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FASCICOLI Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome Documento approvato |
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13 novembre 2003 |
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CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME OSSERVAZIONI DELLE REGIONI ALLA PROPOSTA DI LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI PER L’ARMONIZZAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA AL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA PARITÀ SCOLASTICA (A.C. 2113) Le Regioni, nel confrontarsi in merito alla proposta di legge d’iniziativa dell’On. Garagnani recante “Disposizioni per l’armonizzazione della normativa relativa al diritto allo studio e alla parità scolastica”, pongono prioritariamente in rilievo la difficoltà di una disamina particolare del d.d.l., che si propone di “armonizzare” le diverse esperienze regionali già attivate in materia e la relativa normativa, in considerazione del fatto che gli interventi posti in essere dalle singole Regioni, nella loro autonomia programmatoria, risultano diversificati in quanto determinati in ragione delle specificità delle singole realtà regionali e derivanti da una diversa impostazione del diritto allo studio e del rapporto scuola pubblica-privata, nel rispetto delle leggi esistenti, a partire dalla L. 62/2000 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”. Prendono atto che il d.d.l. per la sua datazione, non poteva tener conto degli ulteriori sviluppi normativi intervenuti a seguito della emanazione della legge di attuazione della riforma costituzionale (L.131/2003), a cui vanno ricondotti i processi di definizione delle competenze legislative statali e regionali. Al riguardo, le Regioni condividono che il ruolo dello Stato debba focalizzarsi sulla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lett.m) dell’art.117 novellato, sebbene, nello specifico, trattandosi di interventi del diritto allo studio dovrebbe contenere la previsione di modalità di confronto con i soggetti istituzionali titolari dell’intervento. Le Regioni concordano che il ruolo dello Stato non possa essere di Stato-gestore, soprattutto per gli interventi del diritto allo studio e ritengono, pertanto, che, a fronte di possibili duplicazioni di interventi (es: buono scuola), sia necessario, in sede di produzione normativa, prevedere coerenti modalità di allocazione in capo alle Regioni delle risorse statali comunque finalizzate all’attuazione del diritto allo studio, al fine di consentire, nel rispetto della competenza esclusiva in materia, un’organica programmazione regionale che salvaguardi l’omogeneità di trattamento e l’effettivo esercizio del diritto allo studio dei beneficiari. Concordano in tal senso sul dettato di cui al comma 3. dell’art.2, laddove, citando la L.62/2000, si prevede che gli interventi “devono essere rapportati al reddito, alle disagiate condizioni economiche, al numero dei componenti il nucleo familiare …” Pur condividendo, infine, l’esigenza di garantire l’omogeneità di trattamento all’interno di un approccio complessivo al diritto allo studio non ritengono sia possibile individuare le risorse per il finanziamento di tali interventi solo “nei limiti delle risorse regionali disponibili”, né prevedere l’intervento finanziario statale solo come aggiuntivo e perequativo destinato “a rimuovere gli squilibri economici e sociali conseguenti alle minori disponibilità finanziarie di determinate regioni da utilizzare per il finanziamento dei buoni scuola”. Roma, 13 novembre 2003 |