FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Documento approvato
 

Roma, 24 luglio 2003

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 

 

OSSERVAZIONI DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE (A.S. 1942) RECANTE “MISURE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI O INFERIORE AI 5.000 ABITANTI

 

 

Le Regioni, esaminato il disegno di legge A.S. 1942 recante “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei Comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti”:

 

·        Valutano positivamente le finalità sottese al suddetto disegno di legge, condividendo l’obiettivo di tutelare e salvaguardare le esigenze dei territori e delle collettività locali insediate nei piccoli Comuni in aree svantaggiate al fine di assicurare il soddisfacimento dei fondamentali bisogni delle loro popolazioni.  Sottolineano, tuttavia, come le esigenze di salvaguardia delle popolazioni e dei territori concernano non soltanto i Comuni inferiori a una certa soglia demografica, ma complessivamente le collettività residenti in tali aree, anche indipendentemente dalla loro identificazione con Comuni di piccole dimensioni: tali esigenze di salvaguardia sono dunque estensibili ai centri minori dotati di una propria autonoma identità, quali frazioni, borgate e simili; 

 

·        Sottolineano altresì il carattere speciale di  tali interventi di sostegno in quanto volti non a risolvere le carenze strutturali di tutti i comuni di minori dimensioni (che possono trovare risposte adeguate soltanto attraverso le forme di collaborazione sovracomunale) bensì a contrastare particolari situazioni di grave disagio insediativo e, dunque, di spopolamento;

 

·        Esprimono altresì la convinzione che il perseguimento di tali finalità debba avvenire attraverso azioni convergenti di tutti i livelli istituzionali, secondo il principio della leale collaborazione, e   nel preciso rispetto degli ambiti di competenza degli enti locali, delle Regioni e dello Stato, come delineati dalla riforma del titolo V della Costituzione. In tal senso le Regioni condividono l’esigenza di addivenire, in sede di Conferenza Unificata, alla definizione di posizioni comuni di intervento per le politiche di sviluppo dei piccoli comuni e dei Comuni montani;

 

·        Sottolineano la necessità, per quanto concerne l’iniziativa legislativa statale, che essa sia esercitata nel rispetto degli ambiti di competenza delineati dall’art. 117, comma due, della Costituzione, che riservano al legislatore statale un ambito di intervento estremamente rilevante e significativo.  Esso può legittimamente  estrinsecarsi, oltre che nella disciplina sostanziale delle  materie esclusive statali, anche in misure di carattere fiscale e tributario erariale, e nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civile e sociali (perseguendo, ad esempio, il fine di mantenere i presidi decentrati scolastici ed ospedalieri anche in deroga agli standard di ottimizzazione gestionale). Di sicuro rilievo potranno essere, inoltre, le disposizioni indirizzate alla riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell’amministrazione centrale volte a garantire, nelle opportune forme, il mantenimento dei presidi territoriali per le collettività locali insediate nei piccoli centri, con particolare riguardo agli uffici tributari, giudiziari e  postali.

 

·        Rimarcano altresì l’esigenza, al fine di rendere effettive le misure di sostegno, che gli interventi legislativi siano sempre sorretti da adeguate risorse finanziarie nel contesto dei meccanismi di federalismo fiscale;

 

·        Evidenziano la necessità che gli interventi legislativi, di sostegno finanziario, e ogni altra misura di incentivazione indirizzati a tutelare i centri minori siano organicamente, coordinati, sia al fine di una ottimale gestione delle risorse finanziarie, sia a fini di chiarezza e trasparenza del sistema normativo complessivo. In particolare, occorre riportare a sistematicità le disposizioni contenute nel progetto di legge in esame con le numerose norme già presenti nell’ordinamento aventi le medesime finalità, che prendono a riferimento talvolta i Comuni montani (cfr., ad esempio, la vigente legge n. 97/1994), altre, più genericamente, i piccoli Comuni- anche individuando soglie demografiche diversificate- ovvero Comuni in condizioni di disagio insediativo,  variamente definiti.  Tale esigenza di coordinamento emerge, anche dall’analisi di una pluralità di progetti di legge, tutti attualmente all’esame del Parlamento, aventi ad oggetto i territori montani e le isole minori.  A tale proposito le Regioni hanno elaborato un documento tecnico, che si allega al presente documento, nel quale si pongono a raffronto le disposizioni contenute nelle leggi in vigore e nei progetti di legge in itinere, evidenziando sovrapposizioni, analogie  e differenze;

 

·        Ritengono opportuno proporre, in relazione a quanto sopra evidenziato, che il disegno di legge in esame, preveda esplicitamente una delega legislativa per la redazione di un testo unico, degli interventi legislativi a favore dei Comuni, e dei centri minori, montani e ad alto disagio insediativo, a carattere non meramente ricognitivo,  al fine di dare coerenza ed organicità alla disciplina dell’intera materia. La delega dovrebbe altresì prevedere una speciale procedura per l’adozione del decreto legislativo che garantisca il coinvolgimento delle autonomie locali e delle Regioni;

 

·        Sottolineano la necessità che le richiamate politiche di sostegno ai piccoli Comuni, ai Comuni disagiati ed ai Comuni montani favoriscano lo sviluppo integrato dei rispettivi territori, e siano coerenti con lo sviluppo delle forme associative, a partire dalle Comunità montane, contrastando ogni logica di mero assistenzialismo rivolta a singoli Comuni.  Del resto, l’esigenza di dedicare particolare attenzione alle forme associative sovracomunali discende direttamente dai principi di allocazione delle funzioni contenuti nell’art. 118 della Costituzione, che esigono il contemperamento del principio di sussidiarietà con quello, ad esso complementare, di adeguatezza;

 

·        Con riguardo all’ambito di applicazione delle misure, le Regioni concordano sulla opportunità di riservare la maggior parte degli interventi a favore dei Comuni che, oltre ad essere al di sotto dei una determinata soglia demografica, versino altresì in particolari condizioni di svantaggio.  A tale riguardo le Regioni ritengono che i criteri per l’individuazione dei Comuni “svantaggiati” contenuti nell’art. 1 co. 2 vadano condivisi in un confronto puntuale con le Regioni e gli Enti locali e raccordati con quelli già presenti nella legislazione vigente, nonché con quelli proposti nei numerosi progetti di legge in itinere sopra richiamati.

 

·        Le Regioni ritengono altresì  necessario che i criteri di individuazione dei Comuni interessati vengano stabiliti elaborando un primo nucleo di indicatori concordati valevole sull’intero territorio nazionale, cui sia possibile affiancare, in ogni Regione, ulteriori parametri al fine di consentire interventi differenziati maggiormente rispondenti alle peculiari esigenze dei rispettivi territori;

 

·        Le Regioni sottolineano, con riguardo alla concreta individuazione dei Comuni destinatari delle diverse tipologie di misure di incentivazione, che vi si provveda attraverso speciali procedure che garantiscono la piena partecipazione delle Regioni e degli Enti locali. In particolare, considerata l’esigenza di collegare strettamente le misure di incentivazione statali con quelle di competenza delle Regioni, parrebbe necessario procedere tramite uno specifico accordo.

 

 

Le Regioni evidenziano, da ultimo, la necessità che qualunque intervento normativo rispetti le specifiche peculiarità istituzionali e finanziarie delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

 

 

 

Roma, 24 luglio 2003