FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Documento approvato
 

26 novembre 2003

EMENDAMENTI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
IN MATERIA DI ASILO CONCORDATI TRA LE REGIONI
(il tema previsto al punto 9 dell'OdG Conferenza Unificata non è stato poi affrontato nel corso della seduta della stessa conferenza Unificata)

 

VERSIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

EMENDAMENTI

 

 

Art. 1

 

Definizioni

 

 

 

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

 

 

a)        “testo unico”: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero adottato con decreto legislativo 25 luglio 1986, n.286 e successive modificazioni;

 

b)       decreto”: il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modificazioni;

 

c)        “richiedente asilo”: lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, reso esecutivo in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722 ;

 

d)        “domanda di asilo”: la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, reso esecutivo in Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722;

 

e)        “centri”: i centri di identificazione istituiti ai sensi dell’art. 1 bis, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n.39 e successive modificazioni;

 

f)        “Commissione territoriale”: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato;

 

g)       “Commissione nazionale”: la Commissione nazionale per il diritto di asilo;

 

h)       “Procedura semplificata”: la procedura prevista dall’articolo 1-ter della legge;

 

i)        “ACNUR”: l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati;

 

j)        "minore non accompagnato": il minorenne apolide o di cittadinanza di Stati estranei all’Unione Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza legale.

Aggiungere punto k) “ Norme minime sull’accoglienza” : le norme indicate dalla direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27.1.03

 

 

Art. 2

 

Istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

 

           

 

1.     L’ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda d’asilo, prende nota delle generalita’ fornite dal richiedente asilo, lo invita a eleggere domicilio e, purche’ non sussistano motivi ostativi, lo autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio, alla quale trasmette, anche in via informatica, la domanda redatta su moduli prestampati. Ove l’ufficio di polizia di frontiera non sia presente nel luogo di ingresso sul territorio nazionale, si intende per tale l’ufficio di questura territorialmente competente.

Aggiungere dopo “moduli prestampati”::

 

 È prevista ove richiesta l’assistenza di interpreti qualificati, nonché, nei casi in cui a chiedere asilo sia una donna l’assistenza di personale femminile.

Il richiedente asilo, quali norme minime sull’accoglienza, può richiedere fin da subito la presenza di un interprete in lingua a lui comprensibile o, se ciò non possibile, in lingua inglese, francese, spagnola, araba, ed nelle lingue slave; può richiedere, altresì, la presenza di un legale e di un rappresentante dell’ACNUR.  Unitamente alla medesima domanda può produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso ritenuta utile ai fini dell’accoglimento della stessa.

Aggiungere alla fine del comma:

La domanda di asilo è comunque valida anche se presentata a questure  site in località non di frontiera né prossime al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

 

2.     La questura, ricevuta la domanda di asilo, che non ritenga irricevibile ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge, redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente a cui e’ allegata la documentazione eventualmente presentata o acquisita d’ufficio.

Aggiungere dopo “redige un verbale”:

su appositi modelli predisposti dalla Commissione Nazionale (vedi art.18).

Aggiungere alla fine:

“Di suddetto verbale e documentazione, controfirmato dal richiedente asilo,  viene rilasciata copia allo stesso.”

3.     Salvo quanto previsto dall’articolo 1-ter, comma 5, della legge, la questura avvia le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell’Unione europea.

 

4.     Il questore dispone l’invio del richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza quando ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 1-bis della legge. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

Il comma 4 deve essere così riformulato:

Il questore, quando ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 1-bis della legge, dispone l’invio del richiedente asilo nel centro di identificazione, ovvero, unicamente quando ricorre l' ipotesi prevista dall’articolo 1-bis, lett. b della legge, nel centro di permanenza temporanea e assistenza.

Negli altri casi rilascia entro tre giorni un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido per tre mesi, rinnovabile fino alla completa definizione delle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato

5. Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l’autorita’ che la riceve sospende il procedimento, da’ immediata comunicazione della richiesta al Tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 346 e seguenti del codice civile, nonche’ di quelli relativi all’accoglienza del minore e informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il tutore, cosi’ nominato, conferma la domanda d’asilo e prende immediatamente contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento.

