FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
 

13/11/2002

 

Documenti approvati

 Problematiche aperte con l’Avvocatura Generale dello Stato

 

L’Avvocatura Generale dello Stato, con circolare n.46/02 del 26.09.2002, ha precisato, secondo una propria interpretazione, le linee fondamentali che regolano il rapporto di patrocinio con le Amministrazioni dello Stato e con altri Enti pubblici, tra cui le Regioni.

 

            Al riguardo vengono ricordate tre diverse tipologie che caratterizzano il rapporto di patrocinio:

 

ü      Il patrocinio obbligatorio a favore delle Amministrazioni dello Stato, le quali come tali non possono avvalersi di altre forme di patrocinio;

ü      Il patrocinio autorizzato per gli enti diversi dagli enti Statali propriamente detti e dalle Regioni e Province autonome, basato su specifici provvedimenti normativi o amministrativi che estendono l’originario compito istituzionale dell’Avvocatura;

ü      Il patrocinio speciale nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, fondato sulla manifestazione autonoma e spontanea della Regione, basata su una previsione normativa che attribuisce tale facoltà.

 

Secondo la circolare, in tutte le ipotesi, il patrocinio avrebbe le stesse caratteristiche di modalità e di svolgimento, ed in particolare quelle della esclusività ed organicità del rapporto, con la conseguenza che la Regione dovrebbe essere rappresentata dall’Avvocatura senza necessità di uno specifico mandato.

 

          L’interpretazione così prospettata dall’Avvocatura Generale, lascia pochi margini alla Regione per affidare il proprio patrocinio a Legale diverso dall’Avvocatura dello Stato, o per affiancare ad essa altro legale (ogni eventuale deroga dovrebbe essere sorretta da “apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza” (!)); ed inoltre esclude ogni possibilità di modifica del rapporto, che assume il carattere dell’esclusività anche in presenza di una scelta discrezionale dell’Amministrazione regionale nell’ambito del c.d. patrocinio speciale.

 

La circolare infine prospetta una possibile declaratoria di nullità degli atti processuali non affidati all’Avvocatura dello Stato per difetto dello “jus postulandi”, con conseguenze sul piano di eventuali decadenze e responsabilità contabili.

 

* * *

            La posizione unilateralmente assunta dall’Avvocatura Generale dello Stato nei riguardi delle Regioni in effetti conferma le linee interpretative formulate in precedenti circolari (12.06.2002, n.31 e 12.03.2002, n.5306), che alcune Avvocature distrettuali avevano ritenuto già di poter riferire anche alle Regioni.

 

            Si conferma quindi una linea interpretativa basata su una rigida applicazione della legge 103 del 1979, che non tiene conto della trasformazione dei rapporti tra lo Stato e le Regioni, già operante sulla base del D.P.R. n.616 del 1977 e del principio di leale collaborazione affermatosi nella giurisprudenza costituzionale, ed ormai consolidata con la riforma del titolo V della Costituzione.

 

Una tale interpretazione non può essere condivisa, in quanto priverebbe le Regioni che decidano discrezionalmente di avvalersi dell’Avvocatura, di ogni possibile alternativa in merito al conferimento dell’incarico e di ogni possibilità di disciplina delle modalità di svolgimento.

 

Né può essere condiviso, nel tono e nella sostanza, il riferimento a rischi di nullità ed a responsabilità contabili in caso di difetto dello “jus postulandi”, che l’Avvocatura Generale lascia intendere di poter far valere, di fronte ad irregolarità della costituzione in giudizio della Regione, senza considerare i prevedibili danni economici per la Regione stessa.

 

Ugualmente preoccupante, nell’ambito della circolare, è la mancanza di ogni riferimento ad un impegno dell’Avvocatura dello Stato per quanto riguarda l’esaurimento degli incarichi in atto, qualora la Regione decida di recedere dal rapporto di patrocinio.

  

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            La Conferenza dei Presidenti, nel respingere le posizioni dell’Avvocatura dello Stato che si ricavano dalla citata circolare, ritiene che il Governo debba assumere – in sede di Conferenza Unificata – nello spirito dell’intesa interistituzionale del 06.06.2002, l’iniziativa di una riconsiderazione del ruolo e delle funzioni dell’Avvocatura dello Stato nel mutato quadro costituzionale, assicurando che Regioni ed enti locali possano anche avvalersene in caso di coincidenza di interessi con quelli dello Stato e prevedendo comunque forme e modalità di collaborazione tra Avvocatura dello Stato, Regioni ed Enti locali, secondo uno schema relazionale flessibile e rispettoso della autonomia organizzativa degli enti, tanto più nella fase di attuazione della riforma costituzionale.

 

            Tale collaborazione dovrà in ogni caso essere ispirata a principi di economicità e di leale cooperazione anche in caso di risoluzione dei rapporti di patrocinio, soprattutto per quanto riguarda l’esaurimento degli incarichi in atto.

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, 13 novembre 2002