Il presente Decreto Legislativo regola la progettazione, la
approvazione dei progetti e la realizzazione delle
infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale,
così
come specificate per competenza nazionale o
regionale
così come specificate
con separati atti tra il Ministero e le singole Regioni
,
nell’
ambito del programma di cui al comma 1 della legge obiettivo
n.
443
nonché la approvazione secondo quanto previsto
dal successivo art. 13 dei progetti degli insediamenti
produttivi strategici di preminente interesse nazionale,
individuati a mezzo del Programma di cui al comma 1 della L.
21 dicembre 2001 n. 443.
Le infrastrutture e gli insediamenti produttivi per
l’approvvigionamento energetico sono specificamente regolati
nel Capo III.
Rimangono
salve le competenze delle Province autonome di Trento e di
Bolzano previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme
di attuazione.
Le Regioni hanno facoltà di disporre con proprio procedimento
l’approvazione dei progetti che interessano esclusivamente il
proprio territorio.
In tale caso:
-l’attribuzione delle risorse finanziarie, a valere sui fondi
di cui al presente Decreto, avviene secondo le previsioni
finanziarie
recepite nel programma di cui all’art.1 della legge
21.12.2001, n.443;
-le procedure VIA,
qualora di livello nazionale
ai sensi delle vigenti disposizioni, sono assolte entro 90
giorni dal ricevimento del progetto da parte del Ministero
dell’Ambiente.
Decorso tale termine il procedimento è riassunto in sede
Regionale.
2.
La approvazione dei progetti delle infrastrutture ed
insediamenti di cui al comma 1 avviene d’intesa tra lo Stato e
le Regioni nell’ambito del CIPE allargato ai Presidenti delle
Regioni e Province Autonome interessate, secondo le previsioni
della L. 21 dicembre 2001 n. 443 e dei successivi articoli del
presente Decreto Legislativo.
3.
Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al
comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente Decreto
Legislativo.
La legge regionale può derogare alle previsioni del presente
decreto legislativo circa le modalità di
affidamento e di
realizzazione delle opere previste dal Programma, relativamente
a quanto stabilito dagli artt. 6, 7, 9, e 11, fatto salvo il
rispetto dei principi di cui alla Legge Delega
34.
“4. Le attività diverse da quelle di cui ai commi 2
e
3
relative alla realizzazione delle Infrastrutture di cui al
comma 1, di competenza delle Regioni, Province, Comuni, Città
Metropolitane, degli Enti pubblici dagli stessi dipendenti e
dei loro concessionari, sono regolate con Legge
Regionale, per tutte le materie oggetto della potestà
legislativa regionale
esclusiva e concorrente.
Sono fatte salve le competenze dei Comuni, delle Province e
delle Regioni in materia di progettazione, approvazione e
realizzazione relativamente alle infrastrutture e insediamenti
produttivi non rientranti nei casi di cui all'art. 1 della
legge 21 dicembre 2001, n. 443.Le
attività contrattuali ed organizzative, diverse da quelle di
cui ai commi 2 e 3, relative alla realizzazione delle
Infrastrutture di cui al comma 1, di competenza delle Regioni,
Province, Comuni, Città Metropolitane, degli Enti pubblici
dagli stessi dipendenti e dei loro concessionari, sono
regolate con Legge Regionale, nel rispetto dei principi della
L. 21 dicembre 2001 n. 443,
per tutte le materie oggetto di legislazione concorrente tra
Stato e Regioni.
45.
Sino alla eventuale adozione delle Leggi Regionali di cui al
comma 3 si
Sino
alla eventuale adozione delle Leggi Regionali di cui al comma
4, le Regioni, le Province, i Comuni, le Città Metropolitane,
gli Enti pubblici dagli stessi dipendenti ed i loro
concessionari applicano,
per la
realizzazione delle opere di loro competenza, le
norme del presente decreto,
nonché la legislazione statale e regionale vigente non in
contrasto con le previsioni del presente decreto..
6.
Per quanto non previsto dalla L. 21 dicembre 2001 n. 443, dal
presente Decreto Legislativo e dai regolamenti di cui al
successivo articolo 15, alle opere di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui alla L. 11.2.1994 n. 109 e
successive modificazioni e relativi regolamenti e,
per i soggetti di cui al comma 4,
le Leggi Regionali regolanti la materia.
75.
Ai fini di cui al presente Decreto Legislativo:
a) Legge Delega è la L. 21 dicembre 2001 n. 443.
b) Programma
è il Programma delle Infrastrutture e degli Insediamenti
Produttivi strategici di preminente
interesse nazionale, di cui
all’art. 1 della Legge Delega.
c) Ministero è il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
d) Infrastrutture e Insediamenti Produttivi sono le
Infrastrutture ed Insediamenti Produttivi inseriti nel
Programma.
e) Fondi indica le risorse finanziarie - integrative dei
finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo
stimati disponibili - che la Legge Finanziaria annualmente
destina alle attività di progettazione, istruttoria e
realizzazione delle Infrastrutture inserite nel Programma.
f) Soggetti aggiudicatori sono le Amministrazioni
aggiudicatrici ai sensi dell’art. 1 lett.b) della Direttiva
CEE 93/37 nonché i soggetti aggiudicatori di cui all’art. 2
del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 158, competenti alla
realizzazione delle Infrastrutture.
Sono
soggetti aggiudicatori ai fini della realizzazione delle
Infrastrutture inserite in Programma, i soggetti pubblici o
privati individuati dal
CIPE
Ministero d’intesa con le Regioni interessate
ai fini
della assegnazione dei FONDI.
g) CIPE è il
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica,
integrato con i Presidenti delle Regioni e Province autonome
di volta in volta interessate dalle singole Infrastrutture e
Insediamenti Produttivi.
h) Legge Quadro è la Legge 11.2.1994 n. 109 e successive
modificazioni.
i) Regolamento è il D.P.R. 21.12.1999 n. 554.
l) Concessione è il contratto di cui all’art. 19 comma
2,
primo
periodo della Legge 11.2.1994 n. 109, con il
quale viene affidata la progettazione e realizzazione di una
infrastruttura a fronte unicamente del diritto a gestire
l’opera ovvero a fronte di tale diritto accompagnato da un
prezzo. I concessionari non sono soggetti aggiudicatori ai
sensi del presente Decreto Legislativo; gli appalti del
concessionario sono regolati dalla Direttiva CEE 93/37 e dalle
successive norme del presente Decreto.
m) Affidamento a Contraente Generale è il contratto di cui
all’art. 2 comma 2 lett. f) della L. 21 dicembre 2001 n. 443
con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione
con qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente alle
esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore. I contraenti
generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente
Decreto Legislativo.
ARTICOLO
2
ATTIVITA’
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
1.
Il Ministero
delle
Infrastrutture e dei Trasporti,
di
seguito Ministero, promuove le attività tecniche
ed amministrative occorrenti ai fini della sollecita
progettazione e approvazione delle Infrastrutture e degli
Insediamenti Produttivi ed effettua,
eventualmente con la collaborazione delle Regioni o Province
autonome interessate, con oneri a proprio carico,
le attività di supporto necessario per la vigilanza, da
parte del CIPE, sulla realizzazione delle
Infrastrutture.
Il
Ministero raggiunge opportune intese con le Regioni, che
possono farsi carico delle attività di progettazione delle
infrastrutture statali eventualmente
anche mediante l’anticipazione dei finanziamenti previsti
dalla legge 443/01. Il Ministero inoltre effettua,
d’intesa
con le Regioni
e gli altri Enti interessati, il monitoraggio sulla
realizzazione
delle infrastrutture.
Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero
delle
infrastrutture e dei Trasporti impronta la
propria attività al principio di leale collaborazione con le
Regioni e le Province autonome e con gli enti locali
interessati e acquisisce, nei casi indicati dal presente
decretop
legislativo la previa intesa delle Regioni o Province autonome
interessate.
2.