Aggiungere dopo “Politiche sociali: “In attesa della nomina del tutore viene assicurata la tutela del minore dalla pubblica autorità del Comune ove si trovi il minore”

Aggiungere alla fine:

“I minori non accompagnati non possono in alcun caso essere soggetti al trattenimento nei centri di identificazione o presso i centri di permanenza temporanea.”

 

6. La questura consegna al richiedente asilo un opuscolo redatto dalla Commissione Nazionale secondo le modalita’ di cui all’articolo 4 contenente:

 

a)      le fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato;

 

b)     i principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia;

 

c)      le prestazioni sanitarie e di accoglienza per il richiedente asilo e le modalita’ per richiederle;

Aggiungere:

c1) le modalitàl’iscrizione dei minori nella scuola dell’obbligo, ai sensi dell’art. 38 del T.U;

c2) l’accesso ai servizi finalizzati all’accoglienza del richiedente asilo sprovvisti di mezzi di sostentamento  erogati dall’ente locale ai sensi dell’art. 1-sexies, l.  39/1990;

.c3) le modalità di accesso ai corsi di formazione o riqualificazione professionale.

d)      l’indirizzo ed il telefono dell’ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo.

 

 

 

Art. 3

 

Trattenimento del richiedente asilo

 

 

 

1.     Il provvedimento con il quale il questore dispone l’invio del richiedente asilo nei centri di identificazione e’ comunicato in sintesi all’interessato secondo le modalita’ di cui all’articolo 4. Nell’ipotesi di trattenimento previste dall’art 1-bis, comma 1, della legge, il provvedimento stabilisce il periodo massimo di permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni caso non superiore a venti giorni.

Aggiungere alla fine:

La disposizione del trattenimento non si applica a coloro che si presentino spontaneamente per richiedere asilo presso le autorità  preposte, a prescindere dall'eventuale carattere irregolare dell'entrata e della presenza sul territorio nazionale.

I richiedenti asilo portatori di specifiche esigenze (con particolare riferimento ai minori, ai disabili, alle vittime di tortura o abusi o violenza o sfruttamento sessuale) devono essere accolti in strutture adeguate a garantirne tutela, salute e benessere, anche con collocazione esterna ai centri di identificazione.

2.     Al richiedente asilo inviato nel centro e’ rilasciato, a cura della questura, un attestato nominativo che certifica la sua qualita’ di richiedente lo status di rifugiato presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza.

 

3.     Con la comunicazione di cui al comma 1 il richiedente asilo e’ informato:

 

·       della possibilita’ di contattare l’ACNUR in ogni fase della procedura;

 

·       della normativa del presente regolamento in materia di visite e di permanenza nel centro.

 

4.     Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata ai sensi dell’articolo 1–ter della legge e qualora la stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine previsto al precedente comma 1, o comunque, cessata l’esigenza che ha imposto il trattenimento previsto dall’articolo 1-bis, comma 1, della legge, al momento dell’uscita dal centro e’ rilasciato all’interessato un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

….al momento dell’uscita dal centro e’ rilasciato all’interessato un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione dell'intera procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, incluse le fasi dell'eventuale riesame e dell'eventuale ricorso giurisdizionale avverso decisione negativa.

 

 

Art. 4

 

Comunicazioni

 

 

 

1.     Le comunicazioni al richiedente asilo concernenti il procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato sono fatte in una lingua a lui comprensibile o, se cio’ non e’ possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

Aggiungere dopo spagnolo, arabo e lingue slave

Aggiungere alla fine :

l’interessato può inviare alla Commissione territoriale competente  e alla Commissione nazionale per il riconoscimento dello Status di rifugiato  memorie o documentazione di supporto alla propria documentazione in ogni fase del procedimento”

 

 

Art. 5

 

Istituzione dei centri di identificazione

 

 

 

1.     Sono istituiti sette centri di identificazione nelle province individuate con decreto del Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281..

Modificare il comma 1 come segue:

-eliminare:  la parola "sette"

Il nuovo testo verrà così composto:

“Il Ministro dell’Interno, acquisito il parere obbligatorio delle  Regioni e Province autonome interessate, che deve pervenire entro 30 giorni dalla presentazione della proposta motivata del Ministro, pena la non validità, e sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  istituisce i centri di identificazione.”

