FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
 

ISTITUTO PER LA TRASPARENZA L’AGGIORNAMENTO

E LA CERTIFICAZIONE DEGLI APPALTI

 

Schema di

 

LEGGE REGIONALE SUI LAVORI PUBBLICI

 

Proposta di articolato

 

(CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME)

GRUPPO DI LAVORO INTERREGIONALE “LEGGE REGIONALE TIPO

 

La presente proposta di legge è stata predisposta e redatta in sede ITACA attraverso il contributo del Gruppo interregionale di Lavoro “Legge regionale tipo”:

 

 

ARCH. CLAUDIO TOMASINI          REGIONE PIEMONTE

(Responsabile)

 

DR.SSA MARINA GAMBINO           REGIONE PIEMONTE

ARCH. GIUSEPPE RIZZUTO           ITACA

(Segreteria e coordinamento)

 

 

DR.SSA ANNA AMBROSIO             REGIONE LAZIO

DR. ANTONIO BARBETTA             PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DR. FABIO BERNARDINI                      REGIONE TOSCANA

ING. PIERMARIO BONOTTO          REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DR.SSA VALERIA BRUNELLI          REGIONE VENETO

ING. ALBERTO CAIVANO                      REGIONE BASILICATA

DR.SSA DANIELA CANTARUTTI      REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA

DR. LEONARDO CARONNA            PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ING. MARIANO CARRARO             REGIONE VENETO

DR. CLAUDIO CARUSO                REGIONE CALABRIA

DR.SSA LUCIANA CASO                       REGIONE TOSCANA

ING. IVAN CICCONI                    ITACA 

DR. FILIPPO CONNI                    REGIONE LIGURIA

ING. GIOVANNI CORRAO                     REGIONE SICILIA

DR. DARIO DANESE                    REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA

DR. ANDREA DE PIETRI                       REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ING. ANTONIO FERRO                 REGIONE LOMBARDIA

DR. PAOLO FOSSATI                   CONFERENZA PRESIDENTI REGIONI

ING. MARIO FRACCHIA                        REGIONE LIGURIA

DR.SSA VENERA GIALLONGO                REGIONE UMBRIA

ARCH. MICHELE GRANATIERO              REGIONE CAMPANIA

ING. MAURIZIO GRANDOLINI               REGIONE UMBRIA

DR.SSA ANNA GRECO                  REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DR. ELIO IAGNEMMA                   REGIONE ABRUZZO

DR. ADOLFO LAIOLO                   REGIONE LIGURIA

DR.SSA ELISABETTA LANZA          REGIONE LIGURIA

DR. GIANLUCA MAFFONI              REGIONE LOMBARDIA

DR.SSA IVANA MALVASO             REGIONE TOSCANA

ING. GIOVANNI MASCETTA          REGIONE ABRUZZO

ING. MAURIZIO MEIATTINI          REGIONE LAZIO

DR. EMANUELE MENNA                REGIONE VENETO

ING. MANLIO MUNAFO’                        REGIONE SICILIA

DR. ATTILIO NUNZIATA                       REGIONE BASILICATA

ING. MICHELE PIERRI                  REGIONE MARCHE

DR.SSA ANNA PROIETTI                      REGIONE UMBRIA

ING. GIOVANNI RICCA                REGIONE CALABRIA

ING. ETTORE RICCI                    REGIONE ABRUZZO

ARCH. SILVIA RISSO                   REGIONE LIGURIA

ING. RAFFAELE ROCCO                        REGIONE AUT. VALLE D’AOSTA

DR.SSA STEFANIA ROSI BONCI             REGIONE UMBRIA

DR. FRANCESCO SANNICANDRO    REGIONE PUGLIA

DR. GIOVANNI SANTANGELO                REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ING. STEFANO SIMONCINI           REGIONE MARCHE

ING. STEFANO TALATO                        REGIONE VENETO

DR. TIZIANO TIRELLI                  REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA

DR.SSA ELISABETTA TOGNETTI     REGIONE TOSCANA

ING. R. NAVARRA TRAMONTANA   REGIONE SICILIA

ARCH. ANTONINO TRUPIANO               REGIONE LAZIO

ING. LUIGI VIGGIANO                 REGIONE CAMPANIA

ARCH. MARCELLO VITIELLO         REGIONE MOLISE

DR.SSA DONATA VIZZINO            REGIONE CAMPANIA

 

 


 

RELAZIONE

 

 

Generalità.

La materia delle opere pubbliche è stata interessata negli ultimi anni da profonde e radicali modificazioni, sia a livello comunitario che a livello nazionale, che hanno determinato una totale innovazione della disciplina di settore.

Numerosi sono stati infatti gli interventi normativi attraverso i quali si è operato il ridisegno delle procedure  finalizzate all’affidamento degli appalti pubblici, onde consentire di operare nell’ambito di regole certe, trasparenti e garanti dell’effettiva concorrenza fra imprese.

Tra gli interventi normativi più rilevanti è da citare, senza dubbio, la legge quadro in materia di lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109), nata con lo scopo di disciplinare in modo compiuto e vincolante la programmazione, la progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei lavori pubblici, con l’attivazione di istituti e di  strumenti finalizzati anche ad evitare gestioni distorte degli appalti pubblici. 

Da questa esigenza deriva però anche il limite del quadro legislativo nazionale così delineato. Le norme complesse e dettagliate dettate dalla legge quadro e dai provvedimenti regolamentari che ad essa hanno dato attuazione, creano infatti rilevanti problemi alle amministrazioni aggiudicatrici, soprattutto quelle di minori dimensioni, che si trovano a dover far fronte ad adempimenti estremamente onerosi anche quando si tratta di realizzare opere  di modesta entità, che costituiscono peraltro la generalità delle opere di competenza degli enti locali.

Di tali criticità si è reso ben conto anche il legislatore nazionale, che a più riprese ha provveduto ad integrare e modificare la suddetta disciplina. Si richiamano in particolare il decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216; la legge 18 novembre 1998, n. 415 e, da ultimo, la legge 1 agosto 2002, n. 166 (articolo 7), che tendono all’obiettivo di agevolare la realizzazione dei lavori piuttosto che “ingessarla” in una serie di controlli, accertamenti e verifiche per evitare, non sempre con successo, fenomeni di illiceità negli affidamenti.

Accanto all’evoluzione del quadro normativo specifico della materia dei lavori pubblici, occorre altresì dare atto dell’emanazione di importanti provvedimenti legislativi che, interessando l’assetto generale della pubblica amministrazione, ne condiziona in modo rilevante l’attività. Ci si riferisce, in particolare, alle leggi c.d. Bassanini, che hanno da una parte modificato la distribuzione delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali e dall’altra hanno dato un forte impulso alla semplificazione amministrativa.

Tale evoluzione è quindi culminata nella emanazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 che ha segnato la svolta più significativa nella ridefinizione dei rapporti istituzionali e costituzionali tra lo Stato e gli enti territoriali.

Per quanto più da vicino queste vicende interessano la materia dei lavori pubblici, fino all’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la competenza regionale si limitava alla possibilità di legiferare in conformità dei principi fondamentali desumibili dal quadro normativo nazionale.

