FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Documenti approvati
 

15 aprile 2003

 

 

DISEGNO DI LEGGE “DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA PREVIDENZIALE, MISURE DI SOSTEGNO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ALL’OCCUPAZIONE STABILE E RIORDINO DEGLI ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA”

 

Punto 2) Odg Conferenza Unificata

 

 

Il disegno di legge “Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria” viene sottoposto al parere della Conferenza unificata ad iter parlamentare ormai in fase avanzata.

Il provvedimento, approvato dalla Camera dei Deputati il 27 febbraio 2003, è attualmente all’esame della Commissione XI del Senato. Si sottolinea, pertanto, la difficoltà per le Regioni di incidere in modo efficace sulle disposizioni contenute nel provvedimento a causa dell’intempestivo coinvolgimento delle stesse.

Nel merito, il disegno di legge-delega contiene disposizioni che, attenendo alla “previdenza sociale”, rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del comma 2, lett. o) dell’articolo 117 della Costituzione e disposizioni che, afferendo alla materia “previdenza complementare e integrativa”, rientrano nella competenza concorrente  dello Stato e delle Regioni ex art. 117, comma 3 della Costituzione.

Per questi motivi, le Regioni ritengono che il disegno di legge in questione rientri correttamente nelle competenze esclusive dello Stato solo per quanto riguarda le norme sulla previdenza obbligatoria e sul riordino degli istituti previdenziali, mentre vada integrato e modificato per la parte che riguarda la previdenza complementare e integrativa, nonché per le disposizioni sulle politiche attive per l’impiego, che rientrano nella competenza legislativa congiunta dello Stato e delle Regioni.

Al riguardo, nel ribadire quanto già rappresentato nel documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 28 febbraio 2002 e presentato in sede di audizione parlamentare alla Commissione XI della Camera dei Deputati, si rileva l’assoluta mancanza di disposizioni che rinviino alla competenza regionale in materia.

Si rappresenta, altresì, come nel disegno di legge non sia fatto alcun riferimento alla salvaguardia della potestà legislativa regionale attraverso la partecipazione delle Regioni alla procedura di approvazione degli schermi di decreti legislativi attuativi per i quali è prevista solo l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Lo stesso dicasi per l’approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale (art.8).

 

Si propongono, pertanto, i seguenti emendamenti:

 

·         all’articolo 1, comma 1 dopo le parole “Il Governo” inserire le seguenti parole “nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di previdenza complementare e integrativa dalla legge costituzionale n.3 del 2001”;

 

·         all’articolo 1, comma 2 lett. g), dopo le parole “ forme pensionistiche complementari” inserire le parole “anche a livello territoriale”;

 

·         all’articolo 1, comma 2 lett. p) dopo la parola “applicare” sostituire il termine “progressivamente” con il termine “contestualmente”.

Si rileva infatti l’opportunità in coerenza con il principio di armonizzazione tra il settore privato e quello pubblico sancito dalla legge di riforma 335/95, di estendere contestualmente – e non progressivamente come affermato nel testo di delega – i principi e i criteri direttivi previsti per il rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche nel rispetto della specificità dei singoli settori, tra cui in particolare il superamento del divieto di cumulo, lo smobilizzo del TFR per favorire il decollo anche nel settore del pubblico impiego della previdenza complementare.

 

·         all’articolo 7, comma 8 sostituire le parole “di cui ai commi 4, 5, 6 e 7” con le parole “di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8bis”;

 

·         all’articolo 7, dopo il comma 8, aggiungere un comma 8 bis del seguente tenore: “Sugli schemi di decreti legislativi di cui al comma 4 che riguardano la materia della previdenza complementare il Governo acquisisce, prima della trasmissione alle Camere l’intesa della Conferenza Unificata”;

 

·         all’articolo 8, dopo il comma 1 è inserito un comma 1 bis del seguente tenore: “Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo acquisisce, prima della trasmissione del provvedimento alle Camere il parere della Conferenza Unificata”.

 

Si richiama, altresì, la necessità di prevedere espressamente all’articolo 1, comma 2 lett. i) la presenza delle Regioni negli organismi di vigilanza sulla gestione dei fondi complementari (oggi appiattita in modo unilaterale sul Ministero del Lavoro) a modifica delle precedenti disposizioni del D.Lgs. 124/93 richiamato, che appare ampiamente superato alla luce del D.Lgs. 112/98.

Parimenti, rientrano nella competenza legislativa congiunta Stato/Regioni le disposizioni del disegno di legge delega inerenti la lettera m) dell’art. 1, relativamente alle misure specifiche volte all’emersione del lavoro sommerso dei pensionati, nonché la questione della riforma degli ammortizzatori sociali, già previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 469/97, per i quali appare definitivamente necessaria la chiarificazione di appartenenza all’area previdenziale o di assistenza nell’ambito delle politiche attive regionali del lavoro.

Anche per tali punti va dunque esplicitato il richiamo alla competenza normativa congiunta, limitando le disposizioni ai principi fondamentali, e non alle norme di dettaglio, riservate invece alle Regioni, precisando peraltro che tali disposizioni devono essere attuate nell’ambito dei piani regionali di politiche attive del lavoro.

 

 

 

Roma, 15 aprile 2003