
ISTITUTO
PER LA TRASPARENZA
L’AGGIORNAMENTO
E LA
CERTIFICAZIONE DEGLI APPALTI
Schema di
LEGGE REGIONALE SUI LAVORI
PUBBLICI
Proposta di articolato
(CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME)
GRUPPO DI LAVORO
INTERREGIONALE “LEGGE REGIONALE TIPO”
La presente proposta di legge è stata
predisposta e redatta in sede ITACA attraverso il
contributo del Gruppo interregionale di Lavoro “Legge
regionale tipo”:
ARCH. CLAUDIO TOMASINI
REGIONE PIEMONTE
(Responsabile)
DR.SSA MARINA GAMBINO
REGIONE PIEMONTE
ARCH. GIUSEPPE RIZZUTO
ITACA
(Segreteria e
coordinamento)
DR.SSA ANNA AMBROSIO
REGIONE LAZIO
DR. ANTONIO BARBETTA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DR. FABIO BERNARDINI
REGIONE TOSCANA
ING. PIERMARIO BONOTTO
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DR.SSA VALERIA BRUNELLI
REGIONE VENETO
ING. ALBERTO CAIVANO
REGIONE BASILICATA
DR.SSA DANIELA CANTARUTTI
REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA
DR. LEONARDO CARONNA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ING. MARIANO CARRARO
REGIONE VENETO
DR. CLAUDIO CARUSO
REGIONE CALABRIA
DR.SSA LUCIANA CASO
REGIONE TOSCANA
ING. IVAN CICCONI
ITACA
DR. FILIPPO CONNI
REGIONE LIGURIA
ING. GIOVANNI CORRAO
REGIONE SICILIA
DR. DARIO DANESE
REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA
DR. ANDREA DE PIETRI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ING. ANTONIO FERRO
REGIONE LOMBARDIA
DR. PAOLO FOSSATI
CONFERENZA PRESIDENTI REGIONI
ING. MARIO FRACCHIA
REGIONE LIGURIA
DR.SSA VENERA GIALLONGO
REGIONE UMBRIA
ARCH. MICHELE GRANATIERO
REGIONE CAMPANIA
ING. MAURIZIO GRANDOLINI
REGIONE UMBRIA
DR.SSA ANNA GRECO
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DR. ELIO IAGNEMMA
REGIONE ABRUZZO
DR. ADOLFO LAIOLO
REGIONE LIGURIA
DR.SSA ELISABETTA LANZA
REGIONE LIGURIA
DR. GIANLUCA MAFFONI
REGIONE LOMBARDIA
DR.SSA IVANA MALVASO
REGIONE TOSCANA
ING. GIOVANNI MASCETTA
REGIONE ABRUZZO
ING. MAURIZIO MEIATTINI
REGIONE LAZIO
DR. EMANUELE MENNA
REGIONE VENETO
ING. MANLIO MUNAFO’
REGIONE SICILIA
DR. ATTILIO NUNZIATA
REGIONE BASILICATA
ING. MICHELE PIERRI
REGIONE MARCHE
DR.SSA ANNA PROIETTI
REGIONE UMBRIA
ING. GIOVANNI RICCA
REGIONE CALABRIA
ING. ETTORE RICCI
REGIONE ABRUZZO
ARCH. SILVIA RISSO
REGIONE LIGURIA
ING. RAFFAELE ROCCO
REGIONE AUT. VALLE D’AOSTA
DR.SSA STEFANIA ROSI BONCI
REGIONE UMBRIA
DR. FRANCESCO SANNICANDRO
REGIONE PUGLIA
DR. GIOVANNI SANTANGELO
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ING. STEFANO SIMONCINI
REGIONE MARCHE
ING. STEFANO TALATO
REGIONE VENETO
DR. TIZIANO TIRELLI
REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA
DR.SSA ELISABETTA TOGNETTI
REGIONE TOSCANA
ING. R. NAVARRA TRAMONTANA
REGIONE SICILIA
ARCH. ANTONINO TRUPIANO
REGIONE LAZIO
ING. LUIGI VIGGIANO
REGIONE CAMPANIA
ARCH. MARCELLO VITIELLO
REGIONE MOLISE
DR.SSA DONATA VIZZINO
REGIONE CAMPANIA
RELAZIONE
Generalità.
La materia delle opere
pubbliche è stata interessata negli ultimi anni da
profonde e radicali modificazioni, sia a livello
comunitario che a livello nazionale, che hanno determinato
una totale innovazione della disciplina di settore.
Numerosi sono stati infatti
gli interventi normativi attraverso i quali si è operato
il ridisegno delle procedure finalizzate all’affidamento
degli appalti pubblici, onde consentire di operare
nell’ambito di regole certe, trasparenti e garanti
dell’effettiva concorrenza fra imprese.
Tra gli interventi
normativi più rilevanti è da citare, senza dubbio, la
legge quadro in materia di lavori pubblici (legge 11
febbraio 1994, n. 109), nata con lo scopo di disciplinare
in modo compiuto e vincolante la programmazione, la
progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei lavori
pubblici, con l’attivazione di istituti e di strumenti
finalizzati anche ad evitare gestioni distorte degli
appalti pubblici.
Da questa esigenza deriva
però anche il limite del quadro legislativo nazionale così
delineato. Le norme complesse e dettagliate dettate dalla
legge quadro e dai provvedimenti regolamentari che ad essa
hanno dato attuazione, creano infatti rilevanti problemi
alle amministrazioni aggiudicatrici, soprattutto quelle di
minori dimensioni, che si trovano a dover far fronte ad
adempimenti estremamente onerosi anche quando si tratta di
realizzare opere di modesta entità, che costituiscono
peraltro la generalità delle opere di competenza degli
enti locali.
Di tali criticità si è reso
ben conto anche il legislatore nazionale, che a più
riprese ha provveduto ad integrare e modificare la
suddetta disciplina. Si richiamano in particolare il
decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con
modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216; la legge
18 novembre 1998, n. 415 e, da ultimo, la legge 1 agosto
2002, n. 166 (articolo 7), che tendono all’obiettivo di
agevolare la realizzazione dei lavori piuttosto che
“ingessarla” in una serie di controlli, accertamenti e
verifiche per evitare, non sempre con successo, fenomeni
di illiceità negli affidamenti.
Accanto all’evoluzione del
quadro normativo specifico della materia dei lavori
pubblici, occorre altresì dare atto dell’emanazione di
importanti provvedimenti legislativi che, interessando
l’assetto generale della pubblica amministrazione, ne
condiziona in modo rilevante l’attività. Ci si riferisce,
in particolare, alle leggi c.d. Bassanini, che hanno da
una parte modificato la distribuzione delle competenze tra
Stato, regioni ed enti locali e dall’altra hanno dato un
forte impulso alla semplificazione amministrativa.
Tale evoluzione è quindi
culminata nella emanazione della legge costituzionale 18
ottobre 2001 n. 3 che ha segnato la svolta più
significativa nella ridefinizione dei rapporti
istituzionali e costituzionali tra lo Stato e gli enti
territoriali.
Per quanto più da vicino
queste vicende interessano la materia dei lavori pubblici,
fino all’entrata in vigore della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, la competenza regionale si limitava
alla possibilità di legiferare in conformità dei principi
fondamentali desumibili dal quadro normativo nazionale.
A seguito della legge
costituzionale n. 3/2001, che, tra l’altro, attribuisce
alle Regioni potestà legislativa esclusiva, l’impostazione
di una legge regionale in materia di lavori pubblici viene
a modificarsi radicalmente, in quanto la Regione non deve
più muoversi nel quadro di principi fondamentali disegnati
dallo Stato, bensì può legiferare in piena autonomia,
fermo restando il rispetto della Costituzione, dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi
internazionali. La riforma costituzionale individua,
infatti, una impostazione concettuale assolutamente
innovativa per l’individuazione degli ambiti di competenza
legislativa rispettivamente statale e regionale: il nuovo
articolo 117 Cost. equipara pienamente la posizione di
Stato e Regioni per ciò che concerne la titolarità della
potestà legislativa, differenziandola per quanto riguarda
le materie. Il quadro che ne deriva è il seguente: allo
Stato è attribuita la competenza legislativa esclusiva in
materie tassativamente enumerate; sono altresì
tassativamente individuate le materie di legislazione
concorrente (nelle quali le Regioni hanno potestà
legislativa, rimanendo allo Stato la potestà di
determinare i principi fondamentali); alle Regioni è
attribuita potestà legislativa piena in relazione a tutte
le altre. Questo riconoscimento in via residuale determina
problemi interpretativi di notevole portata quando si
tratta di stabilire se una determinata materia non
espressamente contemplata nell’elenco di quelle rispetto
alle quali si esplica la potestà legislativa dello Stato,
sia effettivamente da considerarsi di competenza esclusiva
regionale o se non debba, piuttosto, ritenersi
implicitamente compresa tra quelle riservate alla
competenza, esclusiva o concorrente, dello Stato.
Per quanto più da vicino
attiene alla materia in oggetto, si osserva che il nuovo
articolo 117 Cost. sembrerebbe non creare dubbi in ordine
ai lavori pubblici ed ai relativi appalti, che devono
ritenersi oggetto di potestà legislativa esclusiva
regionale, dal momento che non sono in alcun modo
riconducibili alle materie di cui al secondo e terzo comma
dell’articolo 117 (fatta salva la potestà concorrente sui
porti e gli aeroporti civili e sulle grandi reti di
trasporto e di navigazione).