A seguito della legge costituzionale n. 3/2001, che, tra l’altro, attribuisce alle Regioni potestà legislativa esclusiva, l’impostazione di una legge regionale in materia di lavori pubblici viene a modificarsi radicalmente, in quanto la Regione non deve più muoversi nel quadro di principi fondamentali disegnati dallo Stato, bensì può legiferare in piena autonomia, fermo restando il rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. La riforma costituzionale individua, infatti, una impostazione concettuale assolutamente innovativa per l’individuazione degli ambiti di competenza legislativa rispettivamente statale e regionale: il nuovo articolo 117 Cost. equipara pienamente la posizione di Stato e  Regioni per ciò che concerne la titolarità della potestà legislativa, differenziandola per quanto riguarda le materie. Il quadro che ne deriva è il seguente: allo Stato è attribuita la competenza legislativa esclusiva in materie tassativamente enumerate; sono altresì tassativamente individuate le materie di legislazione concorrente (nelle quali le Regioni hanno potestà legislativa, rimanendo allo Stato la potestà di determinare i principi fondamentali); alle Regioni è attribuita potestà legislativa piena in relazione a tutte le altre. Questo riconoscimento in via residuale determina problemi interpretativi di notevole portata quando si tratta di stabilire se una determinata materia non espressamente contemplata nell’elenco di quelle rispetto alle quali si esplica la potestà legislativa dello Stato, sia effettivamente da considerarsi di competenza esclusiva regionale o se non debba, piuttosto, ritenersi implicitamente compresa tra quelle riservate alla competenza, esclusiva o concorrente, dello Stato.

Per quanto più da vicino attiene alla materia in oggetto, si osserva che il nuovo articolo 117 Cost.  sembrerebbe non creare dubbi in ordine ai lavori pubblici ed ai relativi appalti, che devono ritenersi oggetto di potestà legislativa esclusiva regionale, dal momento che non sono in alcun modo riconducibili alle materie di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 117 (fatta salva la potestà concorrente sui porti e gli aeroporti civili e sulle grandi reti di trasporto e di navigazione).

Tale circostanza ha quale primo effetto quello di svincolare l’ambito della potestà legislativa regionale dalla necessità di identificare i lavori pubblici “di interesse regionale”, come invece era richiesto dalla precedente formulazione della norma costituzionale, assumendo rilevanza il solo criterio geografico, in base al quale obbediscono alla norma regionale gli appalti di lavori pubblici affidati sul territorio regionale da qualunque ente, ivi comprese le amministrazioni statali.

Secondo l’interpretazione di alcuni commentatori, infatti, ad eccezione di quei lavori che potranno essere ancora disciplinati con legge dello Stato, in quanto ricadenti in una delle materie di competenza statale (si pensi ad esempio alle grandi infrastrutture di trasporto o alle opere riferite alle materie rimaste nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 112/98), ogni altro lavoro pubblico, anche se eseguito o finanziato dallo Stato, sarà soggetto alla potestà legislativa regionale.

Senonché, a fronte di un’apparente chiarezza interpretativa, il riconoscimento alle Regioni della potestà legislativa in materia di lavori pubblici crea seri problemi di coordinamento con altre materie rispetto alle quali è riconosciuta  competenza legislativa allo Stato.

La materia dei lavori pubblici, per sua natura, si intreccia ed interferisce con altre che sono riservate o alla competenza esclusiva dello Stato (quali ad esempio la tutela dell’ambiente e dei beni culturali) o a quella concorrente riferita, ad esempio, al governo del territorio (nel quale si ritengono attratte l’urbanistica e l’edilizia) o alla tutela e sicurezza del lavoro. Non viene in ogni caso messa in discussione l’esclusività della potestà legislativa statale in ordine agli aspetti codicistici della materia “lavori pubblici”, per i quali valgono i rinvii alle disposizioni nazionali per quanto riguarda contratti, arbitrati, forme societarie e consortili, ecc.

Pertanto sia il legislatore statale sia quello regionale dovranno porre una particolare attenzione a non sconfinare dagli ambiti di rispettiva competenza, pur mantenendo il necessario coordinamento fra le diverse aree normative.

Di qui la necessità di elaborare da parte di ITACA uno schema di legge regionale che sia comune a tutte le Regioni, almeno per quanto riguarda le linee generali di impostazione, la fissazione di obiettivi condivisi e la definizione dei mezzi e degli strumenti per il loro raggiungimento.

Si richiama, in particolare, l’articolo 117, comma 2, lettera e), nel quale viene indicata quale materia lasciata all’esclusiva competenza legislativa dello Stato, la “tutela della concorrenza”. Appare subito chiara la difficoltà a riempire di contenuto questa materia per via del rischio di attribuirle un ambito di operatività così ampio da limitare impropriamente le competenze legislative regionali costituzionalmente garantite. In realtà, per tutela della concorrenza dovrebbe intendersi in senso generale la predisposizione degli strumenti per contrastare le attività anticoncorrenziali, siano esse consistenti in comportamenti (abuso di posizione dominante, operazioni di concentrazione,…) siano esse leggi o atti amministrativi lesivi o distorsivi della libera concorrenza. L’ordinamento italiano ha già previsto questi strumenti con la legge 287/1990, che istituisce fra l’altro l’Autorità per la concorrenza, con compiti di regolazione nella tutela della concorrenza.

Laddove si volesse ricondurre il concetto di tutela della concorrenza ad aspetti più specifici quali l’affidamento degli incarichi o la disciplina delle gare, si può tuttavia agevolmente sostenere che questi siano aspetti dell’esercizio di attività economiche, i quali possono essere disciplinati in modo autonomo dalle Regioni, sia pure nel rispetto dei canoni generali di tutela della concorrenza  e con le garanzie individuate dal quadro normativo comunitario e nazionale, di modo che devono ritenersi del tutto legittime le disposizioni legislative regionali a ciò riferite che comunque non alterano il regime di par condicio degli operatori economici (professionisti e imprese).

 

Metodologia

Lo schema di legge allegato è il risultato dell’attività di un gruppo di lavoro, costituito all’interno di ITACA e formato da rappresentanti delle Regioni e Province autonome, il quale dal settembre 2000, sulla base di un progetto di legge predisposto da ITACA nel 1999, ha elaborato il presente articolato, che si sottopone all’approvazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome.

Lo schema di legge-tipo elaborato dal gruppo di lavoro è stato sottoposto, nell’ambito del Comitato Scientifico di ITACA, all’esame e al confronto con gli altri organismi che ne fanno parte: associazioni nazionali di categoria, sindacati, consigli nazionali degli ordini professionali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ne sono scaturiti osservazioni e proposte di emendamento che hanno costituito un prezioso strumento per la definitiva elaborazione dell’articolato.

 

Obiettivi.

L’attuazione dell’articolo 117 della Costituzione rappresenta un’occasione notevole per definire un quadro normativo regionale esaustivo e coerente con le direttive comunitarie, con le norme costituzionali e con quelle della legislazione statale che continuano ad essere applicabili.

Dal punto di vista della tecnica normativa, l’intendimento è quello di organizzare l’ordinamento normativo regionale in materia, analogamente a quanto avviene in sede nazionale, mediante una legge che enunci principi e che rinvii a disposizioni regolamentari per il completamento della disciplina.

