CONFERENZA
DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME
TESTO
UNIFICATO
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1. (non modificato)
(Finalità ed ambito di applicazione della legge)
1.
Con la presente legge lo Stato disciplina le attività
trasfusionali allo scopo di conseguire le seguenti finalità:
a) il raggiungimento dell’autosufficienza regionale e
nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
b) una più efficace tutela della salute dei cittadini
attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza
raggiungibili nell'ambito di tutto il processo finalizzato alla
donazione ed alla trasfusione del sangue;
c) condizioni uniformi del servizio trasfusionale su
tutto il territorio nazionale;
d) lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso
del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si
realizzano in particolare nell’ambito dell’assistenza a
pazienti ematologici ed oncologici, del sistema
urgenza-emergenza e dei trapianti.
2.
Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1,
la presente legge disciplina in particolare i seguenti aspetti:
a)
I livelli essenziali di assistenza sanitaria del Servizio
trasfusionale;
b)
I principi generali per l’autorizzazione ed
accreditamento delle strutture trasfusionali;
c)
le attività delle associazioni e federazioni dei
donatori di sangue;
d)
le misure per la programmazione e il coordinamento del
settore;
e)
le misure per il raggiungimento dell’autosufficienza;
f)
le norme per la qualità e la sicurezza del sangue e dei
suoi prodotti.
Art. 2.( non modificato)
(Attività trasfusionali)
1.
La presente legge disciplina le attività trasfusionali
ovvero le attività riguardanti la promozione del dono del
sangue, la raccolta di sangue intero, degli emocomponenti e
cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali;
il frazionamento con mezzi fisici semplici; la validazione, la
conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi
componenti, nonché le attività di medicina trasfusionale e la
produzione di farmaci emoderivati.
2.
Le attività trasfusionali di cui al comma 1 sono parte
integrante del Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla
donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e
gratuita del sangue umano e dei suoi componenti.
Art. 3. (modificato)
(Donazione di sangue, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche)
1.
Sono consentiti la donazione di sangue o di emocomponenti,
nonchè il prelievo di cellule staminali emopoietiche
periferiche, a scopo di infusione per allotrapianto e per
autotrapianto e di cellule staminali emopoietiche da cordone
ombelicale, all’interno delle strutture trasfusionali
autorizzate dalle regioni.
2.
Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate
in persone di almeno diciotto anni di età, previa espressione
del consenso informato e verifica della loro idoneità fisica.
Per le persone di età inferiore ai diciotto anni il consenso è
espresso dagli esercenti la potestà dei genitori, o del tutore
o del giudice tutelare.
3.
I protocolli per l'accertamento della idoneità fisica
del donatore e le modalità della donazione di sangue e di
emocomponenti nonché
del prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche
e
da cordone ombelicale, saranno definiti con decreto del
Ministro della Salute, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, secondo quanto definito in via
analitica all'art. 19, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui
all’art. 9.
4.
Le disposizioni di cui al presente articolo
saranno periodicamente aggiornate mediante a
cura della
Commissione di cui all'art.9.
Art. 4. (non modificato)
(Gratuità del sangue e dei suoi prodotti)
1.
Il sangue umano non è fonte di profitto. Le spese
sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue e dei
suoi prodotti, comprese le cellule staminali emopoietiche, non
sono addebitabili al ricevente ed escludono comunque addebiti
accessori ed oneri fiscali, compresa la partecipazione alla
spesa sanitaria.
2.
Le attività trasfusionali di cui all’art. 2. rientrano
tra i livelli essenziali di
assistenza sanitaria ed i relativi costi sono a carico del Fondo
sanitario nazionale.
Capo II
LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA NELLE ATTIVITA’
TRASFUSIONALI
Art. 5. (modificato)
(Livelli essenziali di assistenza sanitaria del Servizio trasfusionale)
1.
Fermo restando
quanto previsto dal punto 6.4 dell'Accordo tra Governo, Regioni
e province Autonome del 22 novembre 2001, in sede di adeguamento e manutenzione dei Livelli Essenziali di
Assistenza di
cui al DPCM del 29 novembre 2001,
viene esplicitato e, comunque, garantito che i servizi e
le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale in materia di
attività trasfusionale, sono relative a:
A)
attività di produzione, volte a garantire la costante
disponibilità del sangue e dei suoi prodotti, nonché il
raggiungimento dell’obiettivo di autosufficienza regionale e
nazionale, consistenti in:
1) esecuzione delle procedure relative all’accertamento
dell’idoneità alla donazione;
2) raccolta del sangue intero e di emocomponenti;
3) lavorazione del sangue e degli
emocomponenti, compreso il plasma per le finalità relative alla
produzione di farmaci emoderivati e invio del plasma stesso ai
centri e alle aziende produttori di emoderivati, convenzionati
secondo le modalità di cui all’articolo 22 della presente
legge;
4) esecuzione delle indagini di laboratorio e delle procedure di
inattivazione dei patogeni finalizzate alla certificazione dei
requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla legislazione
vigente per le unità di sangue e gli emocomponenti, con
particolare riferimento alla prevenzione delle malattie
trasmissibili con la trasfusione;
5) conservazione e trasporto del sangue e degli emocomponenti;
6) cessione del sangue a strutture trasfusionali di altre
aziende o di altre regioni;
7) collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le
scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie,
nonché per gli interventi in caso di calamità.