Ai fini di cui al primo comma, il Ministero:
a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e
delle Regioni o Province autonome, formulando la proposta di
Programma da approvare con le modalità previste dalla Legge
Delega; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole
Regioni o Province autonome, al fine del congiunto
coordinamento e realizzazione delle Infrastrutture;
b) promuove
la redazione dei progetti delle Infrastrutture da parte dei
soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune
intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque
interessati;
c) promuove ed acquisisce il parere istruttorio dei
progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti
competenti a norma del presente Decreto Legislativo e, sulla
base dei pareri predetti, cura a sua volta la istruttoria ai
fini delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le
eventuali prescrizioni per la approvazione del progetto. Per
le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio
Superiore dei LL.PP. o di altri organi o commissioni
consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul
progetto preliminare;
d)
provvede, eventualmente in collaborazione con le Regioni, le
Province autonome e gli altri Enti interessati con
oneri a proprio carico, alle attività di supporto al CIPE per
la vigilanza delle attività di affidamento da parte dei
soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle
Infrastrutture;
ed)
ove necessario, collabora alle attività dei soggetti
aggiudicatori o degli Enti interessati alle attività
istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a mezzo delle
proprie strutture ovvero a mezzo dei Commissari Straordinari
di cui al successivo comma 4;
fe)
assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei Fondi, le
risorse finanziarie integrative necessarie alle attività
progettuali; propone, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze,
al CIPE l’assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei
Fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla
realizzazione delle Infrastrutture, previa approvazione del
progetto preliminare e nei limiti delle risorse disponibili.
f) definisce con specifici atti aggiuntivi,
sottoscritti con le Regioni e le Province autonome
territorialmente interessate alla realizzazione delle opere,
le modalità per l’attivazione
dei finanziamenti inseriti nel Programma di cui alla Legge 21
dicembre 2001, n. 443.
3.
Per le attività di cui al presente Decreto il Ministero:,
ove non
vi siano specifiche professionalità interne,
può:
a)
si avvale
avvalersi di una struttura tecnica di missione
composta
anche da
tecnici individuati dalle Regioni interessate
e
dalle
Province territorialmente coinvolte.
dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, nonché, sulla base
di specifici incarichi professionali o rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, di progettisti ed
esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di
procedure amministrative.
La struttura
tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro
delle
Infrastrutture e dei Trasporti
d’intesa con le Regioni e le Province autonome;
i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor
sono posti a carico dei Fondi con le modalità stabilite con
apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia;
b)
può assumere, per esigenze della struttura
medesima, personale di alta specializzazione e
professionalità, previa selezione, con contratti a tempo
determinato di durata non superiore al quinquennio
rinnovabile per una sola volta;
c)
può avvalersi, quali advisor, di società
specializzate nella progettazione e gestione di lavori
pubblici e privati;
4.
Per le attività di cui al presente decreto il Ministero,
inoltre, può:
a)
avvalersi della eventuale ulteriore collaborazione che
le Regioni o Province autonome interessate vorranno offrire,
con oneri a proprio carico;
b) avvalersi, d’intesa con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze con apposita Convenzione ai sensi dell’art. 47
comma 1 della legge 28/12/01 n. 448, della Cassa Depositi e
Prestiti o di Società da essa controllata per le
attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al
Ministero ed ai soggetti aggiudicatori;
c) richiedere la collaborazione del Ministero
dell’Economia in materia di Finanza di progetto.
5.
Qualora
ricorrano i casi di cui al comma 1 dell'art. 13 del decreto
legislativo 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23
maggio 1997, n. 135, alAl
fine di agevolare la realizzazione delle
Infrastrutture e Insediamenti Produttivi, il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti,
sentito
il Ministro dell’Economia e, per gli Insediamenti Produttivi e
le Infrastrutture di competenza, il Ministro delle Attività
Produttive o il Ministro delle Comunicazioni,
propone
di intesa con
le Regioni interessate,anche
su iniziativa delle Regioni interessate,
al Presidente del Consiglio dei Ministri la
nomina di Commissari Straordinari.
Nell’ipotesi in cui le infrastrutture
ricadano
interamente nel territorio
di una sola Regione, il commissario è individuato,
individuati nella persona del Presidente della
Regione o suo delegato, i quali seguono
l’andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di
indirizzo e supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i
soggetti pubblici e privati interessati.
6. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 3, 4 e 5
sono posti a carico dei Fondi e vanno contenuti nell’ambito
della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo
scopo con decreto del ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il ministro dell’economia e delle
finanze.
67.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per
gli Insediamenti produttivi e le Infrastrutture di competenza,
il Ministro delle Attività Produttive o il Ministro delle
Comunicazioni,
nonché, per le Infrastrutture di competenza dei soggetti
aggiudicatori regionali, i Presidenti delle Regioni o Province
autonome interessate
e
d'intesa con i Presidenti delle Regioni o Province autonome
interessate, abilita eventualmente i
Commissari Straordinari ad adottare, con le modalità ed i
poteri di cui all’art. 13 del Decreto Legge 25 marzo 1997 n.
67, convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135 in
sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli
atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita
progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle
Infrastrutture e degli Insediamenti Produttivi.
7.-bis
Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 3
e
,
4
e 5
sono posti a carico dei Fondi e vanno contenuti nell’ambito
della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo
scopo con decreto del ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il ministro dell’economia e delle
finanze.
8.
I Commissari Straordinari riferiscono al Presidente del
Consiglio, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e
al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate ed alle
iniziative assunte ed operano secondo le direttive dai
medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove
esistenti, della struttura tecnica di missione e degli
advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni
occorrente studio e parere.
9.
Il D.P.C.M. di nomina del Commissario Straordinario individua
il compenso ed i costi pertinenti alle attività da svolgere
dallo stesso nonché le modalità di corresponsione degli
stessi, a carico dei Fondi,
nell’ambito delle risorse di cui al comma 6..
10. Con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, su proposta
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e senza
oneri per il bilancio dello Stato un gruppo di lavoro allo
scopo di assicurare ai Commissari Straordinari che ne facciano
richiesta, l’assistenza ed il supporto coordinato da parte
delle Amministrazioni statali e regionali interessate.
ARTICOLO
3
PROGETTO
PRELIMINARE - PROCEDURA DI VIA
E
LOCALIZZAZIONE
1. I soggetti
aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di
30 giorni
6 mesi
dalla approvazione del Programma,
il
dalla disponibilità
il
del
progetto preliminare delle Infrastrutture di
competenza.;
per le
opere già previste nel primo Programma, il termine decorre
dalla entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.
Le risorse finanziarie occorrenti per la
redazione del progetto preliminare ed eventualmente non già
disponibili, sono assegnate dal Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze,
su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota
dei Fondi destinata alle attività progettuali, nei limiti
delle risorse disponibili
anche a rimborso di somme già anticipate dalle regioni ai
sensi dell’art. 2, comma 1.
2. Ove il soggetto
aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del
progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne dà
immediata comunicazione al Ministero, ai fini della
pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 8 comma 1.
3.
Il progetto preliminare delle Opere dovràIl
progetto preliminare delle Infrastrutture è redatto ai sensi
del comma 3 dell'art. 16 della Legge Quadro e deve
indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali,
le specifiche funzionali
e le indagini geologiche ed i limiti di spesa
dell’infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di
spesa per le eventuali opere e misure
compensative dell’impatto territorialemitigatrici
e compensative dell’impatto ambientale, territoriale
e sociale e dovrà includere le infrastrutture ed opere
connesse, necessarie alla realizzazione.
Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’opera sia soggetta
a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è
corredato anche da studio di impatto ambientale e reso
pubblico secondo le procedure vigenti.Ove,
ai sensi delle disposizioni vigenti, l’opera sia soggetta a
valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare
contiene tutti gli elementi necessari ai fini dello
svolgimento delle procedure di valutazione di impatto
ambientale ed è corredato anche da studio di impatto
ambientale. Il progetto preliminare e il contenuto del Sia è
reso pubblico secondo le procedure vigenti. Ai
fini della approvazione del progetto preliminare non è
richiesta la comunicazione agli interessati alle attività
espropriative, di cui all’art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.
327.
4.
I soggetti
aggiudicatori
incaricati della progettazione rimettono il
progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed al
Ministero per i Beni e le Attività Culturali nonché alle
Regioni o Province autonome competenti per territorio. Le
Amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni
al Ministero entro 90 giorni dalla ricezione del progetto
preliminare; nei successivi 60 giorni il Ministero acquisito,
nei casi previsti, il parere del Consiglio Superiore dei
LL.PP. o di altra Commissione consultiva competente, formula
la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi
30 giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o
più delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti invita i soggetti medesimi a
rendere la valutazione o parere entro i successivi 30 giorni;
in mancanza di riscontro il Ministero formula la propria
proposta al CIPE.
5.
Il progetto preliminare non è sottoposto a Conferenza di
Servizi. Il progetto preliminare, istruito
secondo le
previsioni
modalità del presente articolo, è approvato dal
CIPE.
Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della
intesa sulla localizzazione, dei Presidenti delle Regioni e
Province autonome interessate, che si pronunciano sentiti i
comuni nel cui territorio si realizza l’opera. In caso di
dissenso delle Regioni o Province autonome, alla eventuale
approvazione si provvede entro 60 giorni con Decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le Commissioni
Parlamentari per gli Affari Regionali.Il
Cipe decide a maggioranza con
il consenso ai fini dell'intesa
dei Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate,
che si pronunciano sentitie
le Province ed
i
cComuni
nel cui territorio si realizza l'opera.