In termini generali, pertanto, l’obiettivo cui tende la legge regionale sui lavori pubblici è quello di creare un quadro normativo di riferimento stabile, definito e completo, nel rispetto delle peculiarità proprie delle Regioni e nell’ottica di un auspicabile contesto di maggior autonomia e responsabilità degli enti locali e della valorizzazione e della crescita di tutti gli attori, pubblici e privati, coinvolti nel processo di realizzazione di un’opera pubblica.

Parallelamente a questo, l’obiettivo più rilevante che il ddl si prefigge di conseguire è quello di una più rapida conclusione delle opere attraverso forme di semplificazione e snellimento procedurale, che si rendono necessarie in quanto alcune procedure appaiono troppo onerose quando sono riferite alla maggior parte dei lavori che vengono realizzati dagli enti locali e che sono di entità tale da non giustificare, in termini di costi-benefici, l’attivazione di tutti gli adempimenti attualmente previsti dalla disciplina statale.

Tali forme di snellimento e semplificazione passano attraverso la previsione di un sistema di programmazione delle opere più flessibile di quello sancito dalla legge 109/94, di procedure di affidamento semplificate per le attività tecniche ed i lavori di minore importo, di semplificazione delle forme contrattuali, della conferenza di servizi per la valutazione dei progetti in  un unico momento da parte di tutti i soggetti che devono esprimersi a riguardo, di procedure contributive meno rigide di quelle attualmente in vigore e di tutte le altre che saranno più puntualmente definite nella relazione ai singoli articoli del ddl.

Ulteriore obiettivo, è quello dell’adeguamento della struttura organizzativa degli enti, attraverso la previsione di forme di avvalimento fra pubbliche amministrazioni, di incentivazione all’associazionismo locale e all’acquisizione di sistemi di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9000.


 

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Ambito  di applicazione.

Art. 3 – Definzioni..

Art. 4 - Potestà regolamentare.

 

 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

 

Art. 5 - Responsabile unico del procedimento.

Art. 6 - Programmazione.

Art. 7 - Attività di progettazione.

Art. 8 - Effettuazione dell’attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie.

Art. 9 - Incentivazione alla cooperazione fra gli Enti locali.

 

 

TITOLO III

ESECUZIONE DEI LAVORI

 

Art. 10 - Requisiti per la partecipazione alle gare e l’esecuzione dei lavori pubblici.

Art. 11 – Sistemi di realizzazione di lavori pubblici.

Art. 12 – Procedura aperta.

Art. 13 – Procedura ristretta.

Art. 14 - Procedura ristretta semplificata.

Art. 15 - Procedura negoziata.

Art. 16 – Appalto concorso.

Art. 17 – Dialogo competitivo.

Art. 18 – Criteri di aggiudicazione.

Art. 19 – Norme sui lavori in economia.

Art. 20 - Contratti.

Art. 21 – Documento unico di regolarità contributiva.

Art. 22 – Varianti in corso d’opera.

Art. 23 – Sicurezza nei cantieri.

Art. 24 – Direzione lavori.

Art. 25 – Collaudi tecnico-amministrativi.

Art. 26 – Garanzie assicurative.

Art. 27 – Lavori scorporabili e subappaltabili.

 

TITOLO IV

PUBBLICITA’ E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

 

Art. 28- Forme di pubblicità'.

Art. 29 - Accesso alle informazioni.

 


 

 

 

TITOLO V

STRUTTURE, STRUMENTI E ATTIVITA’ REGIONALI A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

 

Art. 30 - Osservatorio regionale sui lavori pubblici.

Art. 31 - Organo tecnico consultivo.

Art. 32 - Commissione regionale sui lavori pubblici.

Art. 33 - Sistemi qualità dell’attività amministrativa.

 

 

TITOLO VI

OPERE FINANZIATE DALLA REGIONE.

 

(In questo titolo potranno essere inserite le disposizioni specifiche di ciascuna regione in relazione al proprio ordinamento politico ed amministrativo)

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

 

Art.      - Disposizione finanziaria.

Art.      - Abrogazioni.

Art.      - Disposizioni finali e transitorie.

 


 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1 – Finalità

 

1.  La Regione/Provincia autonoma ……………… con la presente legge disciplina la materia dei lavori pubblici, fatti salvi quelli di interesse nazionale, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

2.  Le disposizioni della presente legge perseguono obiettivi di massima efficienza, efficacia e qualità del procedimento di realizzazione dei lavori pubblici, attraverso:

a)    la qualificazione e l’adeguamento delle strutture regionali e delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici;

b)    la definizione di norme regolamentari, atti di indirizzo e documentazione tecnica di riferimento per gli Enti locali e le altre stazioni appaltanti;

c)     la qualità architettonica e ambientale delle opere e dei lavori realizzati;

d)    la previsione di sistemi diretti a favorire la libera e paritaria concorrenza fra imprese, nonché la tutela dei lavoratori dipendenti delle stesse, con particolare riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali.

 

 

Articolo 2 – Ambito di applicazione

 

1.    La presente legge si applica ai lavori pubblici da realizzare nell’ambito territoriale di competenza della Regione, nonché ai lavori oggetto di delega da parte dello Stato, fatte salve diverse disposizioni normative contenute nei provvedimenti di delega, esclusi quelli dichiarati di interesse nazionale da norme dello Stato.

2.    Ai fini della presente legge si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 3, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%.

3.    Le disposizioni della presente legge si applicano:

a) alla Regione, agli Enti locali, agli organismi di diritto pubblico e alle associazioni costituite da uno o più di tali enti o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;

b) ai concessionari di lavori pubblici;

c) ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali, ai consorzi e alle società di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano a oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

d) ai soggetti privati, relativamente ai lavori di importo superiore a 1 milione di Euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori.

4.  Ai soggetti di cui al comma 3 lettera c) si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli ….

5.  Ai soggetti di cui al comma 3 lettere b) e d) si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli …

6.  Nel caso di lavori eseguiti da soggetti privati di cui al comma 3 lettera d), a valere su un contributo in conto capitale o in conto interessi pari o inferiore al 50% dell’importo dei lavori, le amministrazioni di cui al comma 3 lettera a) individuano nel provvedimento di concessione le eventuali disposizioni della presente legge da applicare.

7.  Nel caso di opere pubbliche da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, il Comune indica nella convenzione con il soggetto attuatore le eventuali disposizioni della presente legge da applicare.

 

 

         Articolo 3 - Definizioni

 

1.    Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

- “Appalti pubblici di lavori”: contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici  e una o più amministrazioni aggiudicatrici, aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, l’esecuzione e la progettazione di lavori relativi a una delle attività di cui all’articolo 2 comma 2, oppure l’esecuzione con qualsiasi mezzo di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice. Per “opera” si intende il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile avente una funzione economica o tecnica autonoma.

- “Concessione di lavori pubblici”: contratto con le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori ma nel quale il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

- “Amministrazioni aggiudicatrici”: lo Stato, le Regioni, gli Enti locali,  gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

- “Stazione appaltante”: soggetto incaricato da un’amministrazione aggiudicatrice ai fini dello svolgimento delle procedure di appalto.

- “Organismi di diritto pubblico”: qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, da Enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

- “Società di professionisti”: società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza.

- “Società di ingegneria”: società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.

 

 

Articolo 4 - Potestà regolamentare

 

1.  E’ demandata alla potestà regolamentare della Regione l’adozione di misure di disciplina della materia oggetto della presente legge sulla base di criteri di semplificazione procedimentale con riferimento ………….