Tale circostanza ha quale
primo effetto quello di svincolare l’ambito della potestà
legislativa regionale dalla necessità di identificare i
lavori pubblici “di interesse regionale”, come invece era
richiesto dalla precedente formulazione della norma
costituzionale, assumendo rilevanza il solo criterio
geografico, in base al quale obbediscono alla norma
regionale gli appalti di lavori pubblici affidati sul
territorio regionale da qualunque ente, ivi comprese le
amministrazioni statali.
Secondo l’interpretazione
di alcuni commentatori, infatti, ad eccezione di quei
lavori che potranno essere ancora disciplinati con legge
dello Stato, in quanto ricadenti in una delle materie di
competenza statale (si pensi ad esempio alle grandi
infrastrutture di trasporto o alle opere riferite alle
materie rimaste nella competenza esclusiva dello Stato ai
sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 112/98),
ogni altro lavoro pubblico, anche se eseguito o finanziato
dallo Stato, sarà soggetto alla potestà legislativa
regionale.
Senonché, a fronte di
un’apparente chiarezza interpretativa, il riconoscimento
alle Regioni della potestà legislativa in materia di
lavori pubblici crea seri problemi di coordinamento con
altre materie rispetto alle quali è riconosciuta
competenza legislativa allo Stato.
La materia dei lavori
pubblici, per sua natura, si intreccia ed interferisce con
altre che sono riservate o alla competenza esclusiva dello
Stato (quali ad esempio la tutela dell’ambiente e dei beni
culturali) o a quella concorrente riferita, ad esempio, al
governo del territorio (nel quale si ritengono attratte
l’urbanistica e l’edilizia) o alla tutela e sicurezza del
lavoro. Non viene in ogni caso messa in discussione
l’esclusività della potestà legislativa statale in ordine
agli aspetti codicistici della materia “lavori pubblici”,
per i quali valgono i rinvii alle disposizioni nazionali
per quanto riguarda contratti, arbitrati, forme societarie
e consortili, ecc.
Pertanto sia il legislatore
statale sia quello regionale dovranno porre una
particolare attenzione a non sconfinare dagli ambiti di
rispettiva competenza, pur mantenendo il necessario
coordinamento fra le diverse aree normative.
Di qui la necessità di
elaborare da parte di ITACA uno schema di legge regionale
che sia comune a tutte le Regioni, almeno per quanto
riguarda le linee generali di impostazione, la fissazione
di obiettivi condivisi e la definizione dei mezzi e degli
strumenti per il loro raggiungimento.
Si richiama, in
particolare, l’articolo 117, comma 2, lettera e), nel
quale viene indicata quale materia lasciata all’esclusiva
competenza legislativa dello Stato, la “tutela della
concorrenza”. Appare subito chiara la difficoltà a
riempire di contenuto questa materia per via del rischio
di attribuirle un ambito di operatività così ampio da
limitare impropriamente le competenze legislative
regionali costituzionalmente garantite. In realtà, per
tutela della concorrenza dovrebbe intendersi in senso
generale la predisposizione degli strumenti per
contrastare le attività anticoncorrenziali, siano esse
consistenti in comportamenti (abuso di posizione
dominante, operazioni di concentrazione,…) siano esse
leggi o atti amministrativi lesivi o distorsivi della
libera concorrenza. L’ordinamento italiano ha già previsto
questi strumenti con la legge 287/1990, che istituisce fra
l’altro l’Autorità per la concorrenza, con compiti di
regolazione nella tutela della concorrenza.
Laddove si volesse
ricondurre il concetto di tutela della concorrenza ad
aspetti più specifici quali l’affidamento degli incarichi
o la disciplina delle gare, si può tuttavia agevolmente
sostenere che questi siano aspetti dell’esercizio di
attività economiche, i quali possono essere disciplinati
in modo autonomo dalle Regioni, sia pure nel rispetto dei
canoni generali di tutela della concorrenza e con le
garanzie individuate dal quadro normativo comunitario e
nazionale, di modo che devono ritenersi del tutto
legittime le disposizioni legislative regionali a ciò
riferite che comunque non alterano il regime di par
condicio degli operatori economici (professionisti e
imprese).
Metodologia
Lo schema di legge allegato
è il risultato dell’attività di un gruppo di lavoro,
costituito all’interno di ITACA e formato da
rappresentanti delle Regioni e Province autonome, il quale
dal settembre 2000, sulla base di un progetto di legge
predisposto da ITACA nel 1999, ha elaborato il presente
articolato, che si sottopone all’approvazione della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province
autonome.
Lo schema di legge-tipo
elaborato dal gruppo di lavoro è stato sottoposto,
nell’ambito del Comitato Scientifico di ITACA, all’esame e
al confronto con gli altri organismi che ne fanno parte:
associazioni nazionali di categoria, sindacati, consigli
nazionali degli ordini professionali, Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Ne sono scaturiti
osservazioni e proposte di emendamento che hanno
costituito un prezioso strumento per la definitiva
elaborazione dell’articolato.
Obiettivi.
L’attuazione dell’articolo
117 della Costituzione rappresenta un’occasione notevole
per definire un quadro normativo regionale esaustivo e
coerente con le direttive comunitarie, con le norme
costituzionali e con quelle della legislazione statale che
continuano ad essere applicabili.
Dal punto di vista della
tecnica normativa, l’intendimento è quello di organizzare
l’ordinamento normativo regionale in materia, analogamente
a quanto avviene in sede nazionale, mediante una legge che
enunci principi e che rinvii a disposizioni regolamentari
per il completamento della disciplina.
In termini generali,
pertanto, l’obiettivo cui tende la legge regionale sui
lavori pubblici è quello di creare un quadro normativo di
riferimento stabile, definito e completo, nel rispetto
delle peculiarità proprie delle Regioni e nell’ottica di
un auspicabile contesto di maggior autonomia e
responsabilità degli enti locali e della valorizzazione e
della crescita di tutti gli attori, pubblici e privati,
coinvolti nel processo di realizzazione di un’opera
pubblica.
Parallelamente a questo,
l’obiettivo più rilevante che il ddl si prefigge di
conseguire è quello di una più rapida conclusione delle
opere attraverso forme di semplificazione e snellimento
procedurale, che si rendono necessarie in quanto alcune
procedure appaiono troppo onerose quando sono riferite
alla maggior parte dei lavori che vengono realizzati dagli
enti locali e che sono di entità tale da non giustificare,
in termini di costi-benefici, l’attivazione di tutti gli
adempimenti attualmente previsti dalla disciplina statale.
Tali forme di snellimento e
semplificazione passano attraverso la previsione di un
sistema di programmazione delle opere più flessibile di
quello sancito dalla legge 109/94, di procedure di
affidamento semplificate per le attività tecniche ed i
lavori di minore importo, di semplificazione delle forme
contrattuali, della conferenza di servizi per la
valutazione dei progetti in un unico momento da parte di
tutti i soggetti che devono esprimersi a riguardo, di
procedure contributive meno rigide di quelle attualmente
in vigore e di tutte le altre che saranno più puntualmente
definite nella relazione ai singoli articoli del ddl.
Ulteriore obiettivo, è
quello dell’adeguamento della struttura organizzativa
degli enti, attraverso la previsione di forme di
avvalimento fra pubbliche amministrazioni, di
incentivazione all’associazionismo locale e
all’acquisizione di sistemi di qualità secondo le norme
UNI EN ISO 9000.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Ambito di
applicazione.
Art. 3 – Definzioni..
Art. 4 - Potestà
regolamentare.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Art. 5 - Responsabile unico
del procedimento.
Art. 6 - Programmazione.
Art. 7 - Attività di
progettazione.
Art. 8 - Effettuazione
dell’attività di progettazione, direzione dei lavori ed
accessorie.
Art. 9 - Incentivazione
alla cooperazione fra gli Enti locali.
TITOLO III
ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 10 - Requisiti per la
partecipazione alle gare e l’esecuzione dei lavori
pubblici.
Art. 11 – Sistemi di
realizzazione di lavori pubblici.
Art. 12 – Procedura aperta.
Art. 13 – Procedura
ristretta.
Art. 14 - Procedura
ristretta semplificata.
Art. 15 - Procedura
negoziata.
Art. 16 – Appalto concorso.
Art. 17 – Dialogo
competitivo.
Art. 18 – Criteri di
aggiudicazione.
Art. 19 – Norme sui lavori
in economia.
Art. 20 - Contratti.
Art. 21 – Documento unico
di regolarità contributiva.
Art. 22 – Varianti in corso
d’opera.
Art. 23 – Sicurezza nei
cantieri.
Art. 24 – Direzione lavori.
Art. 25 – Collaudi
tecnico-amministrativi.
Art. 26 – Garanzie
assicurative.
Art. 27 – Lavori
scorporabili e subappaltabili.
TITOLO IV
PUBBLICITA’ E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
Art. 28- Forme di
pubblicità'.
Art. 29 - Accesso alle
informazioni.
TITOLO V
STRUTTURE, STRUMENTI E
ATTIVITA’ REGIONALI A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI
AGGIUDICATRICI
Art. 30 - Osservatorio
regionale sui lavori pubblici.
Art. 31 - Organo tecnico
consultivo.
Art. 32 - Commissione
regionale sui lavori pubblici.
Art. 33 - Sistemi qualità
dell’attività amministrativa.
