FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Documenti approvati
 

8 maggio 2003

 

Anci - Upi

Conferenza dei Presidenti di Regione e delle Province Autonome

 

 

TITOLO della legge:

 

“Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza"[1]

 

Capo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1

Oggetto

 

1.     La presente legge disciplina, ai sensi dell’art. 118, comma terzo, della Costituzione, il coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali nelle materie di cui all’art. 117 comma secondo, lettera h)  della Costituzione medesima.

 

2.     Detta disposizioni per i servizi di polizia municipale e provinciale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

 

3.     Le attività di coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all’art.4, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

 

4.     Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

 

 

Art. 2

Politiche locali e integrate per la sicurezza

 

1.     Ai fini della presente legge si intendono:

a)     per politiche locali per la sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel loro territorio esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province e delle regioni[2];

b)      per politiche integrate per la sicurezza le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto della criminalità e di ordine pubblico.

 

 

 

Capo II

FUNZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI

 

Art. 3

Promozione delle politiche integrate per la sicurezza.[3]

 

1.     Il Sindaco e il Presidente della Provincia, nell’ambito delle rispettive attribuzioni:

a)     promuovono, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, gli accordi di cui all’ art. 4, commi 1 e 2 ;

b)      dispongono, su richiesta motivata dell'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione dei servizi di polizia locale con le forze di polizia nazionali per specifiche operazioni o a seguito degli accordi di cui all'art. 4, comma 3.

 

2.     Compete alla regione, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, promuovere gli accordi di cui all’art. 4, comma 3, ed il loro coordinamento nel territorio regionale.

 

 

Art. 4

Accordi locali e regionali in materia di coordinamento e di politiche integrate per la sicurezza

 

1.     I comuni anche in forma associata stipulano accordi locali con le autorità provinciali di pubblica sicurezza nei seguenti campi di intervento:

a)     scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;

b)      interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle polizie locali con le sale operative delle Forze di polizia nazionali;

c)      collaborazione tra polizia di Stato, Arma dei carabinieri e polizia municipale ai fini del controllo del territorio, anche mediante l’integrazione degli interventi di emergenza;

d)     coordinamento tra attività di polizia locale e di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;

e)     formazione e aggiornamento professionale integrati tra operatori dei servizi di polizia locale, delle forze di polizia nazionali ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza.

 

2.     Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:

a)     cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall’Unione europea;

b)      coordinamento tra politiche di programmazione e gestione del territorio e politiche di prevenzione della criminalità;

c)      comunicazione pubblica;

d)     ogni altra attività ritenuta  utile ai fini delle politiche integrate di sicurezza.

 

3.     Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, stipulano accordi regionali con lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2.

 

4.     Le province possono stipulare, d’intesa con i comuni interessati, gli accordi di cui ai commi 1 e 2.

 

5.     Accordi tra le Autorità provinciali di pubblica sicurezza, i comuni e le province  possono disciplinare la collaborazione continuativa della  Polizia locale al mantenimento della sicurezza pubblica.

 

 

 

Art. 5

Conferenze provinciali e regionali per l’attuazione di politiche integrate per la sicurezza[4]

 

1.     La legge regionale[5] disciplina ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza di cui all’art. 1:

a)     l’istituzione presso i Comuni capoluogo di Provincia della Conferenza provinciale per la sicurezza;

b)      l’istituzione della Conferenza regionale per la sicurezza.

 

2.     La conferenza provinciale è composta dal Sindaco del comune capoluogo, dal Presidente della provincia, e dagli altri Sindaci di volta in volta interessati alle specifiche problematiche di sicurezza in esame. Alla conferenza partecipano le Autorità provinciali di pubblica sicurezza, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante della zona territoriale della Guardia di Finanza e i Comandanti di Polizia municipale e provinciale degli Enti locali interessati. La Conferenza  è convocata dal Sindaco del capoluogo, su ordine del giorno concordato con il Presidente della provincia e con il Prefetto, ogni qual volta se ne ravvisi l’opportunità e comunque almeno due volte all’anno. La Conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi locali di cui all’art. 4.