Limitatamente ai progetti di infrastrutture che interessano il
territorio di più Regioni o altre nazioni,
lL’eventuale
dissenso delle Regioni e delle Province
autonome deve essere accompagnato da una proposta alternativa
che faccia salva la funzionalità dell’opera
e le
caratteristiche principali così come definite
entro il programma di cui all’art.1
della legge 21.12.2001, n.443.
In caso di assenza della proposta alternativa o nel caso in
cui il Cipe, sulla base di un parere reso dal Consiglio
Superiore dei Lavori pubblici alla cui attività istruttoria
partecipano i rappresentanti delle Regioni o Province autonome
interessate, dimostri e motivi l’impraticabilità della
proposta alternativa rispetto al progetto in esame, si
provvede
all’eventuale
approvazione
entro 60 giorni con Decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con
i Presidenti delle Regioni o Province Autonome interessate su
proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
sentite le Commissioni Parlamentari per gli Affari Regionali.
.
OVVERO
5.
Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del
presente articolo, è approvato dal CIPE.
Il Cipe decide a maggioranza con l'intesa dei Presidenti delle
Regioni e Province autonome interessate, che si pronunciano
sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera.
Il
progetto preliminare, istruito secondo le modalità del
presente articolo, è approvato dal CIPE.
Il Cipe decide a maggioranza con il consenso ai fini
dell'intesa dei Presidenti delle Regioni e Province autonome
interessate, che si pronunciano sentiti
i
Comuni nel cui territorio si realizza l'opera.
In
caso di dissenso
delle
Regioni o Province autonome,
alla eventuale approvazione si provvede entro 60 giorni con
Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri,
integrato con i Presidenti delle Regioni o Province autonome
di volta in volta interessate, su proposta del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le
Commissioni Parlamentari per gli Affari Regionali.
6.
La approvazione
determina – ove necessario ai sensi delle vigenti norme –
l’accertamento della compatibilità ambientale dell’opera e
perfeziona, ad ogni fine urbanistico
ed
edilizio, l’intesa Stato-Regione sulla sua
localizzazione, comportando l’automatica variazione degli
strumenti urbanistici vigenti;
a tal fine il progetto preliminare deve evidenziare, con
apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate,
le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure
di salvaguardia.gli
Enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia
delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di
rispetto.
7.
Per tutte le Infrastrutture, la autorizzazione di cui all’art.
15 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 può essere estesa al
compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni
bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata
dalla autorità espropriante ovvero dal concessionario
delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle
Società incaricate della predetta attività
anche prima della redazione del progetto preliminare.
Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza
delle competenti Soprintendenze.
8.
Ove, ai fini della progettazione delle Infrastrutture, sia
necessaria la escavazione di cunicoli esplorativi, la
autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa la
installazione dei cantieri e la individuazione dei siti di
deposito, è rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti
sentita la Regione o Provincia autonoma interessata. Il
Presidente della Regione o Provincia autonoma può richiedre
che la autorizzazione sia rimessa al CIPE, che si pronuncia
entro 30 giorni dalla richiesta, con le modalità di cui al
comma 5 che precede.
sentita
la Regione o Provincia autonoma interessata. Il
Presidente della Regione o Provincia autonoma può richiedere
che la autorizzazione sia rimessa al CIPE, che si pronuncia
entro 30 giorni dalla richiesta, con le modalità di cui al
comma 5 che preceded'intesa
con la Regione o Provincia autonoma interessata.
I risultati della attività esplorativa sono comunicati al
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ai fini
della procedura di valutazione di impatto ambientale da
espletarsi sul progetto preliminare dell’opera, secondo le
previsioni del presente articolo.
ARTICOLO
4
PROGETTO
DEFINITIVO - PUBBLICA UTILITA’ DELL’OPERA
1.
Il progetto definitivo delle Infrastrutture è integrato da una
relazione del progettista attestante la rispondenza al
progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in
sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento
alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione
dell’opera. E’ corredato inoltre dalla definizione delle
eventuali opere e misure
compensative dell’impatto territorialemitigatrici
e compensative dell’impatto ambientale, territoriale
e sociale.
2.
L’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità
è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal
concessionario o contraente generale ai privati interessati
alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241 con le stesse forme previste per la valutazione
di impatto ambientale. Nel termine perentorio di sessanta
giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i
privati interessati dalle attività espropriative possono
presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà
valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni
del presente comma derogano le disposizioni degli artt. 11 e
16 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327.
3.
Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto
aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a
ciascuna delle Amministrazioni interessate dal progetto
rappresentate nel CIPE ed a tutte le ulteriori Amministrazioni
competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni
genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti.
Nel termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento del
progetto le pubbliche Amministrazioni competenti ed i gestori
di opere interferenti possono presentare motivate proposte di
adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto
definitivo o di varianti migliorative che non modificano la
localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere,
nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche
prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in
sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono
acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza di
Servizi, convocata non prima di 30 giorni dal ricevimento del
progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non
oltre il termine di 90 giorni di cui al presente comma.
4.
La Conferenza di Servizi di cui al comma che precede ha
finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni
degli artt. 14 e segg. della Legge 7 agosto 1999 n. 241 in
materia di Conferenza di Servizi. Nei 90 giorni successivi
alla conclusione della Conferenza di Servizi il Ministero
valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute
entro il termine di cui al comma precedente da parte delle
Pubbliche Amministrazioni competenti e dei gestori di opere
interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel
progetto preliminare approvato e formula la propria proposta
al CIPE che, nei 30 giorni successivi, approva con eventuali
integrazioni o modificazioni il progetto definitivo anche ai
fini della dichiarazione di pubblica utilità.
4. La Conferenza di servizi di cui al comma 3 ha
finalità istruttoria ed acquisisce gli atti necessari alla
realizzazione del progetto, ai sensi degli artt. 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni; i lavori della Conferenza di Servizi si
concludono entro 120 giorni.
4. bis. Il CIPE
allargato ai Presidenti delle Regioni e Province autonome
interessate,
nei 30 giorni successivi approva, anche ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo
sulla base delle conclusioni della Conferenza di Servizi.”.
5.
L’approvazione del progetto definitivo è adottata con il voto
favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE
con l'intesa dei Presidenti delle Regioni e Province autonome
interessate, che si pronunciano
con le modalità di cui al comma 5 dell’articolo
3
sentiti
i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera,
e sostituisce,
anche ai fini urbanistici, ogni altra
autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e
consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e
attività previste nel progetto approvato.
In caso
di dissenso della Regione o Provincia Autonoma, si provvede
con le modalità di cui all’art. 3 comma 5.
Gli
Enti locali provvedono - a mezzo del soggetto aggiudicatore o
del concessionario - all’adeguamento definitivo degli
elaborati urbanistici di competenzaA
tal fine il progetto definitivo deve evidenziare, con apposito
adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le
relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di
salvaguardia.
ARTICOLO
5
INTERFERENZE
1.
Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui
all’art. 25 del D.Lgs 8.6.2001 n. 327, alla programmazione e
gestione della risoluzione delle interferenze alla
realizzazione delle Infrastrutture
e Insediamenti Produttivi si provvede secondo le
previsioni del presente articolo.
2.
Il progetto preliminare è rimesso, a cura del soggetto
aggiudicatore, agli Enti gestori delle interferenze già note o
prevedibili. Gli Enti gestori hanno l’obbligo di verificare e
segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di
interferenze non rilevate con il sedime della Infrastruttura o
Insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto
aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere
pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese
del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di
propria competenza.
3.
Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle
interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in
mancanza, indicate dagli Enti gestori nel termine di 90 giorni
di cui al comma 3 dell’art. 4, nonché dal programma degli
spostamenti ed attraversamenti e di quant’altro necessario
alla risoluzione delle interferenze.
4.
I gestori di servizi pubblici e di infrastrutture destinate al
pubblico servizio devono rispettare il programma di
risoluzione delle interferenze di cui al comma precedente
approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche
indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni
regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il
soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in
via anticipata le risorse occorrenti.
5.
In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 4
ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 2, il
soggetto gestore ha l’obbligo di risarcire i danni subiti dal
soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al
regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha
inoltre facoltà di attivare le procedure di cui all’art.
25 comma 4 del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al
Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione entro dieci
giorni del gestore inadempiente al programma di risoluzione
delle interferenze.
ARTICOLO
6
MODALITA’
DI REALIZZAZIONE
1.
Anche
Iin
deroga alle previsioni di cui all’articolo 19 della Legge
Quadro, la realizzazione delle Infrastrutture è oggetto di:
a)
concessione di costruzione e gestione;
b)
b) affidamento unitario a
contraente generale;
c)
appalto, secondo le disposizioni della legge Quadro.
