FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Documento approvato
 

Roma, 24 luglio 2003

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 

 

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO

DELLA DIRETTIVA 2000/52/CE

 

“Recepimento della direttiva 2000/52/CE della Commissione del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese”

 

 

Punto 13 odg) Conferenza Unificata

 

 

PARERE

Il presente schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2000/52/CE che modifica la precedente direttiva 80/723/CEE in materia di trasparenza delle relazioni finanziarie.

Mentre la precedente direttiva 80/723 è stata attuata con provvedimenti amministrativi, la direttiva 2000/52 necessita, per la sua attuazione, di una normativa di rango primario in quanto prevede adempimenti contabili a carico delle imprese pubbliche che operano secondo il codice civile.

Tutto ciò è necessario per assicurare che le regole di concorrenza contenute nel trattato istitutivo della Comunità europea siano applicate con equità ed efficacia, a seguito dell’apertura alla concorrenza di settore economici prima caratterizzati da regimi di monopolio.

La direttiva indica quindi regole al fine di evitare lo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti e l’erogazione di aiuti di Stato non compatibili con il mercato comune.

In particolare, alcune imprese sono caratterizzate dal riconoscimento di diritti speciali o esclusivi e dall’affidamento della gestione di servizi di interesse economico generale; le stesse potrebbero esercitare ulteriori attività in regime di concorrenza, pertanto tali contesti comportano la necessità di disporre di informazioni dettagliate sulla struttura organizzativa e finanziaria delle imprese e sui dati contabili relativi alle diverse attività esercitate.

L’esigenza di disporre di informazioni dettagliate è esplicata, nello schema di decreto, nell’adozione, da parte delle imprese pubbliche, di contabilità separate per ciascuna attività che consentano di individuare costi e ricavi per ciascuna di esse, con la chiara indicazione dei principi di contabilità dei costi in base ai quali sono tenuti i conti separati.

La normativa non si applica alle imprese il cui fatturato totale netto annuo sia inferiore a 40 milioni di euro ed a talune fattispecie di imprese (limitato effetto potenziale sugli scambi tra gli Stati membri).

 

L’art. 5 dello schema di decreto prevede l’obbligo a carico dei “poteri pubblici” (amministrazioni dello Stato, regioni comprese quelle a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici) di registrare le assegnazioni di risorse a favore delle imprese pubbliche (direttamente o indirettamente erogate) in un’apposita sezione dell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica previsto dal DPR 7 aprile 2000, n. 118.

 

Mentre il comma 3 dell’art. 1 del DPR suddetto stabilisce che l’albo può essere consultato da qualsiasi cittadino e l’amministrazione preposta alla tenuta dell’albo ne assicura la massima facilità di accesso e pubblicità, l’art. 5 dello schema di decreto restringe l’accesso, della specifica sezione dell’albo, alle amministrazioni con competenza specifica nel settore.

Poiché le assegnazioni di risorse, indicate all’art. 4 dello schema di decreto, sono già oggetto di registrazione nell’albo dei beneficiari di cui al DPR 118/2000, lo schema di d.lgs. dovrebbe meglio precisare, all’art. 5, che le registrazioni nell’apposita sezione escludono l’indicazione dei benefici nella parte generale dell’albo (al fine di evitare una doppia registrazione).

Alla luce delle considerazioni suesposte, si esprime parere favorevole.

 

 

 

Roma, 24 luglio 2003