FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Documento approvato
 

Roma, 10 luglio 2003

Rinnovo degli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N., medici e altre professionalità sanitarie

(testo non definitivo. Il testo definitivo sarà pubblicato su:
http://www.governo.it/Conferenze/c_stato_regioni/atti/index.asp )

(comma 27, articolo 52, legge 27 dicembre 2002, n.289)

Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il S.s.n.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che attribuisce a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall’art.4 del medesimo decreto;

VISTO l’articolo 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che in questa Conferenza, Governo, Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;

VISTO l’art.48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art.8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il comma 27 dell’art.52 della legge 27 dicembre 2002, n.289, nella parte in cui recita: “Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”;     

ACQUISITO l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome espresso in questa seduta, ai sensi dell’art.4, comma 2 del succitato decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

Il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano,

CONSIDERATO il nuovo assetto costituzionale delle autonomie, delle fonti e dei rispettivi limiti di competenze, determinato a seguito della revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, che implica una nuova attribuzione di funzioni in materia di accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il S.s.n., allo Stato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, da cui deriva che al livello della contrattazione nazionale spetta definire le garanzie per i cittadini e per gli operatori, ed alle Regioni spetta la definizione degli istituti contrattuali e le funzioni di indirizzo e coordinamento per il livello aziendale; deve comunque essere consentito alla singola Regione concordare altre forme sperimentali di rapporto.

RITENUTO di rileggere le principali normative di riferimento del settore per verificare quali siano i vincoli sostanziali e procedurali da considerare non più cogenti e pertanto superabili in sede di definizione del nuovo procedimento di contrattazione collettiva relativo agli accordi con il personale convenzionato con il S.s.n., al fine di dare attuazione alla disposizione di cui al comma 27, dell’art.52, della legge 27 dicembre 2002, n.289, nella parte presa qui in considerazione;

sancisce il seguente accordo

Articolo 1

(Delegazione di parte pubblica)

1.      La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli AA.CC.NN. con il personale convenzionato con il S.s.n. è costituita dalla Struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (di seguito denominata “Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati – SISAC”), di cui all’art.52, comma 27, della legge n.289/02, composta dai rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designato dai rispettivi Ministri.

2.      Le modalità operative per il funzionamento della SISAC sono definite dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 2

(Sede della delegazione)

1.      La delegazione ha sede presso la segreteria della SISAC.

Articolo 3

(Parte sindacale)

1.       La parte sindacale è costituita dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria individuate in base al criterio, determinato dalle disposizioni vigenti, della consistenza associativa rilevata dalla SISAC in collaborazione con il Ministero della salute.

Articolo 4

(Poteri di indirizzo nei confronti della SISAC)

1.      Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano il potere di indirizzo nei confronti della SISAC attraverso il comitato di settore del comparto sanità previsto dal comma 1 dell’art.41 del d.lgs n.165/2001, alla cui disciplina fa rinvio la citata legge n.289/02.

Articolo 5

(Procedimento di contrattazione collettiva)

1.      Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dal comitato di settore del comparto sanità prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale della SISAC. Gli atti di indirizzo sono sottoposti, nei limiti stabiliti dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, al Governo che, nei termini fissati dal comma 1 dell’art.47 del d.lgs n.165/2001, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene gli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.

2.      La SISAC informa costantemente il comitato di settore del comparto sanità e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

3.      Raggiunta l’ipotesi di accordo siglata dalla delegazione di parte pubblica e dai sindacati, la SISAC acquisisce il parere favorevole del comitato di settore del comparto sanità sul testo e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore del comparto sanità esprime, con gli effetti di cui al precedente articolo 4, il proprio parere entro trenta giorni dalla comunicazione della SISAC.

4.      Acquisito il parere favorevole sull’ipotesi di accordo, nei tre giorni successivi la SISAC trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti certifica l’attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con la Conferenza Stato-regioni e con il Ministro dell’economia e finanze. Gli esperti sono nominati prima che l’ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.

5.      La Corte dei conti delibera nei termini fissati dal comma 5 dell’art.47 del d.lgs n.165/2001, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L’esito della certificazione viene comunicato dalla Corte dei conti alla SISAC, al comitato di settore del comparto sanità e al Governo. Se la certificazione è positiva, l’ipotesi di accordo collettivo è oggetto d’intesa nella Conferenza Stato-regioni, di cui all’art.3 del d.lgs n.281/97.

6.      Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, la SISAC, sentito il comitato di settore del comparto sanità, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Le iniziative assunte dalla SISAC in seguito alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

7.      In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi nei termini fissati dal comma 7 dell’art.47 del d.lgs n.165/2001, decorsi i quali l’ipotesi di accordo collettivo è oggetto d’intesa nella Conferenza Stato-regioni, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente.

8.      Gli accordi collettivi nazionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 6

(Interpretazione autentica degli accordi collettivi nazionali)

1.      Quando insorgano controversie sull’interpretazione degli accordi collettivi nazionali, la SISAC e le organizzazioni sindacali che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui al precedente art.5, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza dell’accordo.