2.
In caso di
affidamento
di
opere
a terzi da
parte dei
concessionari e dei contraenti generali si applicano le norme
della Legge
Quadro
e del relativo regolamento
limitatamente a
quanto previsto in materia di pubblicità dei bandi di gara e
termini per
concorrere.
ARTICOLO 7
CONCESSIONE
1.
La concessione di costruzione e gestione di Infrastrutture è
regolata dagli artt. 19, 20, 21, da 37 bis a 37 nonies nonché
dalle altre norme dettate in materia dalla Legge Quadro,
modificate ed integrate come previsto ai commi seguenti.
2.
Il Concessionario assume a proprio carico il rischio di
gestione dell’opera.... Alle Infrastrutture non si applicano i
periodi secondo, terzo e quarto dell’art. 19 comma 2 della
Legge Quadro. Il prezzo eventualmente da accordare al
Concessionario, che può essere superiore al 50% dell’importo
totale dei lavori e la durata della concessione, che, in
deroga all’art. 19 comma 2 bis della Legge Quadro, può essere
superiore a 30 anni, sono determinati, nel bando di gara,
sulla base del piano economico finanziario e costituiscono,
come previsto al successivo articolo 10 comma 4, parametri di
aggiudicazione della concessione. Il prezzo da corrispondere
al concessionario può essere stabilito in misura superiore al
50% dell’importo totale dei lavori ove necessario al fine di
garantire il rimborso e la ragionevole remunerazione del
capitale investito secondo una gestione efficiente
dell’infrastruttura. Il soggetto aggiudicatore può stabilire
che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta
anni, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio
economico – finanziario degli investimenti del concessionario,
tenendo conto del rendimento della concessione, della
percentuale del prezzo sull’importo totale dei lavori e dei
rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato.
Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale
prestazione di beni e servizi da parte del concessionario
allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all’opera
concessa, secondo le previsioni del bando di gara.
3.
Nei rapporti del concessionario con i propri appaltatori:
a) Non si applicano i commi 4 e 4 bis dell’articolo 2, ed
il comma 6 dell’articolo 37 quater della Legge Quadro.
Peraltro il soggetto aggiudicatore può:
- imporre al concessionario di
affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale
minima del 30% del valore globale dei lavori, pur prevedendo
la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale.
Detta percentuale minima deve figurare nel contratto;
-
oppure invitare i candidati a dichiarare la percentuale, ove
sussista, del valore globale dei lavori che essi intendono
affidare a terzi.
b) In deroga all’art. 2 della Legge Quadro, alle
procedure di appalto del concessionario ed ai rapporti dello
stesso concessionario con i propri appaltatori o con il
proprio contraente generale, si applicano esclusivamente:
-
le norme regolanti gli appalti del concessionario di cui alla
Direttiva CEE 14 giugno 1993 n. 93/37;
-
le norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori
di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34;
- le verifiche antimafia, da
espletarsi nei confronti degli affidatari e subaffidatari di
lavori .
I
rapporti tra concessionario e appaltatore o contraente
generale sono rapporti di diritto privato regolati dal
contratto e dalle norme del codice civile regolanti l’appalto;
alle stesse procedure e
rapporti non si applicano le norme della Legge Quadro e del
Regolamento.
c)
I rapporti di collegamento
del Concessionario con le Imprese esecutrici dei lavori sono
individuati e regolati dall’art. 3 comma 6 della medesima
Direttiva CEE 93/37. L’elenco limitativo di tali imprese è
unito alle candidature per la concessione. Tale elenco è
aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono
successivamente nei collegamenti tra le imprese.
Ove il
concessionario si avvalga per la realizzazione delle opere, di
un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e
contraente generale si applicano i commi 7, 8 e 9 del
successivo articolo 9 del presente decreto. Ove il Contraente
Generale sia un’impresa collegata al concessionario, deve
assicurare il subaffidamento a terzi delle quote ad essi
riservate in sede di gara ovvero ai sensi del successivo comma
5; il subaffidamento delle quote predette dovrà avvenire con
la procedura prevista per gli appalti del concessionario dalla
Direttiva CEE 93/37.
4.
In deroga agli artt. 24 e 25 della Legge Quadro l’estensione
della concessione è consentita nel rispetto delle
previsioni dell’articolo 7 della direttiva CEE 93/37.
5.
Le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano alle
concessioni già affidate, relative ad Infrastrutture,
fermo restando l’obbligo di appaltare a terzi non meno del 40%
dei lavori oggetto di concessione ed il regime contrattuale
stabilito nei contratti già stipulati.
6.
I concessionari affidatari di nuove concessioni ai sensi della
Legge Delega e del presente Decreto Legislativo sono obbligati
a tenere una contabilità separata per ciascuna concessione
affidata al fine della veri fica del rispetto dei relativi
piani finanziari.
ARTICOLO 8
PROMOTORE
1. Il Ministero
pubblica sul proprio sito informatico e, una volta istituito,
sul sito informatico individuato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri ai sensi dell’art. 24 della L. 24 novembre 2000
n. 340, la lista delle Infrastrutture per le quali il soggetto
aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di
proposte da parte di promotori ai sensi dell’art. 37 bis della
Legge Quadro, precisando, per ciascuna Infrastruttura, il
termine non inferiore a quattro mesi entro il quale i
promotori possono presentare le proposte nonché l’ufficio
competente a riceverle e presso il quale gli interessati
possono ottenere le informazioni ritenute utili.
2.
Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte
pervenute oltre la scadenza del termine. E’ comunque facoltà
del promotore presentare proposta per opere per le quali non
sia stato pubblicato l’avviso; in tal caso il soggetto
aggiudicatore, ove ritenga di prendere in esame la proposta,
promuove la pubblicazione di un avviso supplementare nelle
forme di cui al comma 1 e valuta comparativamente le
offerte pervenute nel termine allo scopo assegnato. Il piano
economico-finanziario può essere asseverato anche da società
di revisione di cui all’art. 1 della Legge 23 novembre 1939,
n. 1966. Il presente comma deroga l’art. 37 bis della Legge
Quadro.
3. Il soggetto
aggiudicatore ove valuti la proposta di pubblico interesse ai
sensi dell’art. 37 ter della Legge Quadro promuove - ove
necessaria - la procedura di valutazione di impatto ambientale
e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell’articolo
3. Ai fini di cui sopra il promotore integra il progetto
preliminare con lo studio d’impatto ambientale e quant’altro
necessario alle predette procedure.
4. Il CIPE valuta la
proposta del promotore, unitamente al progetto preliminare,
nei tempi e modi di cui all’articolo 3. Ove ritenga di non
approvare la proposta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai
fini dell’eventuale espletamento di una nuova istruttoria o
per la realizzazione dell’opera con diversa procedura; in ogni
caso, sono rimborsati al promotore i costi della integrazione
del progetto richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del
comma che precede.
5. La gara di cui
all’art. 37 quater della Legge Quadro è bandita entro 1 mese
dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da
parte del CIPE ed è regolata dall’art. 10 del presente Decreto
Legislativo. In deroga all’art. 37 quater della Legge Quadro,
il rimborso delle spese ai soggetti diversi del promotore che
hanno partecipato alla procedura negoziata nell’importo e
secondo le modalità di cui al medesimo art. 37 quater è dovuto
dal promotore solo nel caso in cui la procedura ristretta sia
stata indetta con il sistema dell’appalto concorso e comunque
per un importo non superiore alle spese sostenute e
documentate.
ARTICOLO
9
AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE
1.
Con il contratto di cui all’art. 6, lettera b), il soggetto
aggiudicatore, in deroga all’art. 19 della Legge Quadro,
affida ad un soggetto dotato di adeguata, esperienza e
qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata
capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria la
realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera, nel rispetto
delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel
progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto
a base di gara,
verso
contro un corrispettivo pagato in tutto o in
parte dopo l’ultimazione dei lavori.
2.
Il contraente generale provvede:
a) allo sviluppo del progetto definitivo ed alle attività
tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore
per pervenire alla approvazione dello stesso da parte del CIPE,
ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
b) alla acquisizione delle aree di sedime; la delega di
cui all’art. 6 comma 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, in
assenza di un concessionario, può essere accordata al
contraente generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) alla esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori ed alla
loro direzione;
e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell’opera
da realizzare.
3.
Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) alle attività necessarie alla approvazione del
progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto non
sia stato posto a base di gara;
b) alla approvazione del progetto esecutivo e delle
varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle
opere;
d) al collaudo delle stesse.
4.
Il contraente generale risponde, nei confronti del soggetto
aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione
dell’opera, secondo le successive previsioni del presente
decreto.