B)
prestazioni di
medicina trasfusionale e di diagnosi e cura, organizzate in
relazione alla complessità della rete ospedaliera pubblica e
privata dell’ambito territoriale di competenza e comprendenti:
1)
indagini immunoematologiche sui pazienti finalizzate alla
trasfusione;
2)
verifica dell'appropriatezza della richiesta di sangue ed
emocomponenti;
3)
assegnazione e distribuzione del sangue e degli
emocomponenti;
4)
supporto trasfusionale nell’ambito del sistema dei
servizi di urgenza e di emergenza;
5)
pratica del predeposito a scopo autotrasfusionale;
6)
coordinamento ed organizzazione delle attività di
recupero perioperatorio e della emodiluizione;
7)
svolgimento di attività di medicina trasfusionale e di
emaferesi terapeutica e di assistenza ai pazienti, sia in
costanza di ricovero sia in regime ambulatoriale;
8)
raccolta di cellule staminali emopoietiche mediante
aferesi e loro conservazione;
9)
promozione dell’attuazione del buon uso del sangue;
10)
funzione di osservatorio epidemiologico per il territorio
di competenza, ai fini dell’emovigilanza;
11)
svolgimento dei compiti di diagnosi laboratoristica e
cura nei settori dell’ematologia, della patologia
dell’emostasi, dell’ immunopatologia ed immunoematologia
forense;
12)
ulteriori attività di diagnosi e di cura individuate
dalla programmazione regionale e aziendale.
13)
indagini prenatali finalizzate alla prevenzione di
problemi immunoematologici e prevenzione della malattia
emolitica del neonato
e tenuta di un registro dei soggetti da sottoporre alla
profilassi;
14)
attività immunoematologiche di riferimento per problemi
trasfusionali clinici e sierologici;
15)
gestione di banche per
la crioconservazione di emocomponenti di fenotipo raro e per le
emergenze;
16)
gestione di banche per
la crioconservazione di cellule staminali congelate,
ottenute da sangue periferico, midollare o cordonale;
17)
servizio di tipizzazione
ed analisi della
compatibilità tissutale;
18)
creazione di un registro di donatori di midollo e di
donatori tipizzati per il sistema HLA
C)
esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le
prestazioni sanitarie connesse all'accertamento della
idoneità alla donazione in base a protocolli adottatati con il
Decreto del Ministro della Salute d’intesa con la Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, di cui all'art. 3 comma 3 della presente legge
2.
Con uno o più Accordi sanciti dalla Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) e
dell’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281, entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge:
a)
viene promossa la uniforme erogazione dei livelli
essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali
anche attraverso la qualificazione dei servizi trasfusionali
confermando la natura di struttura pubblica dei presidi e delle
strutture addetti alle attività trasfusionali, nonché
l’
omogeneizzazione e e standardizzazione della organizzazione
delle unità di raccolta, delle frigoemoteche e
delle banche degli emocomponenti di gruppo raro e per le
emergenze e di cellule staminali.
b)
viene adottato uno schema
tipo per l'adozione di convenzioni
con le Associazioni di volontariato e delle relative
federazioni per permettere la partecipazione delle stesse alle
attività trasfusionali. Lo schema tipo di convenzione individua
anche le tariffe di rimborso delle attività associative, in
modo uniforme, in misura idonea rispetto al raggiungimento degli
obiettivi di progresso della promozione della donazione.
c)
viene
promossa la individuazione da parte delle Regioni,
in base alla propria programmazione, degli strumenti
necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed
interregionale delle attività trasfusionali ed il monitoraggio
del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità
di cui all'art.1 ed ai principi generali di cui all'art. 10. A
tal fine è autorizzata la spesa di 6800 milioni per l'anno 2001
e di 12600 milioni a decorrere dall'anno 2002. Tale spesa è a
carico dello Stato e le modalità operative di organizzazione e
di implementazione sono definite dalle Regioni e le Province
Autonome.
Art. 6 (soppresso)
(principi generali per l'organizzazione Strutture trasfusionali)
Art. 7 (soppresso)
(servizi trasfusionali)
Art. 8 (soppresso)
(unità di raccolta)
Art. 9 (soppresso)
(frigoemoteche)
Art.10 (soppresso)
(dipartimenti di medicina trasfuzionale)
Art.11 (soppresso)
(Banca degli emocomponenti di gruppo raro)
Capo III
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI
SANGUE
Art.12 (modificato)
(Associazioni e federazioni di donatori)
1.
Lo Stato riconosce la funzione civica e sociale ed i
valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione
volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del
sangue e dei suoi componenti.
2.
Le associazioni di donatori volontari di sangue e le
relative federazioni, concorrono ai fini istituzionali del
Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo
sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei
donatori.
3.
Rientrano tra le associazioni e le federazioni di cui al
comma 2 quelle il cui statuto corrisponde alle finalità della
presente legge, secondo le indicazioni fissate dal Ministro
della salute con proprio decreto, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.