2.     Qualora ne ravvisi la necessita’, il Ministro dell’Interno, con proprio decreto, puo’ disporre, anche temporaneamente, l’istituzione di nuovi centri o la chiusura di quelli esistenti.

…Il Ministro dell’Interno “con le medesime procedure di cui al comma 1)” può…..

3.     Le strutture allestite ai sensi del decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate alle finalita’ di cui al comma 1 mediante decreto del Ministro dell’Interno.

Aggiungere comma:

le spese di istituzione, apprestamento e gestione dei centri di identificazione sono a carico del Ministero degli Interni.

 

 

Art. 6

 

Apprestamento  dei centri di identificazione

 

 

 

1.     Per l’apprestamento dei centri di identificazione, il Ministero dell’Interno puo’ disporre:

può disporre “previ studi di fattibilità e progettazione tecnica”:

eliminare la lettera a)

a)      studi di fattibilita’ e progettazione tecnica

 

b)     acquisizioni in proprieta’, anche tramite locazione finanziaria, nonche’ locazione di aree o edifici;

 

c)      costruzioni, allestimenti, riadattamenti e manutenzioni di edifici o aree;

 

d)      posizionamento di padiglioni, anche mobili ed ogni altro intervento necessario alla realizzazione di idonea struttura.

 

2.     Nell’ambito del centro sono resi disponibili idonei locali per l’attivita’ della Commissione territoriale di cui all’articolo 12, nonche’ per le visite ai richiedenti asilo, per lo svolgimento di attivita’ ricreative o di studio e per il culto.

 

 

 

 

 

Art. 7

 

Convenzione per la gestione del centro

 

 

 

1.      Il prefetto della provincia in cui e’ istituito il centro puo’ affidarne la gestione, attraverso apposite convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o privati che operino nel settore dell’assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore dell’assistenza sociale.

 

2.     In particolare, nella convenzione e’ previsto:

 

a) l’individuazione del direttore del centro, da scegliere tra soggetti forniti di una formazione adeguata ai compiti affidati;

 

b) il numero delle persone necessarie, in via ordinaria, alla gestione del centro, forniti di capacita’ adeguate alle caratteristiche e alle esigenze dei richiedenti asilo nonche’ alle necessita’ specifiche dei minori e delle donne;

 

c)      le modalita’ di svolgimento del servizio di ricezione dei richiedenti asilo da ospitare nel centro e di registrazione delle presenze;

 

d)      un costante servizio di vigilanza e la presenza anche durante l’orario notturno e festivo del personale ritenuto necessario per un corretto funzionamento del centro;

 

e)      un servizio di interpretariato, per almeno quattro ore giornaliere, per le esigenze connesse al procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato ed in relazione ai bisogni fondamentali degli ospiti del centro;

 

f)      un servizio di informazione legale in materia di riconoscimento dello status di rifugiato;

 

g)     modalita’ per la comunicazione delle presenze giornaliere e degli eventuali allontanamenti non autorizzati alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, al Ministero dell’Interno e alla Commissione territoriale;

 

h)     l’obbligo di riservatezza per il personale del centro sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il centro;

 

i)      le attivita’ ed i servizi tesi a garantire il rispetto della dignita’ ed il diritto alla riservatezza dei richiedenti asilo nell’ambito del centro.

 

 

 

  1. La prefettura – ufficio territoriale del Governo, dispone i necessari controlli sull’amministrazione e gestione del centro e trasmette al Ministero dell’Interno, entro il mese di marzo di ciascun anno, una relazione sull’attivita’ effettuata nel centro l’anno precedente.

La medesima relazione è trasmessa all'Amministrazione Regionale, Provinciale ed all'Amministrazione Comunale in cui hanno sede la Commissione Territoriale ed il centro di identificazione.

 

 

 

 

Art. 8

 

Funzionamento

 

 

 

1.               Nel rispetto delle direttive impartite dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo, il direttore del centro di cui all’articolo 7, lettera a) provvede a predisporre i servizi in modo da assicurare nel centro una qualita’ di vita che garantisca dignità e salute  dei richiedenti asilo, tenendo conto delle necessita’ dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale.