I
rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono
regolati, per quanto non previsto dalla Legge Delega, dal
presente Decreto, e dall’integrazione del Regolamento di cui
al successivo art. 15, dalle norme
della Direttiva
CEE 14 giugno 1993 n. 93/37 e
del codice civile regolanti l’appalto e dagli
atti di gara.
5.
Anche in
deroga agli artt. 24 e 25 della Legge Quadro, lLe
varianti del progetto affidato al contraente generale sono
così regolate nel rispetto delle norme comunitarie:
a) il contraente generale deve apportare al progetto
affidato le varianti derivanti
da
errori od omissioni del progetto, da forza
maggiore e da esigenze geologiche o rese necessarie dal
rispetto delle specifiche tecniche;
e
delle esigenze dal soggetto aggiudicatore; deve
inoltre apportare al progetto le varianti necessarie a
rispettare le prescrizioni approvate dal CIPE.
o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore allo scopo di
migliorare la funzionalità e le caratteristiche dell’opera. Le
predette varianti
non comportano variazioni del prezzo di
affidamento.
b) Una volta definito ed approvato il progetto redatto
dal contraente generale, restano a carico dello stesso le
eventuali ulteriori varianti necessarie ad emendare i vizi o
integrare le omissioni del progetto medesimo mentre restano a
carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti
indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute
prescrizioni di legge
o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto
aggiudicatore.
c) Al di fuori dei casi di cui ai punti precedenti, il
contraente generale può proporre al soggetto aggiudicatore le
varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo
stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione
delle opere; il soggetto aggiudicatore può rifiutare la
approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste
non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del
soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base
di gara o comunque determinino peggioramento della
funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle
opere, ovvero comportino
maggiore
spesa a carico del soggetto aggiudicatore o
ritardo del termine di ultimazione.
In nessun caso tali varianti potranno comportare una maggiore
spesa a carico del soggetto aggiudicatore.
d)
L’estensione dell’affidamento è consentita nel rispetto delle
previsioni dell’art. 7 della Direttiva CEE 93/37.
6.
Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle
attività di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito
da più soggetti, a mezzo della Società di progetto di cui al
successivo comma 10; i rapporti del contraente generale con i
terzi sono rapporti di diritto privato,
cui non sono applicabili le norme della Legge Quadro e del
relativo Regolamento, salvo per quanto previsto dalla Legge
Delega, dal presente Decreto e dalla integrazione del
Regolamento di cui al successivo articolo 15. Al
contraente generale che sia esso stesso soggetto aggiudicatore
in forza delle normative comunitarie si applicano le
disposizioni di cui alla Direttiva CEE 93/37 ovvero al DLgs 17
marzo 1995 n. 158.
7.
Il contraente generale può eseguire i lavori affidati
direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta, a
norma del D.P.R. 25.1.2000 n. 34, ovvero mediante affidamento
a soggetti terzi; i terzi affidatari del contraente generale
devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione
prescritti dal predetto D.P.R. 25.1.2000 n. 34 e possono
subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni previste
per gli appaltatori di lavori pubblici. Agli affidamenti del
contraente generale non si applica l’art. 18 della L. 19 marzo
1990 n. 55. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente
generale di individuare ed indicare, in sede di offerta, le
Imprese esecutrici di una quota non inferiore al 30%
degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di
eseguire mediante affidamento a terzi.
8.
L’affidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e
subaffidamenti di lavori del contraente generale sono soggetti
alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i
lavori pubblici.
9.
Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare
adempimento degli obblighi contrattuali del contraente
generale verso i propri affidatari applicando le sanzioni allo
scopo previste nel contratto.
10.
Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente
generale, ove composto da più soggetti, costituisce una
Società di progetto in forma di società, anche consortile, per
azioni o a responsabilità limitata. La Società è regolata
dall’art. 37 quinquies della Legge Quadro e dalle successive
disposizioni del presente articolo. Alla Società possono
partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente
generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico
operative preventivamente indicate in sede di gara. La Società
così costituita subentra nel rapporto al contraente generale
senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e
senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo
diversa previsione del contratto i soggetti componenti il
contraente generale restano solidalmente responsabili con la
Società di Progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore
per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la
Società di progetto può fornire al soggetto aggiudicatore
garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle
somme percepite in corso d’opera, liberando in tal modo i
soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del
certificato di collaudo dell’opera. Il capitale minimo della
Società di progetto è indicato nel bando di gara.
11.
Il contratto stabilisce le modalità per la eventuale cessione
delle quote della Società di Progetto, fermo restando che i
soci che hanno concorso a formare i requisiti per la
qualificazione sono tenuti a partecipare alla Società ed a
garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli
obblighi del contraente generale, sino a che l’opera sia
realizzata e collaudata. L’ingresso nella Società di Progetto
e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di Banche ed altri
investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i
requisiti per la qualificazione può tuttavia avvenire in
qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non può opporsi
alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale
nell’ipotesi di cui all’art. 26 comma 5 della Legge Quadro.
12.
Il bando determina la quota di valore dell’opera che deve
essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di
risorse proprie ed i tempi e modi di pagamento del prezzo. Per
il finanziamento della predetta quota, il contraente generale
o la Società di Progetto possono emettere obbligazioni, previa
autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai
limiti dell’art. 2410 del codice civile. Il soggetto
aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni, nei
limiti del proprio debito verso il contraente generale; le
obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono
essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o
assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalità
di operatività della garanzia di cui al terzo periodo del
presente comma sono stabilite con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
13.
Il contraente generale presta – una volta istituita - la
garanzia globale di esecuzione di cui all’art. 30 comma 7 bis
della Legge Quadro, che deve comprendere la possibilità per il
garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente
generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo
in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto
direttamente dal garante stesso.
ARTICOLO
10
PROCEDURE
DI AGGIUDICAZIONE
1.
L’aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a
contraente generale avviene, a scelta del soggetto
aggiudicatore, mediante licitazione privata o appalto
concorso.
2.
Per l’affidamento delle concessioni si pone a base di gara il
progetto preliminare; per l’affidamento a Contraente Generale
si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello
definitivo.
In
ogni caso, per la procedura di appalto concorso si pone a base
di gara il progetto preliminare; per la scelta della predetta
procedura non è richiesto il parere del Consiglio Superiore
dei LL.PP..
3.
I soggetti aggiudicatori possono stabilire ed indicare nel
bando di gara, in relazione all’importanza e alla complessità
delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di
concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel
caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto
numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i
soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla
base di criteri oggettivi predefiniti nel bando di gara. In
ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non
potrà essere inferiore a 5.
4.
L’aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene:
- al prezzo più basso ovvero
- all’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base di una pluralità di criteri fra i
quali:
a)
il prezzo;
b)
il valore tecnico ed estetico delle varianti;
c) il tempo di esecuzione;
d) il costo di utilizzazione e di
manutenzione;
e) per le concessioni, il rendimento,
la durata della concessione, le modalità di gestione, il
livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da
praticare all’utenza nonché l’eventuale prestazione di beni e
servizi a norma dell’art. 2 comma 2;
f) ulteriori elementi individuati in
relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.
Il
soggetto aggiudicatore menziona, nel Capitolato d’oneri o nel
Bando di Gara, tutti i criteri di aggiudicazione di cui
prevede l’applicazione nell’ordine decrescente
dell’importanza che è loro attribuita.
5.
Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui al
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 si applicano, per quanto non
previsto nel presente
decretoarticolo,
le norme di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158.
6.
Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per
quanto non previsto nel presente
articolodecreto,
le norme di cui alla direttiva 93/37 CEE del Consiglio del 16
giugno 1993.
7.
Le predette disposizioni derogano gli artt. 2, 19, 20, 21, 23,
24 e 25 della Legge Quadro.
87.
Per l’affidamento di servizi, anche di progettazione,
pertinenti le Infrastrutture, di ammontare superiore alla
soglia di applicazione della normativa comunitaria in materia,
i soggetti aggiudicatori applicano le norme di cui al D.Lgs.
17 marzo 1995 n. 157 ovvero, se operanti nei settori ivi
previsti, le norme di cui al D.Lgs 17 marzo 1995 n. 158; per
gli stessi servizi non si applicano,
il
commai
10,
11 e 12 dell’art. 17 della Legge Quadro.
ARTICOLO
11
COLLAUDO
1.
Al Collaudo delle Infrastrutture si provvede con le modalità e
nei termini previsti dalla Legge Quadro. In deroga a quanto
previsto dall’art. 28 della Legge Quadro alle Commissioni
collaudatrici può partecipare non più di un membro scelto tra
i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per
almeno cinque anni in uffici pubblici.
2. Per le
Infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto
aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad
avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di
soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi
sono a carico del soggetto aggiudicatore. L’affidatario
del supporto al collaudo non può avere rapporti di
collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o
eseguito in tutto o in parte l’Infrastruttura.