Le organizzazioni di donatori di cui al presente
articolo, convenzionate ai sensi del punto b comma 2 dell'art.5, possono
organizzare e gestire singolarmente, o in forma aggregata, unità
di raccolta in conformità alle
normative di
autorizzazione ed accreditamento regionale
ed alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria
regionale, e, previa comunicazione alla Regione."
5.
La convocazione
alla donazione dei
donatori associati è attuata dalle associazioni di donatori
volontari di sangue e dalle relative federazioni convenzionate,
secondo una programmazione definita di intesa con la struttura
trasfusionale individuata
territorialmente competente dalla
pianificazione regionale.
6.
Le associazioni di donatori volontari di sangue e le
relative federazioni sono tenute a comunicare alle
strutture trasfusionali competenti gli elenchi dei propri
donatori iscritti.
7.
Le strutture trasfusionali sono obbligate alla corretta
tenuta e all’aggiornamento degli schedari dei donatori
afferenti.
Art. 13 (modificato
(Astensione dal lavoro)
1.
I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di
lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per
l'intera giornata in cui hanno effettuato la donazione,
conservando la normale retribuzione per l'intera giornata
lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati
ai sensi dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n° 155.»
2.
In caso di inidoneità alla donazione è garantita la
retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente
al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità ed alle
relative procedure. A tal fine è autorizzata, a titolo di
contributo a carico del bilancio dello Stato, la spesa massima
di lire 785 milioni a decorrere dall’anno 2001. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sono disciplinate le modalità di
erogazione del contributo.
3.
Ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2 del presente
articolo, i certificati relativi alle prestazioni effettuate
sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le
ha effettuate.
4.
soppresso
Art.14 (non modificato)
(Disposizioni in materia fiscale)
1.
Non sono soggetti ad imposizione tributaria le attività
e gli atti che le associazioni di donatori volontari di sangue e
le relative federazioni di cui all’articolo 6 svolgono in
adempimento delle finalità della presente legge e per gli scopi
associativi.
Capo IV
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI
Art. 15 (soppresso)
(competenze del Ministero della salute)
Art. 16 (modificato).
(Commissione nazionale per il servizio trasfusionale)
1.
Il Ministero della Salute
e le Regioni e le Province Autonome definiscono,
nell'ambito dell'accordo di cui al comma 2 dell'articolo 5, la costituzione di una Commissione
Nazionale per il Servizio Trasfusionale, individuandone le
competenze e le modalità di funzionamento e prevedendo la
partecipazione alla stessa oltre che dei
rappresentanti delle Regioni, del Ministero della Salute,
di esponenti delle Associazioni di Volontariato e delle Società
Scientifiche di medicina trasfusionale , in forma paritetica.
di rappresentanti
individuati dalle associazioni nazionali dei pazienti affetti da
emofilia, leucemia, thalassemia .
Art. 17 (modificato).
(Principi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività
trasfusionali)
1. In
considerazione del fatto che l’autosufficenza di sangue e
derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e
sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è
richiesto il concorso delle Regioni e delle Province autonome e
delle aziende sanitarie, la presente legge definisce alcuni
principi generali di programmazione sanitaria
atti a favorire l’armonizzazione della legislazione delle
attività trasfusionali.
2.
A tale scopo a livello Regionale vengono:
a)
promossa
la donazione volontaria, periodica e non remunerata del sangue e
degli emocomponenti, favorendo lo sviluppo sul territorio
delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di
sangue;
b)
istituito
il sistema informativo
regionale dei servizi trasfusionali, in raccordo funzionale con
quello nazionale;
c)
definito
annualmente il programma di autosufficienza regionale,
individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli
di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento
del sistema, le modalità di compensazione intraregionale
ed interregionale ed i livelli di importazione ed
esportazione eventualmente necessari e
possibili
d)
definite
le modalità per la stipula di convenzioni con le ditte
produttrici di emoderivati, le modalità per l'invio degli
emoderivati alle aziende produttrici ed i controlli sulla
distribuzione degli emoderivati ottenuti
e)
definiti
i rapporti con la sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle
frazioni plasmatiche, nell’ambito delle convenzioni di cui
all’articolo 23, comma 4;
f)
effettuato
il controllo ispettivo delle
strutture trasfusionali in
relazione alle normative e procedure definite in ambito
regionale ed alle iniziative ed ai programmi di cui all'art. 11;
g)
attivati
programmi di monitoraggio e controllo
sui consumi di
sangue e dei suoi prodotti e sulla relativa spesa
sanitaria;
h)
promosse attività
di ricerca applicata e di sviluppo dei servizi nell'area della
medicina trasfusionale;
i)
promosso,
per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza, l’avvio
di sperimentazioni gestionali ex articolo 9 bis del decreto
legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, anche
in forma consortile tra diverse aziende della stessa regione o
di regioni diverse.
3.
A
livello regionale sono elaborati specifici progetti per la
promozione delle donazioni periodiche di sangue e di
emocomponenti al fine del raggiungimento dell’obiettivo
dell’autosufficienza regionale e nazionale. Per il
finanziamento dei progetti di cui al presente comma si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
4.