Aggiungere alla fine:

Il direttore del centro, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1,propone  per i richiedenti asilo portatori di specifiche esigenze (con particolare riferimento ai minori, ai disabili, alle vittime di tortura o abusi o violenza o sfruttamento sessuale) l’accoglienza in strutture più adeguate  esterne ai centri di identificazione, qualora questi ultimi  non permettano il rispetto dei requisiti sopra descritti

 

2.               Il direttore del centro provvede a regolamentare lo svolgimento delle attivita’ per assicurare l’ordinata convivenza e la migliore fruizione dei servizi da parte dei richiedenti asilo.

 

3.               Il prefetto adotta le disposizioni relative alle modalita’ e agli orari delle visite ai richiedenti asilo e quelle relative alle autorizzazioni all’allontanamento dal centro, prevedendo:

 

a)      un orario per le visite articolato giornalmente su quattro ore, nel rispetto di una ordinata convivenza;

 

b)     visite da parte dei rappresentanti dell’ACNUR e degli avvocati dei richiedenti asilo;

 

c)      visite di rappresentanti di organismi ed enti di tutela dei rifugiati autorizzati dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 11;

 

d)      visite di familiari o di cittadini italiani per i quali vi e’ una richiesta da parte del richiedente asilo, previa autorizzazione della prefettura – ufficio territoriale del Governo;

 

 

 

Art. 9

 

Modalita’ della permanenza nel centro

 

 

 

1.     E’ garantita, salvo il caso di nuclei familiari, la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne.

 

2.     Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1–ter, comma 4, della legge, e’ consentita, purche’ compatibile con l’ordinario svolgimento della procedura semplificata e previa comunicazione al direttore del centro, l’uscita dal centro dalle ore 10.00 alle ore 17.00. Il competente funzionario prefettizio puo’ rilasciare al richiedente asilo permessi temporanei di allontanamento per un periodo di tempo diverso o superiore a quello indicato, secondo le disposizioni stabilite ai sensi dell’articolo 8, comma 3, per rilevanti motivi personali, di salute o di famiglia o per motivi attinenti all’esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. L’allontanamento deve, comunque, essere compatibile con i tempi della procedura semplificata e non e’ consentito nei casi di trattenimento obbligatorio. Il diniego e’ motivato e comunicato all’interessato secondo le modalita’ di cui all’articolo 4.

Modificare con:

“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1-ter, comma 4, della legge, è consentita l’uscita dal centro, con orario giornaliero di almeno 12 ore regolato da ogni direttore, in accordo con il competente funzionario prefettizio. Quest’ultimo può rilasciare al richiedente asilo premessi temporanei di allontanamento per un periodo diverso o superiore a quello sopra indicato, secondo le disposizioni stabilite ai sensi dell’articolo 8, comma3, per documentate esigenze personali.

Comunque, sulla base di documentate istanze, deve essere garantita, anche in orari diversi,  la partecipazione ad attività processuali e l’esercizio del diritto di difesa”

 

AGGIUNGERE dopo "procedura semplificata":

Il mancato rispetto dell'orario di rientro non costituisce allontanamento non autorizzato se la persona segnala e giustifica l'impossibilità materiale di raggiungere il centro di identificazione a causa di forza maggiore.

3.     All’ingresso nel centro e’ consegnato al richiedente asilo un opuscolo informativo, redatto secondo le modalita’ di cui all’articolo 4, in cui sono sinteticamente indicate le regole di convivenza e le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3, unitamente all’indicazione dei tempi della procedura semplificata di cui all’articolo 1-ter del decreto e alle conseguenze che l’articolo 1–ter,  comma 4 del decreto stesso prevede in caso  di allontanamento non autorizzato dal centro.

 

4.     Le informazioni di cui al comma 4 possono essere richieste anche agli interpreti presenti nel centro.

 

 

 

Art. 10

 

Assistenza medica

 

 

 

1.             Il richiedente asilo, presente nel centro, ha diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche’ continuative per malattia o infortunio erogate dal Servizio Sanitario ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del testo unico.

Sostituire con:

Il richiedente asilo, presente nel centro o in attesa di definizione del proprio status, ha diritto all'assistenza ed alle cure mediche comunque necessarie e viene iscritto obbligatoriamente e temporaneamente al Servizio Sanitario Nazionale, per un periodo pari alla durata della procedura di riconoscimento e della definizione degli eventuali riesami e/o ricorsi giurisdizionali.