 

3.     La conferenza regionale è composta dal Presidente della regione che la presiede, dai  Sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dai  Presidenti delle Province, coadiuvati ove necessario dai rispettivi comandanti della Polizia locale, dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, dal Comandante regionale e dai Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri, dal Comandante regionale e dai comandanti territoriali della Guardia di Finanza. La conferenza  è convocata, in seduta plenaria, almeno due volte all'anno, e può essere convocata per aree territoriali subregionali, dal Presidente della Regione, su ordine del giorno concordato con il Prefetto del capoluogo regionale. La Conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi regionali di cui all’ art. 4.

 

4.     Le conferenze di cui al presente articolo possono riunirsi in sessione con i rappresentanti degli uffici giudiziari per esaminare, in connessione con le problematiche della sicurezza, i problemi di funzionalità operativa delle strutture giudiziarie e penitenziarie della regione.

 

5.     Alle Conferenze possono essere invitati altri soggetti pubblici o associativi, interessati ai singoli oggetti in discussione.

 

 

Art. 6

Attività di informazione a livello territoriale

 

1.     Nelle materie di cui all’art. 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche al di fuori degli accordi di cui all’art. 4, sono tenuti a darsi reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza. Per le medesime finalità i Sindaci ed i presidenti delle Province possono attivare incontri con i responsabili delle forze di polizia competenti per territorio.

 

2.     A tal fine:

 

a)     il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della provincia e il sindaco possono richiedere alle autorità di pubblica sicurezza e alle forze di polizia competenti per territorio informazioni sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi, nonché sull’organizzazione, sulle risorse e sui programmi di attività delle forze di polizia;

b)      le autorità di pubblica sicurezza possono richiedere alla Regione, alla provincia e al comune competenti per territorio informazioni sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeniche generano insicurezza, rilevati sul territorio, nonché sull’organizzazione, sulle risorse e sui programmi della polizia amministrativa locale.

 

 

Art. 7

Destinazione territoriale delle Forze di polizia nazionali[6]

 

1.     Ai fini dell'attività delle Conferenze di cui all’art. 5 e del raggiungimento degli accordi di cui all’art. 4, il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvederà ad identificare, con riferimento alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabibieri, le risorse di personale ordinariamente destinate  alla sicurezza di ciascun territorio provinciale o di una regione nel suo insieme, con esclusione di quelle destinate a funzioni nazionali, di riserva o specializzate.

 

2.     Le destinazioni di cui al comma 1 saranno annualmente comunicata ai Sindaci dei Comuni capoluogo, ai Presidenti delle Province e ai Presidenti delle regioni.

 

 

CAPO III

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLE POLITICHE COORDINATE PE LA SICUREZZA

 

Art. 8

Costituzione e finalità dell'Istituto[7]

 

1.     Con atto del Consiglio dei Ministri, previo accordo nella Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene costituito l'Istituto nazionale per lo sviluppo delle politiche coordinate per la sicurezza di cui alla presente legge.

 

2.     L'istituto è struttura autonoma di servizio delle Amministrazioni locali, delle Regioni e del Ministero dell'Interno e programma la propria attività secondo priorità definite nella Conferenza unificata.

 

3.     L'istituto si struttura per sviluppare attività nel campo della ricerca socio-criminologica e statistica, del monitoraggio e valutazione delle esperienze, della consulenza, della documentazione e della formazione.

 

 

4.     Per l’esercizio delle proprie competenze le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi dell’Istituto di cui al presente articolo sulla base di specifiche convenzioni stipulate con lo stesso.

 

 

CAPO IV

NORME PER IL COORDINAMENTO TRA POLIZIE NAZIONALI E POLIZIE LOCALI

 

Art 9

Funzioni di polizia locale[8]

 

1.     Ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, come definita dall’art. 159, comma 2, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, al fine di tutelare l’ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l’insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali o regionali, ovvero i regolamenti locali, come specificato dal presente articolo.