A
livello regionale sono, altresì,
definiti gli obiettivi per l'autosufficienza integrata
(regionale ed interregionale) e per l'assistenza in materia
trasfusionale
Capo V
MISURE PER IL COORDINAMENTO
Art. 18 (soppresso)
Compiti dell'Agenzia italiana per il sangue)
Art.19 (modificato)
(Compiti dell’Istituto superiore di sanità)
1.
L’Istituto superiore di sanità, nelle materie
disciplinate dalla presente legge, ed ai sensi dell’articolo
2, comma 5, lettera f),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, svolge le funzioni di
laboratorio di riferimento a livello nazionale e di controllo
per gli aspetti tecnico-scientifici della trasfusione del
sangue.
2.
A tale fine è istituita presso l’Istituto
Superiore di Sanità, con apposito decreto del Ministro della
Salute, d'intesa con la Conferenza permanete per i rapporti tra lo Stato e le
regioni, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, apposita struttura dotata delle
idonee risorse di personale, finanziarie, organizzative.
3.
L’ISS svolge in particolare le seguenti
funzioni:
a)
promuove la ricerca scientifica nel campo
immunotrasfusionale, con particolare riguardo alla prevenzione
delle malattie trasmissibili
b)
esercita il controllo sulle specialità farmaceutiche
emoderivate, secondo i criteri e le modalità definiti in base
alle normative nazionali e dell’Unione europea;
c)
esegue i controlli sulle metodiche diagnostiche
riguardanti il sangue relativamente alla qualità, alla
sicurezza, alla efficacia ed alla applicabilità della
regolamentazione vigente in materia, e formula proposte di
periodico aggiornamento della regolamentazione medesima in
relazione allo sviluppo delle nuove tecnologie;
d) promuove ed organizza il controllo di qualità
esterno riguardante le procedure e le metodiche diagnostiche in
campo trasfusionale, anche mediante l’utilizzo di strutture
esterne e dell’apporto di un Comitato di esperti appositamente
istituito.
e)
provvede inoltre alle ispezioni ed ai controlli sulle aziende
produttrici di emoderivati anche su richiesta delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano;
f)
definisce il programma nazionale di emovigilanza e ne cura
l’attuazione;
g)
promuove iniziative per il coordinamento dell’attività
di vigilanza e di controllo di competenza delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti delle
strutture trasfusionali e promuove i relativi programmi di
formazione;
2.
All’Istituto superiore di sanità è assegnato un
contributo aggiuntivo di lire 6.000 milioni per l’anno 2001 e
di 7.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 per lo
svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalla presente legge,
compresa la promozione di attività di ricerca a livello
nazionale. Al relativo onere si provvede a valere sulle
disponibilità finanziarie di cui all’articolo 12, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3.
ART 19 bis (inserito)
(coordinamento interregionale)
Nell'ambito dell'accordo di cui al comma 2 dell'articolo 5 il Ministero
della Salute, le Regioni e le Province Autonome individuano
gli strumenti operativi ed organizzativi per garantire un
coordinamento interregionale presso l'ASSR
e le modalità di raccordo con la Commissione di cui
all'art. 9
Art. 20 ( soppresso)
(strutture regionali di coordinamento)
Capo VI
MISURE PER L’AUTOSUFFICIENZA NAZIONALE
Art. 21 (modificato)
(Programma annuale per l’autosufficienza nazionale)
1.
L’autosufficienza del sangue e suoi derivati
costituisce un obiettivo nazionale finalizzato a garantire a
tutti i cittadini uniformi
condizioni di qualità e sicurezza della terapia trasfusionale.
La presente legge, riconoscendo la funzione sovra-regionale e
sovra-aziendale dell’autosufficienza, individua specifici
meccanismi di programmazione, organizzazione e finanziamento del
sistema trasfusionale nazionale.
2.
Il Ministro della salute, avvalendosi
del coordinamento interregionale individuato
nell'ambito dell’accordo di cui all’articolo 5 comma
2 delle presente legge, promuove
annualmente il programma di autosufficienza nazionale,
individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i
livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di
finanziamento del sistema, le modalità organizzative ed i
riferimenti tariffari per la compensazione tra le regioni e le
province autonome, i livelli di importazione ed esportazione
eventualmente necessari.
3.La
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano,
avvalendosi del coordinamento interregionale individuato
nell'ambito dell’accordo di cui all’articolo 5 comma
2 delle presente legge, determina, entro sei
mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il prezzo
unitario di cessione delle unità di sangue e dei suoi
componenti uniforme su tutto il territorio nazionale, oltre
alle modalità per il suo aggiornamento annuale,
nonché le azioni di incentivazione dell’interscambio
tra le aziende sanitarie all’interno della regione e tra le
regioni, secondo criteri che garantiscano un’adeguata copertura dei costi di
produzione e trasferimento del sangue e dei suoi prodotti, in
coerenza con gli indirizzi adottati in sede di programmazione
sanitaria nazionale.
4.
Tali disposizioni sono aggiornate annualmente
sulla base delle
indicazioni del coordinamento interregionale individuato
nell'ambito dell’accordo di cui all’articolo 5 comma
2 delle presente legge
e dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo.
Art. 22 (modificato)
(Produzione farmaci emoderivati)
1.