I costi sono a carico del Ministero dell’Interno

2.             Servizi di prima assistenza medico generica, per almeno quattro ore giornaliere, sono attivati nei centri in cui siano presenti oltre 100 richiedenti asilo.

 Aggiungere

 

Le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, in accordo con la prefettura ed eventualmente in convenzione con Aziende Ospedaliere o altri idonei soggetti, devono assicurare servizi di prima assistenza medico generica nei centri di identificazione. Gli oneri  inerenti a tali servizi sono posti a carico delle prefetture rispettivamente competenti.

 

 

Art. 11

 

Associazioni ed enti di tutela

 

 

 

1. I rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati, purche’ forniti di esperienza, dimostrata, maturata in Italia per almeno tre anni nel settore, sono autorizzati dal prefetto della provincia in cui e’ istituito il centro all’ingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di identificazione, durate l’orario stabilito. Il Prefetto concede l’autorizzazione che contiene l’invito a tener conto della tutela della riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo.

Aggiungere alla fine:

Sono autorizzati ad operare presso i Centri di identificazione i soggetti iscritti nella 1° sezione dell’art. 54 del Regolamento di Attuazione del T.U.

2.     Gli enti locali ed il servizio centrale di cui all’articolo 1-sexies, comma 4, della legge possono attivare nei centri, previa autorizzazione del prefetto, servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonche’ di informazione su programmi di rimpatrio volontario, nell’ambito dell’attivita’ svolte ai sensi dell’articolo 1-sexies della legge.

Sostituire  con

 ”Gli enti locali ed il servizio centrale di cui all’articolo 1-sexies, comma 4, della legge possono accedere ai centri, e, previa comunicazione al prefetto e raccordandosi con la direzione del Centro, provvedere all'attivazione di servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonche’ di informazione su programmi di rimpatrio volontario, nell’ambito dell’attivita’ svolte ai sensi dell’articolo 1-sexies della legge

 

 

Art. 12

 

Individuazione delle Commissioni territoriali

 

 

 

1.     Ai sensi dell’art. 1-quater della legge le Commissioni territoriali sono istituite presso le seguenti prefetture - uffici territoriali del Governo:

comma 1 interamente stralciato  (vedi art. 5): nessuna sede di commissione viene' definita nel presente regolamento

L'individuazione delle sedi delle Commissioni Territoriali e la dislocazione dei centri di identificazione avverrà contestualmente a seguito di preventiva consultazione con la Regione interessata e con la Conferenza Unificata.

GORIZIA       con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: FRIULI VENEZIA GIULIA, VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE.

 

MILANO                           con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: LOMBARDIA, VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA.

 

BOLOGNA                        con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA.

 

ROMA                      con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: LAZIO, CAMPANIA, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA.

 

FOGGIA                        con competenza a conoscere delle domande presentate nella Regione PUGLIA

 

SIRACUSA con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di SIRACUSA, RAGUSA, CALTANISETTA, CATANIA.

 

CROTONE con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni CALABRIA, BASILICATA.

 

TRAPANI con competenza a conoscere delle domande presentate nella Province di AGRIGENTO, TRAPANI, PALERMO, MESSINA, ENNA.

 

 

 

2.     Competente a conoscere delle domande presentate dai richiedenti asilo presenti nei centri di identificazione o nei centri di permanenza temporanea e assistenza e’ la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale e’ collocato il centro.

 Si richiede di definire la competenza territoriale  per i richiedenti asilo non trattenuti

 

3.     I membri della Commissione territoriale prima di cominciare a svolgere le proprie funzioni sono ammessi a seguire un apposito corso organizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo.

 

4.     Qualora se ne ravvisi la necessita’, il Ministro dell’Interno, con proprio decreto, puo’ disporre, anche temporaneamente, l’istituzione di nuove Commissioni territoriali ovvero la soppressione di quelle esistenti o la modifica delle loro circoscrizioni.

 

5.     Il Ministro dell’Interno con proprio decreto, puo’ disporre, anche temporaneamente, l’istituzione, nel rispetto della composizione prevista dall’art. 1-quater, comma 1, della legge, di una o piu’ Commissioni territoriali straordinarie in una circoscrizione territoriale. I componenti delle Commissioni territoriali straordinarie sono scelti tra i membri effettivi o supplenti delle Commissioni territoriali ordinarie. Il presidente della Commissione territoriale ordinaria assegna le domande di asilo alle eventuali Commissioni territoriali straordinarie istituite.