ARTICOLO
12
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1.
Tutte le controversie relative all’esecuzione dei contratti
previsti dall’art. 6 del presente decreto per la realizzazione
delle Infrastrutture, possono essere risolte mediante
arbitrato rituale di diritto. Al giudizio arbitrale si
applicano, salvo quanto disposto nei commi successivi, le
disposizioni del codice di procedura civile.
2.
Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è
demandato ad un collegio composto da tre membri.
3.
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto
di resistenza, nomina l’arbitro di propria competenza scelto
fra professionisti aventi particolare esperienza nella materia
dei lavori pubblici.
4.
Il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio
Arbitrale è nominato, d’accordo, dagli arbitri di parte o
dalle parti stesse, fra i magistrati amministrativi e
contabili. In caso di mancato accordo, ad iniziativa della
parte più diligente, provvede la Camera arbitrale per i lavori
pubblici di cui all’art. 32 della Legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni, scegliendo il terzo arbitro
nell’albo previsto dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
5.
Il Collegio Arbitrale provvede alla nomina del segretario in
persona di propria fiducia e, quando occorra, alla nomina del
consulente tecnico di ufficio, scelto nell’ambito
dell’apposito elenco tenuto dalla Camera arbitrale.
6.
I
compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base
della tariffa professionale forense in relazione all’ammontare
delle domande ed al numero ed alla complessità delle questioni
trattate.
ARTICOLO
13
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
1.
Gli Insediamenti Produttivi inclusi nel Programma sono opere
private di preminente interesse nazionale; alla intesa
Stato-Regione per la localizzazione delle stesse ad ogni fine
urbanistico ed edilizio, alla valutazione di Impatto
Ambientale, ove necessaria, nonché al
conseguimento di ogni altro parere e permesso, comunque
denominato, necessario alla realizzazione degli Insediamenti
Produttivi si provvede con le modalità di cui all’art. 4 del
presente Decreto Legislativo; contestualmente alla
approvazione del progetto definitivo, ovvero con successiva
eguale procedura, il realizzatore dell’Insediamento Produttivo
può richiedere e conseguire tutte le autorizzazioni ed i
permessi necessari all’esercizio dell’Insediamento stesso.
2.
Alle interferenze che interessano gli Insediamenti Produttivi
si applica l’articolo 5 del presente Decreto Legislativo.
ARTICOLO
14
NORME IN
MATERIA PROCESSUALE
1.
Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa
che comunque riguardino le procedure di progettazione,
approvazione e realizzazione delle Infrastrutture ed
Insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione,
occupazione ed asservimento:
a) la udienza
di merito del ricorso non richiede la domanda di fissazione ed
avviene non più tardi del quarantacinquesimo giorno dalla data
di deposito dello stesso presso la Segreteria del Giudice
competente;
b) la valutazione del provvedimento cautelare
eventualmente richiesto deve tener conto delle probabili
conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi
che possono essere lesi nonché del preminente interesse
nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera; nel
concedere la misura cautelare il Giudice non potrà prescindere
dal motivare anche sulla gravità ed irreparabilità del
pregiudizio all’impresa del ricorrente, il cui interesse dovrà
comunque essere comparato con quello del soggetto
aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.
c) per quanto
non espressamente previsto dal presente articolo si applicano
le disposizioni dell’art. 23 bis della L. 6 dicembre 1971 n.
1034.
2.
La sospensione o l’annullamento giurisdizionale della
aggiudicazione di prestazioni pertinenti alle Infrastrutture
non determina la risoluzione del contratto eventualmente già
stipulato dai soggetti aggiudicatori; in tal caso il
risarcimento degli interessi o diritti lesi avviene per
equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma
specifica.
3.
Il soggetto aggiudicatore comunica il provvedimento di
aggiudicazione ai controinteressati almeno 30 giorni prima
della firma del contratto.
ARTICOLO
15
REGOLAMENTO
1.
Il Governo provvede a modificare ed integrare, con le modalità
previste dalla Legge Quadro, il Regolamento nonché gli altri
Regolamenti emessi ai sensi della medesima Legge Quadro con
l’emanazione delle ulteriori disposizioni necessarie alla
migliore realizzazione delle Infrastrutture, assumendo come
norme regolatrici il presente Decreto Legislativo, la Legge
Delega e le normative comunitarie in materia di appalti di
lavori in quanto applicabili. Per quanto non pertinente alle
procedure di approvazione dei progetti e di aggiudicazione
delle opere, le predette norme si applicano ai soggetti di cui
all’art. 1 comma 4 sino alla entrata in vigore di diversa
normativa regionale.
1 Nell'osservanza
di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 117 della
Costituzione, il
Governo provvede a modificare ed integrare, con le modalità
previste dalla Legge Quadro, il Regolamento nonché gli altri
Regolamenti emessi ai sensi della medesima Legge Quadro con
l’emanazione delle ulteriori disposizioni necessarie nel
campo dell'aggiudicazione delle
opere
infrastrutture inserite nel Programma,
assumendo come norme regolatrici il presente Decreto
Legislativo, la Legge Delega e le normative comunitarie in
materia di appalti di lavori in quanto applicabili. Per quanto
non pertinente alle procedure di aggiudicazione delle opere,
le predette norme si applicano
ai
soggetti di cui all’art. 1 comma 4 sino alla
entrata in vigore di diversa normativa regionale.
2.
A norma dell’art. 3 della Legge Quadro i regolamenti emanati
in esercizio della potestà di cui al comma precedente
abrogano ovvero derogano, dalla loro entrata in
vigore, le norme di diverso contenuto precedentemente vigenti
nella materia.
3.
In particolare, con uno o più regolamenti, possono essere
disciplinate:
a) Le modalità di compimento della istruttoria
del progetto definitivo, a mezzo della Conferenza di Servizi
di cui al precedente articolo 4 allo scopo convocata, e della
attività finalizzata alla risoluzione delle interferenze.
b) Le modalità di approvazione delle varianti
al progetto definitivo approvato, assicurando la possibilità,
per la Regione o Provincia autonoma ed i Ministri partecipanti
al CIPE, di verificare la natura e l’impatto delle stesse
senza pregiudizi per la continuità dei lavori.
c) Le ulteriori norme transitorie per
l’applicazione del presente decreto.
d) La istituzione di un sistema di
qualificazione dei contraenti generali, le modalità di scelta
del contraente generale ed i connotati principali del relativo
rapporto contrattuale, anche in deroga alle previsioni degli
articoli da 8 a 13, 20, 21 e 23 della Legge Quadro ed
assicurando il rispetto delle normative comunitarie
applicabili.
e) Gli elaborati tecnici ulteriori rispetto a
quelli previsti dal Regolamento, necessari alla integrazione
del progetto preliminare ai fini di cui al presente Decreto
Legislativo.
f) Le norme procedurali per la risoluzione in
via bonaria o contenziosa delle vertenze,
anche in deroga agli articoli 31 bis e 32 della Legge Quadro.
4.
Sino alla entrata in vigore dei Regolamenti integrativi di cui
al comma 1, si applica il Regolamento in quanto compatibile
con le norme della Legge Delega e del presente Decreto
Legislativo; i requisiti di qualificazione e quant’altro non
espressamente previsto dal Regolamento sono individuati e
regolati dal Bando e dagli atti di gara nel rispetto delle
previsioni della Direttiva CEE 93/37 e del DLGS 17 marzo 1995,
n. 158.
5. Con decreto del
Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della
Giustizia e con il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti sono individuate le procedure per il monitoraggio
delle Infrastrutture ed Insediamenti Industriali per la
prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione
mafiosa.
ARTICOLO 16
NORME
TRANSITORIE E DEROGATORIE
1.
Nel caso in cui sia già stato redatto il progetto definitivo,
sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, o sia
comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai
fini della celere realizzazione dell’opera, può procedersi
all’attestazione di compatibilità ambientale ed alla
localizzazione dell’opera sulla base del progetto definitivo.
Nel caso in cui, al momento dell’entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sia stato già redatto il
progetto esecutivo o sia stata già affidata la realizzazione
dello stesso, per l’affidamento a contraente generale il
soggetto aggiudicatore può porre a base di gara il progetto
esecutivo. In tal caso il contraente generale assume l’obbligo
di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo
proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 del
precedente articolo 9.
2.
In sede di prima applicazione delle presenti norme i soggetti
aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione,
l’affidamento a contraente generale per la realizzazione dei
progetti di importo superiore a 250 milioni di euro, che
presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti:
interconnessione con altri sistemi di collegamento europei;
complessità dell’intervento tale da richiedere un’unica logica
realizzativa e gestionale, nonché estrema complessità tecnico
– organizzativa.