Le frazioni plasmatiche che non possono essere prodotte
con mezzi fisici semplici sono specialità farmaceutiche di
produzione industriale, soggette a registrazione e sottoposte,
in attesa del recepimento delle direttive 65/65/CEE e
75/319/CEE, a tutti i controlli della autorità sanitaria, ivi
compresi quelli previsti dalla direttiva 89/381/CEE in quanto
applicabile, da espletarsi sugli impianti produttivi delle
aziende preventivamente autorizzate, sul plasma di
origine e sulla produzione finale.
2.
Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone, uno
schema tipo di convenzione, in conformità del quale le regioni,
singolarmente o attraverso forme di accordi tra di loro, stipulano la convenzione
con i centri e le aziende di cui al comma 6 per la lavorazione
del plasma raccolto in Italia.
3.
Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma
2, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di
emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere
ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad
effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli
emoderivati oggetto della convenzione ubicati sul territorio
dell’Unione europea e
produrre gli stessi muniti dell’autorizzazione alla immissione
in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio
dell’Unione europea.
4.
Tali stabilimenti devono risultare idonei alla
lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti
nazionali e dell’Unione europea a seguito di controlli
effettuati dalle rispettive autorità nazionali responsabili ai
sensi dei propri ordinamenti e di quelli dell’autorità
nazionale italiana.
5.
Gli emoderivati prodotti, autorizzati alla
commercializzazione e destinati al soddisfacimento del
fabbisogno nazionale, devono derivare esclusivamente da plasma
italiano, sia come materia prima sia come semilavorati
intermedi. Presso i centri e le aziende di produzione deve
essere conservata specifica documentazione atta a risalire dal
prodotto finito alle singole donazioni, da esibire a richiesta
dell’autorità sanitaria nazionale o regionale.
6.
Il Ministro della salute, con proprio decreto, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e e con il
Coordinamento interregionale
di cui all’articolo 5 comma 2 delle presente legge, individua tra i centri e
le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati di
cui al presente comma quelli autorizzati alla stipula delle
convenzioni. In sede di prima applicazione della
presente legge il decreto di cui al presente comma è
adottato entro un anno dalla data della entrata in vigore della
legge medesima. Le convenzioni di cui al presente articolo
saranno stipulate decorsi due anni dall'entrata in vigore della
presente legge.
6.
I centri e le aziende di frazionamento e produzione
documentano, per ogni lotto di emoderivati, le regioni di
provenienza del plasma lavorato nel singolo lotto, il rispetto
delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme
stabilite dall’Unione europea, nonché l’esito del controllo
di Stato.
7.
Gli emoderivati, prima dell’immissione in commercio dei
singoli lotti, sono sottoposti al controllo di Stato secondo le
direttive emanate con decreto del Ministro della salute.
Art.23 (modificato).
(Importazione ed esportazione)
1.
L’importazione, l’esportazione del sangue e dei suoi
prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico e la
lavorazione del plasma per conto terzi affidata da committenti
esteri, sono autorizzate dal Ministero della salute secondo le
modalità stabilite con apposito decreto da emanarsi entro sei
mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Tale
previsione non si applica al sangue ed agli emocomponenti ad uso
autologo. L’eccedenza nazionale di sangue e dei suoi derivati
può essere esportata o per contribuire al raggiungimento degli
obiettivi dell’autosufficienza europea, o nell’ambito del
progetto della cooperazione internazionale, o per fini
umanitari.
2.
L’importazione di emoderivati pronti per l’impiego è
consentita a condizione che tali prodotti, nel paese di
provenienza, risultino autorizzati, da parte dell’autorità
sanitaria competente, alla commercializzazione per uso
terapeutico umano e siano stati sottoposti al controllo di Stato
secondo la procedura europea, con esito favorevole, in un
laboratorio della rete europea. (Official
medicines control laboratories – OMCL).
3.
Gli emoderivati importati da paesi non appartenenti
all’Unione europea prima della loro immissione in commercio
devono essere sottoposti, con esito favorevole, ai controlli di
Stato secondo le modalità previste dalle vigenti normative
nazionali in materia, da parte dell’Istituto superiore di
sanità, per assicurare anche la tracciabilità dei donatori e dei riceventi.
4.
L’importazione e l’esportazione di cellule staminali
emopoietiche per uso di trapianto è regolata dalla normativa
vigente in materia di trapianti.
Art.24 (modificato).
(Razionalizzazione dei consumi).
1.
La presente legge promuove la diffusione delle pratiche
del buon uso del sangue e dell’autotrasfusione sotto forma di
predeposito e recupero perioperatorio, sia nelle strutture
sanitarie pubbliche, sia, tramite apposite convenzioni con le
strutture trasfusionali di riferimento,
nelle strutture sanitarie private accreditate e non
accreditate.
2.
A tale fine, le Regioni promuovono presso i presidi ospedalieri la istituzione del Comitato
ospedaliero per il buon uso del sangue, con il compito di
effettuare programmi di controllo sulla utilizzazione del sangue
e dei suoi prodotti e di monitoraggio delle richieste
trasfusionali.
Art.25 (modificato).
(Sistema informativo dei servizi trasfusionali)
1.
E’ istituito il sistema informativo dei servizi
trasfusionali all’interno del sistema informativo sanitario
nazionale.
2.
