FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome

DOCUMENTO APPROVATO

 

ROMA, 29 aprile 2004

PARERE DELLE REGIONI SUL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2004, N. 79 RECANTE “ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DI GRANDI DIGHE”.

Punto 17) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento degli emendamenti che si riportano:

1) Relativamente all’articolo 2 (Interventi urgenti per la messa in sicurezza), si sottolinea la necessità che l’individuazione dei Commissari, delegati alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza delle grandi dighe fuori esercizio di cui all’articolo 1, avvenga su designazione delle regioni o province autonome territorialmente competenti. Ciò deriva anche dalla considerazione che in alcuni casi le Regioni si sono già fatte parte attiva, collaborando ed intervenendo finanziariamente, alla risoluzione di alcune peculiarità relative a grandi dighe fuori esercizio.

 

Le Regioni propongono pertanto i seguenti emendamenti all’articolo 2, comma 1:
 

-         dopo le parole “Commissari delegati”,  aggiungere le parole: “designati dalle regioni o province autonome territorialmente competenti”;

-         dopo le parole “di comprovata professionalità tecnico-scientifica“ al posto della “o”, sostituire con “e”.

2) Per quanto riguarda l’articolo 3, comma 1, del provvedimento, le Regioni evidenziano la necessità che le designazioni degli esperti membri del Comitato di alta sorveglianza di competenza della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome siano almeno 2.

 

Si formula dunque la seguente proposta di emendamento all’articolo 3, comma 1, secondo periodo:

 

-         al posto della parola “quattro”, sostituire la parole “tre” e al posto delle parole “uno designato”, sostituire le parole “due designati”.
 

3) Dopo l’articolo 5 (Finanziamento di interventi urgenti di protezione civile) è aggiunto il seguente:

 

“Art. 5 bis

Disposizioni particolari per le Regioni a Statuto speciale

 e per le Province autonome di Trento e di Bolzano

 

1.      Restano, in ogni caso, ferme le competenze attribuite alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.”

Roma, 28 aprile 2004