TITOLO VI
OPERE
FINANZIATE DALLA REGIONE.
(In questo titolo potranno
essere inserite le disposizioni specifiche di ciascuna
regione in relazione al proprio ordinamento politico ed
amministrativo)
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
FINALI E TRANSITORIE
Art. - Disposizione
finanziaria.
Art. - Abrogazioni.
Art.
-
Disposizioni finali e transitorie.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Finalità
1.
La Regione/Provincia autonoma
……………… con la presente legge disciplina la materia dei
lavori pubblici, fatti salvi quelli di interesse
nazionale, secondo procedure improntate a tempestività,
trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto
comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
2.
Le disposizioni della
presente legge perseguono obiettivi di massima efficienza,
efficacia e qualità del procedimento di realizzazione dei
lavori pubblici, attraverso:
a)
la qualificazione e
l’adeguamento delle strutture regionali e delle
amministrazioni pubbliche aggiudicatrici;
b)
la definizione di norme
regolamentari, atti di indirizzo e documentazione tecnica
di riferimento per gli Enti locali e le altre stazioni
appaltanti;
c)
la qualità architettonica e
ambientale delle opere e dei lavori realizzati;
d)
la previsione di sistemi
diretti a favorire la libera e paritaria concorrenza fra
imprese, nonché la tutela dei lavoratori dipendenti delle
stesse, con particolare riferimento alla sicurezza nei
luoghi di lavoro e alla regolarità delle posizioni
assicurative e previdenziali.
Articolo 2 – Ambito di
applicazione
1.
La presente legge si applica
ai lavori pubblici da realizzare nell’ambito territoriale
di competenza della Regione, nonché ai lavori oggetto di
delega da parte dello Stato, fatte salve diverse
disposizioni normative contenute nei provvedimenti di
delega, esclusi quelli dichiarati di interesse nazionale
da norme dello Stato.
2.
Ai fini della presente legge
si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti
di cui al comma 3, le attività di costruzione,
demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e
manutenzione di opere e impianti, anche di presidio e
difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei
contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei
contratti di forniture o di servizi quando comprendano
lavori accessori, si applicano le norme della presente
legge qualora i lavori assumano rilievo economico
superiore al 50%.
3.
Le disposizioni della
presente legge si applicano:
a) alla Regione, agli Enti
locali, agli organismi di diritto pubblico e alle
associazioni costituite da uno o più di tali enti o da uno
o più di tali organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di
lavori pubblici;
c) ai concessionari di
esercizio di infrastrutture destinate al pubblico
servizio, alle aziende speciali, ai consorzi e alle
società di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498
e successive modificazioni, alle società con capitale
pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano a
oggetto della propria attività la produzione di beni o
servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in
regime di libera concorrenza nonché ai concessionari di
servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in
virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento
di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori
riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre
che non si tratti di lavorazioni che non possono essere
progettate separatamente e appaltate separatamente in
quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione
di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158.
d) ai soggetti privati,
relativamente ai lavori di importo superiore a 1
milione di Euro, per la cui realizzazione sia
previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
contributo diretto e specifico, in conto interessi o in
conto capitale che, attualizzato, superi il 50%
dell'importo dei lavori.
4.
Ai soggetti di cui al comma 3
lettera c) si applicano le disposizioni della presente
legge ad esclusione degli articoli ….
5.
Ai soggetti di cui al comma 3 lettere b) e
d) si applicano le disposizioni della presente legge ad
esclusione degli articoli …
6.
Nel caso di lavori eseguiti da soggetti
privati di cui al comma 3 lettera d), a valere su un
contributo in conto capitale o in conto interessi pari o
inferiore al 50% dell’importo dei lavori, le
amministrazioni di cui al comma 3 lettera a) individuano
nel provvedimento di concessione le eventuali disposizioni
della presente legge da applicare.
7.
Nel caso di opere pubbliche
da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, il
Comune indica nella convenzione con il soggetto attuatore
le eventuali disposizioni della presente legge da
applicare.
Articolo 3 - Definizioni
1.
Ai fini della presente legge
valgono le seguenti definizioni:
-
“Appalti pubblici di lavori”:
contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno
o più operatori economici e una o più amministrazioni
aggiudicatrici, aventi per oggetto l’esecuzione o,
congiuntamente, l’esecuzione e la progettazione di lavori
relativi a una delle attività di cui all’articolo 2 comma
2, oppure l’esecuzione con qualsiasi mezzo di un’opera
corrispondente alle esigenze specificate
dall’amministrazione aggiudicatrice. Per “opera” si
intende il risultato di un insieme di lavori edili o di
genio civile avente una funzione economica o tecnica
autonoma.
-
“Concessione di lavori pubblici”:
contratto con le stesse caratteristiche di un appalto
pubblico di lavori ma nel quale il corrispettivo dei
lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera
o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
-
“Amministrazioni aggiudicatrici”:
lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, gli organismi di
diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più
di tali enti o da uno o più di tali organismi di diritto
pubblico.
-
“Stazione appaltante”:
soggetto incaricato da un’amministrazione aggiudicatrice
ai fini dello svolgimento delle procedure di appalto.
-
“Organismi di diritto pubblico”:
qualsiasi organismo istituito per soddisfare
specificatamente bisogni di interesse generale, aventi
carattere non industriale o commerciale, dotato di
personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in
modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, da Enti
locali o da altri organismi di diritto pubblico.
-
“Società di professionisti”:
società costituite esclusivamente tra professionisti
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, nelle forme delle società di
persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro
quinto del codice civile ovvero nella forma di società
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro
quinto del codice civile, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci
delle società agli effetti previdenziali sono assimilati
ai professionisti che svolgono l'attività in forma
associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica
il contributo integrativo previsto dalle norme che
disciplinano le rispettive Casse di previdenza.
-
“Società di ingegneria”:
società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo
V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi
di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai
corrispettivi relativi alle predette attività
professionali si applica il contributo integrativo qualora
previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di
previdenza di ciascun professionista firmatario del
progetto.
Articolo 4 - Potestà
regolamentare
1.
E’ demandata alla potestà
regolamentare della Regione l’adozione di misure di
disciplina della materia oggetto della presente legge
sulla base di criteri di semplificazione procedimentale
con riferimento ………….
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE,
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Art. 5 – Responsabile unico
del procedimento
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici
individuano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, secondo i propri ordinamenti,
per ogni intervento previsto dal programma triennale dei
lavori pubblici, l’unità organizzativa responsabile per le
fasi della progettazione, dell'affidamento e
dell'esecuzione. Il dirigente di ciascuna unità
organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro
dipendente addetto all’unità organizzativa la
responsabilità del procedimento di attuazione
dell’intervento.
2.
Il regolamento di cui all'articolo 4
disciplina le funzioni del responsabile del procedimento,
coordinando con esse i compiti e le responsabilità del
direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di
salute e di sicurezza durante la progettazione e durante
l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed
integrazioni.
3.
Il responsabile del procedimento deve
possedere adeguate competenze professionali in relazione
alle caratteristiche dell'intervento, salvo quanto
previsto dal successivo comma 5.
4.
Le amministrazioni aggiudicatrici, qualora
il proprio organico presenti carenze accertate o non
consenta il reperimento delle idonee figure professionali,
possono incaricare delle funzioni di responsabile del
procedimento figure professionali dipendenti da altre
amministrazioni pubbliche, secondo modalità che
saranno stabilite dal regolamento, ovvero possono assumere
idonee figure professionali anche con rapporto di lavoro a
tempo determinato.
5.
Qualora l’unità organizzativa responsabile
del procedimento presenti carenze accertate, i compiti di
supporto all’attività del responsabile del procedimento
sono affidati a soggetti interni aventi le necessarie
competenze, agli uffici tecnici dell’amministrazione
regionale, delle amministrazioni provinciali o di altri
enti o strutture di diritto pubblico anche a carattere
associativo, secondo modalità che saranno stabilite dal
regolamento di cui all’articolo 4, ovvero a soggetti
esterni che abbiano stipulato a proprio carico adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura
professionale, con le modalità previste per l’affidamento
degli incarichi di natura professionale.
6.
All’unità organizzativa responsabile del
procedimento sono attribuite, a valere sul fondo di
progettazione di cui all’articolo 6 comma 8, le somme
occorrenti alla predisposizione di studi, indagini,
rilievi, lavori e tutto quanto necessario per la
definizione degli interventi.
7.
Una somma non inferiore allo 0,3 per cento
e non superiore allo 0,6 per cento dell’importo dei lavori
posto a base di gara, a valere sulle somme a disposizione
del quadro economico di ogni singolo intervento, è
ripartita tra gli addetti all’unità organizzativa
responsabile del procedimento, con le modalità e i criteri
assunti con appositi regolamenti dalle amministrazioni
aggiudicatrici, sulla base di uno schema tipo predisposto
dalla Giunta regionale.
8.
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 3,
lettere b), c) e d) non tenuti all’applicazione del
presente articolo, devono in ogni caso garantire lo
svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del
procedimento dalle norme della presente legge e del
regolamento.
Art. 6 – Programmazione
1.
L'attività di realizzazione
dei lavori pubblici di cui alla presente legge si svolge
sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono ed approvano, nel rispetto
dei documenti programmatori, previsti dalla normativa
vigente, e della normativa urbanistica, unitamente
all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2.