Con decreto del Ministro della salute, da emanare,
d’intesa con la Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentita l’Autorità
per l’informatica nella pubblica amministrazione, sono
definite le caratteristiche del sistema informativo di cui al
presente articolo e la tipologia dei flussi informativi tra il
Ministero della salute, le Regioni, l’ASSR
e l’Istituto superiore di sanità .
3.
Il sistema di cui al presente articolo rileva anche i
dati sulla appropriatezza delle prestazioni di medicina
trasfusionale, dei relativi costi e dei dati del sistema di
assicurazione qualità al fine di elaborare valutazioni sulla
efficienza ed efficacia della programmazione regionale e
nazionale.
4.
Il decreto di cui al comma 2 reca inoltre il sistema di
codifica che, nel rispetto delle norme sulla tutela e
riservatezza dei dati sensibili, identifica il donatore e il
ricevente, nonché gli emocomponenti e le strutture
trasfusionali.
5.
Per l’istituzione del sistema informativo dei servizi
trasfusionali e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa
massima di lire 8.500 milioni per l’anno 2001, di lire 6.300
milioni per l’anno 2002 e di lire 2.300 milioni a decorrere
dall’anno 2003. Tale
spesa è a carico dello stato e le modalità operative di
organizzazione ed implementazione sono definite dalle regioni.
Capo VII
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI
Art 26 (modificato).
(Requisiti minimi organizzativi,tecnologici e strutturali)
1.
Con accordo
sancito tra il Presidente del Consiglio dei ministri e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, vengono definiti i
requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività
trasfusionali. Tali requisiti saranno periodicamente
aggiornati in relazione all’evoluzione delle esigenze
organizzative ed al progresso scientifico e tecnologico del
settore.
Art . 27 (.non modificato)
(Accreditamento delle strutture trasfusionali)
1.
Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro sei mesi dalla di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 17, definiscono i requisiti per
l’accreditamento delle strutture trasfusionali, nonché le
procedure per la richiesta, la verifica dei requisiti previsti e
la concessione dell’ accreditamento delle strutture
trasfusionali, nel rispetto delle normative nazionali e
comunitarie in materia e tenendo conto delle indicazioni
specifiche di ogni singola regione. 2.
Le strutture trasfusionali
possono effettuare le attività per le quali sono state
accreditate solo dopo aver formalmente ricevuto
l’accreditamento da parte delle autorità regionali
competenti.
3.
L’accreditamento è concesso per un periodo di tempo
limitato ed è rinnovabile, secondo i tempi e le procedure
definiti dalle normative regionali.
4.
Le egioni e
le pr ovince autonome di Trento e di Bolzano provvedono infine
ad emanare disposizioni in merito alla gestione transitoria
dell’accreditamento delle strutture trasfusionali già
operanti, al fine di consentire alle stesse di adeguarsi ai
requisiti previsti.
5.
Le autorità regionali competenti organizzano ispezioni e misure di
controllo delle strutture trasfusionali ad intervalli regolari
per garantire che le condizioni poste ai fini del rilascio
dell’accreditamento siano rispettate.
Capo VIII
NORME PER LA QUALITÀ E SICUREZZA DEL SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI
Art.28 (modificato).
(Disposizioni relative alla qualità e sicurezza del sangue
e dei suoi prodotti)
1.
Le direttive relative alla qualità e sicurezza del
sangue e dei suoi prodotti sono emanate, d’intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministro della salute con apposito decreto da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge ed aggiornate periodicamente in relazione al
progresso scientifico e tecnologico
in coerenza con la normativa comunitaria e sentita la commissione di cui
all'art.9.
2.
Le direttive di cui al comma 1 riguardano tutti gli
aspetti scientifici e tecnologici relativi alla qualità e
sicurezza del sangue e degli emocomponenti, con particolare
riferimento:
a) alle
informazioni da fornire ai donatori;
b)
alle informazioni da richiedere ai donatori;
c) alla definizione delle procedure per l’accertamento
dell’idoneità alla donazione;
d) alle modalità di raccolta e lavorazione del sangue e degli
emocomponenti;
e) ai controlli di laboratorio praticati su ogni singola donazione
ed ai controlli periodici;
f) ai requisiti di qualità del sangue e degli
emocomponenti;
g) ai requisiti in materia di etichettatura;
h) alle modalità di conservazione e congelamento;
i) alle procedure e ai test
di laboratorio relativi alla distribuzione.
3.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adottano tutte le misure atte a garantire la rintracciabilità
delle unità di sangue, di emocomponenti e dei farmaci
emoderivati prodotti in convenzione o importati, che consenta di
ricostruirne il percorso dal momento del prelievo fino alla
destinazione finale. A tale fine le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano emanano direttive affinché le
strutture trasfusionali adottino adeguati sistemi di
registrazione e di archiviazione dati che consentano
l’identificazione univoca dei donatori e delle donazioni di
sangue e dei relativi prodotti fino alla destinazione finale.
4.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
emanano direttive affinché le strutture trasfusionali adottino
un sistema di registrazione e di archiviazione dati relativo
alle informazioni fornite ai donatori, alle informazioni
richieste ai donatori, ai dati relativi all’accertamento
dell’idoneità dei donatori, ai controlli di laboratorio
praticati sulle singole donazioni ed ai test
effettuati per la distribuzione del sangue e degli
emocomponenti.
