FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome

DOCUMENTO APPROVATO

 

ROMA, 29 aprile 2004

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 29 MARZO 2004, N. 80 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI (A.S. 2869)

Punto 13) odg Conferenza Unificata

 

La proposta emendativa pone l’obiettivo di razionalizzare alcuni aspetti del ricorso alle fonti di finanziamento esterno anche ampliando il ventaglio delle possibilità di indebitamento mediante lo strumento delle aperture di credito (art. 7 bis).
 

La possibilità di contrazione delle aperture di credito viene estesa, dal 3° comma dell’art. 7 bis, anche alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

 

Tale comma si pone in contrasto con le normative di riferimento per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con le seguenti argomentazioni:

1.      il succitato art. 7 bis modifica ed integra il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, testo unico che, come previsto dallo stesso art. 2 ne prevede l’applicazione agli enti locali dettagliatamente indicati come comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni.

2.      la regolamentazione delle aperture di credito così come proposta, con dettagliate disposizioni legate a finalità di investimento individuate (“prestito di scopo”), si pone in contrasto con la normativa che sancisce i principi fondamentali in materia di bilancio e contabilità delle regioni, di cui al D.lgs 76/2000. Infatti, le regioni possono impegnare spese per un importo superiore alle entrate che si prevede di accertare, purchè il relativo disavanzo sia coperto da mutui o altre forme di indebitamento; ciò vuol dire che le spese regionali d’investimento, la cui copertura finanziaria è prevista con indebitamento, possono essere impegnate senza accertamento d’entrata a fronte. Questa disposizione rappresenta una peculiarità finanziaria della materia regionale da sempre esistita, come lo attesta l’art. 4 dell’abrogata legge di bilancio e contabilità 19 maggio 1976, n. 335 e l’art. 5 del vigente d. lgs. 76/2000.

3.      il soprarichiamato d.lgs. 76/2000 prevede, in aggiunta alla tradizionale forma di mutuo, la possibilità di ricorrere anche ad “altre forme di indebitamento”, pertanto, l’eventuale ricorso all’apertura di credito è già contemplato nell’autonomia finanziaria prevista dalla normativa suddetta.

4.      inoltre, per quanto riguarda l’estensione della proposta anche alle province autonome di Trento e Bolzano, sembra configurarsi l’illegittimità di tale comma 3, perché la norma rende vincolante delle disposizioni senza tener conto della compatibilità delle stesse con lo Statuto speciale  e delle relative norme di attuazione. In particolare l’art. 2 del D.lgs 266/92 (norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) prevede che nelle materie  di competenza, gli atti legislativi dello Stato non sono direttamente applicabili nel territorio provinciale, sussistendo in capo alla Provincia solo un obbligo di adeguare entro i 6 mesi successivi alla pubblicazione dell’atto sulla G.U. o nel più ampio termine da esso stabilito, la propria disciplina legislativa ai principi e norme eventualmente da essa recati, costituenti limiti ai sensi dello statuto, restando nel frattempo applicabili le disposizioni legislative provinciali esistenti.
 

Per i motivi suesposti, si formula parere favorevole condizionato  alla soppressione del comma 3 dell’emendamento al disegno di legge aggiuntivo dell’art. 7 bis del decreto legge n, 80/2004.

Roma, 28 aprile 2004