 

 


 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

 

Art. 5 – Responsabile unico del procedimento

 

1.    Le amministrazioni aggiudicatrici individuano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, secondo i propri ordinamenti, per ogni intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, l’unità organizzativa responsabile per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità organizzativa la responsabilità del procedimento di attuazione dell’intervento.

2.    Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina le funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni.

3.    Il responsabile del procedimento deve possedere adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento, salvo quanto previsto dal successivo comma 5.

4.    Le amministrazioni aggiudicatrici, qualora il proprio organico presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle idonee figure professionali, possono incaricare delle funzioni di responsabile del procedimento figure professionali dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, secondo modalità che saranno stabilite dal regolamento, ovvero possono assumere idonee figure professionali anche con rapporto di lavoro a tempo determinato.

5.    Qualora l’unità organizzativa responsabile del procedimento presenti carenze accertate, i compiti di supporto all’attività del responsabile del procedimento sono affidati a soggetti interni aventi le necessarie competenze, agli uffici tecnici dell’amministrazione regionale, delle amministrazioni provinciali o di altri enti o strutture di diritto pubblico anche a carattere associativo, secondo modalità che saranno stabilite dal regolamento di cui all’articolo 4, ovvero a soggetti esterni che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale, con le modalità previste per l’affidamento degli incarichi di natura professionale.

6.    All’unità organizzativa responsabile del procedimento sono attribuite, a valere sul fondo di progettazione di cui all’articolo 6 comma 8, le somme occorrenti alla predisposizione di studi, indagini, rilievi, lavori e tutto quanto necessario per la definizione degli interventi.

7.    Una somma non inferiore allo 0,3 per cento e non superiore allo 0,6 per cento dell’importo dei lavori posto a base di gara, a valere sulle somme a disposizione del quadro economico di ogni singolo intervento, è ripartita tra gli addetti all’unità organizzativa responsabile del procedimento, con le modalità e i criteri assunti con appositi regolamenti dalle amministrazioni aggiudicatrici, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale.

8.    I soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, lettere b), c) e d) non tenuti all’applicazione del presente articolo, devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della presente legge e del regolamento.

 

 

         Art. 6 – Programmazione

 

1.    L'attività di realizzazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2.    L’elenco annuale identifica, tra i lavori inseriti nel programma triennale, quelli da realizzare durante ciascun esercizio finanziario sulla base di una relazione illustrativa, dell'inquadramento territoriale di massima, di uno studio di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni con particolare riferimento al bacino di utenza, di un preventivo di spesa e della individuazione dei presumibili tempi di attuazione.

3.    Il programma triennale e l'elenco annuale sono approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante.

4.    Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'Amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di accertate economie. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché gli interventi dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello comunitario, statale o regionale.

5.    L'inserimento dell’intervento nel programma triennale costituisce presupposto per l'avvio delle successive fasi di progettazione.

6.    I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 4, penultimo periodo, non possono beneficiare di alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

7.    Il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base di schemi tipo definiti dalla Regione e sono comunicati all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

8.    Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono lo stanziamento nei propri bilanci di un apposito fondo, non inferiore al 5% dei lavori inseriti nell’elenco annuale, per la predisposizione di studi, indagini, rilievi e ogni attività propedeutica e preliminare allo svolgimento della progettazione occorrente per la definizione degli interventi previsti nel programma nonché per l’eventuale espletamento di concorsi di progettazione o di idee.  Le amministrazioni aggiudicatrici, con proprio regolamento, disciplinano le modalità per la costituzione e l’utilizzazione del predetto fondo.

9.    Il regolamento di cui all’articolo 4 individua i lavori ai quali non si applica il presente articolo e i casi in cui il programma può essere oggetto di revisione, e disciplina:

a)    i tempi e le modalità di predisposizione e redazione del programma triennale e dell’elenco annuale;

b)    le modalità di pubblicizzazione e comunicazione all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici dei programmi triennali, degli elenchi annuali e delle loro modifiche;

c)     le modalità per la partecipazione degli enti locali territorialmente interessati e gli altri soggetti di cui all’articolo 2 alla programmazione regionale delle risorse ciascuno per le opere di rispettiva competenza.

 

 

         Art. 7 – Attività di progettazione

 

1.    L’attività di progettazione, articolata secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici in preliminare, definitiva ed esecutiva, ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi golobali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra l’altro, a principi di minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate nell’intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo e si svolge in modo da assicurare:

a)    la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b)    la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c)     il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dalla normativa vigente.

Il regolamento di cui all’articolo 4 disciplina i casi e le modalità in cui è possibile articolare diversamente i livelli progettuali.

2.    Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle ovvero a modificarle.

3.    Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e la scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio e della sua fattibilità amministrativa e tecnica; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l’avvio della procedura espropriativa.

4.    Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni nonché la definizione puntuale dei costi previsti e le procedure e modalità di realizzazione.

5.    Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare nel rispetto del costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 4.

6.    Gli oneri relativi a progettazione, direzione dei lavori, vigilanza, collaudi, pianificazione e coordinamento della sicurezza e gli oneri relativi ad eventuali prestazioni professionali e specialistiche non soggette all’ambito di applicazione del D.M. 04 aprile 2001, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

7.    I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

8.    Il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e, in ogni caso, il progetto esecutivo.

 

 

         Art. 8 – Effettuazione dell’attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie.

 

1.  Le prestazioni tecnico-amministrative finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici e in particolare quelle relative alla progettazione e alla direzione dei lavori di cui alla presente legge, sono affidate e realizzate nel rispetto delle norme nazionali ed europee sulle responsabilità professionali agli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici ovvero a liberi professionisti, società di professionisti o società di ingegneria, singoli o raggruppati temporaneamente o agli uffici tecnici dell’amministrazione regionale, delle amministrazioni provinciali e da altri enti o strutture di diritto pubblico anche a carattere associativo, sulla base di apposite convenzioni.

2.  Il responsabile del procedimento può essere incaricato della progettazione nei casi previsti dal regolamento di cui all’articolo 4.

3.  In caso di carenza in organico di personale tecnico delle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, gli incarichi per l’effettuazione delle prestazioni di cui al comma 1 possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1  non dipendenti degli uffici tecnici dell’amministrazione aggiudicatrice.

4.    In caso di progettazione effettuata dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici,  una somma non inferiore allo 0,5 per cento e non superiore all’1 per cento dell’importo posto a base di gara, compresa tra le somme a disposizione del quadro economico di ogni singolo intervento, è ripartita tra gli incaricati della redazione del progetto e della direzione dei lavori ed i loro collaboratori. I criteri per il riparto della somma tra i predetti soggetti sono definiti con appositi regolamenti, adottati dalle amministrazioni appaltanti.

5.    Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano, secondo le modalità stabilite dal regolamento, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni ai sensi del comma 3, lettera b),  la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

6.    Per l'affidamento a soggetti esterni di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 Euro, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

7.    Gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia superiore a 100.000 Euro ed inferiore a 200.000 Euro sono affidati mediante licitazione privata. Gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia superiore a 40.000 EURO ed inferiore a 100.000 EURO sono affidati mediante procedura ristretta esperita tra un numero ristretto di concorrenti, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all’articolo 4. Gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o inferiore a 40.000 Euro sono affidati a progettisti di fiducia della amministrazioni aggiudicatrici, assicurando comunque adeguate forme di pubblicità.