5.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono all’istituzione di un sistema di emovigilanza, coordinato con il programma nazionale di cui all'art. 11,
che consenta di raccogliere ed elaborare informazioni
riguardanti gli incidenti e le reazioni indesiderate connessi
alla raccolta, al controllo, alla lavorazione, alla
conservazione ed alla distribuzione del sangue e dei suoi
prodotti.
6.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad emanare le
necessarie disposizioni affinché tutte le strutture
trasfusionali istituiscano e mantengano in essere un sistema di gestione
per la qualità. La adozionedel
sistema di gestione per
la qualità riguarderà l’insieme di tutte le attività
svolte dalle strutture trasfusionali ed in particolare la
definizione di strumenti di pianificazione, controllo, garanzia
e miglioramento continuo della qualità. Le strutture
trasfusionali e le loro
articolazioni organizzative, nonché le unità di raccolta gestite dalle
associazioni e federazioni del volontariato, sono tenute a
raccogliere, aggiornare e conservare la documentazione relativa
alle procedure organizzative ed operative adottate. Ai
fini della prevenzione dell'errore trasfusionale deve essere
adottata ogni misura di sicurezza anche attraverso strumenti
informatici, ove possibile, per l'identificazione del paziente,
dei suoi campioni di sangue e delle unità assegnate, sia nel
servizio trasfusionale che nel reparto clinico.
7.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano misure che
garantiscano l’anonimato e la riservatezza delle informazioni
sanitarie relative ai donatori, con particolare riferimento a
quelle ottenute ai fini dell’accertamento dell’idoneità
alla donazione.
8.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottano misure che favoriscano la partecipazione del personale
delle strutture trasfusionali , nonché
i soggetti principali utilizzatori degli emocomponenti, ai
programmi regionali e nazionali di formazione per le
attività di medicina trasfusionale..
Capo IX
SANZIONI
Art.29 (non modificato)
(Sanzioni)
1.
Chiunque preleva, procura, raccoglie, conserva o
distribuisce sangue, o produce al fine di mettere in commercio o
mette in commercio prodotti del sangue al di fuori delle
strutture e senza le autorizzazioni previste dalla legge o per
fini di lucro, è punito con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa da lire 400.000 a lire 20.000.000. Se il colpevole
è persona che esercita la professione sanitaria, alla condanna
segue l’interdizione dall’esercizio della professione per
uguale periodo.
2.
Nei casi indicati dal comma 1, l’azienda unità
sanitaria locale competente per territorio dispone la chiusura
della struttura non autorizzata.
3.
Chiunque cede il proprio sangue o i suoi componenti a
fini di lucro è punito con l’ammenda da lire 300.000 a lire
3.000.000.
Capo X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 30 (non modificato)
(Strutture equiparate)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano
anche alle strutture trasfusionali degli istituti e delle
cliniche universitarie, degli istituti ed enti ecclesiastici
classificati che esercitano l’assistenza ospedaliera,
dell’ospedale Galliera di Genova, degli ospedali dell’Ordine
Mauriziano di Torino, degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e al servizio trasfusionale militare.
2. Per il personale delle strutture di cui al comma 1, ad
eccezione del personale della sanità militare, vigono i criteri
di equiparazione di cui al decreto del Ministro della sanità 27
gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27
del 30 gennaio 1976, e al decreto del Presidente della
repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 31 ( modificato).
(Centri trasfusionali gestiti per convenzione dalle associazioni di
volontariato o private e centri trasfusionali della CRI)
1.
Le regioni, possono trasferire alle aziende sanitarie, nonché ai policlinici
universitari e agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, le strutture trasfusionali gestite per convenzione
dalle associazioni di donatori volontari o dalle strutture
private.
2.
Il Centro Nazionale Trasfusione Sangue (C.N.T.S.)
ed i centri trasfusionali della Croce Rossa Italiana e
le attività ad essi collegate nonché
i beni ed i finanziamenti stanziati per le attività
trasfusionali, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono trasferiti con decreto del
Ministro della salute e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e
Regioni alle Aziende sanitarie indicate dalla regione di competenza.
3.
Il trasferimento dei beni mobili delle strutture di cui
al comma 1 e 2 avviene sulla base di valori risultanti dai
rispettivi bilanci ovvero mediante trasferimento dei beni
medesimi, dei debiti e dei crediti secondo la disciplina della
cessione di azienda. Il trasferimento dei beni immobili, ove
richiesto dagli enti destinatari del medesimo, avviene sulla
base del loro valore di mercato.
4.
Il personale delle strutture e dei centri trasfusionali
di cui ai commi 1 e 2, con rapporto di lavoro subordinato da
almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente
legge, purché occupante, con orario non inferiore alle 28 ore
settimanali, posti in organico vigenti alla data del 31 dicembre
1988, o posti istituiti in specifici e successivi ampliamenti o
modifiche approvate dall’autorità competente, è trasferito
alle aziende sanitarie indicate dalla regione di competenza.
Tale personale è inquadrato nei ruoli nominativi regionali in
base alle tabelle di equiparazione di cui all’allegato 1
annesso al regolamento adottato con Decreto del Ministro della
sanità 8 ottobre 1993, n.