 

2.     Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai Comuni e alle Province, per quanto di competenza di queste, secondo quanto disposto dalla legge regionale, in attuazione dell’art. 118, comma primo, della costituzione[9]. Sono comunque fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all’attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale[10].

 

3.     Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell’irrogazione delle relative sanzioni competono ai Comuni e alle Province, salvo che il Sindaco o il Presidente della Provincia richiedano motivatamente l’intervento delle Forze di polizia nazionali a competenza generale.[11]

 

4.     Il personale che svolge servizio di polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a)     funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale, ai sensi dell’art. 57 comma 2  lett. b) del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli ufficiali di polizia locale, ai sensi dell’art.  57, commi 1 e 2, di detto codice;

b)      funzioni di polizia stradale ai sensi dell’art. 12, comma primo, lettera e), del d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

c)      funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza rivestendo a tal fine la qualità di agente di pubblica sicurezza;

d)     funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali.

 

 

Art. 10

Esercizio delle funzioni di polizia locale

 

1.     Ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera p), della costituzione, i comuni singoli e associati e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tal fine costituiscono servizi[12] di polizia municipale, anche in forma associata, e provinciale.

 

2.     In materia di polizia amministrativa locale, al di fuori di quanto previsto dalla presente legge ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall’art. 117, comma quarto, della costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l’istituzione e l’organizzazione, anche in forma associata, dei servizi o dei corpi di polizia municipale e provinciale.

 

3.     Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti e ufficiali di polizia locale.

 

4.     L’autorità giudiziaria si avvale degli agenti e degli ufficiali di polizia locale nei limiti dei compiti propri dei servizi di polizia municipale e provinciale, nel rispetto delle  intese intercorse. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

 

5.     Nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del responsabile del servizio di polizia locale.

 

6.     Per specifiche indagini, i limiti territoriali di esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nel territorio di competenza dell’ente o degli enti associati di appartenenza possono essere superati con provvedimento dell’autorità giudiziaria che le ha richieste. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all’ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza.

 

7.     Ferma restando la disciplina regionale per le missioni degli addetti ai servizi di polizia municipale e provinciale nel territorio regionale per l’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

a)     per finalità di collegamento o di rappresentanza;

b)      per soccorso in caso di calamità e disastri d’intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;

c)      in ausilio di altri servizi di polizia municipale o provinciale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

 

 

Art. 11

Qualifica giuridica del personale di polizia locale[13]

 

1.     Al personale che svolge servizio di polizia municipale o provinciale è attribuita dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, la qualifica di agente di polizia locale, per gli operatori, o di ufficiale di polizia locale, per gli addetti al coordinamento e controllo e i dirigenti, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a)     godimento dei diritti civili e politici;

b)      non aver reso dichiarazione di obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente;

c)      non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzioni;

d)     non essere stato espulso dalle Forze armate o dalle Forze di polizia, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

 

2.     Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 9, comma 2, lettera b) decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere definiti ulteriori requisiti psico-attitudinali o fisici per l’attribuzione delle qualifiche di cui   al comma 1.

 

3.     Il Sindaco o il Presidente della provincia dichiara la perdita della qualifica qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti prescritti dal comma 1.

 

4.     Il Sindaco o il Presidente della provincia comunicano al Prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 3.

 

5.     La regione prevede e disciplina ai fini della qualificazione giuridica di cui al presente articolo l’effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per gli agenti e gli ufficiali di polizia locale, da tenersi entro il termine del periodo di prova.