L’elenco annuale identifica,
tra i lavori inseriti nel programma triennale, quelli da
realizzare durante ciascun esercizio finanziario sulla
base di una relazione illustrativa, dell'inquadramento
territoriale di massima, di uno studio di fattibilità e di
identificazione e quantificazione dei bisogni con
particolare riferimento al bacino di utenza, di un
preventivo di spesa e della individuazione dei presumibili
tempi di attuazione.
3.
Il programma triennale e l'elenco annuale
sono approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui
costituiscono parte integrante.
4.
Un lavoro non inserito nell'elenco annuale
può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano
finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i
mezzi finanziari dell'Amministrazione al momento della
formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse
resesi disponibili a seguito di accertate economie. Sono
fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili
o calamitosi, nonché gli interventi dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero
da altri atti amministrativi adottati a livello
comunitario, statale o regionale.
5.
L'inserimento dell’intervento nel programma
triennale costituisce presupposto per l'avvio delle
successive fasi di progettazione.
6.
I lavori non ricompresi
nell'elenco annuale o non ricadenti nell'ipotesi di cui al
comma 4, penultimo periodo, non possono beneficiare di
alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche
amministrazioni.
7.
Il programma triennale e gli
elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base di
schemi tipo definiti dalla Regione e sono comunicati
all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
8.
Le amministrazioni
aggiudicatrici prevedono lo stanziamento nei propri
bilanci di un apposito fondo, non inferiore al 5% dei
lavori inseriti nell’elenco annuale, per la
predisposizione di studi, indagini, rilievi e ogni
attività propedeutica e preliminare allo svolgimento della
progettazione occorrente per la definizione degli
interventi previsti nel programma nonché per l’eventuale
espletamento di concorsi di progettazione o di idee. Le
amministrazioni aggiudicatrici, con proprio regolamento,
disciplinano le modalità per la costituzione e
l’utilizzazione del predetto fondo.
9.
Il regolamento di cui
all’articolo 4 individua i lavori ai quali non si applica
il presente articolo e i casi in cui il programma può
essere oggetto di revisione, e disciplina:
a)
i tempi e le modalità di predisposizione e
redazione del programma triennale e dell’elenco annuale;
b)
le modalità di pubblicizzazione e
comunicazione all’Osservatorio regionale dei lavori
pubblici dei programmi triennali, degli elenchi annuali e
delle loro modifiche;
c)
le modalità per la partecipazione degli
enti locali territorialmente interessati e gli altri
soggetti di cui all’articolo 2 alla programmazione
regionale delle risorse ciascuno per le opere di
rispettiva competenza.
Art. 7 – Attività di
progettazione
1.
L’attività di progettazione,
articolata secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici in preliminare, definitiva ed
esecutiva, ha come fine fondamentale la realizzazione di
un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel
rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi
golobali di costruzione, manutenzione e gestione. La
progettazione è informata, tra l’altro, a principi di
minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non
rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali
impegnate nell’intervento e di massima manutenibilità,
durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità
degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole
controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel
tempo e si svolge in modo da assicurare:
a)
la qualità dell'opera e la
rispondenza alle finalità relative;
b)
la conformità alle norme
ambientali e urbanistiche;
c)
il soddisfacimento dei
requisiti essenziali, definiti dalla normativa vigente.
Il regolamento di cui
all’articolo 4 disciplina i casi e le modalità in cui è
possibile articolare diversamente i livelli progettuali.
2.
Il responsabile del
procedimento nella fase di progettazione qualora, in
rapporto alla tipologia ed alla dimensione dei lavori da
progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e
5 insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle ovvero
a modificarle.
3.
Il progetto preliminare
definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei
lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e la scelta
della soluzione prospettata in base alla valutazione delle
eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai
profili ambientali e all’utilizzo dei materiali
provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio e della
sua fattibilità amministrativa e tecnica; il progetto
preliminare dovrà inoltre consentire l’avvio della
procedura espropriativa.
4.
Il progetto definitivo
individua compiutamente i lavori da realizzare nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli
indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto
preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai
fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed
approvazioni nonché la definizione puntuale dei costi
previsti e le procedure e modalità di realizzazione.
5.
Il progetto esecutivo,
redatto in conformità al progetto definitivo, determina in
ogni dettaglio i lavori da realizzare nel rispetto del
costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale da consentire che ogni elemento sia
identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e
prezzo. Esso è redatto sulla base degli studi e delle
indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali
ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica
delle ipotesi progettuali, che risultino necessari. Il
progetto esecutivo deve essere altresì corredato da
apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue
parti da redigersi nei termini, con le modalità i
contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 4.
6.
Gli oneri relativi a
progettazione, direzione dei lavori, vigilanza, collaudi,
pianificazione e coordinamento della sicurezza e gli oneri
relativi ad eventuali prestazioni professionali e
specialistiche non soggette all’ambito di applicazione del
D.M. 04 aprile 2001, fanno carico agli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli
stati di previsione della spesa o nei bilanci delle
amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti
aggiudicatori o realizzatori.
7.
I progetti sono redatti in
modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei
lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono,
con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani,
ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli
impianti e dei servizi a rete.
8.
Il responsabile del
procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di
progettazione richiesti e valida il progetto da porre a
base di gara e, in ogni caso, il progetto esecutivo.
Art. 8 – Effettuazione
dell’attività di progettazione, direzione dei lavori ed
accessorie.
1.
Le prestazioni tecnico-amministrative
finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici e in
particolare quelle relative alla progettazione e alla
direzione dei lavori di cui alla presente legge, sono
affidate e realizzate nel rispetto delle norme nazionali
ed europee sulle responsabilità professionali agli uffici
tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici ovvero a
liberi professionisti, società di professionisti o società
di ingegneria, singoli o raggruppati temporaneamente o
agli uffici tecnici dell’amministrazione regionale, delle
amministrazioni provinciali e da altri enti o strutture di
diritto pubblico anche a carattere associativo, sulla base
di apposite convenzioni.
2.
Il responsabile del procedimento può essere
incaricato della progettazione nei casi previsti dal
regolamento di cui all’articolo 4.
3.
In caso di carenza in organico di personale
tecnico delle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di
rispettare i tempi della programmazione dei lavori, ovvero
in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza
architettonica o ambientale, casi che devono essere
accertati e certificati dal responsabile del procedimento,
gli incarichi per l’effettuazione delle prestazioni di cui
al comma 1 possono essere affidati ai soggetti di cui al
comma 1 non dipendenti degli uffici tecnici
dell’amministrazione aggiudicatrice.
4.
In caso di progettazione effettuata dagli
uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, una
somma non inferiore allo 0,5 per cento e non superiore
all’1 per cento dell’importo posto a base di gara,
compresa tra le somme a disposizione del quadro economico
di ogni singolo intervento, è ripartita tra gli incaricati
della redazione del progetto e della direzione dei lavori
ed i loro collaboratori. I criteri per il riparto della
somma tra i predetti soggetti sono definiti con appositi
regolamenti, adottati dalle amministrazioni appaltanti.
5.
Le amministrazioni aggiudicatrici
stipulano, secondo le modalità stabilite dal regolamento,
polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati della
progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione
a soggetti esterni ai sensi del comma 3, lettera b), la
stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
6.
Per l'affidamento a soggetti esterni di
incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari
o superiore a 200.000 Euro, si applicano le disposizioni
di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18
giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
7.
Gli incarichi di progettazione il cui
importo stimato sia superiore a 100.000 Euro ed inferiore
a 200.000 Euro sono affidati mediante licitazione privata.
Gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia
superiore a 40.000 EURO ed inferiore a 100.000 EURO sono
affidati mediante procedura ristretta esperita tra un
numero ristretto di concorrenti, secondo le modalità
definite dal regolamento di cui all’articolo 4. Gli
incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari
o inferiore a 40.000 Euro sono affidati a progettisti di
fiducia della amministrazioni aggiudicatrici, assicurando
comunque adeguate forme di pubblicità.
8.
Salva diversa motivata valutazione da parte
del responsabile del procedimento, l’incarico di direttore
dei lavori è affidato al soggetto che ha effettuato la
progettazione. In tal caso il conteggio effettuato per
stabilire l’importo stimato, ai fini dell’affidamento
dell’incarico di progettazione, deve comprendere l’importo
della direzione lavori.
9.
Qualora la prestazione riguardi la
progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il
profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonché tecnologico, ovvero vi sia la
necessità di disporre di soluzioni innovative, le
amministrazioni provvedono ad applicare la procedura del
concorso di progettazione o del concorso di idee, da
espletarsi secondo le modalità previste dal regolamento di
cui all’articolo 4.
10.La Regione promuove
forme di sostegno tecnico e finanziario per l’espletamento
di concorsi di progettazione e di idee, al fine di
valorizzare la qualità architettonica ed ambientale delle
opere.
11.Gli affidatari di
incarichi di progettazione non possono partecipare agli
appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli
eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto
la suddetta attività di progettazione; ai medesimi
appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e
cottimi non può partecipare un soggetto controllato,
controllante o collegato all'affidatario di incarichi di
progettazione. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto
previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti
di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario
dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori
nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti,
nonché agli affidatari di attività di supporto alla
progettazione ed ai loro dipendenti.