590. I requisiti e le condizioni inerenti alle
qualifiche, ai livelli, all’esercizio di funzioni,
all’anzianità di servizio sono riferiti a quelli definiti dal
medesimo decreto. L’eventuale maggiorazione del trattamento
economico in godimento all’atto del suddetto trasferimento,
purché legittimamente acquisita, è mantenuta quale assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti.
5.
Il personale trasferito ai sensi del presente articolo è
obbligatoriamente iscritto, ai fini del trattamento di
quiescenza, all’Istituto nazionale di previdenza per
dipendenti dell’amministrazione pubblica. Per la
ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi
connessi con il servizio prestato presso i centri trasfusionali
di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie di
previdenza diverse, si applica l’articolo 6 della legge 7
febbraio 1979 n. 29.
6.
Restano fermi i provvedimenti di trasferimento del
personale delle strutture e dei centri di cui ai commi 1 e 2
effettuati precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge. Al personale trasferito si applicano i benefici
di cui al comma 5.
Art. 32 (non modificato).
(Servizio trasfusionale delle Forze armate)
1.
Le Forze armate organizzano autonomamente il servizio
trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le
competenze previste dalla presente legge.
2.
Nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria
impartite ai militari, l’autorità militare favorisce la
cultura della donazione volontaria di sangue e dei suoi
componenti da parte dei militari di leva presso le strutture
trasfusionali militari e civili.
3.
Il servizio trasfusionale militare coopera con le
strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero
dell’interno e del Dipartimento della protezione civile, al
fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessità
trasfusionali per le situazioni di emergenza, il mantenimento di
adeguate scorte di prodotti del sangue.
4.
Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1, 2
e 3 è stipulata apposita convenzione tra le Regioni e
Province autonome e il Ministero della Difesa, secondo lo schema
tipo di convenzione da emanarsi con decreto del Ministro della
salute entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 33 (non modificato).
(Relazione al Parlamento)
1.
Il Ministro della salute riferisce al Parlamento, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sullo stato di attuazione della legge stessa e,
annualmente, sullo stato dell’organizzazione del sistema
trasfusionale nazionale.
Art. 34 (modificato).
(Copertura finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge, ad esclusione di quelli derivanti dalle autorizzazioni di
spesa di cui agli articoli
5 comma 2, si provvede nell’ambito e
nei limiti della
quota capitaria di finanziamento per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza
determinato in sede di riparto annuo tra le regioni e le
province autonome del fabbisogno per il Servizio
sanitario nazionale, così come integrabile dai
finanziamenti ripartiti ai sensi dell’articolo 1 comma 34 e 34
bis della legge 23 dicembre 1996, n.
662, modificata dall’articolo 33 della legge 27 dicembre 1997, n.
449
2.
Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui
agli articoli 13 comma 3, art. 20 e art. 25,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della sanità per
l’anno 2001 e l’accantonamento
relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per gli
anni 2002 e 2003.
3.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 35 (modificato).
(Abrogazioni)
1.
E’ abrogata la legge 4 maggio 1990, n.
107.
2.
Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di
attuazione previsti dalla presente legge restano vigenti i
decreti di attuazione della legge 4 maggio 1990, n.
107.
3.
Le convenzioni stipulate dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 1, comma
8 e 10, comma 2
della legge 4 maggio 1990, n.
107, con deliberazione regionale, possono essere prorogate fino alla
entrata in vigore delle nuove convenzioni previste dagli
articoli 5, comma 2 punto b e 13, comma 2 della presente legge.
Art. 35
bis ( inserito)
(Disposizioni
per le Regioni a Statuto Speciale e per le Province Autonome di
Trento e Bolzano)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano e
compatibilmente con lo statuto speciale e le relative norme di
attuazione.
Allegato tecnico 1 (non
modificato)
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge si intendono per:
a)
attività trasfusionali: le attività riguardanti la
promozione del dono del sangue, la raccolta di sangue intero,
emocomponenti e cellule staminali emopoietiche autologhe,
omologhe e cordonali; il frazionamento con mezzi fisici
semplici; la validazione, la conservazione e la distribuzione
del sangue umano e dei suoi componenti, nonchè le attività di
medicina trasfusionale;
b)
sangue: le unità di sangue umano intero omologo ed
autologo;
c)
emocomponenti: i prodotti ricavati dal frazionamento del
sangue con mezzi fisici semplici o con aferesi;
d)
emoderivati: i farmaci plasmaderivati ovvero le specialità
medicinali estratte dall’emocomponente plasma mediante
processo di lavorazione industriale, secondo le modalità
stabilite dall’articolo 22;
e)
prodotti del sangue: gli emocomponenti e gli emoderivati.
f)
emovigilanza : sistema di sorveglianza basato su una
raccolta continua e standardizzata di dati e sulla loro analisi,
che monitorizza tutti gli eventi inattesi o indesiderati
riferibili alla donazione o alla trasfusione di sangue, compresi
gli errori trasfusionali, e che include dati sulla prevalenza e
l'incidenza di marcatori virali nei donatori e sul numero di
pazienti e di emocomponenti trasfusi.
Roma, 7 marzo 2002