L’individuazione dei predetti progetti è effettuata
dal Ministro delle infrastrutture e trasporti.
Ferma restando l’applicazione delle semplificazioni
procedurali di cui al presente decreto i progetti che non
abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con
appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione, in
uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia
stato predisposto il progetto esecutivo.
E’ comunque consentito l’affidamento in concessione.
3.
Le norme del presente decreto non derogano le previsioni delle
L. n. 171 del 16 aprile 1973, n. 798 del 29 novembre 1984 e n.
139 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni ed
integrazioni, relative alle procedure speciali per la
salvaguardia di Venezia.
4.
Le procedure di approvazione, finanziamento e affidamento
previste dal presente Decreto Legislativo, si applicano
all’attraversamento stabile dello Stretto di Messina, inserito
nel Programma, anche in deroga alle previsioni della L. 17
dicembre 1971 n. 1158. La Società Stretto di Messina S.p.A.,
istituita secondo le previsioni della Legge speciale 17
dicembre 1971 n. 1158 e qualificata organismo di diritto
pubblico in applicazione del D.P.C.M. 23 gennaio 1998,
costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi del presente
Decreto Legislativo.
CAPO II
Procedure per la valutazione di impatto ambientale
delle grandi opere
ARTICOLO
17
CAMPO DI
APPLICAZIONE
1.
Il presente capo, in attuazione dell’articolo 1, comma 2,
della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura
per la valutazione di impatto ambientale e l’autorizzazione
integrata ambientale, limitatamente alle Infrastrutture ed
agli Insediamenti Produttivi soggetti a tale procedura
ai sensi del D.P.C.M. 377/88 e successive modifiche ed
integrazioni,
a
norma delle disposizioni vigenti, nel rispetto
delle disposizioni di cui all’articolo 2 della Direttiva
85/337/CE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata
dalla Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997.
Restano ferme le disposizioni in materia di valutazione di
impatto ambientale stabilite dalle norme delle Regioni e delle
Province autonome.
2.
Il procedimento di valutazione di Impatto Ambientale è
obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette
a norma delle vigenti disposizioni e viene concluso, secondo
le previsioni del presente capo, prima dell’avvio dei lavori.
3.
Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale gli interventi disposti in via d’urgenza e quelli
destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo
imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.
I provvedimenti di esclusione sono emanati con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di
concerto con i Ministeri interessati, nel rispetto delle norme
vigenti che garantiscono il diritto alla informazione
sull’intervento e sulla eventuale deroga.
ARTICOLO
18
PROCEDURE
1.
L’istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui
all’articolo 17 comma 1 viene eseguita nel rispetto delle
finalità indicate nell’articolo 6 del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e lo studio
di impatto ambientale è redatto ai sensi delle norme tecniche
di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
dicembre 1988 e del Decreto del Presidente della Repubblica 2
settembre 1999, n. 348, e reso pubblico nelle forme previste
dalle procedure vigenti.
2.
2. Il soggetto proponente predispone a proprie
spese, lo Studio di Impatto Ambientale secondo le previsioni
di cui all’Allegato III della Direttiva 85/337/CEE come
modificata dalla Direttiva 97/11/CE. Inoltre, nel caso
l’Infrastruttura o l’Insediamento produttivo sia soggetto alle
procedure concernenti l’Autorizzazione Ambientale Integrata di
cui al D. Lgs. 372/99, il soggetto proponente predispone,
inoltre, a proprie spese, gli elaborati di cui all’art. 6,
comma 1 della Direttiva 96/61/CEEIl
soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di
impatto ambientale che deve comprendere dati, analisi ed
informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione
delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla
creazione di sostanze nocive ed allo smaltimento dei rifiuti.
Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui
metodi di previsione utilizzati per la valutazione
dell’impatto ambientale e delle misure previste per evitare,
ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti
del progetto sull’ambiente, nonché consegnare un riassunto non
tecnico delle informazioni trasmesse ed indicare le eventuali
difficoltà riscontrate.
3.
Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale,
relativo ad una delle opere di cui all’articolo 17 comma 1, è
trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio
alle Regioni e Province autonome
territorialmente competenti o interessate dagli
impatti ambientali del progetto.
3-Bis. Il progetto definitivo, lo Studio di Impatto Ambientale
e, ove previsto, la documentazione relativa alla
Autorizzazione Ambientale Integrata, è depositata,
pubblicizzata ed oggetto di osservazioni ai sensi dell’art. 6
della legge 349/86.
4.
Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio tiene
conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle
eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e
dai privati interessati
nei modi e termini di cui all’articolo 9 della L. 8 luglio
1986 n. 349.
5.
Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e, per
le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela
culturale o paesaggistica, il Ministro per i Beni e le
Attività Culturali, decorsi novanta giorni dalla data di
presentazione della documentazione da parte del soggetto
aggiudicatore o dell’autorità proponente, provvedono ad
emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale
dell’opera, comunicandola alle Regioni interessate ed al
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio a tal fine si
avvale della Commissione prevista dal successivo articolo 19.
6.
Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal
CIPE, contestualmente alla approvazione del progetto
preliminare. In caso di motivato dissenso del Ministro
dell’Ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per
i Beni e le Attività Culturali
o delle Regioni o delle Province autonome interessate,
alla eventuale adozione del provvedimento di compatibilità
ambientale si provvede entro 60 giorni con Decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, integrato con i Presidenti delle
Regioni o Province autonome di volta in volta interessate.la
adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è
demandata al Consiglio dei Ministri, che vi provvede alla
prima riunione utile successiva.
Sul progetto definitivo si procede alla verifica di
ottemperanza ai sensi del successivo articolo 20 comma 4.
ARTICOLO
19
CONTENUTO
DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
1.
La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti
diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali
alternative, compresa l’alternativa zero, sull’uomo, sulla
fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e
sotterranee, sull’aria, sul clima, sul paesaggio
e sull’interazione fra detti fattori, nonché sui
beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed
ambientale
e sull’interazione fra detti fattori,e valuta
inoltre le condizioni per la realizzazione e l’esercizio delle
opere e degli impianti.
2.
Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituita,
senza oneri a carico del bilancio dello Stato,
entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto,
una Commissione speciale
una sezione speciale della Commissione di
valutazione di impatto ambientale, composta da
ulteriori venti membri, oltre il Presidente,
scelti tra professori universitari e professionisti
particolarmente qualificati in materie progettuali,
ambientali, economiche e giuridiche, nonchè tra dirigenti
superiori della pubblica amministrazione,
che non possono avere rapporti di collegamento con chi ha
progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in
parte le Infrastrutture o gli Insediamenti produttivi inseriti
nel Programma,. Con il medesimo decreto sono
stabilite le modalità per la durata, la organizzazione, il
funzionamento dell’organismo e i compensi spettanti al
Presidente e ai componenti della Commissione.
3.
Alla Commissione di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 27 della legge 30 aprile
1999, n. 136.
ARTICOLO
20
COMPITI
DELLA COMMISSIONE SPECIALE VIA
1.
La Commissione provvede alla istruttoria tecnica di cui
all’articolo 19 e, entro sessanta giorni dalla presentazione
del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il
proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione
dell’impatto ambientale.
2.
Ove la Commissione verifichi l’incompletezza della
documentazione presentata il termine indicato al comma 1 è
differito di
trenta
novanta giorni per le necessarie integrazioni.
3.
Le integrazioni sono richieste entro
30
novanta giorni dall’apertura della procedura; nel
caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto
alle richieste integrazioni entro i 30 giorni successivi, il
parere si ritiene negativo.
4.
La Commissione ha, altresì, il compito di verificare la
ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del
provvedimento di compatibilità ambientale e di effettuare gli
opportuni controlli sull’esatto adempimento dei contenuti e
delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità
ambientale.
5.
Qualora il progetto definitivo sia sensibilmente diverso da
quello preliminare, la Commissione riferisce al Ministro per
l’Ambiente e della Tutela del Territorio che può disporre, nei
trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto
aggiudicatore, concessionario o contraente generale,
l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova
pubblicazione dello stesso anche ai fini dell’eventuale invio
di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati
interessati.
6.
Qualora si riscontrassero violazioni degli impegni presi
ovvero modifiche del progetto che comportino significative
variazioni dell’impatto ambientale, la Commissione riferisce
al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il
quale ordina al soggetto gestore di adeguare l’opera e, se
necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori ed il
ripristino della situazione ambientale a spese del
responsabile nonché la adozione dei provvedimenti cautelari di
cui agli articoli 8 e 9 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.