Art. 9 – Incentivazione alla
cooperazione tra gli Enti locali.
1.
La Regione/Provincia autonoma
.............. favorisce forme di associazione e
cooperazione fra gli Enti locali per l'esercizio delle
funzioni previste nella presente legge.
2.
Le azioni di incentivazione
sono definite con apposito atto dalla Giunta regionale e
sono ispirate all’ individuazione di forme di particolare
considerazione nell'assegnazione di finanziamenti per
lavori gestiti da strutture comuni costituite ai sensi del
titolo II, capo V del decreto legislativo n. 267/2000 e al
riconoscimento del massimo supporto tecnico ed
amministrativo per la costituzione di strutture tecniche
comuni tra gli enti.
TITOLO III
ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 10 – Requisiti per la
partecipazione alle gare e l’esecuzione dei lavori
pubblici
1.
I soggetti esecutori a
qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo superiore a
150.000 Euro devono essere qualificati ai sensi
della normativa statale vigente in materia.
2.
Le imprese alle quali venga
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, usufruiscono dei seguenti benefìci:
a) la cauzione a garanzia
dell’offerta e la garanzia fideiussoria dovuta
dall’aggiudicatario dei lavori previste dalle disposizioni
di legge statale sono ridotte del cinquanta per cento;
b) nei casi di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa le amministrazioni aggiudicatrici
prendono in considerazione la certificazione del sistema
di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, tra gli elementi variabili di cui all'articolo
18, comma 2.
3.
I soggetti ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei lavori
pubblici, la disciplina dei consorzi e dei raggruppamenti,
nonché limiti, divieti e cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure, sono individuati dalla
normativa comunitaria e, per gli aspetti integrativi ed
attuativi, da quella statale.
4.
I soggetti esecutori, anche in subappalto,
dei lavori pubblici di importo pari o inferiore a
150.000 Euro devono possedere l’iscrizione alla Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Il
regolamento di cui all’articolo 4 stabilisce quali
requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico
debbano possedere le imprese per essere affidatarie di
lavori pubblici di importo inferiore a
150.000 Euro.
5.
Per le attività di restauro e manutenzione
dei beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i requisiti di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori sono stabiliti dalla normativa
statale vigente.
Art 11 – Sistemi di
realizzazione di lavori pubblici
1.
I lavori pubblici di cui alla
presente legge possono essere realizzati, salvo quanto
previsto per i lavori in economia, esclusivamente mediante
contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici
affidati secondo le procedure previste dalla normativa
vigente in materia, fatte salve le disposizioni previste
nei successivi articoli 12, 13, 14, 15, 16 17 e 18.
2.
La Giunta regionale, al fine di
semplificare e omogeneizzare le procedure di
aggiudicazione, adotta schemi di bando di gara, corredati
da modulistica diretta a facilitare la partecipazione alle
gare da parte delle imprese concorrenti, nonché da
apposite note esplicative di indirizzo e coordinamento
dell’azione delle varie amministrazioni aggiudicatrici.
3.
I contratti di appalto di
lavori pubblici di cui alla presente legge hanno per
oggetto:
a)
la sola esecuzione dei lavori
pubblici;
b)
la progettazione esecutiva e l'esecuzione
dei lavori qualora questi riguardino:
1)
lavori la cui componente
impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per
cento sul valore dell'opera;
2)
lavori di manutenzione,
restauro e scavi archeologici;
c) l’esecuzione dei lavori
e la progettazione esecutiva delle sole componenti ad alto
contenuto tecnologico, come individuate dal regolamento di
cui all’articolo 4, anche inferiori al 50 per cento del
valore dell’opera.
4.
I soggetti di cui
all’articolo 2, comma 3, lett. a) possono provvedere alla
realizzazione di lavori pubblici di propria competenza,
mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ad
altri enti o strutture di diritto pubblico anche a
carattere associativo. I soggetti delegati operano in
funzione di stazione appaltante secondo le disposizioni di
cui alla presente legge. Il regolamento di cui
all’articolo 4 definisce i modi e i contenuti della
delega.
Art. 12 – Procedura aperta
1.
Nella procedura aperta ogni soggetto in
possesso dei requisiti di qualificazione può presentare
un'offerta.
2.
L’autorità che presiede la
gara la dichiara deserta qualora non siano presentate
almeno due offerte, salvo il caso in cui l’amministrazione
aggiudicatrice abbia stabilito nel bando di gara di
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta.
Art. 13 – Procedura
ristretta
1.
Nella procedura ristretta
possono presentare un’offerta soltanto i soggetti che ne
abbiano fatto richiesta e che siano stati invitati dalle
amministrazioni aggiudicatrici.
2.
Per l’affidamento di lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria, il bando di
gara può prevedere il numero minimo e il numero massimo di
candidati che possono essere invitati a presentare
un’offerta. In tal caso il numero minimo è di cinque
candidati. I criteri di selezione, oggettivi e non
discriminatori, sono definiti dal regolamento di cui
all’articolo 4 e sono indicati nel bando di gara.
3.
Le amministrazioni
aggiudicatici invitano a presentare offerte un numero di
candidati almeno pari al numero minimo prestabilito.
Art. 14 –Procedura
ristretta semplificata
1.
L’affidamento dei lavori di
importo fino a 150.000 Euro avviene attraverso
procedura ristretta semplificata cui partecipano soltanto
gli imprenditori direttamente invitati
dall’amministrazione aggiudicatrice. L’amministrazione
aggiudicatrice disciplina lo svolgimento della gara in
sede di invito a partecipare nel rispetto dei principi
della trasparenza e concorrenza. L 'affidamento degli
appalti può avvenire a seguito di gara alla quale sono
invitati almeno dieci concorrenti, idonei per i lavori
oggetto dell'appalto.
2.
Nell’affidamento mediante
procedura semplificata ai sensi della normativa statale
vigente l’importo dei lavori messi in gara non può essere
superiore a 1.000.000 di Euro. La scelta delle
imprese da invitare alla gara avviene mediante sorteggio
le cui modalità di svolgimento sono definite dal
regolamento di cui all’articolo 4 avuto riguardo ai
principi di trasparenza, non discriminazione e rotazione.
Art. 15 – Procedura
negoziata
1.
La procedura negoziata è la
procedura in cui le amministrazioni aggiudicatrici
consultano i soggetti di propria scelta e negoziano con
uno o più di essi le condizioni del contratto.
2.
Le amministrazioni
aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori
pubblici mediante procedura negoziata nei casi previsti
dalle disposizioni comunitarie e con l'osservanza delle
modalità previste dalla disposizioni medesime, nel caso di
appalti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria.
3.
Nel caso di appalti di
importo inferiore alla soglia comunitaria le
amministrazioni aggiudicatrici affidano lavori con
procedura negoziata esclusivamente qualora non siano
utilmente esperibili le procedure aperte o ristrette e in
presenza di una delle seguenti condizioni:
a)
qualora ricorrano le circostanze previste
dall'articolo 41 del regio decreto. 23 maggio 1924, n.827,
con particolare riferimento a situazioni derivanti da
calamità naturali o relative ad interventi di prevenzione
delle medesime.
b)
nel caso di lavori relativi ai lotti
successivi di progetti generali definitivi approvati,
consistenti nella ripetizione di opere similari affidate
all’impresa titolare del primo appalto, a condizione che
tali lavori siano conformi al progetto generale, che il
lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure
aperte o ristrette, che negli atti di gara del primo
appalto sia stato esplicitamente previsto l’eventuale
ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche
l’importo del lotto successivo ai fini dell’applicazione
della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è
limitato al triennio successivo alla ultimazione dei
lavori dell’appalto iniziale, nei limiti e con le modalità
definiti dal regolamento e previo parere dell’organo
tecnico-consultivo regionale;
c)
nel caso di appalti per lavori di restauro
e manutenzione di beni immobili e superfici
architettoniche decorate, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni, nei
limiti e con le modalità definiti dal regolamento e previo
parere dell’organo tecnico-consultivo regionale.
4.
Qualora un lotto funzionale
appartenente ad un'opera sia stato affidato mediante
procedura negoziata, allo stesso appaltatore non può
essere assegnato con tale procedura altro lotto in tempi
successivi se appartenente alla medesima opera.
5.
Gli affidamenti di appalti
mediante procedura negoziata sono motivati e comunicati
all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici dal
responsabile unico del procedimento e i relativi atti sono
posti in libera visione di chiunque lo richieda.
Art. 16 – Appalto-concorso
1.
L 'appalto-concorso è la
procedura in cui gli imprenditori presentano il progetto
esecutivo dei lavori ed indicano le condizioni alle quali
sono disposti ad eseguirlo, con facoltà per le
amministrazioni aggiudicatrici di negoziare le condizioni
del contratto.
2.
L'affidamento di appalti
mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti
appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere
dell’organo tecnico-consultivo regionale, per speciali
lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad
elevata componente tecnologica, la cui progettazione
richieda il possesso di competenze particolari o la scelta
tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della
gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare,
nonché di un capitolato prestazionale corredato
dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e
dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha per
oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L’impresa
aggiudicataria, dopo l’ottenimento di tutte le
approvazioni necessarie, prima dell’inizio dei lavori
dovrà provvedere, a sua cura e spese e senza variazione
del prezzo offerto, alla progettazione esecutiva, da
sottoporre al responsabile unico del procedimento per la
relativa validazione prima dell’approvazione.
