FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Documento approvato
 

Roma, 10 luglio 2003

POSIZIONE DELLE REGIONI SUGLI SVILUPPI DERIVANTI DALL’ITER PARLAMENTARE DEL DISEGNO DI LEGGE “MARZANO” INTITOLATO “RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI STOCCAGGIO E VENDITA DI GPL E DI GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI”

LE REGIONI

-           in considerazione degli sviluppi, delle integrazioni e delle modifiche intercorse al disegno di legge in oggetto nel corso del suo esame alla Camera;

-           preso atto altresì della emanazione del D.L. 25/03 “disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico” (come convertito con modificazioni nella legge 83/03), ulteriore utilizzo dello strumento della decretazione di urgenza nel settore energetico;

-           ritenendo che la materia richieda un quadro condiviso di indirizzi e linee guida di programmazione di medio-lungo termine, un assetto razionale e coordinato degli strumenti pubblici di intervento, il buon funzionamento dei circuiti di coesione istituzionale, assicurando la tenuta degli strumenti di raccordo e concertazione nell’approccio ai problemi di funzionamento unitario dei mercati dell’energia e ai problemi di impatto territoriale degli impianti e delle attività, di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, di ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema sociale e produttivo, promuovendo la diretta corresponsabilizzazione delle istituzioni territoriali al conseguimento dei più rilevanti obiettivi di interesse generale

Ritengono di dover formulare al governo le seguenti considerazioni:

-           Si richiamano e confermano tutte le osservazioni e richieste di modifiche presentate in sede di parere sul disegno di legge in oggetto nella seduta della Conferenza Unificata del 5/09/2002.

-           Si esprime viva preoccupazione per gli scenari che il contenuto complessivo delle normative in via di definizione o appena emanate prefigura e comporta.

Il DDL richiamato doveva presentarsi come la legge di definizione dei principi fondamentali della materia e formare un quadro di riferimento in cui le Regioni e gli Enti locali potessero validamente esplicare le loro funzioni legislative, regolamentari, amministrative. Doveva quindi presentarsi come esempio di un nuovo modo di normare da parte dello Stato in conformità e applicazione della modifica costituzionale apportata con la L.C. 3/2001.

Sia il disegno di legge sia gli interventi di decretazione di urgenza nel contempo sopravvenuti risultano invece contenere le più svariate e minuziose disposizioni, senza peraltro che si delinei un quadro strategico chiaro e stabile di politica nazionale del settore.

Il rinvio, poi, a numerosi decreti attuativi oltre a comportare una eccessiva normazione in capo allo Stato può diventare ancora più norma di dettaglio e quindi di violazione del nuovo dettato costituzionale.

-           In particolare relativamente alle modifiche sopravvenienti al testo del DDL nell’iter parlamentare in corso (e prendendo a riferimento il testo 13/06/03 – presentato alla Presidenza della Camera dalla X Commissione) si individuano alcuni punti focali di seguito esplicitati:

Articolo 4 comma 1 lettera c):

la disposizione, come adesso scritta, impone allo Stato e alle Regioni di garantire l’assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici anche indiretti fuori dall’ambito territoriale delle autorità che li prevedono. Data la vaghezza e la generalità della categoria “effetto economico indiretto” risulterebbe non compatibile con l’esplicarsi di una qualsiasi politica regionale nel settore e quindi confliggente con gli artt. 5, 114, 117, 118, 119 della Costituzione.

E’ quindi necessaria una specificazione e delimitazione della portata della norma in oggetto.

Articolo 6:

fermo restando la competenza statale alla fissazione degli obiettivi minimi in materia di fonti rinnovabili e di utilizzo efficiente e razionale dell’energia, l’articolazione territoriale degli stessi è precipuo compito regionale. Può essere peraltro prefigurato un compito di promozione statale e eventuale sostituzione in caso di inadempienza delle Regioni.

Articolo 12 (ex art. 13 della iniziale proposta governativa):

l’autorizzazione, la valutazione di impatto ambientale e la allocazione sul territorio degli impianti è una funzione amministrativa tipica degli enti territoriali. Fondamentale compito dello Stato è invece individuare le esigenze nazionali e procedere a eventuale sostituzioni (ai sensi dell’art 120 della Costituzione) in caso di inadempienze e necessità di tutelare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

La procedura prefigurata dal testo 13/06/03 confligge completamente con tutto questo e con il criterio di sussidiarietà che deve guidare la allocazione delle funzioni amministrative.

Va in proposito rilevato che si tratta di una marcia indietro non solo rispetto al testo iniziale, ma addirittura un peggioramento rispetto alla L.55/02 che, per quanto riguarda le centrali superiori a 300 MW, prevede un’intesa con la Regione interessata e, a seguito della L.83/02, la partecipazione all’intero procedimento anche delle Regioni confinanti.

Riguardo alla dichiarazione di pubblica utilità automatica per questi impianti si ricorda che è in vigore il nuovo testo unico in materia di espropriazioni. La previsione della sospensione della sua applicazione potrebbe provocare problemi con riferimento alla successione delle leggi nel tempo.

Articolo 19 (aggiuntivo rispetto alla iniziale proposta governativa):

si ritiene compito della legislazione regionale (i cui ambiti non possono essere annullati) individuare le precise soglie degli interventi assoggettabili ad autorizzazione e non.

Articolo 25 (ex art. 24 della iniziale proposta governativa):

desta perplessità il comma 8, che pur confermando il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione nell’Alto Adriatico previsto dalla legge 179/2002 sembra prefigurare una sua revisione. Viene infatti istituita l’ennesima Commissione conoscitiva tralasciando che il problema delle estrazioni di idrocarburi nell'Alto Adriatico è già stato studiato da più commissioni qualificate scientificamente e i dati disponibili sono rimasti gli stessi.

Articolo 34 (aggiuntivo rispetto alla iniziale proposta governativa):

si coglie con estrema perplessità comparire, in una materia a legislazione concorrente, una delega generale al Governo per l’emanazione di una pluralità di testi unici.

Il punto a) in particolare sembra prefigurare una capacità normativa anche innovativa di tali testi unici. D’altra parte l’individuazione dei principi, che devono guidare ogni delega legislativa, è qui estremamente laconica.

Si rileva necessario quindi limitarsi a testi unici puramente ricognitivi e di coordinamento, di esplicita abrogazione di norme incompatibili con norme successive, di individuazione dei principi fondamentali della materia come prescrive l’art. 117 della Costituzione.

La risoluzione dei nodi di cui sopra rappresenta il contenuto minimo per riportare il testo del DDL a una compatibilità con gli affermati obiettivi e principi di politica energetica e con il vigente riparto delle competenze Costituzionali in un quadro di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Roma 10 luglio 2003