FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Documenti approvati
 

22 maggio 2003

 

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

DPCM SALUTE UMANA E SANITA’ VETERINARIA

Punto 5) odg Conferenza Unificata

 

Le Regioni, esaminata la bozza di dpcm recante  “Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria”, elaborato nel tavolo di monitoraggio tecnico sul decentramento amministrativo presieduto dal Commissario Cappugi, e sottoposta al parere della Conferenza Unificata del 22 maggio p.v.,

EVIDENZIANO

in via preliminare la necessità al Governo -  in considerazione delle recenti pronunce della Corte Costituzionale sulla materia nonché della magistratura ordinaria che stabilendo diversa e più ampia applicazione delle disposizioni della legge 210/1992  anche in termini di reversibilità, hanno contribuito ad allargare la tipologia dei soggetti beneficiari delle concessioni economiche - di procedere ad una modifica della Legge 210/1992. La modifica si rende oggi quanto mai necessaria in considerazione del fatto che l’impatto economico di tali decisioni anche se in via di stima appare  ingente e preoccupante;

SOTTOLINEANO

come in fase di rideterminazione delle risorse a regime occorrerà tener conto del fatto che il numero delle nuove pratiche aperte dalle Regioni dopo il 21 febbraio 2001 non può considerarsi esaustivo a causa della notevole mole di ricorsi amministrativi in corso di decisione di competenza del Ministero della Salute e delle pratiche in corso di accertamento sanitario  presso le Commissioni Medico Ospedaliere delle quali non si conosce con esattezza il numero. Per questi motivi, al momento della determinazione delle risorse a regime si dovrà per queste pratiche effettuare una stima di massima, salvo conguaglio;

 

PROPONGONO

i seguenti emendamenti:

Modificare l’articolo 2 nel seguente modo:

 

2. Rideterminazione e rendicontazione delle risorse finanziarie.

1. L'onere presunto, relativo alle risorse da corrispondere per gli arretrati dovuti sino al le rate di indennizzo riguardanti le domande presentate entro il 21 febbraio 2001, agli aventi diritto agli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992, unitamente alle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, è stimato in € 263.629.976 (pari a L. 510.458.814.182).

2. Al fine di procedere al trasferimento delle ulteriori risorse, stimate necessarie per l'esercizio della funzione trasferita, gli enti titolari delle funzioni di cui alla legge n. 210 del 1992, sono tenuti a predisporre, entro e non oltre la data del 30 giugno 2003, apposita rendicontazione al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo i criteri e le modalità indicate all’articolo 5 .

3. Sulla base della rendicontazione di cui al precedente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze procede, d'intesa con le regioni, alla rideterminazione delle risorse finanziarie per l'esercizio della funzione di salute umana a regime. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà definita l'entità delle risorse spettanti a ciascuna regione o ente locale.

 

Modificare l’articolo 4 nel seguente modo:

4. Disposizioni transitorie.

1. Restano a carico dello Stato gli oneri finanziari relativi agli indennizzi iscritti a ruolo sino al 21 febbraio 2001, al cui pagamento continuano a provvedere i dipartimenti provinciali del Tesoro.

2. Restano, altresì, nella competenza dello Stato i benefici previsti della dalla legge n. 210 del 1992, per gli indennizzi riconosciuti sino al relativi alle domande presentate entro il 21 febbraio 2001, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 210 del 1992, relativamente al caso di decesso.

3. Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Modificare l’articolo 5 nel seguente modo:

 

5. Modalità di rendicontazione.

 

1.      Gli enti titolari delle funzioni di cui alla legge 210/1992, al fine della rendicontazione di cui all’articolo 2 comma 1 delle domande di indennizzo precedenti al 21 febbraio 2001, dovranno fornire i dati secondo nel rispetto delle le istruzioni fornite nella allegata tabella 1.

 

2.      Al fine di disporre del quadro complessivo delle risorse da trasferire alle regioni per gli anni 2002 e seguenti, le regioni forniranno altresì al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi ai ruoli aperti dalle stesse dal 22 febbraio 2001 al 31 dicembre 2002, secondo le allegate tabelle 2 e 3   alle domande presentate dal 22 febbraio 2001 al 31 dicembre 2002, secondo le allegate tabelle 2, 4 e 5 e i dati relativi ai vitalizi di cui alla tabella 3. 

 

 

3.      Il Ministero dell’economia e delle finanze procederà ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro i termini di chiusura dell’esercizio finanziario, per quelle regioni che abbiano presentato la rendicontazione debitamente certificata, entro la data del 30 giugno 2003.

 

 

 

Sostituire le note delle tabelle 4 e 5 con : “Indicare le domande di indennizzo presentate dal 21 febbraio 2001 al 31 dicembre 2002”

 

 

 

Roma 22 maggio 2003