 

6.     Nella provincia in cui sono istituiti il centro di identificazione e la Commissione territoriale, il prefetto, ove ritenuto opportuno anche per la migliore razionalizzazione delle risorse, puo’ destinare idonei locali del centro a sede degli uffici della Commissione territoriale.

 

 

 

Art. 13

 

Convocazione

 

 

 

1.     La convocazione per l’audizione presso la Commissione territoriale e’ comunicata  all’interessato tramite la questura territorialmente competente. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1-ter, comma 4, della legge, qualora non sia stato possibile comunicare la convocazione per l’audizione, la Commissione decide in ordine alla domanda di asilo anche in assenza dell’audizione individuale sulla base della documentazione disponibile.

Si chiede di eliminare qualora non sia stato possibile comunicare la convocazione per l’audizione

Aggiungere alla fine:

L’effettivo svolgimento dell’audizione da parte della Commissione costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo.salvo che il richiedente non vi rinunci espressamente  o non si presenti senza giustificato motivo.

 

2.     L’audizione puo’ essere rinviata qualora le condizioni di salute del richiedente asilo, adeguatamente certificate, non la rendano possibile ovvero qualora l’interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi e fondati motivi. La mancata presentazione all’audizione individuale non impedisce la decisione della Commissione territoriale sulla domanda d’asilo.

 

 

 

Art.14

 

Audizione

 

 

 

1.     L’audizione del richiedente asilo e’ personale e avviene in un luogo non aperto al pubblico. Dell’audizione viene redatto verbale.

Aggiungere alla fine:

e ne viene consegnata copia allo straniero, unitamente alla documentazione da lui prodotta

2.     Il richiedente puo’ esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Se necessario la Commissione nomina un interprete.

Aggiungere alla fine:

Il richiedente ha diritto ad essere assistito da un legale o da un consulente o da una persona di propria fiducia.

L’audizione del minore può essere esclusa nel caso in cui la commissione ritenga di avere elementi sufficienti di una decisione positiva. .

3.     La Commissione Territoriale adotta le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l’identita’ e le dichiarazioni dei richiedenti lo status di rifugiato, nonche’ le condizioni dei soggetti di cui all’art.8, comma 1.

 

4. L’audizione dei minori richiedenti asilo non accompagnati viene disposta dalla Commissione territoriale alla presenza della persona che esercita la potesta’ sul minore, salvo il caso in cui la Commissione, con provvedimento motivato non ricorribile, la ritenga non necessaria.

Il genitore o il tutore di minore deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore.

Aggiungere alla fine:

L’audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

 

 

Art.15

 

Decisione

 

 

 

1.     La Commissione territoriale e’ validamente costituita con la maggioranza dei componenti previsti dall’art. 1-quater della legge, e delibera a maggioranza dei componenti presenti.

 

2.     La Commissione territoriale, entro i tre giorni feriali successivi alla data dell’audizione, adotta, con atto scritto e motivato, una delle seguenti decisioni:

 

a)      riconosce lo status di rifugiato al richiedente in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;

Si chiede un approfondimento della questione del ricongiungimento del minore non accompagnato rifugiato con i genitori

(o nel caso in cui questi siano deceduti o non reperibili con il tutore o l’affidatario o altro parente entro il terzo grado)

b)     rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;

 

c)      rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali cui l’Italia e’ firmataria, e, in particolare, dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, chiede al questore l’applicazione dell’articolo 5, comma 6, del testo unico.

Aggiungere alla fine:

La questura rilascia un permesso per motivi umanitari della durata di un anno, rinnovabile, valido ai fini dell’unità familiare e al rilascio di documenti sostitutivi.

Il minore non accompagnato non può essere espulso ne respinto , ne comunque allontanato dall’Italia sulla base del rigetto previa sentenza del tribunale dei minori in ordine al superiore interesse del minore stesso.

3.     La decisione e’ comunicata al richiedente unitamente alle informazioni sulle modalita’ di impugnazione nonche’, per le ipotesi di cui all’articolo 1-ter, comma 6, della legge, sulla possibilita’ di chiedere il riesame e l’autorizzazione al prefetto a permanere sul territorio nazionale.

