FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Documento approvato
 

Roma, 10 luglio 2003

SCHEMA DI LINEE GUIDA PER LA PREPARAZIONE, L’ESECUZIONE E LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 5, COMMA 1, DEI DECRETI MINISTERIALI 24 APRILE 2001 E per la determinazione DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ PER IL RILASCIO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI CUI ALL’ARTICOLO 10 DEI MEDESIMI DECRETI

LE REGIONI

-         prendono atto della richiesta di parere pervenuta dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas sullo schema di linee guida in oggetto, come richiesto dall’articolo 5 comma 5 dei Decreti Ministeriali 24/04/01 sull’efficienza energetica;

-         rilevano che il provvedimento cd “linee guida” costituisce solamente una parte di un complesso e articolato sistema di regole che dovrà disciplinare l’attuazione dei decreti 24 aprile 2001 e con essa il rilascio di “titoli di efficienza energetica”; sottolineano quindi la difficoltà di esprimersi solo sugli elementi di dettaglio tecnico contenuti nel documento citato senza avere cognizione dell’intero disegno attuativo dei decreti in oggetto;

-         ricordano che la materia dell’efficienza e risparmio energetico è competenza legislativa concorrente regionale e gli stessi decreti ministeriali 24/04/01 riconoscono la competenza programmatoria regionale nella determinazione e conseguimento degli obiettivi di uso razionale dell’energia;

-         rilevano la necessità di costituire nel campo del conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e uso razionale dell’energia e in particolare nel nascente sistema dei titoli di efficienza energetica un quadro di rapporti fra i provvedimenti esecutivi dell’Autorità e gli atti di normazione e programmazione regionali;

-         rilevano altresì la necessità di dar luogo a strumenti stabili di concertazione tra Regioni ed Autorità, in ragione del principio di leale collaborazione, al fine di raccordare le funzioni e i compiti di competenza regionale e dell’Autorità

TUTTO CIÒ PREMESSO

-         auspicano che anche nella definizione delle prossime delibere dell’Autorità relative ai decreti 24/04/01 come sull’eventuale revisione dei decreti stessi (se questa si evidenziasse necessaria) si attui un confronto preventivo tra i Ministeri interessati, le Regioni e l’Autorità;

-         ritengono importante un coinvolgimento delle Regioni nella gestione del sistema nazionale dei titoli di efficienza energetica e un coordinamento fra tale sistema e le competenze che le regioni devono esercitare nello stesso campo;

-         colgono l’occasione per richiedere ai Ministri per le Attività Produttive e per l’Ambiente e il Territorio un incontro, al fine di chiarire gli aspetti di carattere generale ancora irrisolti, in ordine ad una più efficace e concertata attuazione dei decreti in oggetto;

-         ribadiscono che il disegno generale dell’iniziativa debba dare risposta positiva alle questioni già poste dalle Stesse inerenti:

1)      la diffusione territoriale degli interventi, garantendo una ricaduta minima per tutte le Regioni in termini di investimenti per l’efficienza energetica realizzati,

2)      la definizione delle modalità di copertura economica degli interventi, anche al fine di non generare inopportune competizioni territoriali e sprechi di risorse,

3)      il riconoscimento dei compiti di programmazione energetica delle Regioni nel contesto operativo della materia in oggetto

4)      l’esercizio del ruolo delle Regioni nel contesto attuativo in oggetto;

-         formulano in particolare sul provvedimento in oggetto le seguenti osservazioni e proposte di modifica di cui all’allegato A.

 

Roma 10 luglio 2003

ALLEGATO A

PROPOSTE DI MODIFICA DELLE REGIONI ALLO SCHEMA DI “LINEE GUIDA” DI CUI AI DECRETI MINISTERIALI 24/04/01 (DELIBERA DELL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 01/04/03 N.28)

Deve essere disposta la delega dell’Autorità alla Regione laddove questa esprima l’interesse e la disponibilità, dietro il riconoscimento e copertura dei relativi costi sostenuti per lo svolgimento:

·        il parere preliminare di conformità di cui all’art. 11 e all’art. 6 comma 1;

·        la verifica e certificazione di cui all’art. 13;

·        i controlli di cui all’art. 15.

La richiesta di parere ai Ministeri non può essere in via ordinaria ma deve essere prevista solo come opportunità da attivarsi per straordinarie esigenze individuate caso per caso; altrimenti si configurerebbe come un ingiustificato aggravio del procedimento.

Devono essere fatte salve le competenze e le specificità delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome.

Articolo 1

-          Comma 1: Implementare con la definizione di ulteriori termini, ad esempio risparmio lordo incrementale, risparmio specifico lordo, fattore di persistenza. Questi concetti sono contenuti dentro il provvedimento ma non sono stati inseriti tra le definizioni.

Articolo 2

-          Comma 2: il comma va rafforzato al fine di garantire la necessaria trasparenza e correttezza delle informazioni e accesso alla realizzazioni degli interventi nella logica del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico al minimo costo. Bisogna evitare che i distributori di energia monopolizzino il sistema e che realizzino gli obiettivi offrendo il miglior servizio al prezzo minimo e garantendo la partecipazione degli altri operatori. I costi devono essere ridotti al massimo e non scaricati semplicemente sulle tariffe nazionali .Al riguardo potrebbe essere previsto un potere ispettivo delle Regioni.

Articolo 5

-          Comma 6: chiarire se ci si riferisce ai progetti standardizzati o a quelli analitici.

Articolo 10

-          Per rafforzare il ruolo delle imprese minori occorre rivedere le soglie dei titoli.

Articolo 13

-          Inserire dopo il comma 1 un comma di questo tenore: “E’ fatto divieto ai titolari di progetti di richiedere la verifica e certificazione di interventi realizzati con il contributo finanziario delle Regioni e Province Autonome, salvo consenso, anche a titolo oneroso, rilasciato da parte di dette Amministrazioni”. Ciò al fine di evitare episodi puramente speculativi rispetto ad interventi già promossi con l’incentivo del finanziamento pubblico.