| 
               
              
               
               
              
               
              Preso
              atto dell’iniziativa del Governo di procedere ad ulteriori
              modifiche alla Costituzione, iniziando dall’art. 117 Cost., si
              ritiene necessario e positivo il cammino intrapreso per la
              devoluzione alle Regioni della competenza esclusiva nei settori
              della sanità, in molti ambiti dell’istruzione e nella polizia
              locale.
              
               
               
              
               
              Prima
              di entrare nel merito delle ragioni che portano a questa
              conclusione si ritiene tuttavia opportuno affermare l’opportunità
              di inserire l’attuale Disegno di legge in un più ampio contesto
              di impegni riformatori da parte del Governo. E’ necessario,
              infatti, che il Governo consideri con la massima urgenza
              l’opportunità della presentazione di ulteriori disegni di legge
              costituzionali che permettano il definitivo completamento del
              riassetto delle Istituzioni del nostro Paese in un quadro di
              efficacia e di modernizzazione. 
              
               
              ·                  
              In
              particolare si evidenzia la necessità di riequilibrare la
              composizione della Corte costituzionale: organo che vede
              rafforzato il proprio ruolo di “arbitro costituzionale”,
              garante dei complessi equilibri nella suddivisione delle
              competenze tra le istituzioni. Sarà necessario prevedere che un
              numero di giudici della Consulta sia indicato dalla Conferenza dei
              Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Andrà,
              inoltre, considerata l’eventualità di rafforzare la Corte
              costituzionale con le misure che si riterranno più opportune.
              
               
              ·                  
              Il
              quadro istituzionale delineato dal nuovo dettato costituzionale
              impone il superamento dell’attuale caratterizzazione del
              bicameralismo, modificando strutturalmente ruolo e composizione di
              uno dei due rami del Parlamento e prevedendo l’istituzione di
              una “Camera delle Regioni” in cui siano affrontati e risolti i
              nodi e le ricadute delle iniziative legislative assunte in
              parlamento che abbiano evidente impatto sui territori. 
              
               
              ·                  
              La
              tenuta del sistema istituzionale deve essere urgentemente
              garantita da risorse finanziarie certe per le Regioni. Occorre una
              urgente iniziativa legislativa che dia applicazione immediata
              all’art.119 della Costituzione, dando vita ad un rinnovato
              sistema tributario basato in modo strutturale sul federalismo
              fiscale. 
              
               
              ·                  
               Il
              nuovo quadro istituzionale, così come determinato dalla recente
              novella costituzionale della Riforma del Titolo V della
              Costituzione, renderà, anche alla luce dell’ulteriore
              devoluzione di competenze, indispensabile il monitoraggio sulla
              legislazione statale vigente e su quella in itinere di iniziativa
              governativa, al fine di formulare sollecitamente eventuali
              modifiche che superino possibili conflitti costituzionali;
              
               
              ·                  
              L’affermazione
              di un moderno Stato federale deve essere garantita da un impegno
              per una diversa configurazione istituzionale di Roma Capitale,
              equiparandola alle altre grandi capitali europee. A questo fine
              Roma Capitale deve assumere l'autonomia e le funzioni proprie
              dell'ente regionale, superando così i limiti previsti
              dall’attuale art.114, II comma, Cost.   
              
              
               
               
              
               
              Nel
              richiedere formalmente all’Esecutivo che il programma delineato
              trovi una risposta concreta, entro l’anno, nella sede
              istituzionale propria, si ribadisce un giudizio sostanzialmente
              positivo sul cammino intrapreso per la devoluzione alle Regioni
              della competenza esclusiva nei settori della sanità, in molti
              ambiti dell’istruzione e nella polizia locale.
              
               
              Infatti,
              la previsione di un potere regionale di attivazione di una
              competenza legislativa esclusiva nelle materie indicate nel d.d.l.
              cost. di modifica dell’art. 117 Cost. rappresenta una soluzione
              di notevole importanza sia per il metodo che viene seguito nella
              configurazione del procedimento, sia per le materie che ne sono
              oggetto. 
              
               
              Per
              quanto riguarda il metodo, questo si pone nella direzione di una
              piena valorizzazione dell’autonomia regionale. Alle Regioni
              viene, infatti, riconosciuta la possibilità di attivare
              direttamente questo tipo di competenza esclusiva. La previsione di
              un tale meccanismo non si sovrappone, ma completa e aggiorna in
              modo efficace la disposizione dell’art.116, III comma della
              Costituzione. L’ipotesi di regionalismo differenziato già
              prevista nell’attuale art.116 Cost. si struttura, infatti,
              secondo un procedimento "calato dall’alto": la Regione
              può richiedere una forma particolare di autonomia ma poi è il
              Parlamento che decide se concederla o meno con una legge da
              approvare a maggioranza assoluta, a seguito di una intesa
              "individualizzata" con la Regione stessa, sentiti gli
              enti locali. 
              
               
              Il
              procedimento previsto dall’attuale art.116 Cost., sebbene possa
              concernere gli stessi oggetti del d.d.l. cost. “modificazioni
              dell’art.117 della Costituzione”, è quindi una cosa diversa
              da quest’ultimo. 
              