8.    Salva diversa motivata valutazione da parte del responsabile del procedimento, l’incarico di direttore dei lavori è affidato al soggetto che ha effettuato la progettazione. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l’importo stimato, ai fini dell’affidamento dell’incarico di progettazione, deve comprendere l’importo della direzione lavori.

9.    Qualora la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, ovvero vi sia la necessità di disporre di soluzioni innovative, le amministrazioni provvedono ad applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, da espletarsi secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 4.

10.La Regione promuove forme di sostegno tecnico e finanziario per l’espletamento di concorsi di progettazione e di idee, al fine di valorizzare la qualità architettonica ed ambientale delle opere.

11.Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

 

 

         Art. 9 – Incentivazione alla cooperazione tra gli Enti locali.

 

1.    La Regione/Provincia autonoma .............. favorisce forme di associazione e cooperazione fra gli Enti locali per l'esercizio delle funzioni previste nella presente legge.

2.    Le azioni di incentivazione sono definite con apposito atto dalla Giunta regionale e sono ispirate all’ individuazione di forme di particolare considerazione nell'assegnazione di finanziamenti per lavori gestiti da strutture comuni costituite ai sensi del titolo II, capo V del decreto legislativo n. 267/2000 e al riconoscimento del massimo supporto tecnico ed amministrativo per la costituzione di strutture tecniche comuni tra gli enti.

 


 

 

        

TITOLO III

ESECUZIONE DEI LAVORI

 

Art. 10 – Requisiti per la partecipazione alle gare e l’esecuzione dei lavori pubblici

 

1.    I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro devono essere qualificati ai sensi della normativa statale vigente in materia.

2.    Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefìci:

a) la cauzione a garanzia dell’offerta e la garanzia fideiussoria dovuta dall’aggiudicatario dei lavori previste dalle disposizioni di legge statale sono ridotte del cinquanta per cento;

b) nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  le amministrazioni aggiudicatrici prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, tra gli elementi variabili di cui all'articolo 18, comma 2.

3.    I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, la disciplina dei consorzi e dei raggruppamenti, nonché limiti, divieti e cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure, sono individuati dalla normativa comunitaria e, per gli aspetti integrativi ed attuativi, da quella statale.

4.    I soggetti esecutori, anche in subappalto, dei lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro devono possedere l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Il regolamento di cui all’articolo 4 stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 Euro.

5.    Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori sono stabiliti dalla normativa statale vigente.

 

 

Art 11 – Sistemi di realizzazione di lavori pubblici

 

1.    I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati, salvo quanto previsto per i lavori in economia, esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici affidati secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia, fatte salve le disposizioni previste nei successivi articoli 12, 13, 14, 15, 16 17 e 18.

2.    La Giunta regionale, al fine di semplificare e omogeneizzare le procedure di aggiudicazione, adotta schemi di bando di gara, corredati da modulistica diretta a facilitare la partecipazione alle gare da parte delle imprese concorrenti, nonché da apposite note esplicative di indirizzo e coordinamento dell’azione delle varie amministrazioni aggiudicatrici.

3.    I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge hanno per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori pubblici;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori qualora questi riguardino:

1) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;

2) lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;

c) l’esecuzione dei lavori e la progettazione esecutiva delle sole componenti ad alto contenuto tecnologico, come individuate dal regolamento di cui all’articolo 4, anche inferiori al 50 per cento del valore dell’opera.

4.    I soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, lett. a) possono provvedere alla realizzazione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ad altri enti o strutture di diritto pubblico anche a carattere associativo. I soggetti delegati operano in funzione di stazione appaltante secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Il regolamento di cui all’articolo 4 definisce i modi e i contenuti della delega.

 

 

         Art. 12 – Procedura aperta

 

1.    Nella procedura aperta ogni soggetto in possesso dei requisiti di qualificazione può presentare un'offerta.

2.    L’autorità che presiede la gara la dichiara deserta qualora non siano presentate almeno due offerte, salvo il caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito nel bando di gara di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

 

 

         Art. 13 – Procedura ristretta

 

1.    Nella procedura ristretta possono presentare un’offerta soltanto i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano stati invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici.

2.    Per l’affidamento di lavori di  importo inferiore alla soglia comunitaria, il bando di gara può prevedere il numero minimo e il numero massimo di candidati che possono essere invitati a presentare un’offerta. In tal caso il numero minimo è di cinque candidati. I criteri di selezione, oggettivi e non discriminatori, sono definiti dal regolamento di cui all’articolo 4 e sono indicati nel bando di gara.

3.    Le amministrazioni aggiudicatici invitano a presentare offerte un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito.

 

 

     Art. 14 –Procedura ristretta semplificata

 

1.    L’affidamento dei lavori di importo fino a 150.000 Euro avviene attraverso procedura ristretta semplificata cui partecipano soltanto gli imprenditori direttamente invitati dall’amministrazione aggiudicatrice. L’amministrazione aggiudicatrice disciplina lo svolgimento della gara in sede di invito a partecipare nel rispetto dei principi della trasparenza e concorrenza. L 'affidamento degli appalti può avvenire a seguito di gara alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti, idonei per i lavori oggetto dell'appalto.

2.    Nell’affidamento mediante procedura semplificata ai sensi della normativa statale vigente l’importo dei lavori messi in gara non può essere superiore a 1.000.000 di Euro. La scelta delle imprese da invitare alla gara avviene mediante sorteggio le cui modalità di svolgimento sono definite dal regolamento di cui all’articolo 4 avuto riguardo ai principi di trasparenza, non discriminazione e rotazione.

 

 

     Art. 15 – Procedura negoziata

 

1.    La procedura negoziata è la procedura in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano i soggetti di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

2.    Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata nei casi previsti dalle disposizioni comunitarie e con l'osservanza delle modalità previste dalla disposizioni medesime, nel caso di appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

3.    Nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici affidano lavori con procedura negoziata esclusivamente qualora non siano utilmente esperibili le procedure aperte o ristrette e in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) qualora ricorrano le circostanze previste dall'articolo 41 del regio decreto. 23 maggio 1924, n.827, con particolare riferimento a situazioni derivanti da calamità naturali o relative ad interventi di prevenzione delle medesime.

b) nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all’impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette, che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l’eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l’importo del lotto successivo ai fini dell’applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla ultimazione dei lavori dell’appalto iniziale, nei limiti e con le modalità definiti dal regolamento e previo parere dell’organo tecnico-consultivo regionale;

c)  nel caso di appalti per lavori di restauro e manutenzione di beni immobili e superfici architettoniche decorate, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni, nei limiti e con le modalità definiti dal regolamento e previo parere dell’organo tecnico-consultivo regionale.

4.    Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato mediante procedura negoziata, allo stesso appaltatore non può essere assegnato con tale procedura altro lotto in tempi successivi se appartenente alla medesima opera.

5.    Gli affidamenti di appalti mediante procedura negoziata sono motivati e comunicati all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici dal responsabile unico del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

 

 

         Art. 16 – Appalto-concorso

 

1.    L 'appalto-concorso è la procedura in cui gli imprenditori presentano il progetto esecutivo dei lavori ed indicano le condizioni alle quali sono disposti ad eseguirlo, con facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di negoziare le condizioni del contratto.