“è comunicata al richiedente con le modalità di cui all’art.4”

Si chiede di precisare il termine entro cui comunicare la decisione al richiedente.

4.     Allo straniero cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, la Commissione territoriale rilascia apposito certificato sulla base del modello stabilito dalla Commissione Nazionale.

Aggiungere dopo certificato:

“di riconoscimento dello stato di rifugiato, valido ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per asilo della durata di due anni  rilasciato dalla Questura”

5. Lo straniero al quale non sia riconosciuto lo status di rifugiato e’ tenuto a lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo. Il questore provvede, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del testo unico, nei confronti dello straniero gia’ trattenuto nel centro di identificazione ovvero di permanenza temporanea e assistenza, e, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del testo unico, nei confronti dello straniero cui era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

Il primo comma è modificato da “salvo” in poi:

“che abbia o gli venga concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo, incluso il permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato nei casi previsti dall’art. 15, comma 2 lett. c, della durata di un anno, rinnovabile, ovvero che abbia presentato istanza di riesame o ricorso istituzionale”.

 

 

 

Art. 16

 

Riesame

 

 

 

1.     Il richiedente trattenuto presso uno dei centri di identificazione di cui all’art. 1-bis, comma 3, della legge, puo’ presentare, entro cinque giorni dalla decisione che rigetta la domanda, ai sensi dell’art. 1-ter, comma 6, della legge, richiesta di riesame al Presidente della Commissione territoriale. In attesa della decisione sul riesame l’interessato permane nel centro di identificazione.

Aggiungere:

il richiedente asilo non riconosciuto in prima istanza nella procedura semplificata non può essere allontanato prima della scadenza dei cinque giorni previsti per la presentazione della richiesta di riesame da parte della Commissione territoriale integrata.

 

2.     La richiesta di riesame ha ad oggetto elementi sopravvenuti ovvero preesistenti, non adeguatamente valutati in prima istanza, che siano determinanti al fine del riconoscimento dello status di rifugiato.

 

3.     Entro tre giorni dalla data di presentazione della richiesta di riesame, il Presidente dalla Commissione territoriale, valutata la non manifesta infondatezza della richiesta, chiede al Presidente della Commissione nazionale di provvedere all’integrazione della Commissione territoriale con un componente della Commissione nazionale.

Non si ravvisa nella legge la competenza del Presidente della Commissione Territoriale di valutare la fondatezza della richiesta

 

 4. La Commissione territoriale integrata puo’ procedere ad una nuova audizione ove richiesto dal componente della Commissione nazionale. La Commissione decide con provvedimento motivato, comunicato all’interessato nelle quarantotto ore successive e contro cui e’ ammesso ricorso nei cinque giorni successivi alla comunicazione al Tribunale territorialmente competente, che decide in composizione monocratica.

Si chiede di modificare le parole “nei cinque giorni successivi” con “ nei quindici giorni successivi” ai sensi dell’art. 1 ter , co. 6 del D.L. n. 416/1989 convertito con modificazioni dalla legge 39/90 come modificato dalla legge 1898/2002.

 

 

Art.17

 

Autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale

 

1. Il richiedente asilo che ha presentato ricorso al tribunale  puo’ chiedere al prefetto, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato, ai sensi dell’articolo 1-ter, comma 6, della legge, a permanere sul territorio nazionale fino alla data di decisone sul ricorso. In tal caso il richiedente e’ trattenuto nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, secondo le disposizioni di cui all’articolo 14 del testo unico.

 

Si chiede che venga aggiunto alla fine:

Può essere trattenuto nel CPT solo il rifugiato a che si trovi già in un CPT e fino al termine massimo previsto dalla legge.

2. La richiesta dell’autorizzazione a permanere deve essere presentata per iscritto ed adeguatamente motivata in relazione a fatti sopravvenuti alla decisione della Commissione territoriale ed a motivi personali  o di salute che richiedono la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato. L’autorizzazione e’ concessa qualora sussista l’interesse a permanere sul territorio dello Stato ed il prefetto non rilevi il concreto pericolo che il periodo di attesa della decisione del ricorso possa essere utilizzato dallo straniero per sottrarsi all’esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

f OLTRE A "gravi motivi personali o di salute " AGGIUNGERE i "rischi per l'incolumità e la libertà della persona a seguito di allontanamento dal territorio nazionale"

3. La decisione del prefetto, adottata entro cinque giorni dalla presentazione in forma scritta e motivata, e’ comunicata all’interessato nelle forme di cui all’articolo 4. In caso di accoglimento, il prefetto definisce con il provvedimento le modalita’ di permanenza sul territorio anche disponendo il trattenimento dello straniero in un centro di identificazione o di accoglienza ed assistenza.

a)       Si richiede una definizione precisa delle casistiche che consentono al Prefetto di assumere la decisione di rigetto dell’autorizzazione a permanere.