 

 

Art. 12

Funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale

 

1.     Rientrano nella competenza legislativa regionale, ai sensi dell’art. 117, comma quarto, della costituzione disciplinare:

a)     l’esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale svolte dai dipendenti degli Enti locali, previo svolgimento di apposito corso e superamento della relativa prova di esame;

b)      l'utilizzo delle Agenzie private di vigilanza a supporto dell'attività dei servizi di  Polizia municipale e provinciale[14] per funzioni di mera vigilanza, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o le forze dell’ordine competenti per territorio;

c)      le condizioni e i requisiti per l’utilizzazione del personale volontario, che deve essere dotato di adeguata copertura assicurativa, in funzioni ausiliarie di polizia amministrative locale.

 

2.     Il personale di cui al presente articolo assume, anche ai fini della legge penale, la qualifica e le responsabilità connesse alle attività ad esso conferite.

 

3.     Il personale volontario di cui al comma 1, lettera c) deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 11, comma 2, lettere a) c) e d) ed opera sulla base delle indicazioni del responsabile del servizio di polizia locale.

 

4.     Gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato con finalità di supporto organizzativo ai volontari di cui al comma 1, lettera c). E’ vietato stipulare convenzioni con associazioni che prevedano nell’accesso e nei propri fini discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali. 

 

 

Art. 13

Cooperazione tra Forze di polizia nazionali e servizi di Polizia locale

 

 

1.     La Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e i servizi di Polizia locale cooperano, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, ai fini della sicurezza della città e del territorio. A tal fine l'Autorità tecnica di pubblica sicurezza competente per territorio convoca periodicamente incontri di lavoro con il Responsabile della Polizia municipale, che ne può richiedere la convocazione, e il competente Comandante dell'Arma dei carabinieri e, se interessati, con il Responsabile della Polizia provinciale e con i Comandanti delle altre Forze di polizia dello Stato.

2.     I responsabili delle Forze di polizia dello Stato e dei Servizi di polizia locale possono comunque richiedere all’Autorità tecnica di pubblica sicurezza, competente per territorio, la convocazione di specifici incontri al fine di coordinare i rispettivi interventi, anche in attuazione degli accordi di cui all’art 4.

3.     Il coordinamento tra le Polizie municipali e provinciali  si effettua secondo le disposizioni stabilite dalla Legge regionale.

 

 

Art. 14

Disciplina dell’armamento e uniformi degli agenti e ufficiali di Polizia locale

 

1.       Gli agenti o ufficiali di polizia municipale e provinciale portano senza licenza le armi in dotazione nel territorio dell'ente o degli enti associati, nonché, limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da detto territorio. Il Comandante può autorizzare, per motivate esigenze organizzative, il porto delle armi fuori dal servizio, nel territorio dell’ente o degli enti associati, previa comunicazione al Prefetto.

 

2.       Con regolamento adottato dal Ministro dell’Interno, previa intesa nella Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:

a)     i requisiti psicofisici richiesti per l’affidamento delle armi;

b)      i casi in cui l’abilitazione al porto delle armi è sospesa di diritto;

c)      gli obblighi generali degli enti locali e del personale in ordine alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle armi e munizioni;

d)     le tipologie delle armi di cui la polizia locale può essere dotata, anche in relazione al possesso delle attribuzioni di cui agli articoli 9 e 11;

e)     i criteri generali per l’addestramento all’uso delle armi e l’accesso ai poligoni utilizzati dalle forze di polizia nazionali.

 

3.       L’ente locale specifica l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

 

4.       Le uniformi del personale, secondo quanto disposto dalla legge regionale, devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia nazionali e delle Forze armate. Sulle uniformi degli operatori di polizia locale deve essere riportata in modo visibile l’indicazione dell’ambito territoriale di esercizio delle funzioni.

 

 

Art. 15

Accesso alle banche dati del Ministero dell’interno, del pubblico registro automobilistico, della direzione generale della motorizzazione civile e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

 

1.     All’art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aggiunti, dopo il secondo comma i seguenti periodi:

" L’accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma 1 è altresì consentito agli Ufficiali o Agenti di Polizia Locale ed agli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, debitamente autorizzati ai sensi dell’art.11, comma 2, secondo modalità individuate con apposito Regolamento d’esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente comma.