ARTICOLO 21
PROCEDURA DI VIA PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA SUPERIORE A 300 MW TERMICI
E RELATIVI INTERVENTI DI MODIFICA O RIPOTENZIAMENTO
NON COMPRESI NEL PROGRAMMA
1. La V.I.A. per la costruzione e l’esercizio degli
impianti di produzione di energia elettrica di potenza
superiore a 300 MW termici è effettuata dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio secondo le
procedure indicate all’articolo 19 del Presente Decreto e
costituisce parte integrante del procedimento di
autorizzazione di cui al Decreto Legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla Legge.
2. Nel caso in cui il giudizio di compatibilità
ambientale non intervenga nel termine previsto di novanta
giorni, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio si esprime in sede di Conferenza dei Servizi,
convocata dal Ministero delle Attività Produttive secondo le
modalità di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche e integrazioni.
3. Nei casi di modifiche o ripotenziamenti di impianti
di produzione di energia elettrica esistenti, il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio comunica al
Ministero delle Attività Produttive l’esito della verifica
della sussistenza delle condizioni di esclusione dalla
procedura di V.I.A. entro il termine di trenta giorni dalla
presentazione dello studio di impatto ambientale, trascorso il
quale il progetto si intende escluso dalla procedura di V.I.A..
4. Nell’ambito del procedimento di V.I.A. di cui ai
commi 2 e 3 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio definisce gli elementi necessari ai fini del
rilascio, con il provvedimento di autorizzazione unica di cui
al comma 1, dell’autorizzazione ambientale integrata di cui
alla Direttiva 96/61/CE.
CAPO III
Interventi per l’approvvigionamento energetico e impianti di
produzione di energia elettrica
ARTICOLO 22
INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI PER
L’APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO
1. Le infrastrutture e gli insediamenti produttivi
strategici per l’approvvigionamento energetico inclusi nel
Programma, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili all’esercizio degli stessi, sono disciplinati
dalle disposizioni del presente Capo.
2. Per i procedimenti relativi alle infrastrutture e
agli insediamenti produttivi di cui al comma 1 in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto è data facoltà
al richiedente di optare per l’applicazione della normativa
templificata stabilita nel presente Capo.
3. L’Amministrazione competente provvede a raccordare i
procedimenti in corso con le procedure stabilite al presente
Capo.
4. E’ fatta salva l’efficacia degli atti compiuti
relativamente ai procedimenti in corso.
ARTICOLO 23
AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO
1. Le infrastrutture e gli insediamenti produttivi di
cui all’articolo 22 sono soggetti, per la loro costruzione e
il loro esercizio, ad una autorizzazione unica che è
rilasciata dall’amministrazione competente entro il termine di
120 giorni dalla presentazione della richiesta, corredata dal
progetto preliminare.
ARTICOLO 24
AMMINISTRAZIONE COMPETENTE
1. Per amministrazione competente si intende:
a) per la costruzione e l’esercizio di
terminali di rigassificazione, di impianti di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi, di impianti di stoccaggio di
gas sotterraneo, di gasdotti facenti parte della Rete
nazionale dei gasdotti individuata ai sensi dell’articolo 9
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonchè degli
elettrodotti, inseriti dal Gestore della rete di trasmissione
nazionale nel programma triennale di sviluppo della rete di
trasmissione elettrica nazionale, il Ministero delle attività
produttive;
b) per la costruzione e l’esercizio dei
gasdotti non compresi tra quelli di cui alla lettera a), le
Regioni competenti;
c) per la costruzione e l’esercizio dei
gasdotti che interessano il demanio marittimo e le zone
indicate nell’articolo 55 del Regolamento di esecuzione del
Codice della navigazione, le Capitanerie di porto.
ARTICOLO 25
PROCEDIMENTO PER L’AUTORIZZAZIONE
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui
all’articolo 23, l’amministrazione competente sottopone il
progetto preliminare, presentato a corredo della richiesta,
alla conferenza di servizi indetta ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni,
alla quale partecipa anche il soggetto richiedente la
autorizzazione.
2. Il progetto preliminare, esaminato dalla conferenza
di servizi, e con le eventuali modifiche e integrazioni da
essa apportate, è trasmesso ai Comuni, nel cui ambito ricadono
le opere da realizzare, per le pubblicazioni e gli avvisi
necessari, ivi incluso, per i proprietari interessati,
l’avviso di avvio del procedimento volto ad apporre il vincolo
preordinato all’esproprio.
3. Qualora per l’elevato numero dei destinatari o per
l’impossibilità di identificarli non siano possibile o
risultino particolarmente gravose le comunicazioni degli
avvisi di cui al comma 2, le stesse si effettuano mediante
deposito del progetto preliminare per venti giorni
consecutivi presso gli uffici tecnici dei Comuni interessati,
dandone altresì pubblico avviso sul Bollettino ufficiale della
Regione interessata e su almeno due quotidiani, di cui uno a
diffusione locale.
ARTICOLO 26
RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
1. L’amministrazione competente, acquisite le
osservazioni formulate anche a seguito del deposito del
progetto, delle pubblicazioni e degli avvisi, ed in base alle
conclusioni della conferenza di servizi, provvede al rilascio
dell’autorizzazione ovvero al suo diniego.
ARTICOLO 27
ULTERIORI EFFETTI DELL’AUTORIZZAZIONE
1. L’autorizzazione sostituisce gli atti e i
provvedimenti necessari per la costruzione e l’esercizio delle
opere, ad ogni effetto, ivi compresi quelli di cui
all’articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e al D.P.R.
18 aprile 1994, n. 383, e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Con il provvedimento di autorizzazione,
l’amministrazione competente dispone l’approvazione del
progetto definitivo, la dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera, l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e fissa il termine, non superiore a cinque anni
entro il quale possono essere eseguiti i provvedimenti
ablativi.
3. Ai fini dell’applicazione delle norme in materia di
espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, l’autorità espropriante è identificata con le
amministrazioni indicate all’articolo 24, secondo le
rispettive competenze, le quali potranno avvalersi degli
uffici dei Comuni nel cui territorio si trovano i beni da
espropriare o la maggior parte di essi.
ARTICOLO 28
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIA
1. Nel caso in cui per le infrastrutture e gli
insediamenti produttivi di cui all’articolo 1 sia richiesta la
VIA, il soggetto interessato, contestualmente alla
presentazione del progetto preliminare di cui all’articolo 25,
comma 1, trasmette la documentazione necessaria per l’avvio
del procedimento di VIA all’autorità competente in materia.
2. L’autorità competente in materia ad effettuare la VIA
si pronuncia sul progetto preliminare nell’ambito della
conferenza dei servizi di cui all’articolo 25, entro il
termine di sessanta giorni dalla trasmissione del progetto,
trascorso il quale la conferenza di servizi si esprime
comunque sul progetto ai sensi degli articoli 14 bis e 14
quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nel caso in cui l’opera sia sottoposta a verifica
della sussistenza delle condizioni di esclusione dalla
procedura di VIA, il soggetto interessato, contestualmente
alla presentazione del progetto preliminare di cui
all’articolo 25, comma 1, trasmette la documentazione
necessaria all’autorità competente in materia di VIA, la quale
si esprime, nell’ambito della conferenza di servizi, entro il
termine di trenta giorni , trascorso il quale il progetto è da
intendersi escluso dalla procedura di VIA.
4. L’approvazione del progetto presentato determina, nei
casi in cui sia prevista la VIA ai sensi delle norme vigenti,
l’accertamento della compatibilità ambientale dell’opera e
perfeziona, ai fini urbanistici ed edilizi, l’intesa
Stato-Regione sulla sua localizzazione, comportando la
automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e
del piano regolatore portuale; gli Enti locali interessati
provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree
impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto.
5. Il progetto definitivo delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi di cui all’articolo 18 è integrato da
una relazione del progettista attestante la rispondenza al
progetto preliminare presentato e alle eventuali prescrizioni
dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare
riferimento alla compatibilità ambientale e alla
localizzazione dell’opera.
ARTICOLO 29
DISPOSIZIONI PER LE CENTRALI DI COMPRESSIONE
1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle vigenti
norme in materia di emissioni di atmosfera, gli interventi su
esistenti centrali di compressione per il trasporto di gas
naturale sono esclusi dalla applicazione della procedura di
VIA se comportano un aumento complessivo di potenza,
raggiungibile in una o più soluzioni, non superiore al 50% di
quella installata nell’impianto alla data di pubblicazione del
presente decreto.
ARTICOLO 30
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DELLE RETI INTEGRATE
1. Ai fini di assicurare la funzionalità delle
infrastrutture di cui al presente capo, inserite nell’ambito
delle reti integrate di trasporto di elettricità e di gas, lo
Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze,
definiscono norme volte alla semplificazione e alla
unificazione dei procedimenti relativi alla costruzione e
all’esercizio delle infrastrutture di trasporto dell’energia
elettrica e del gas naturale non comprese nel Programma.