Problematiche aperte con l’Avvocatura
Generale dello Stato
L’Avvocatura Generale dello Stato, con
circolare n.46/02 del 26.09.2002, ha
precisato, secondo una propria
interpretazione, le linee fondamentali che
regolano il rapporto di patrocinio con le
Amministrazioni dello Stato e con altri Enti
pubblici, tra cui le Regioni.
Al
riguardo vengono ricordate tre diverse
tipologie che caratterizzano il rapporto di
patrocinio:
ü
Il patrocinio obbligatorio a favore
delle Amministrazioni dello Stato, le quali
come tali non possono avvalersi di altre forme
di patrocinio;
ü
Il patrocinio autorizzato per gli enti
diversi dagli enti Statali propriamente detti
e dalle Regioni e Province autonome, basato su
specifici provvedimenti normativi o
amministrativi che estendono l’originario
compito istituzionale dell’Avvocatura;
ü
Il patrocinio speciale nei confronti
delle Regioni a statuto ordinario, fondato
sulla manifestazione autonoma e spontanea
della Regione, basata su una previsione
normativa che attribuisce tale facoltà.
Secondo la circolare, in tutte le ipotesi, il
patrocinio avrebbe le stesse caratteristiche
di modalità e di svolgimento, ed in
particolare quelle della esclusività ed
organicità del rapporto, con la conseguenza
che la Regione dovrebbe essere rappresentata
dall’Avvocatura senza necessità di uno
specifico mandato.
L’interpretazione così prospettata
dall’Avvocatura Generale, lascia pochi margini
alla Regione per affidare il proprio
patrocinio a Legale diverso dall’Avvocatura
dello Stato, o per affiancare ad essa altro
legale (ogni eventuale deroga dovrebbe essere
sorretta da “apposita motivata delibera da
sottoporre agli organi di vigilanza” (!)); ed
inoltre esclude ogni possibilità di modifica
del rapporto, che assume il carattere
dell’esclusività anche in presenza di una
scelta discrezionale dell’Amministrazione
regionale nell’ambito del c.d. patrocinio
speciale.
La circolare infine prospetta una possibile
declaratoria di nullità degli atti processuali
non affidati all’Avvocatura dello Stato per
difetto dello “jus postulandi”, con
conseguenze sul piano di eventuali decadenze e
responsabilità contabili.
* * *
La posizione unilateralmente assunta
dall’Avvocatura Generale dello Stato nei
riguardi delle Regioni in effetti conferma le
linee interpretative formulate in precedenti
circolari (12.06.2002, n.31 e 12.03.2002, n.5306),
che alcune Avvocature distrettuali avevano
ritenuto già di poter riferire anche alle
Regioni.
Si conferma quindi una linea
interpretativa basata su una rigida
applicazione della legge 103 del 1979, che non
tiene conto della trasformazione dei rapporti
tra lo Stato e le Regioni, già operante sulla
base del D.P.R. n.616 del 1977 e del principio
di leale collaborazione affermatosi nella
giurisprudenza costituzionale, ed ormai
consolidata con la riforma del titolo V della
Costituzione.
Una tale interpretazione non può essere
condivisa, in quanto priverebbe le Regioni che
decidano discrezionalmente di avvalersi
dell’Avvocatura, di ogni possibile alternativa
in merito al conferimento dell’incarico e di
ogni possibilità di disciplina delle modalità
di svolgimento.
Né può essere condiviso, nel tono e nella
sostanza, il riferimento a rischi di nullità
ed a responsabilità contabili in caso di
difetto dello “jus postulandi”, che
l’Avvocatura Generale lascia intendere di
poter far valere, di fronte ad irregolarità
della costituzione in giudizio della Regione,
senza considerare i prevedibili danni
economici per la Regione stessa.
Ugualmente preoccupante, nell’ambito della
circolare, è la mancanza di ogni riferimento
ad un impegno dell’Avvocatura dello Stato per
quanto riguarda l’esaurimento degli incarichi
in atto, qualora la Regione decida di recedere
dal rapporto di patrocinio.
* * *
La
Conferenza dei Presidenti, nel respingere le
posizioni dell’Avvocatura dello Stato che si
ricavano dalla citata circolare, ritiene che
il Governo debba assumere – in sede di
Conferenza Unificata – nello spirito
dell’intesa interistituzionale del 06.06.2002,
l’iniziativa di una riconsiderazione del ruolo
e delle funzioni dell’Avvocatura dello Stato
nel mutato quadro costituzionale, assicurando
che Regioni ed enti locali possano anche
avvalersene in caso di coincidenza di
interessi con quelli dello Stato e prevedendo
comunque forme e modalità di collaborazione
tra Avvocatura dello Stato, Regioni ed Enti
locali, secondo uno schema relazionale
flessibile e rispettoso della autonomia
organizzativa degli enti, tanto più nella fase
di attuazione della riforma costituzionale.
Tale collaborazione dovrà in ogni caso essere
ispirata a principi di economicità e di leale
cooperazione anche in caso di risoluzione dei
rapporti di patrocinio, soprattutto per quanto
riguarda l’esaurimento degli incarichi in
atto.
Firenze, 13
novembre 2002
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