 

E’ escluso per gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui al comma terzo, l’accesso ai dati ed alle informazioni secretate, di cui all’art.21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

 

Gli Ufficiali ed Agenti di cui al comma terzo conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all’art.8, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con apposito regolamento d’esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente comma."

 

2.     Il primo comma dell’art. 16-quater del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 è sostituito dal seguente:

“Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

 

3.     Il decreto del Ministro dell’interno previsto dall’art. 16-quater, primo comma, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, come modificato dal presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presenta legge.

 

 

Art. 16

Patente di servizio, immatricolazione dei veicoli di servizio, pedaggi autostradali, concessioni radio e numero telefonico unico nazionale[15]

 

1.     La conduzione di veicoli in dotazione ai servizi di polizia locale, è riservata al personale munito di apposita patente di guida rilasciata dal Prefetto della provincia nella quale il dipendente presta servizio, previo superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare nell’ambito dei corsi di formazione. Tali corsi sono disciplinati da apposito decreto del Ministero dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2.     Ai veicoli in dotazione ai servizi di polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione identificativa dell'appartenenza alla polizia locale. Il rilascio è disciplinato da apposito decreto del Ministero dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Tali autoveicoli sono esentati dalle tasse di immatricolazione ed automobilistiche e dal pedaggio autostradale.

3.     Gli apparati radiotrasmittenti dei servizi di polizia locale sono esentati dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio.

4.     Le sanzioni accessorie inerenti la patente di guida, previste dal d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e riferite alla guida dei veicoli appartenenti alla polizia locale, si applicano alla patente di servizio.

5.     Con decreto del Ministero delle telecomunicazioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, viene individuato, d'intesa con la Conferenza unificata, un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle Polizie locali e disciplinato il suo utilizzo.

 

 

Art. 17

Disposizioni in materia di contrattazione previdenziale e assicurativa

 

1.       Il rapporto di lavoro degli addetti ai servizi di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nell’ambito della disciplina di comparto, sono adottate in sede contrattuale apposite misure riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al comparto stesso e della specificità del personale.

 

2.       Al personale dei servizi di polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'art. 11 si applicano, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica, le disposizioni previste per le Forze di polizia. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

 

3.       Al personale della polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'art. 11  è corrisposta un’indennità di polizia locale, articolata per livelli di responsabilità, pensionabile finanziata a valere su un apposito fondo istituito a carico del Ministero dell’interno, nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell’indennità di polizia locale.

 

4.       Ai sensi dell’articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto, al fine di istituire una apposita classe di rischio per il personale della polizia locale a cui è attribuita la qualificazione di cui all'art. 11, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.   

 

 

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

 

Art.18

Copertura finanziaria

 

1.     A valere sui capitoli di bilancio del Ministero dell'Interno è istituito un fondo per la realizzazione di quanto previsto a carico del Ministero stesso con gli accordi di cui agli art. 4, per le spese relative all’Istituto di cui all’art. 8, nonché, fino all’attuazione dell’art. 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, per quanto previsto dall’art. 17, comma 3.

 

 

Art. 19

Disposizioni transitorie.

 

1.     Il personale degli enti locali cui sono attribuite funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale al momento dell’entrata in vigore della presente legge non è tenuto allo svolgimento del corso ed al superamento della prova d’esame di cui all’art. 12, comma 1, lettera a).

 

2.     Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio di cui all’art. 16, che viene rilasciata entro 60 giorni da tale data.

 

 

 

Art. 20

Abrogazioni e ulteriori modificazioni legislative

 

1.     E’ abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65[16].

 

2.     E' abrogato il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279[17].

 

3.     All’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n, 626[18], dopo le parole “dei servizi di protezione civile” sono inserite le seguenti: “e dei servizi di polizia locale”.

