FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Documento approvato
 

26 novembre 2003

 SCHEMA DI REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO

 

Punto 9) ordine del giorno della Conferenza Unificata

 

Le Regioni, premesso che a seguito dell’incontro tecnico del 14 ottobre u.s. gli emendamenti presentati, nella sostanza, non sono stati accolti, sottolineano, preliminarmente, l’incostituzionalità dello strumento normativo utilizzato, in considerazione del fatto che con lo stesso vengono disciplinate anche materie di competenza regionale ed evidenziano, altresì, come in base all’articolo 118 della Costituzione siano necessarie opportune modalità di coordinamento

 

Le proposte presentate dalle Regioni sono orientate prevalentemente in un’ottica di semplificazione delle procedure e di rispetto delle competenze anche alla luce delle modifiche apportate al titolo V della Costituzione dalla legge costituzionale 3/2003.

 

Lo schema di regolamento, infatti, presenta aspetti che investono le Regioni sotto il profilo istituzionale e le proposte fatte incidono trasversalmente in termini di governo locale nelle materie di competenza regionale, quali gli interventi sociali, la formazione e il lavoro.

 

In attesa della legge quadro sull’asilo e sullo status di rifugiato, gli articoli 31 e 32 della legge 189/2002 disciplinano l’istituzione delle Commissioni centrale e periferiche, chiamate ad esaminare l'istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato, prevedendo contestualmente la creazione dei centri di identificazione per i richiedenti asilo in attesa di verifica e di perfezionamento della documentazione prodotta per la richiesta, e le modalità di gestione di tali centri.

 

Per quanto sopra esposto, le Regioni esprimono parere negativo sullo schema di regolamento salvo l’accoglimento degli emendamenti già consegnati in sede tecnica e che si allegano.

 

 

 

Tra gli emendamenti delle Regioni non accolti si sottolineano in particolare quelli riguardanti  la standardizzazione delle procedure, la tutela dei diritti fondamentali e  il rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali. Si fa notare inoltre che è stata pubblicata la direttiva dell’Unione europea 2003/9/CE recante norme minime per l’accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri, il cui recepimento è previsto per il 2005, di cui gli emendamenti delle regioni hanno tenuto conto.

 

 

 In particolare:

 

-         Articolo 2 (Istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato)

Gli emendamenti delle regioni tendono a definire e standardizzare le modalità (prevedendo moduli e forme di assistenza) per la presentazione e l’accoglimento delle domande di asilo. In questo contesto grande importanza viene attribuita all’informazione dettagliata, anche attraverso la distribuzione di opuscoli, da dare ai richiedenti asilo sulla procedura e sui diritti di cui possono godere in territorio italiano. Occorre altresì esplicitare in quali ipotesi il richiedente viene trattenuto nel centro di identificazione ovvero nel cpta.

 

-         Articolo 3 (Trattenimento del richiedente asilo)

La norma prevede il rilascio del permesso di soggiorno per il richiedente asilo all’uscita dal centro di identificazione, valido per tre mesi rinnovabile fino al completamento della procedura. Gli emendamenti delle Regioni propongono che, al fine di evitare periodi di sospensione della condizione di legalità, il rinnovo del permesso di soggiorno sia possibile fino alla conclusione di eventuale ricorso giurisdizionale avverso decisione negativa.

 

-         Articolo 5 (Istituzione dei centri di identificazione)

La norma prevede soltanto la consultazione in Conferenza unificata delle realtà locali sul cui territorio sono attivati i centri di identificazione. Gli emendamenti delle Regioni chiedono per queste realtà un ruolo più attivo ed una consultazione preventiva da parte del Ministero dell’Interno.

 

-         Articolo 8 (Funzionamento)

Al comma 1 si prevede che i centri siano attrezzati in modo tale da consentire il rispetto dei diritti fondamentali, anche di persone con particolari esigenze, in particolare minori e portatori di handicap. Gli emendamenti delle Regioni tendono a dare operatività a questa enunciazione, prevedendo che si possa ricorrere anche a strutture di accoglienza esterne qualora i centri non siano attrezzati per rispondere a tali esigenze

 

-       Articolo 9 (Modalità di permanenza nel centro)

Premessa la perplessità su una norma che limita la libertà personale di persone che hanno come unica colpa quelle di essere vittime di persecuzioni, gli emendamenti delle Regioni tentano di introdurre un’interpretazione della norma legislativa che limiti i vincoli alla libertà personale, nel rispetto della Costituzione. In particolare sembra importante limitare il decadimento della domanda in caso di non ritorno al centro negli orari stabiliti solo a circostanze che non risultano giustificate.

 

-              Articolo 10 (Assistenza medica)

La norma prevede l’assistenza medica per i richiedenti asilo limitatamente alle cure urgenti, sia che siano liberi sul territorio o trattenuti nei centri. Gli emendamenti delle Regioni tendono ad una piena tutela della salute, nei centri e fuori, anche nell’interesse della collettività. Per quanto riguarda inoltre i richiedenti asilo con un  permesso di soggiorno per richiesta di asilo, si propone l’iscrizione provvisoria al SSN, ai sensi dell’art. 34, c.1, lettera b del T.U.

 

-   Articoli 2, 5 e 14 (per le parti riguardanti i minori)

Le regioni propongono che venga posta maggiore attenzione ai nuclei familiari e ai minori presenti tra i richiedenti asilo.

In particolare si rileva che ai minori non è attribuita la piena consapevolezza del valore degli atti che compie, sia da un punto di vista civile che penale. Tali fattori assumono un valore ancora più rilevante nei bambini che si trovano ad affrontare una richiesta di aiuto per asilo politico e sono catapultati in un paese del quale non conoscono la lingua, la cultura, l’utilizzo delle istituzioni né il linguaggio specifico delle istituzioni con le quali si trovano a relazionare. Ciò vale ancor di più nelle situazioni di bambini non accompagnati e, quindi non supportati dalla presenza di una figura adulta conosciuta. Un ulteriore aggravio si rileva nelle situazioni in cui le istituzioni comunicano con il bambino in una lingua materna differente dalla sua e quindi non comprensibile.

 

A tal fine si evidenziano le seguenti richieste:

Art. 2, comma 4 si chiede che i minori non accompagnati richiedenti asilo non siano soggetti al trattenimento nei Centri di identificazione.

Art. 2 comma 5 Nel caso di minori non accompagnati è necessaria la presenza del tutore alla verbalizzazione della domanda di rifugiato. In attesa della nomina del tutore si chiede che venga assicurata la tutela del minore da parte della pubblica autorità del comune ove si trovi. Tale esigenza è determinata dalla non piena capacità di agire ovvero di effettiva capacità giuridica.

Art. 5 Comma 5 analogamente all’art. 2, comma 4 si chiede che i minori non accompagnati non possano in alcun caso essere soggetti al trattenimento nei centri di identificazione o presso i centri di permanenza temporanea. Tale necessità deriva dalla presa d’atto che i Centri di permanenza temporanea non sono predisposti per accogliere questa tipologia di soggetti, in quanto non sono previste le caratteristiche inerenti ai centri per minori.

Art. 14 Coerentemente con quanto specificato nel paragrafo precedente, si chiede che il genitore o il tutore siano presenti in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo.

Art. 17 Occorre una definizione precisa dei casi che consentono al Prefetto di rigettare l’istanza di autorizzazione a permanere nel territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale.

 

Roma, 26 novembre 2003