 

 

4. In caso di autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato, il questore rilascia un permesso di soggiorno di durata non superiore a sessanta giorni, rinnovabile nel caso che il prefetto ritenga che persistono le condizioni che hanno consentito l’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale.

 

 

 

Art. 18

 

Commissione nazionale per il diritto di asilo

 

 

 

1.     La Commissione nazionale per il diritto di asilo opera presso il Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno.

 

2.     Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell’Interno e degli Affari Esteri, provvede, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, alla nomina della Commissione nazionale ed alla sua eventuale articolazione in piu’ Sezioni.

 

 

 

Art. 19

 

Funzioni della Commissione nazionale per il diritto d’asilo

 

1. Ai sensi dell’art. 1-quinquies, comma 2, della legge, la Commissione nazionale, nell’ambito delle funzioni attribuitele dalla legge provvede:

 

a)      alla realizzazione di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei paesi di origine dei richiedenti asilo, sulla base delle informazioni raccolte ed al suo continuo aggiornamento;

 

b)     all’individuazione di linee guida per la valutazione delle domande di asilo anche in relazione alla applicazione dell’articolo 5, comma 6 del testo unico;

Si propone una verifica con periodicità annuale delle linee guida, legata al mutamento del quadro internazionale

c) alla collaborazione nelle materie di propria competenza con il Ministero degli Affari Esteri, ed in particolare con le rappresentanze permanenti d’Italia  presso le organizzazioni internazionali di rilievo nel settore dell’asilo e della protezione dei diritti umani;

 

d)      alla collaborazione con gli analoghi organismi dei paesi membri dell’Unione europea;

 

e)      alla organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i componenti delle Commissioni territoriali;

 

f)      alla costituzione e all’aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste d’asilo;

 

g)     al monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre, ove sia ritenuto necessario, l’istituzione di nuove Commissioni territoriali o di Commissioni territoriali straordinarie;

 

h)     a fornire, ove necessario, le informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l’eventuale adozione del provvedimento di cui all’art. 20, comma 1, del testo unico.

 

 

 

Art. 20

 

Cessazioni e revoche dello status di rifugiato

 

 

 

1.     Ai sensi dell’art. 1-quinquies, comma 2, della legge, i casi di cessazione o revoca dello status di rifugiato, di cui all’art. 1 della Convenzione di Ginevra, debitamente istruiti dalle questure competenti per territorio, sono esaminati dalla Commissione nazionale.

 

2.     La convocazione per l’audizione, ove ritenuta necessaria, deve essere notificata all’interessato tramite la questura competente per territorio. L’interessato puo’, per motivi di salute o per altri motivi debitamente certificati o documentati, chiedere di essere convocato in altra data. Non puo’ essere chiesto piu’ di un rinvio. La Commissione decide entro 30 giorni dall’audizione.

 

3.     La Commissione decide sulla base della documentazione in suo possesso nel caso in cui l’interessato non si presenti all’audizione senza avere presentato richiesta di rinvio.

 

 

 

Art. 21

 

Norma transitoria

 

 

 

1.       Le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato pendenti presso la Commissione Centrale al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento sono decise, ai sensi dell’art. 34, comma 3, della legge n. 189/2002, secondo le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da una speciale sezione della Commissione nazionale, da istituire ai sensi dell’articolo 18, comma 2.

 

2.       Il presente regolamento entra in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale si provvede alla nomina dei componenti delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Nei trenta giorni successivi alla nomina, la Commissione nazionale organizza il primo corso di formazione per i componenti delle Commissioni territoriali.

 

3.       Entro 90 giorni dalla pubblicazione la Commissione Nazionale provvede all’adozione delle linee guida di cui all’articolo 19 lettera b.