 

4.     All’art. 57, comma 2, lett. b) del codice di procedura penale le parole “guardie dei comuni quando sono in servizio” sono sostituite dalle seguenti “gli agenti di polizia locale”.

 

5.     All’art. 24 della legge 1 aprile 1981, n. 121 dopo le parole “della pubblica autorità” sono aggiunte le seguenti: “con esclusione dei regolamenti e dei provvedimenti degli enti locali e delle regioni”.

 

6.     All’articolo 208, comma 2, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole “della Polizia di Stato” sono inserite le seguenti: “dei servizi di polizia municipale e provinciale”[19]

 

Roma, 8 maggio 2003


 

[1] Fino dal titolo del progetto di legge si evidenzia una tendenza alla più stretta aderenza al testo costituzionale, con l’enfatizzazione degli elementi di coordinamento, da cui si fa derivare quella forma particolare di coordinamento che è l’integrazione delle politiche.

[2] Con la locuzione “esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province e delle regioni” si è intesto circoscrivere con chiarezza gli interventi per la sicurezza di diretta iniziativa delle amministrazioni locali e regionali.

[3] Coerentemente con il documento ANCI - Conferenza di presidenti delle regioni province autonome, con questo articolo si è inteso sottolineare il particolarissimo ruolo oggi rivestito, in particolare, dal sindaco come referente della domanda sociale di sicurezza e attribuendo a lui – a differenza dell’esperienza francese (incardinata sui Prefetti) –  il potere-dovere di promuovere gli accordi.

[4]  Vedi Anci-Conferenza, Strumenti attuativi, dal terzo al settimo paragrafo.

" Oltre ai meccanismi pattizi questa è sicuramente l’occasione per definire formalmente ruoli e finalità delle sedi istituzionali di confronto/concertazione tra Città, Regioni e Autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Il primo problema riguarda il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che è sempre rimasto, pur con l’inserimento dei Sindaci dei Capoluoghi e dei Presidenti delle Province, organo di “consulenza” dei Prefetti. Un ruolo che stride con la realtà, sia sul piano formale che sostanziale.

Sul piano formale perché è ormai in contrasto con la realtà istituzionale il fatto   che Sindaci e Presidenti di Provincia, eletti direttamente dai cittadini, siano “consulenti” dei Prefetti, sul piano sostanziale perché di fatto, dove si sviluppano politiche locali di sicurezza, il comitato è diventato il luogo di concertazione delle politiche integrate.

Inoltre riprendere in mano questo problema, per risolverlo,  può dare maggiore organicità a tutto il sistema se si tiene conto che la Conferenza dei Presidenti si è espressa per la creazione di un luogo istituzionale regionale di confronto/concertazione per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza, presieduto dal Presidente della Regione, e con la partecipazione, oltre ai Sindaci dei capoluoghi e ai Presidenti di provincia, delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Una ipotesi potrebbe essere quella di restituire il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica alla sua originaria funzione e composizione, quella di organo di raccordo interno all'amministrazione dello stato, e di prevedere, invece, a livello Provinciale e Regionale la convocazione periodica  di Conferenze Provinciali e Regionali per la sicurezza (almeno una volta al mese per le provinciali, tre all'anno per le regionali) per iniziativa del Sindaco del capoluogo e del Prefetto, nel primo caso, e per iniziativa del Presidente della Regione e del Ministro dell'Interno, nel secondo."

 

[5] Viene demanda alla legge regionale l’istituzione e la disciplina dell’organo al fine di evitare la sua configurazione come organo dello Stato (e la sua conseguente completa regolamentazione con norme statali) e di consentire una flessibilizzazione connessa alle esigenze dei territori.

[6] Vedi Anci-Conferenza, Strumenti, decimo paragrafo.

