FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Documento approvato
 

23 ottobre 2003

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ORDINE DEL GIORNO

Dall’esame dello schema di “Codice dei Beni Culturali”, approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare, emerge che sostanzialmente nessuno dei punti qualificanti, proposti congiuntamente dal Coordinamento delle Regioni, ANCI ed UPI, è stato recepito.

La proposta di  Codice, nella Parte prima Disposizioni generali, dilata la definizione di tutela introducendo finalità di “promozione della coscienza” e attività di conoscenza che troverebbero un più corretto inserimento nella valorizzazione; per altro verso, riduce la valorizzazione a mera attività di sostegno economico al miglioramento delle condizioni di conservazione e all’incremento della fruizione, escludendo in tal modo accessibilità, fruibilità ed utilizzazione dei beni culturali dalle competenze di valorizzazione.

L’intero codice è pervaso da norme  volte ad affermare che il Ministero esercita tutte le funzioni; ciò può determinare un probabile isolamento del Ministero che pone in una condizione subordinata e marginale gli altri partners - istituzionali e non - nell’attività di salvaguardia e promozione del patrimonio culturale, in  contrasto con i principi dell’articolo 9 della Costituzione, che affidano all’intera Repubblica, e non soltanto allo Stato, il compito di tutelare il patrimonio storico-artistico e di sviluppare la  crescita culturale del nostro Paese. Al contrario, la partecipazione di tutti i livelli istituzionali alla difesa del patrimonio culturale, appare decisiva in un contesto nel quale decisioni rischiose in materia di condono edilizio e di vendita dei beni culturali, ne mettono fortemente a rischio l'integrità e la tutela.

La stessa affermazione che il patrimonio culturale costituisce e rappresenta l’identità nazionale appare inserita allo scopo di riportare al governo centrale ogni funzione di tutela e di valorizzazione, escludendo le comunità e le istituzioni locali dalla partecipazione all’amministrazione del patrimonio.

Il titolo II, Fruizione e valorizzazione, opera un’artificiosa e probabilmente incostituzionale separazione tra attività di fruizione e di valorizzazione con il risultato di svuotare di organicità l’attività di valorizzazione che, come già si è detto, viene ridotta a sponsorizzazione e ad iniziative pubblicitarie e promozionali.

Anche sul paesaggio si reintroduce un parere vincolante della Soprintendenza preliminare all’adozione dei provvedimenti di tutela da parte delle Regioni, riappropriandosi di una funzione ormai delegata da decenni e dilata la propria competenza su vie, piazze e centri storici, riducendo e ledendo responsabilità e competenze urbanistiche da tempo affidate ai Comuni.

Particolarmente grave l’abrogazione del D. Lgs 112/98, che introduceva caute e modeste innovazioni nella ricerca di un allargamento dei soggetti attivi sul patrimonio culturale, che la bozza di codice, invece, arretra anche rispetto alla dichiarata ricerca di modelli gestionali degli istituti culturali più moderni e partecipati.

Il quadro che emerge è, dunque, allarmante. Ciò anche in considerazione del fatto che si compiono passi indietro, non soltanto rispetto al quadro legislativo vigente, ma vengono messe in difficoltà e sostanzialmente negate situazioni ampiamente consolidate nella realtà, situazioni che vedono compartecipi, accanto al Ministero, soggetti locali, pubblici e privati, nei processi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.

Di fronte a questo quadro così preoccupante per il ruolo marginale affidato dallo schema di codice a Regioni, Province, Comuni e privati per il patrimonio culturale, non si può che esprimere un giudizio fortemente negativo ed allarme per le conseguenze che l’introduzione di questo schema di codice può determinare.

E’ evidente, infatti, che l’impianto proposto è così autoreferenziale da parte del Ministero che può determinare disimpegno finanziario e operativo delle istituzioni regionali e locali e un contenzioso costituzionale e giudiziario.

Per questi motivi la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

nel ribadire quanto già oggetto del documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti l’8 maggio 2003, sul quale si era registrata una convergenza di ANCI ed UPI,

nell’auspicare- fermo restando la responsabilità del Ministero in ordine alla tutela, rispetto alla quale si sostiene l’opportunità del concorso delle Regioni e degli enti locali - come obiettivo la valorizzazione lo sviluppo e la crescita culturale del Paese, attraverso il miglioramento delle condizioni di conservazione e utilizzo dei beni, la promozione della conoscenza del patrimonio culturale e l’organizzazione delle migliori modalità di accessibilità, di fruizione e godimento del patrimonio stesso, attraverso un quadro di concertazione e di intesa tra tutti i livelli istituzionali di governo, da realizzarsi anche attraverso un coinvolgimento delle energie private.

chiede al Governo e alle Commissioni Parlamentari competenti di riaprire un confronto serrato sui temi sopra segnalati al fine di verificare la possibilità di un’intesa.

Qualora ciò non sia accettato, le Regioni richiedono che il Codice si limiti a riordinare la materia della tutela dei beni culturali, escludendo la normazione della valorizzazione dei beni culturali e della tutela dei beni paesaggistici, sulle quali si chiede di avviare un confronto  secondo le procedure previste dall’art. 1 della  legge 131/2003

chiede alle associazioni dei Comuni e delle Province di concorrere con le Regioni al sostegno di queste iniziative.

Roma, 23 ottobre 2003