Art. 17 – Dialogo
competitivo
1.
Il dialogo competitivo è una
procedura negoziale alla quale possono ricorrere le
amministrazioni aggiudicatrici nel caso di appalti
particolarmente complessi e a condizione che il criterio
di aggiudicazione dell’appalto sia quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
2.
Le amministrazioni
aggiudicatrici pubblicano un bando di gara per la
selezione dei candidati con i quali trattare sui mezzi e
sulle soluzioni idonei a soddisfare i loro bisogni. Le
trattative con i candidati selezionati sono finalizzate
esclusivamente alla discussione e alla definizione dei
mezzi più idonei a soddisfare i bisogni
dell’amministrazione aggiudicatrice. Dopo aver dichiarato
concluse le trattative, le amministrazioni aggiudicatrici
invitano i candidati a presentare un’offerta.
3.
Le disposizioni per lo
svolgimento del dialogo competitivo sono definite da
apposito regolamento regionale nel rispetto delle norme
comunitarie.
Art. 18 – Criteri di
aggiudicazione
1.
L'aggiudicazione degli
appalti è effettuata con uno dei seguenti criteri:
a)
il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a
base di gara;
b)
mediante offerta a prezzi
unitari
c)
mediante offerta
economicamente più vantaggiosa, prendendo in
considerazione gli elementi di valutazione individuati dal
regolamento di cui all’articolo 4.
Il regolamento di cui
all’articolo 4 individua le tipologie di lavori per cui si
preveda l’aggiudicazione esclusivamente a corpo o a corpo
e misura e quelli per i quali è ammessa la sola
aggiudicazione a misura.
2.
Nei casi di aggiudicazione
dell’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa,
l’amministrazione prende in considerazione diversi criteri
in diretta connessione con l’oggetto dell’appalto in
questione, quali la qualità, il prezzo, il pregio tecnico,
le caratteristiche estetiche e funzionali, le
caratteristiche ambientali, il costo d’utilizzazione, l’economicità,
l’assistenza tecnica, il termine di esecuzione ed
ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro
da realizzare. Il bando di gara indica la ponderazione
relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per
determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa. La
valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice. La
composizione della commissione nonchè le modalità di
nomina e di funzionamento sono disciplinate dal
regolamento di cui all’articolo 4, nel rispetto dei
criteri di imparzialità e competenza.
3.
L’amministrazione
aggiudicatrice valuta l’anomalia delle offerte rispetto
alla prestazione, richiedendo per iscritto le precisazioni
ritenute pertinenti in merito gli elementi costitutivi
dell’offerta. Il regolamento di cui all’articolo 4
definisce quali sono gli elementi di cui dovranno formare
oggetto le precisazioni.
4.
Negli atti di gara, anche
informale, può essere prevista la facoltà, in caso di
fallimento o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare
il secondo classificato al fine di convenire un nuovo
contratto per la realizzazione integrale o il
completamento dei lavori, da stipularsi alle medesime
condizioni economiche già proposte in sede di offerta. La
medesima facoltà può essere prevista per il terzo
classificato in caso di fallimento o di risoluzione del
contratto per grave inadempimento del secondo
classificato. Resta fermo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti riguardo al fallimento di un’impresa
mandante o mandataria.
Art. 19 – Norme sui lavori in
economia
1.
I lavori in economia sono
ammessi fino all'importo di 300.000 Euro e
possono essere eseguiti:
a)
in amministrazione diretta;
b)
per cottimo.
2.
I lavori in amministrazione
diretta si eseguono per mezzo del personale della
amministrazione aggiudicatrice. Il responsabile del
procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi
eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
3.
Ai fini del rispetto dei
limiti di importo per i lavori realizzati in
amministrazione diretta non si tiene conto degli oneri
del personale.
4.
Il cottimo è una procedura
negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di
particolari tipologie, come individuate dal
regolamento di cui all’articolo 4. Ciascuna stazione
appaltante definisce con proprio regolamento i lavori e le
modalità per la loro esecuzione.
5.
Il regolamento di cui
all’articolo 4 disciplina le modalità per l’esecuzione dei
lavori in economia nei casi di urgenza e di somma urgenza.
6.
I lavori di manutenzione
forestale, manutenzione idraulica, sistemazione montana,
bonifiche agrarie ed affini, che fanno rimanere salve le
situazioni naturali e non sono configurabili come opere
edilizie in senso stretto, possono essere eseguiti:
in amministrazione diretta
senza limite di importo;
per cottimo fiduciario
entro il limite di 300.000 Euro.
Il regolamento di cui
all’articolo 4 definisce le categorie tipologiche di tali
lavori nonché le modalità per l’esecuzione.
7.
Gli interventi di cui al
comma 6, quando comprendono anche, in misura prevalente,
la realizzazione di opere di carattere edilizio, si
intendono quali lavori pubblici ai sensi dell’articolo 2,
comma 2 della presente legge.
8.
Le
disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1 della legge
31/1/1994, n. 97 si applicano, nei casi di manutenzione
ordinaria del territoro, ivi comprese le zone di pianura e
collina, a tutti i coltivatori diretti, singoli o
associati, anche non aventi la propria azienda agricola
ubicata in comune montano.
Art. 20 – Contratti
1.
La Giunta regionale approva, su proposta
dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici di cui
all’articolo 30, un capitolato generale d’appalto per i
lavori di cui alla presente legge, uno schema tipo di
contratto d’appalto e schemi tipo di capitolati speciali
d’appalto.
2.
I contratti d’appalto e le convenzioni di
concessione di lavori pubblici nonché i capitolati di cui
al comma 1 dovranno prevedere specifiche garanzie di
rispetto, da parte degli appaltatori e subappaltatori,
delle clausole sociali.
3.
In applicazione dei principi di
semplificazione amministrativa e salva diversa concorde
volontà delle parti, al contratto di appalto è allegata
esclusivamente l’offerta accettata dall’amministrazione.
L’ulteriore documentazione richiesta ai sensi della
normativa vigente e che forma parte sostanziale del
contratto, debitamente sottoscritta dalle parti, rimane
agli atti della stazione appaltante previa redazione di
apposito verbale di deposito.
Art. 21 – Documento unico
di regolarità contributiva
1.
Ai fini di semplificazione delle procedure,
la Giunta regionale promuove un’intesa con INPS, INAIL e
Cassa Edile per attestare la regolarità contributiva delle
imprese esecutrici dei lavori appaltati mediante un
documento unico.
2.
Il documento unico attesta la regolarità
contributiva del rapporto di lavoro relativamente alle
imprese esecutrici di lavori affidati dai soggetti di cui
all’articolo 4 della presente legge, certificando, in
occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei
lavori, l’adempimento da parte delle stesse imprese degli
obblighi relativi ai versamenti contributivi,
previdenziali ed assicurativi dovuti all’INPS, all’INAIL e
alla Cassa edile.
3.
Il documento unico non sostituisce
eventuali altre dichiarazioni che l’impresa è tenuta a
rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri
soggetti pubblici e privati.
Art. 22 – Varianti in corso
d’opera
1. Le varianti in corso
d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed
il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra
uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti
da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e
imprevedibili;
c) per l'intervenuta
possibilità di utilizzare materiali, componenti e
tecnologie non esistenti al momento della progettazione
che possono determinare significativi miglioramenti nella
qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non
alterino l'impostazione progettuale; l’importo in aumento
di tali varianti non potrà eccedere complessivamente il 5
per cento dell’importo originario del contratto.
d) per la presenza di
eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali
si interviene verificatisi in corso d'opera, o di
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase
progettuale o per adeguare ,nel corso dei lavori,
elaborati progettuali esecutivi relativi ai lavori
riguardanti i beni culturali;
e) nei casi previsti
dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
f)
per il manifestarsi di errori
o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in
tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la
sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del
procedimento ne dà comunicazione all'Osservatorio
regionale dei lavori pubblici e segnala altresì l'esito
del procedimento.
2.
I titolari di incarichi di
progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle
stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di
omissioni della progettazione.
3.Sono inoltre ammesse,
nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le
varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità,
sempreché non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obiettive esigenze. L'importo in aumento
relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento
dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera.
4.Ove le varianti di cui al
comma 1, lettera f) eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto, il soggetto aggiudicatore
procede alla risoluzione del contratto e indìce una nuova
gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.
5.La risoluzione del
contratto, ai sensi del comma 4 dà luogo al pagamento dei
lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento
dei lavori non eseguiti, nella misura massima dei quattro
quinti dell'importo del contratto.
6.Ai fini del presente
articolo si considerano errore o omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di
fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.
7.Non sono considerate
varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
che non comportino un aumento dell'importo del contratto
stipulato per la realizzazione dell'opera. Non possono
pertanto essere introdotte nuove categorie di lavorazione
né concordati nuovi prezzi.
8.Ad eccezione dei
contratti affidati a seguito di appalto concorso,
l’impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, può
proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni
migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino
una diminuzione dell’importo originario dei lavori. Il
regolamento di cui all’articolo 4 definisce le
caratteristiche di tali variazioni e le modalità per la
proposta e l’approvazione. Il capitolato generale
d’appalto di cui all’articolo 20, comma 1 definisce i
criteri per il riparto tra la stazione appaltante e
l’appaltatore delle economie risultanti dalla proposta
migliorativa approvata.
Art. 23 –
Sicurezza nei cantieri
1.