" Oltre a questo è indispensabile  prevedere un obbligo  per lo Stato ad identificare, nell’ambito delle Forze di polizia a competenza generale, le risorse destinate alle sicurezza  ordinaria dei diversi territori provinciali, distinte da quelle che hanno funzioni di riserva o specializzate, e a doverlo periodicamente comunicare ai Sindaci e ai Presidenti di Regione. Solo così, infatti, la concertazione sulle politiche integrate di sicurezza può ricomprendere, volendolo, anche impegni sugli organici dei servizi dello stato e dei servizi locali."

 

[7] Vedi Anci-Conferenza, Strumenti, undicesimo paragrafo.

" Infine sembra utile prevedere, come in molti altri paesi, una struttura tecnica nazionale, definita di concerto tra Autonomie, Regioni e Stato, in grado di sostenere il processo di realizzazione di un sistema integrato di sicurezza attraverso attività di ricerca, monitoraggio, divulgazione e consulenza. "

[8] Si tratta di una norma chiave perché è la prima volta che definisce in legge la funzione di polizia locale e si ricompone in un unico articolo e sotto un unico titolo il complesso delle funzioni/attività relative alla stessa.

[9] Questa dizione chiarisce che la legge non intende attribuire alla legislazione nazionale la materia della polizia amministrativa locale in quanto la competenza nella materia in questione spetta invece alle Regioni.

[10] Lo scopo del secondo periodo del comma in questione è quello di evitare soluzioni di continuità, chiarendo che, fino a diverso intervento della legge regionale, resteranno comunque in vigore le norme statali e regionali che attribuiscono specifiche funzioni di polizia amministrativa.

La necessità di una continuità nell’esercizio delle funzioni previste ed attribuite da norme specifiche è particolarmente importante alla luce della disposizione dell’art. 20 del presente progetto, che prevede la modifica dell’art. 24 della legge n. 121 del 1981 al fine di limitare la vigente competenza generale delle forze di polizia dello Stato in merito alla garanzia del rispetto anche dei regolamenti e provvedimenti degli enti locali e delle regioni. Il fine complessivo è quello di una chiara separazione delle competenze  e delle responsabilità, senza ingenerare vuoti di normazione.

[11] La disposizione di questo comma è correlata alla prevista modifica dell’art. 24 della legge n. 121 del 1981, come illustrata nella nota precedente, e serve per mantenere la necessaria flessibilità negli interventi.

[12] Per “servizi” si intendono le specifiche strutture organizzative. La nuova legge parla di servizi o di “Corpi” all’art. 10, comma 2. La loro eventuale istituzione sarà disciplinata dalla legge regionale.

[13] Vedi Anci-Conferenza, Polizie nazionali e locali, paragrafo quinto.

" L’orientamento prevalente, coerente con il concetto di sicurezza locale e con lo sviluppo di politiche integrate di sicurezza urbana, è quello di attribuire agli operatori di polizia locale la qualifica di Agenti o Ufficiali di polizia locale in modo da riconoscere a questi operatori, in maniera unitaria e nell’ambito dell’Ente di appartenenza, l’insieme delle competenze ad essi affidate quali: le funzioni di polizia amministrativa attribuite dalle leggi regionali e nazionali; le funzioni di polizia giudiziaria; le funzioni di polizia stradale; le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza."

 

 

[14] Questo comma e i seguenti non trovano riscontro nel documento Anci-Conferenza; si tratta comunque di problemi presenti che è più opportuno regolare con legge nazionale, piuttosto che regionale.

[15] E' stato ampliato alla patente di servizio quanto previsto dal Documento Anci-Conferenza al paragrafo sesto.

[16] Trattasi della “legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale”.

[17] Trattasi delle “Disposizioni integrative del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica”, ovvero del d. lgs. che ha integrato il suddetto comitato con la partecipazione del sindaco del capoluogo e del presidente della provincia..

[18] Trattasi del decreto legislativo recante “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”. La modifica del comma 2 dell’art. 1 estende alla polizia locale la norma secondo la quale le disposizioni del decreto 626 sono applicate “tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato”.

[19] La disposizione in questione consente il finanziamento di quanto previsto all’art. 17, comma 2.