2.    L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere dell’organo tecnico-consultivo regionale, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha per oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L’impresa aggiudicataria, dopo l’ottenimento di tutte le approvazioni necessarie, prima dell’inizio dei lavori dovrà provvedere, a sua cura e spese e senza variazione del prezzo offerto, alla progettazione esecutiva, da sottoporre al responsabile unico del procedimento per la relativa validazione prima dell’approvazione.

 

 

Art. 17 – Dialogo competitivo

 

1.    Il dialogo competitivo è una procedura negoziale alla quale possono ricorrere le amministrazioni aggiudicatrici nel caso di appalti particolarmente complessi e a condizione che il criterio di aggiudicazione dell’appalto sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

2.    Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara per la selezione dei candidati con i quali trattare sui mezzi e sulle soluzioni idonei a soddisfare i loro bisogni. Le trattative con i candidati selezionati sono finalizzate esclusivamente alla discussione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare i bisogni dell’amministrazione aggiudicatrice. Dopo aver dichiarato concluse le trattative, le amministrazioni aggiudicatrici invitano i candidati a presentare un’offerta.

3.    Le disposizioni per lo svolgimento del dialogo competitivo sono definite da apposito regolamento regionale nel rispetto delle norme comunitarie.

 

 

Art. 18 – Criteri di aggiudicazione

 

1.    L'aggiudicazione degli appalti è effettuata con uno dei seguenti criteri:

a) il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;

b)    mediante offerta a prezzi unitari

c) mediante offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione gli elementi di valutazione individuati dal regolamento di cui all’articolo 4.

Il regolamento di cui all’articolo 4 individua le tipologie di lavori per cui si preveda l’aggiudicazione esclusivamente a corpo o a corpo e misura e quelli per i quali è ammessa la sola aggiudicazione a misura.

2.    Nei casi di aggiudicazione dell’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa, l’amministrazione prende in considerazione diversi criteri in diretta connessione con l’oggetto dell’appalto in questione, quali la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d’utilizzazione, l’economicità, l’assistenza tecnica, il termine di esecuzione ed ulteriori elementi individuati in base al  tipo di lavoro da realizzare. Il bando di gara indica la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice. La composizione della commissione nonchè le modalità di nomina e di funzionamento sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 4, nel rispetto dei criteri di imparzialità e competenza.

3.    L’amministrazione aggiudicatrice valuta l’anomalia delle offerte rispetto alla prestazione, richiedendo per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito gli elementi costitutivi dell’offerta. Il regolamento di cui all’articolo 4 definisce quali sono gli elementi di cui dovranno formare oggetto le precisazioni.

4.    Negli atti di gara, anche informale, può essere prevista la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di convenire un nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento dei lavori, da stipularsi alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. La medesima facoltà può essere prevista per il terzo classificato in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del secondo classificato. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti riguardo al fallimento di un’impresa mandante o mandataria. 

 

 

         Art. 19 – Norme sui lavori in economia

 

1.    I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 300.000 Euro  e possono essere eseguiti:

a)    in amministrazione diretta;

b)    per cottimo.

2.    I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale della amministrazione aggiudicatrice. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.

3.    Ai fini del rispetto dei limiti di importo per i lavori realizzati in amministrazione diretta non si tiene conto  degli oneri del personale.

4.    Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, come individuate dal regolamento di cui all’articolo 4. Ciascuna stazione appaltante definisce con proprio regolamento i lavori e le modalità per la loro esecuzione.

5.    Il regolamento di cui all’articolo 4 disciplina le modalità per l’esecuzione dei lavori in economia nei casi di urgenza e di somma urgenza.

6.    I lavori di manutenzione forestale, manutenzione idraulica, sistemazione montana, bonifiche agrarie ed affini, che fanno rimanere salve le situazioni naturali e non sono configurabili come opere edilizie in senso stretto, possono essere eseguiti:

in amministrazione diretta senza limite di importo;

per cottimo fiduciario entro il limite di 300.000 Euro.

Il regolamento di cui all’articolo 4 definisce le categorie tipologiche di tali lavori nonché le modalità per l’esecuzione.

7.    Gli interventi di cui al comma 6, quando comprendono anche, in misura prevalente, la realizzazione di opere di carattere edilizio, si intendono quali lavori pubblici ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della presente legge.

8.    Le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1 della legge 31/1/1994, n. 97 si applicano, nei casi di manutenzione ordinaria del territoro, ivi comprese le zone di pianura e collina, a tutti i coltivatori diretti, singoli o associati, anche non aventi la propria azienda agricola ubicata in comune montano.

 

 

         Art. 20 – Contratti

 

1.    La Giunta regionale approva, su proposta dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici di cui all’articolo 30,  un capitolato generale d’appalto  per i lavori di cui alla presente legge, uno schema tipo di contratto d’appalto e schemi tipo di capitolati speciali d’appalto.

2.    I contratti d’appalto e le convenzioni di concessione di lavori pubblici nonché i capitolati di cui al comma 1 dovranno prevedere specifiche garanzie di rispetto, da parte degli appaltatori e subappaltatori, delle clausole sociali.

3.    In applicazione dei principi di semplificazione amministrativa e salva diversa concorde volontà delle parti, al contratto di appalto è allegata esclusivamente l’offerta accettata dall’amministrazione. L’ulteriore documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente e che forma parte sostanziale del contratto, debitamente sottoscritta dalle parti, rimane agli atti della stazione appaltante previa redazione di apposito verbale di deposito.

 

 

Art. 21 – Documento unico di regolarità contributiva

 

1.    Ai fini di semplificazione delle procedure, la Giunta regionale promuove un’intesa con INPS, INAIL e Cassa Edile per attestare la regolarità contributiva delle imprese esecutrici dei lavori appaltati mediante un documento unico.

2.    Il documento unico attesta la regolarità contributiva del rapporto di lavoro relativamente alle imprese esecutrici di lavori affidati dai soggetti di cui all’articolo 4 della presente legge, certificando, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, l’adempimento da parte delle stesse imprese degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all’INPS, all’INAIL e alla Cassa edile.

3.    Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l’impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

 

 

    Art. 22 – Varianti in corso d’opera

 

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili;

c) per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;  l’importo in aumento di tali varianti non potrà eccedere complessivamente il 5 per cento dell’importo originario del contratto.

d) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale o per adeguare ,nel corso dei lavori, elaborati progettuali esecutivi relativi ai lavori riguardanti i beni culturali;

e) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;

f)   per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e segnala altresì l'esito del procedimento.

2.                I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione.

3.Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4.Ove le varianti di cui al comma 1, lettera f) eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indìce una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5.La risoluzione del contratto, ai sensi del comma 4 dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, nella misura massima dei quattro quinti dell'importo del contratto.

6.Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

7.Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Non possono pertanto essere introdotte nuove categorie di lavorazione né concordati nuovi prezzi.

8.Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, l’impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori. Il regolamento di cui all’articolo 4 definisce le caratteristiche di tali variazioni e le modalità per la proposta e l’approvazione. Il capitolato generale d’appalto di cui all’articolo 20, comma 1 definisce i criteri per il riparto tra la stazione appaltante e l’appaltatore delle economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata.