               
              Il
              primo, infatti, è un procedimento che viene in ultima istanza
              deciso dal Parlamento, il secondo, invece, invece parte dal basso
              e quindi rimane nella più completa disponibilità
              dell’autonomia regionale, che risulta valorizzata in tutta la
              sua potenzialità. Mentre il primo procedimento (quello
              dell’art.116 Cost.) potrebbe riguardare tutta le materie della
              competenza concorrente e alcune di quella esclusiva statale,
              quello introdotto dal d.d.l. cost. “modificazioni dell’art.117
              della Costituzione” riguarda quelle competenze più strettamente
              connesse alla natura dell’ente regionale (la sanità,
              l’istruzione e la polizia locale) e sulle quali, non a caso,
              l’esigenza dell’autonomia e della vicinanza ai cittadini è
              sentita più fortemente. La coesistenza di due procedimenti, uno
              eterodiretto e deciso dal Parlamento, l’altro, invece, rimesso
              alla autonomia regionale, si giustifica quindi in relazione alla
              diversa natura delle materie che ne sono l’oggetto.
              
               
              Il
              procedimento previsto nel d.d.l. cost. “modificazioni
              dell’art.117 della Costituzione” introduce, peraltro, un
              meccanismo la cui filosofia di fondo si ritrova anche in altri
              ordinamenti: ad esempio quello spagnolo, dove il cd. “principio
              dispositivo” ha permesso l’avvio di un circolo virtuoso
              dell’autonomia regionale e il quadro complessivo si è ora
              assestato in un generalizzato livellamento verso l’alto dei
              poteri di tutto l’insieme delle Comunità Autonome. 
              
               
              In
              conclusione, la proposta contenuta nel d.d.l. cost.
              “modificazioni dell’art.117 della Costituzione”, prevede un
              procedimento che appare molto rispettoso dell’autonomia
              regionale e si pone in armonia con il quadro complessivo della
              Costituzione italiana. La configurazione delle materie indicate
              nel d.d.l. come materie di competenza esclusiva non vale, infatti,
              a rimuovere le competenze statali esclusive dirette a garantire le
              condizioni essenziali di uniformità, come quella sui livelli
              essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali (art.
              117, comma 2, lett. m), né viene alterato il quadro delle
              competenze sostanziali statali in tema di ordinamento penale o di
              norme generali sull’istruzione. Più semplicemente vengono
              configurate come esclusive alcune materie di stretta attinenza
              regionale, consentendo alle Regioni di legiferare, in questi
              ambiti, allo stesso livello di competenza previsto per le altre
              materie già di competenza regionale esclusiva, come il turismo,
              l’assistenza sociale, ecc.  
              
              
               
              Nelle ulteriori materie che,
              in forza del d.d.l. cost. “modificazioni dell’art.117 della
              Costituzione” divenissero di competenza esclusiva regionale,
              quindi, verrebbe meno solo l’efficacia delle cd. leggi cornice
              dirette a stabilire i principi fondamentali della legislazione
              concorrente, ma non verrebbero meno le altre competenze statali
              ora ricordate dirette a garantire condizioni essenziali di
              uniformità su tutto il territorio del Paese. 
              L’effetto
              complessivo sarebbe quello di una maggiore autonomia della
              legislazione regionale, quanto mai opportuna nei settori indicati
              dal d.d.l. cost. “modificazioni dell’art.117 della
              Costituzione”, poiché in essi l’autonomia regionale è stata
              spesso compressa molto più di quanto non fosse opportuno. 
              
               
              Più
              precisamente, l’apertura verso una maggiore autonomia in materia
              di sanità, prevista dal d.d.l. costituzionale in oggetto, appare
              molto opportuna per consentire alle Regioni, cioè ai soggetti
              responsabilizzati sul fronte finanziario, di adottare quei modelli
              di organizzazione sanitaria che ritengono maggiormente efficaci e
              meglio adatti, da tutti i punti vista (da quello dell’effettiva
              tutela dei cittadini a quello della spesa efficace) a rispondere
              alle esigenze del proprio territorio. La stessa argomentazione
              vale per l’istruzione, dove la competenza esclusiva, oltre alla
              organizzazione scolastica e alla gestione degli istituti, 
              è limitata ai programmi d'interesse regionale, e per la
              polizia locale, dove la possibilità regionale di organizzare
              forme di prevenzione in relazione al fenomeno dei cd. “piccoli
              crimini”, rappresenta una estrinsecazione del principio di
              democraticità e di sussidiarietà verticale, dal momento che
              consente all’amministrazione più vicina ai cittadini di
              cogliere meglio le esigenze e i bisogni della collettività. 
              
               
               
              
               
              Rimane
              fermo, in ogni caso, che il sistema previsto nel d.d.l. cost.
              “modificazioni dell’art.117 della Costituzione” potrà
              rispondere all’esigenza che lo muove nella misura in cui
              risulterà supportato da un’adeguata attuazione legislativa che,
              nello spirito del federalismo fiscale solidale, traduca
              l’art.119 della Costituzione in modo da sostenere adeguatamente
              l’attivazione delle competenze previste. 
              
               
               
              
               
              Viene quindi espresso un
              parere sostanzialmente positivo sul d.d.l. cost. “modificazioni
              dell’art.117 della Costituzione”, ma lo si vincola
              all’accoglimento del seguente emendamento, diretto a precisare
              una maggiore prospettiva di omogeneità nello sviluppo
              dell'autonomia regionale: 
              All’articolo
              1 del d.d.l. cost. “modificazioni dell’art.117 della
              Costituzione”, dopo le parole “nel rispetto dei diritti e dei
              doveri sanciti dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali”
              sostituire le parole “ciascuna regione può attivare con propria
              legge la propria competenza” con “le Regioni attivano la
              competenza”. 
              
               
               
              
               
              
              
               
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