FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Documenti approvati
 

12 giugno 2003

 

 

 

EMENDAMENTI ALLA BOZZA DI ACCORDO DELLA CONFERENZA UNIFICATA SULL’ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 34 COMMA 11

DELLA LEGGE FINANZIARIA 2003

 

Punto 4) Odg. Conferenza Unificata

 

 

 

 

 

 

 

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni in relazione allo schema di Accordo per l’attuazione delle disposizioni dell’articolo 34 comma 11 della Legge Finanziaria formula i seguenti emendamenti ritenuti vincolanti, ed in particolare quello di cui al punto 3 dello schema, ai fini dell’assenso all’Accordo.

 

 

Emendamento al punto 2 dell’accordo:

 

alla fine del periodo inserire la seguente frase:

“Qualora nel corso dell’anno 2003 si procedesse ad ulteriori passaggi di personale dallo Stato alle Regioni, le stesse potranno procedere alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche integrandole con i posti necessari”.

 

 

Emendamento al punto 3 dell’accordo:

 

all’inizio del comma inserire la seguente frase:

“ Fatte salve le assunzioni conseguenti a procedure già attivate o in corso per l’anno 2002 e precedenti,”.

 

 

Emendamento al punto 5 dell’accordo:

 

Sostituire le parole "entro il limite del 50% complessivo delle cessazioni del personale appartenente al ruolo sanitario dei medesimi enti" con:

"entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dall'art. 34 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289" .

 

inserire alle parole “entro i limiti dell’Accordo Stato Regioni dell’8 agosto 2001” le parole “e comunque entro i limiti dell’Accordo Stato Regioni dell’8 agosto 2001”

 

 

Emendamento al punto 6 dell’accordo :

 

Dopo il punto 6 dell’Accordo inserire un punto 6 bis del seguente tenore:

“Le Regioni e i rispettivi enti strumentali e dipendenti per i quali sussistano provvedimenti che dichiarano lo stato di emergenza derivante da terremoti o calamità naturali sono esclusi fdagli adempimenti previsti dall’articolo 34, comma 11 della Legge Finanziaria.”

 

 

 

 

 

 

Inserire un punto 24 bis alla schema di accordo :

 

“In relazione a quanto previsto dall’articolo 95 comma 2 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, le disposizioni del presente Accordo non si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome.”

 

Si evidenzia, inoltre l’esigenza di prevedere esplicitamente:

 

§         un’apposita norma che chiarisca l’esclusione delle Ipab dall’ambito applicativo dell’accordo;

 

 

 

Roma, 12 giugno 2003