 

 

         Art. 23 – Sicurezza nei cantieri

 

1.    Per i lavori di importo superiore a 100.000 Euro è obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento in conformità alla normativa vigente, sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere.

2.    Il piano di sicurezza è corredato da un computo metrico estimativo in cui è riportata la stima degli oneri o costi per dare attuazione al piano stesso, suddivisi in oneri generali ascrivibili alle singole lavorazioni soggetti a ribasso d’asta, ed in oneri specifici del progetto, non soggetti a ribasso. Gli oneri generali ascrivibili alle singole lavorazioni sono determinati, se non già indicati da prezziari regionali di riferimento, attraverso apposite analisi. Gli oneri specifici fanno direttamente riferimento alla stima analitica dei costi da sostenersi per opere o procedure da realizzarsi durante l’esecuzione dei lavori e derivanti dalla specifica tipologia di opera e dal contesto ambientale in cui essa si realizza. I lavori relativi agli oneri per la sicurezza non sono subappaltabili, salvo quelli relativi alle opere specializzate.

Gli oneri e i costi di cui al presente comma sono allibrati nella contabilità dei lavori separatamente, con le modalità previste dal capitolato generale di cui all’articolo 20.

3.    Ai sensi del decreto legislativo n. 494/1996, e s.m.i. committente è il dirigente cui spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, e responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 4.

4.    Il coordinatore per la progettazione può coincidere con il progettista dell’opera. Nel caso non coincida, il coordinatore per la progettazione dà al progettista le opportune indicazioni relative alla sicurezza e, in caso di disaccordo, decide definitivamente il responsabile unico del procedimento.

5.    Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori può coincidere con il direttore dei lavori. Le iniziative e le segnalazioni del coordinatore per l’esecuzione, sono comunicate al responsabile unico del procedimento per gli adempimenti di competenza e non sono soggette a diverse decisioni del direttore dei lavori.

6.    Il piano di sicurezza e coordinamento viene redatto in forma generale come piano di valutazione dei rischi prevedibili per tutti i contratti di manutenzione non identificabili preventivamente sia   spazialmente  sia temporalmente.  Nel caso si superino nel singolo lavoro–ordinativo le soglie di cui al comma 1, all’ordine di servizio viene allegato lo specifico piano di sicurezza.  Rimangono vigenti in ogni caso, in capo all’impresa, tutti gli obblighi disposti dal decreto legislativo n. 494/1996.

7.    Per le opere di importo dei lavori inferiore a 100.000 Euro il committente o il responsabile dei lavori attua i principi dell’articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 494/1996 per la parte di programmazione e di progettazione.  L’appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all’articolo 2 un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 494/1996.

8.    Le modalità di redazione del piano e di valutazione delle anomalie in fase di aggiudicazione, la notifica dei cantieri, le modalità di contabilizzazione dei lavori relativi agli oneri di sicurezza, le varianti al piano di sicurezza, la sospensione dei lavori, le modalità di verifica da parte dei soggetti competenti saranno precisate dal regolamento di cui all’articolo 4.

9.    Per i lavori realizzati con finanziamenti pubblici a privati, nel caso gli organismi di vigilanza accertino violazioni di legge, la Regione può disporre la revoca dei finanziamenti stessi in caso di infortuni gravi che saranno precisati nel regolamento di cui all’articolo 4.

10.           La Regione, nel rispetto della normativa vigente, istituisce strumenti e misure di incentivazione per l’acquisizione, da parte delle imprese, di requisiti standard di sicurezza.

11.           Una somma non inferiore allo 0,7 e non superiore all’ 1,4 per cento dell’importo posto a base di gara, compresa tra le somme a disposizione del quadro economico di ogni singolo intevento, è ripartita tra i coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione, il responsabile dei lavori ed i loro collaboratori. I criteri per il riparto della somma tra i predetti soggetti sono definiti con appositi regolamenti, adottati dalle amministrazioni.

 

 

         Art. 24 – Direzione lavori

 

1.    Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto ovvero in economia a mezzo di cottimo fiduciario, le amministrazioni aggiudicatrici individuano le risorse specialistiche necessarie per espletare la funzione di direzione lavori al fine dell'istituzione del relativo ufficio.

2.    L'ufficio di direzione lavori è costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da  uno o più assistenti.

 

 

         Art 25 – Collaudi tecnico-amministrativi

 

1.     Salvi i casi di cui al successivo comma 5, per i lavori non eccedenti l’importo di 200.000 Euro il collaudo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente 1.000.000 di Euro, il collaudo può essere sostituito dal predetto certificato del direttore dei lavori.

2.    Per i lavori di importo superiore a 1.000.000 di Euro, le amministrazioni aggiudicatrici nominano un tecnico o una commissione di collaudo di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità ed all’importo degli stessi. Qualora nell’ambito dell’attività di collaudo siano da affrontare rilevanti problematiche in discipline giuridico–amministrative, uno dei componenti la commissione sarà scelto tra i laureati in discipline giuridico–amministrative con particolare esperienza del settore dei lavori pubblici.

3.    I collaudatori sono nominati dalle amministrazioni nell’ambito delle proprie strutture. Nell’ipotesi di carenza di organico o di particolari specificità delle opere, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l’incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni scelti dall’elenco regionale dei collaudatori.

4.    Le procedure per la formazione dell’elenco regionale dei collaudatori, i requisiti professionali per poter svolgere l'attività di collaudatore, le modalità di nomina, le cause di incompatibilità sono definiti con regolamento ai sensi dell’articolo 4.

5.    E’ obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei seguenti casi:

a) in caso di opere di particolare complessità;

b) in caso di affidamento di lavori in concessione;

in altri casi individuati nel regolamento di cui all’articolo 4.

6.    Ai soggetti incaricati del collaudo finale od in corso d’opera spetta il compenso previsto dalle vigenti tariffe professionali. Tale importo è decurtato del 50 per cento nel caso in cui il collaudatore ovvero tutti i membri della commissione di collaudo siano dipendenti delle amministrazioni appaltanti.

 

 

     Art. 26 - Garanzie assicurative

 

1.  L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una idonea cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, da prestare secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 4.

2.  L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 4..

3.  L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Per i lavori di importo superiore a  1.000.000 Euro, l’esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina tatale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

4.  Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 4.

5.  Il regolamento di cui all’articolo 4 disciplina forme particolari di garanzia per i lavori eseguiti in economia

 

 

     Art. 27 - Lavori scorporabili e subappaltabili

 

1.  Ferme restando le disposizioni in materia di subappalto, la cui disciplina è regolamentata dalle norme vigenti, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la categoria prevalente e la relativa classifica, nonché le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che sono, anche interamente a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo e comunque scorporabili.

2.   Le parti costituenti l'opera o il lavoro subappaltabili e scorporabili sono quelle di valore singolarmente superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.

 

 


 

 

         TITOLO IV

PUBBLICITA’ E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

 

 

Art 28 – Forme di pubblicità

 

1.    Fatte salve le forme di pubblicità previste dalla normativa comunitaria per i lavori sopra soglia, tutti gli avvisi ed i bandi di gara, compresi quelli relativi all’acquisizione di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, sono pubblicati sull’apposito sito informatico istituito presso la Regione nonché nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell’albo della stazione appaltante.

