FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome

DOCUMENTO APPROVATO

 

ROMA, 29 aprile 2004

PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE: “PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE”

Punto 25) o.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 28 aprile 2004, ha espresso parere favorevole condizionato all’accoglimento della seguente proposta di testo presentata nella sede tecnica del 26 febbraio 2004:

PROPOSTA DELLE REGIONI

1.                  Le Regioni condividono la necessità di un rafforzamento e di un ulteriore sviluppo della funzione di governo clinico nelle Aziende sanitarie ed in quelle Ospedaliere; ciò anche attraverso forme più incisive di partecipazione di tutti gli operatori, secondo le loro specifiche competenze e responsabilità, all’elaborazione ed attuazione delle strategie aziendali. Per affrontare tali problematiche in modo condiviso si propone la stipula di una intesa ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della legge 131/2003 tra Governo e Regioni in sede di Conferenza Stato Regioni. In quella sede si potranno meglio declinare le problematiche del governo clinico anche al fine di garantire la  qualità e l'appropriatezza delle prestazioni. Con lo stesso strumento potranno definirsi le eventuali indicazioni condivisibili relative alla professionalità  dei dirigenti sanitari delle strutture accreditate.

2.                  Per quanto riguarda invece la composizione del collegio di valutazione dei dirigenti si ritiene che la stessa non possa essere oggetto diel disegno di legge perché attinente a materia contrattuale e, comunque eventuali linee generali in merito dovranno esere concordate con le modalità di cui al punto precedente;

3.                  Per quanto attiene alle modalità di scelta da parte del Direttore Generale dei dirigenti di struttura complessa, l'età pensionabile dei dirigenti e le norme per i docenti universitari, si propongono i seguenti emendamenti al testo del disegno di legge:

a)                                                        gli incarichi di dirigente di struttura complessa del ruolo sanitario sono conferiti esclusivamente previa selezione per avviso pubblico; le commissioni, valutano distintamente i titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati e individuano una terna dei migliori concorrenti nell'ambito della quale il Direttore generale effettua la scelta, salvo diversa motivata determinazione; qualora i candidati risultati idonei siano in numero minore di tre, la procedura di selezione può essere ripetuta per una sola volta prima di assegnare l'incarico

b)                                                        al comma 2, primo periodo, dell'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive   modifiche, dopo la parola "commissione" sono aggiunte le seguenti parole:" che terrà conto distintamente dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati nonché dei crediti in attività di formazione continua (E.C.M.) maturati nel triennio precedente alla data del bando. La Commissione procede alla individuazione dei migliori concorrenti in ragione del rispettivo giudizio complessivo e propone una terna di candidati al Direttore Generale. Il Direttore generale ha facoltà di scelta fra la terna proposta dalla Commissione. L'eventuale scelta fuori dalla terna deve essere specificamente motivata con riferimento ai titoli posseduti dal candidato prescelto. La procedura selettiva deve essere ripetuta solo una volta se i candidati dichiarati idonei nella prima selezione sono in numero inferiore a tre.";

c)                                                         art.2  (Limiti di età)

1.                                Le aziende sanitarie, per particolari esigenze assistenziali, possono trattenere in servizio, anche di anno in anno, previo assenso dell'interessato, i direttori di struttura complessa fino al compimento del settantesimo anno di età.

2.                                Il personale medico universitario di cui all’art. 102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con incarico di direttore di struttura complessa, svolge le ordinarie attività  assistenziali fino al compimento del settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di proroga di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. In caso sia mantenuto in servizio dopo il compimento  del settantesimo anno di età in base a disposizioni di stato giuridico della docenza universitaria, al personale è conferito ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 un incarico che implichi lo svolgimento delle attività assistenziali, collegate alla didattica e alla ricerca, ma non comporti l’attribuzione di responsabilità e della connessa indennità di direzione di struttura complessa, semplice o di programma.

Roma, 29 aprile 2004