Per i lavori di importo
superiore a 100.000 Euro è obbligatoria la
redazione del piano di sicurezza e coordinamento in
conformità alla normativa vigente, sviluppato per
successivi approfondimenti secondo le fasi della
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle
opere.
2.
Il piano di sicurezza è
corredato da un computo metrico estimativo in cui è
riportata la stima degli oneri o costi per dare attuazione
al piano stesso, suddivisi in oneri generali ascrivibili
alle singole lavorazioni soggetti a ribasso d’asta, ed in
oneri specifici del progetto, non soggetti a ribasso. Gli
oneri generali ascrivibili alle singole lavorazioni sono
determinati, se non già indicati da prezziari regionali di
riferimento, attraverso apposite analisi. Gli oneri
specifici fanno direttamente riferimento alla stima
analitica dei costi da sostenersi per opere o procedure da
realizzarsi durante l’esecuzione dei lavori e derivanti
dalla specifica tipologia di opera e dal contesto
ambientale in cui essa si realizza. I lavori relativi agli
oneri per la sicurezza non sono subappaltabili, salvo
quelli relativi alle opere specializzate.
Gli oneri e i costi di cui
al presente comma sono allibrati nella contabilità dei
lavori separatamente, con le modalità previste dal
capitolato generale di cui all’articolo 20.
3.
Ai sensi del decreto legislativo n.
494/1996, e s.m.i. committente è il dirigente cui spettano
i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, e
responsabile dei lavori è il responsabile unico del
procedimento di cui all’articolo 4.
4.
Il coordinatore per la
progettazione può coincidere con il progettista
dell’opera. Nel caso non coincida, il coordinatore per la
progettazione dà al progettista le opportune indicazioni
relative alla sicurezza e, in caso di disaccordo, decide
definitivamente il responsabile unico del procedimento.
5.
Il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori può coincidere con il direttore
dei lavori. Le iniziative e le segnalazioni del
coordinatore per l’esecuzione, sono comunicate al
responsabile unico del procedimento per gli adempimenti di
competenza e non sono soggette a diverse decisioni del
direttore dei lavori.
6.
Il piano di sicurezza e
coordinamento viene redatto in forma generale come piano
di valutazione dei rischi prevedibili per tutti i
contratti di manutenzione non identificabili
preventivamente sia spazialmente sia temporalmente.
Nel caso si superino nel singolo lavoro–ordinativo le
soglie di cui al comma 1, all’ordine di servizio viene
allegato lo specifico piano di sicurezza. Rimangono
vigenti in ogni caso, in capo all’impresa, tutti gli
obblighi disposti dal decreto legislativo n. 494/1996.
7.
Per le opere di importo dei
lavori inferiore a 100.000 Euro il committente o il
responsabile dei lavori attua i principi dell’articolo 4
comma 1 del decreto legislativo 494/1996 per la parte di
programmazione e di progettazione. L’appaltatore od il
concessionario redige e consegna ai soggetti di cui
all’articolo 2 un piano di sicurezza sostitutivo del piano
di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di
sicurezza quando questi ultimi non siano previsti ai sensi
del decreto legislativo 494/1996.
8.
Le modalità di redazione del
piano e di valutazione delle anomalie in fase di
aggiudicazione, la notifica dei cantieri, le modalità di
contabilizzazione dei lavori relativi agli oneri di
sicurezza, le varianti al piano di sicurezza, la
sospensione dei lavori, le modalità di verifica da parte
dei soggetti competenti saranno precisate dal regolamento
di cui all’articolo 4.
9.
Per i lavori realizzati con
finanziamenti pubblici a privati, nel caso gli organismi
di vigilanza accertino violazioni di legge, la Regione può
disporre la revoca dei finanziamenti stessi in caso di
infortuni gravi che saranno precisati nel regolamento di
cui all’articolo 4.
10.
La Regione, nel rispetto
della normativa vigente, istituisce strumenti e misure di
incentivazione per l’acquisizione, da parte delle imprese,
di requisiti standard di sicurezza.
11.
Una somma non inferiore allo
0,7 e non superiore all’ 1,4 per cento dell’importo posto
a base di gara, compresa tra le somme a disposizione del
quadro economico di ogni singolo intevento, è ripartita
tra i coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione,
il responsabile dei lavori ed i loro collaboratori. I
criteri per il riparto della somma tra i predetti soggetti
sono definiti con appositi regolamenti, adottati dalle
amministrazioni.
Art. 24 – Direzione lavori
1.
Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto
della presente legge affidati in appalto ovvero in
economia a mezzo di cottimo fiduciario, le amministrazioni
aggiudicatrici individuano le risorse specialistiche
necessarie per espletare la funzione di direzione lavori
al fine dell'istituzione del relativo ufficio.
2.
L'ufficio di direzione lavori è costituito
da un direttore dei lavori ed eventualmente da uno o più
assistenti.
Art 25 – Collaudi
tecnico-amministrativi
1.
Salvi
i casi di cui al successivo comma 5, per i lavori
non eccedenti l’importo di 200.000 Euro il collaudo
è sostituito da un certificato del direttore dei lavori
che ne attesti la regolare esecuzione; per i lavori di
importo superiore, ma non eccedente 1.000.000 di Euro,
il collaudo può essere sostituito dal predetto certificato
del direttore dei lavori.
2.
Per i lavori di importo
superiore a 1.000.000 di Euro, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano un tecnico o una commissione di
collaudo di elevata e specifica qualificazione con
riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità ed
all’importo degli stessi. Qualora nell’ambito
dell’attività di collaudo siano da affrontare rilevanti
problematiche in discipline giuridico–amministrative, uno
dei componenti la commissione sarà scelto tra i laureati
in discipline giuridico–amministrative con particolare
esperienza del settore dei lavori pubblici.
3.
I collaudatori sono nominati
dalle amministrazioni nell’ambito delle proprie strutture.
Nell’ipotesi di carenza di organico o di particolari
specificità delle opere, accertata e certificata dal
responsabile del procedimento, l’incarico di collaudatore
è affidato a soggetti esterni scelti dall’elenco regionale
dei collaudatori.
4.
Le procedure per la
formazione dell’elenco regionale dei collaudatori, i
requisiti professionali per poter svolgere l'attività di
collaudatore, le modalità di nomina, le cause di
incompatibilità sono definiti con regolamento ai sensi
dell’articolo 4.
5.
E’ obbligatorio il collaudo
in corso d’opera nei seguenti casi:
a) in caso di opere di
particolare complessità;
b) in caso di affidamento
di lavori in concessione;
in altri casi individuati
nel regolamento di cui all’articolo 4.
6.
Ai soggetti incaricati del
collaudo finale od in corso d’opera spetta il compenso
previsto dalle vigenti tariffe professionali. Tale importo
è decurtato del 50 per cento nel caso in cui il
collaudatore ovvero tutti i membri della commissione di
collaudo siano dipendenti delle amministrazioni
appaltanti.
Art. 26 - Garanzie
assicurative
1.
L'offerta da presentare per
l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è
corredata da una idonea cauzione pari al 2 per cento
dell’importo dei lavori, da prestare secondo le modalità
indicate nel regolamento di cui all’articolo 4.
2.
L'esecutore dei lavori è
obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10
per cento dell'importo degli stessi, secondo le modalità
indicate nel regolamento di cui all’articolo 4..
3.
L'esecutore dei lavori è
altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che
tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli
altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi
di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore,
e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile
per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Per i lavori di importo superiore a
1.000.000
Euro, l’esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale,
nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi
della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina
tatale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti
da gravi difetti costruttivi.
4.
Il progettista o i
progettisti incaricati della progettazione esecutiva
devono essere muniti, a far data dall'approvazione del
progetto, di una polizza di responsabilità civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di propria competenza, per tutta la durata
dei lavori e sino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio, secondo le modalità
indicate nel regolamento di cui all’articolo 4.
5.
Il regolamento di cui
all’articolo 4 disciplina forme particolari di garanzia
per i lavori eseguiti in economia
Art. 27 - Lavori
scorporabili e subappaltabili
1.
Ferme restando le
disposizioni in materia di subappalto, la cui disciplina è
regolamentata dalle norme vigenti, le stazioni appaltanti
indicano negli atti di gara l'importo complessivo
dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la categoria
prevalente e la relativa classifica, nonché le parti
appartenenti alle categorie generali o specializzate, di
cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla
categoria prevalente, con i relativi importi e categorie
che sono, anche interamente a scelta del concorrente,
subappaltabili o affidabili a cottimo e comunque
scorporabili.
2.
Le parti costituenti l'opera
o il lavoro subappaltabili e scorporabili sono quelle di
valore singolarmente superiore al 10 per cento
dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero
di importo superiore a
150.000 Euro.
TITOLO IV
PUBBLICITA’ E ACCESSO ALLE
INFORMAZIONI
Art 28 – Forme di
pubblicità
1.
Fatte salve le forme di
pubblicità previste dalla normativa comunitaria per i
lavori sopra soglia, tutti gli avvisi ed i bandi di gara,
compresi quelli relativi all’acquisizione di servizi
attinenti all’architettura ed all’ingegneria, sono
pubblicati sull’apposito sito informatico istituito presso
la Regione nonché nell’albo pretorio del Comune ove si
eseguono i lavori e nell’albo della stazione appaltante.
2.