2.    Il sito informatico sul quale devono essere pubblicati gli avvisi ed i bandi di cui al comma 1 è istituito presso l’Osservatorio regionale. Gli standard informatici e le procedure di pubblicazione e di accesso al sito sono stabiliti di concerto con le regioni ed i competenti organi centrali.

3.    Per i lavori di importo superiore a 1.500.000 Euro gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati per estratto su due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.

4.    Per i lavori  di importo compreso tra 750.000 e 1.500.000 Euro gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati per estratto su almeno due quotidiani aventi diffusione nel territorio della provincia ove si eseguono i lavori.

5.    Per i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di importo superiore a 100.000 Euro ed inferiore al 200.000 Euro, da affidarsi mediante esperimento di gara ad evidenza pubblica,  gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati per estratto su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.

 

 

         Art 29 – Accesso alle informazioni

 

1.    L'Amministrazione regionale organizza, per il tramite dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e l'affidamento degli incarichi, al completamento e collaudo delle opere.

2.    E' fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c) di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione della banca dati, nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate in apposito regolamento di attuazione.

3.    Il regolamento tiene conto delle funzioni istituzionali svolte in ambito regionale d'intesa con i competenti organismi centrali.

 

 


 

   

TITOLO V

STRUTTURE, STRUMENTI E ATTIVITA' REGIONALI

A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

 

 

Art. 30 -  Osservatorio regionale dei lavori pubblici

 

1.    E’ istituito, presso ……………………, l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

2.    L’Osservatorio regionale dei lavori pubblici è lo strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti espressamente ad essa attribuiti dalla presente legge. Al fine di massimizzare l’efficienza e minimizzare l’onere di trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 2, al solo Osservatorio regionale dei lavori pubblici compete la raccolta delle informazioni relative all’intero ciclo di realizzazione dei lavori pubblici, in particolare alla fase di  programmazione, esperimento della gara d’appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Tutti i soggetti istituzionali competenti a qualunque livello, anche nazionale e comunitario, hanno l’obbligo di rapportarsi esclusivamente all’Osservatorio regionale per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici che saranno necessari al soddisfacimento dei bisogni legittimati.

3.    L’Osservatorio regionale opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano l’interscambio delle informazioni con gli altri Osservatori regionali e i vari soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che debbano accedere o utilizzare le informazioni.

4.    L’Osservatorio regionale opera anche avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni pubblici e privati, al fine di ottimizzare qualità e costi di gestione.

5.        L’Osservatorio regionale svolge i seguenti compiti:

a)    rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione ed i risultati degli appalti di lavori e sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni;

b)    attiva, gestisce e aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche eseguite nel territorio regionale;

c)     promuove attività di  indirizzo e regolazione anche cooperando con le altre Regioni e Province autonome e i competenti organismi statali;

d)    promuove attività dirette alla formazione e alla qualificazione del personale delle amministrazioni appaltanti preposto alle attività di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla sicurezza, realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati;

e)    definisce ed aggiorna la documentazione tecnica, quale strumento di supporto alle attività delle amministrazioni appaltanti, con particolare riferimento a schemi di bandi di gara, capitolati d’appalto, contratti, linee guida e quant’altro necessario ai fini della semplificazione e della standardizzazione delle procedure per l’affidamento e la gestione degli appalti;

f)      determina annualmente l’elenco regionale dei prezzi per le opere pubbliche, a cui si deve far riferimento per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi prezzi negli appalti;

g)    assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui all’articolo 28;

h)    espleta attività finalizzate agli approfondimenti ed all’uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di lavori pubblici;

i)    cura la pubblicazione informatica del Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni di lavori pubblici per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa  vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;

j)   assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li resi disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali.

6.    La Regione istituisce un apposito capitolo di spesa per il funzionamento dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

 

 

 

 

         Art. 31 – Organo tecnico consultivo 

 

1.    E’ istituito l’organo tecnico consultivo regionale, a composizione collegiale, con compiti di consulenza tecnica per l’Amministrazione regionale in ordine ad argomenti di particolare complessità al fine di assicurare il necessario supporto tecnico-scientifico alle scelte di indirizzo politico.

2.    L’organo consultivo regionale è nominato dalla Giunta regionale ed esercita le sue funzioni fino alla conclusione del mandato ricevuto.

3.    La definizione della composizione, delle modalità di nomina dei componenti e del funzionamento è demandata ad apposito regolamento della Giunta regionale.

 

       

         Art. 32 -Commissione regionale dei lavori pubblici

 

1.    Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento concernente l’attuazione di lavori pubblici, il soggetto pubblico o privato attuatore dell’intervento può richiedere la convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici,  alla quale partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico del progetto ed al rilascio dei provvedimenti autorizzatori previsti dalla normativa vigente.

2.    La Commissione delibera a maggioranza dei componenti, salvo i casi in cui il regolamento  richieda una maggioranza qualificata.

3.    La composizione della Commissione, le modalità di funzionamento, nonché i termini entro i quali deve essere assunto il provvedimento finale sono definite dal regolamento di cui all’art.  4.

 

 

         Art. 33 – Sistemi qualità dell’attività amministrativa

 

1.    La Regione promuove l’adozione di sistemi qualità in tutte le fasi dell’azione amministrativa, dalla programmazione al collaudo, delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici attraverso indirizzi ed iniziative ispirati al principio dell’efficienza e dell’efficacia.

2.    Per sistema di qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante una adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualità e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziate, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessarie a garantire la qualità dei procedimenti contrattuali con particolare riferimento alla fase di selezione dei concorrenti, aggiudicazione del contratto, gestione degli adempimenti successivi.

3.    Ai fini della verifica dell’attività amministrativa delle stazioni appaltanti, in ordine al proprio sistema di approvvigionamento di lavori pubblici, la Regione promuove i criteri attestazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti, ai sensi della norma UNI 10943.

4.    La Regione attiva iniziative tese alla diffusione di indirizzi e programmi di introduzione di tali sistemi nelle procedure di appalto delle amministrazioni aggiudicatrici, attraverso forme di incentivazione anche economiche, sulla base di programmi e progetti eventualmente proposti dagli stessi che verranno selezionati e trasmessi annualmente all’Osservatorio regionale, che provvederà a darne pubblicazione     

       


 

 

TITOLO VI

OPERE FINANZIATE DALLA REGIONE.

 

(in questo capo potranno essere inserite le disposizioni specifiche di ciascuna regione in relazione al proprio ordinamento politico e amministrativo)

 

 

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

 

 

Art.     -  Disposizione finanziaria

 

1.    Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge la Regione farà fronte mediante l’istituzione di appositi capitoli  ……………………… .

 

 

Art.      -  Abrogazione

 

1.    Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

...............................

...............................

...............................

Restano comunque abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

 

 

Art.    - Disposizioni finali e transitorie

 

1.    La presente legge entra in vigore dopo …….. dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2.    Agli appalti di lavori pubblici per i quali si sia già provveduto alla pubblicazione dei bandi o degli avvisi di gara le cui procedure siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del previgente ordinamento regionale.

3.    Nelle more della costituzione dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, i compiti ad esso attribuiti dalla presente legge sono espletati dal ………………….. .

4.    Per tutto quanto non espressamente disciplinato con la presente legge si applica la normativa statale vigente in materia