FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome

DOCUMENTO APPROVATO

 

ROMA, 29 aprile 2004

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 10 GIUGNO 2002 PER IL RIAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AGLI INTEGRATORI ALIMENTARI

Punto 1.9) o.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 1° aprile 2004, ha espresso parere negativo allo Schema di Decreto in oggetto, salvo l’accoglimento degli emendamenti presentati in sede tecnica del 25 febbraio scorso.

1) Articolo 9

Al comma 1, dopo le parole "stabilimenti autorizzati", sostituire le parole "dal Ministero della Salute" con le seguenti "dalle regioni e province autonome".

I rappresentanti del Ministero della Salute hanno dichiarato di non condividere la proposta per la quale i rappresentanti regionali hanno ribadito le competenze già loro attribuite a partire dal Decreto legislativo 112/98.

2) Articolo 10, comma 1 e comma 2

Dopo le parole "Ministero della Salute" inserire le seguenti "le regioni e province autonome".

I rappresentanti del Ministero della Salute non hanno accolto la proposta.

3) Articolo 11, comma 1

Alla fine del comma 1, dopo la parola "operante", aggiungere le seguenti:"e tra i cui componenti sono designati, in numero paritetico, dalla Conferenza Stato Regioni, rappresentanti delle Regioni e Province autonome in qualità di esperti".

Al comma 2, dopo le parole "con proprio decreto", inserire le seguenti "di intesa con la Conferenza Stato Regioni".

Il Ministero della Salute esprime riserva mentre per le Politiche Comunitarie sono accoglibili.

4) Articolo 13, comma 1

Dopo la parola "definisce", inserire le seguenti "di intesa con le Regioni e Province autonome".

La proposta e' stata accolta.

5) Articolo 14

Il comma 1 è così riformulato: "le spese relative alle prestazioni rese dalle regioni e province autonome, per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 9, sono a carico del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio. Le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della Salute, per l'esame delle etichette trasmesse ai sensi dell'art. 10, sono a carico del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio etc.

I rappresentanti del Ministero della Salute hanno espresso parere contrario;

Il rappresentante delle Politiche Comunitarie ha dichiarato che è accoglibile.

6) Articolo 19

 

Le Regioni hanno chiesto di individuare una data definitiva come termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1 agosto 2005.

Roma, 1° aprile 2004