Il sito informatico sul quale
devono essere pubblicati gli avvisi ed i bandi di cui al
comma 1 è istituito presso l’Osservatorio regionale. Gli
standard informatici e le procedure di pubblicazione e di
accesso al sito sono stabiliti di concerto con le regioni
ed i competenti organi centrali.
3.
Per i lavori di importo
superiore a 1.500.000 Euro gli avvisi ed i bandi di
gara sono pubblicati per estratto su due quotidiani di cui
uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.
4.
Per i lavori di importo
compreso tra 750.000 e 1.500.000 Euro gli avvisi ed
i bandi di gara sono pubblicati per estratto su almeno due
quotidiani aventi diffusione nel territorio della
provincia ove si eseguono i lavori.
5.
Per i servizi attinenti
all’architettura ed all’ingegneria di importo superiore a
100.000 Euro ed inferiore al 200.000 Euro,
da affidarsi mediante esperimento di gara ad evidenza
pubblica, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati
per estratto su due quotidiani, di cui uno a diffusione
nazionale ed uno a diffusione regionale.
Art 29 – Accesso alle
informazioni
1.
L'Amministrazione regionale
organizza, per il tramite dell’Osservatorio regionale dei
lavori pubblici, la raccolta e la diffusione telematica
delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti
tutte le fasi procedurali dalla pubblicizzazione dei bandi
di gara e l'affidamento degli incarichi, al completamento
e collaudo delle opere.
2.
E' fatto obbligo ai soggetti
di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c) di
comunicare tutte le informazioni necessarie per
l'organizzazione della banca dati, nonché di rendere
disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di
procedure standardizzate individuate in apposito
regolamento di attuazione.
3.
Il
regolamento tiene conto delle funzioni istituzionali
svolte in ambito regionale d'intesa con i competenti
organismi centrali.
TITOLO V
STRUTTURE, STRUMENTI E
ATTIVITA' REGIONALI
A SUPPORTO DELLE
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
Art. 30 - Osservatorio
regionale dei lavori pubblici
1.
E’ istituito, presso
……………………, l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
2.
L’Osservatorio regionale dei
lavori pubblici è lo strumento tecnico-gestionale della
Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i
compiti espressamente ad essa attribuiti dalla presente
legge. Al fine di massimizzare l’efficienza e minimizzare
l’onere di trasmissione dei dati da parte delle stazioni
appaltanti di cui all’articolo 2, al solo Osservatorio
regionale dei lavori pubblici compete la raccolta delle
informazioni relative all’intero ciclo di realizzazione
dei lavori pubblici, in particolare alla fase di
programmazione, esperimento della gara d’appalto,
affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Tutti i
soggetti istituzionali competenti a qualunque livello,
anche nazionale e comunitario, hanno l’obbligo di
rapportarsi esclusivamente all’Osservatorio regionale per
la raccolta delle informazioni utili ai servizi
informativi e statistici che saranno necessari al
soddisfacimento dei bisogni legittimati.
3.
L’Osservatorio regionale
opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di
standard comuni che consentano l’interscambio delle
informazioni con gli altri Osservatori regionali e i vari
soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e
comunitario, che debbano accedere o utilizzare le
informazioni.
4.
L’Osservatorio regionale
opera anche avvalendosi del supporto tecnico e strumentale
di soggetti esterni pubblici e privati, al fine di
ottimizzare qualità e costi di gestione.
5.
L’Osservatorio regionale
svolge i seguenti compiti:
a)
rileva e raccoglie
informazioni e dati statistici sulle modalità di
esecuzione ed i risultati degli appalti di lavori e sul
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione
degli infortuni;
b)
attiva, gestisce e aggiorna
una banca dati per il monitoraggio dei lavori e delle
opere pubbliche eseguite nel territorio regionale;
c)
promuove attività di
indirizzo e regolazione anche cooperando con le altre
Regioni e Province autonome e i competenti organismi
statali;
d)
promuove attività dirette
alla formazione e alla qualificazione del personale delle
amministrazioni appaltanti preposto alle attività di cui
alla presente legge, con particolare riferimento alla
sicurezza, realizza studi e ricerche, organizza convegni,
acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati;
e)
definisce ed aggiorna la
documentazione tecnica, quale strumento di supporto alle
attività delle amministrazioni appaltanti, con particolare
riferimento a schemi di bandi di gara, capitolati
d’appalto, contratti, linee guida e quant’altro necessario
ai fini della semplificazione e della standardizzazione
delle procedure per l’affidamento e la gestione degli
appalti;
f)
determina annualmente
l’elenco regionale dei prezzi per le opere pubbliche, a
cui si deve far riferimento per la formazione e
l’aggiornamento degli elenchi prezzi negli appalti;
g)
assicura le attività
necessarie per il funzionamento del sito informatico per
la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui
all’articolo 28;
h)
espleta attività finalizzate
agli approfondimenti ed all’uniformità degli indirizzi
interpretativi in materia di lavori pubblici;
i)
cura la pubblicazione
informatica del Notiziario regionale sugli appalti e le
concessioni di lavori pubblici per la messa a disposizione
delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine
alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle
gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche
procedurali presentatesi;
j)
assembla ed elabora i dati in
suo possesso anche con procedure statistiche e li resi
disponibili su reti informatiche condivise dagli enti
locali.
6.
La Regione istituisce un
apposito capitolo di spesa per il funzionamento
dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
Art. 31
– Organo tecnico consultivo
1.
E’ istituito l’organo tecnico
consultivo regionale, a composizione collegiale, con
compiti di consulenza tecnica per l’Amministrazione
regionale in ordine ad argomenti di particolare
complessità al fine di assicurare il necessario supporto
tecnico-scientifico alle scelte di indirizzo politico.
2.
L’organo consultivo regionale
è nominato dalla Giunta regionale ed esercita le sue
funzioni fino alla conclusione del mandato ricevuto.
3.
La definizione della
composizione, delle modalità di nomina dei componenti e
del funzionamento è demandata ad apposito regolamento
della Giunta regionale.
Art. 32
-Commissione regionale dei lavori pubblici
1.
Al fine della semplificazione dei
procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di
finanziamento concernente l’attuazione di lavori pubblici,
il soggetto pubblico o privato attuatore dell’intervento
può richiedere la convocazione della
Commissione regionale dei lavori pubblici,
alla quale partecipano tutti i soggetti competenti
all'esame tecnico del progetto ed al rilascio dei
provvedimenti autorizzatori previsti dalla normativa
vigente.
2.
La Commissione delibera a maggioranza dei
componenti, salvo i casi in cui il regolamento richieda
una maggioranza qualificata.
3.
La composizione della Commissione, le
modalità di funzionamento, nonché i termini entro i quali
deve essere assunto il provvedimento finale sono definite
dal regolamento di cui all’art. 4.
Art. 33
– Sistemi qualità dell’attività amministrativa
1.
La Regione promuove
l’adozione di sistemi qualità in tutte le fasi dell’azione
amministrativa, dalla programmazione al collaudo, delle
amministrazioni pubbliche aggiudicatrici attraverso
indirizzi ed iniziative ispirati al principio
dell’efficienza e dell’efficacia.
2.
Per sistema di qualità si
intende un sistema di norme procedurali formalizzate
mediante una adeguata documentazione costituita, almeno,
dal manuale di qualità e dalla documentazione
complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente
evidenziate, secondo metodologie ispirate alla normativa
tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le
procedure necessarie a garantire la qualità dei
procedimenti contrattuali con particolare riferimento alla
fase di selezione dei concorrenti, aggiudicazione del
contratto, gestione degli adempimenti successivi.
3.
Ai fini della verifica
dell’attività amministrativa delle stazioni appaltanti, in
ordine al proprio sistema di approvvigionamento di lavori
pubblici, la Regione promuove i criteri attestazione delle
procedure di aggiudicazione degli appalti, ai sensi della
norma UNI 10943.
4.
La Regione attiva iniziative
tese alla diffusione di indirizzi e programmi di
introduzione di tali sistemi nelle procedure di appalto
delle amministrazioni aggiudicatrici, attraverso forme di
incentivazione anche economiche, sulla base di programmi e
progetti eventualmente proposti dagli stessi che verranno
selezionati e trasmessi annualmente all’Osservatorio
regionale, che provvederà a darne pubblicazione
TITOLO VI
OPERE FINANZIATE DALLA
REGIONE.
(in questo capo potranno
essere inserite le disposizioni specifiche di ciascuna
regione in relazione al proprio ordinamento politico e
amministrativo)
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
FINALI E TRANSITORIE
Art. - Disposizione
finanziaria
1.
Agli oneri derivanti
dall’applicazione della presente legge la Regione farà
fronte mediante l’istituzione di appositi capitoli
……………………… .
Art. - Abrogazione
1.
Con l’entrata in vigore della
presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti
disposizioni:
...............................
...............................
...............................
Restano comunque abrogate
tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.
Art. - Disposizioni
finali e transitorie
1.
La presente legge entra in
vigore dopo …….. dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
2.
Agli appalti di lavori
pubblici per i quali si sia già provveduto alla
pubblicazione dei bandi o degli avvisi di gara le cui
procedure siano in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni del previgente ordinamento regionale.
3.
Nelle more della costituzione
dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, i compiti
ad esso attribuiti dalla presente legge sono espletati dal
………………….. .
4.
Per tutto quanto non
espressamente disciplinato con la presente legge si
applica la normativa statale vigente in materia |