FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome

DOCUMENTO APPROVATO

 

ROMA, 29 aprile 2004


CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE: DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DEI TERRITORI MONTANI”

(Testo deliberato dal Consiglio dei Ministri il 13 febbraio 2004)

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM esprimono parere negativo sullo schema di disegno di legge in argomento salvo l’accoglimento delle seguenti proposte di modifica e integrazione:

ARTICOLO 1

-         Alla fine del comma 1 dopo le parole “politica nazionale” aggiungere le seguenti parole “anche con riferimento ai rapporti dello Stato con l’Unione Europea con particolare riguardo alla predisposizione dei documenti programmatori di quest’ultima.”

-         Al comma 4 sostituire le parole "applicano la presente legge secondo le disposizioni" con le parole "provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi”

 

ARTICOLO 2

-         Al comma 1 sostituire le parole “indicati nel comma 3 del presente articolo” con le parole “definiti secondo le procedure di cui al comma 2”;

-         Al comma 2 sostituire le parole “il Ministro per gli Affari regionali, di concerto con il Ministro dell’Interno e” con le parole “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite” e sopprimere le parole “definisce con proprio decreto”.

-         Al comma 2 sostituire le parole “nella classificazione” con le parole “di applicazione”;

-         Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

“2bis. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente in assenza dell'intesa il decreto non può essere adottato ed è improcedibile sino a successiva deliberazione favorevole della Conferenza Unificata.”;

-         Sopprimere il comma 3;

-         Al comma 4 sostituire le parole “dei commi 2 e 3” con le parole “del comma 2” e sostituire le parole “provvedono alla classificazione del territorio montano di riferimento, individuando” con la parola “individuano”.

ARTICOLO 3

-         La rubrica dell’articolo 3 è così sostituita: “Interventi nelle aree montane”.

-    Alla fine del comma 1 aggiungere dopo le parole “dell’economia e delle finanze” aggiungere il seguente periodo “Il fondo finanzia intese di programma tra Comuni, Comunità montane e Province per lo sviluppo della montagna, con particolare riferimento ai Comuni ad alta specificità montana di cui all’articolo 2. La Regione può attribuire alla Comunità montana il compito di promuovere l’intesa di programma.”

-         Al comma 5 sostituire le parole “riguarda comuni montani e parzialmente montani” con le parole "è effettuata tra le Regioni e le Province autonome in relazione ai territori montani";

-         Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

“5bis. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente in assenza dell'intesa la deliberazione del CIPE non può essere adottata ed è improcedibile sino a successiva deliberazione favorevole della Conferenza Unificata.”;

-         Al comma 6 sostituire il primo periodo con il seguente:

“I criteri di ripartizione del fondo sono individuati ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.”;

-         Al comma 6 sopprimere l’ultimo periodo;

-         Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

“6bis. Decorso inutilmente il termine di  cui al comma precedente in assenza dell'intesa la deliberazione del CIPE non può essere adottata ed è improcedibile sino a successiva deliberazione favorevole della Conferenza Unificata.”.

-         Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

“7bis. Fino all’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, lo Stato prevede, appositi finanziamenti stabiliti annualmente nella legge di bilancio, per interventi volti a garantire l’applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni alle popolazioni residenti nei territori montani. Nelle materie di competenza regionale, tali finanziamenti sono ripartiti tra le Regioni.”

ARTICOLO 4

-         Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

“1bis. Il piano triennale nazionale non può essere adottato in assenza dell'intesa ed è improcedibile sino alla deliberazione favorevole della Conferenza Unificata.”.

ARTICOLO 5

-         Sostituire il testo dell’articolo 5 con il seguente:

“Con successivo decreto adottato previa intesa della Conferenza Unificata, l'Osservatorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000 è ridisciplinato, definendone compiti e composizione in modo tale da assicurare la partecipazione paritaria delle Regioni e degli Enti locali.”.

ARTICOLO 7

-         Sopprimere l’articolo;

 ARTICOLO 8

-         Sopprimere il comma 1;

 ARTICOLO 12

-         Sopprimere l’articolo;

ARTICOLO 12 BIS AGGIUNTIVO

-         Dopo l'articolo 12 aggiungere un articolo 12 bis del seguente tenore:

"Articolo 12 bis

(Norme in materia di ricomposizione fondiaria)

“Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ricomposizione fondiaria, qualora siano promossi piani di ricomposizione fondiaria su base volontaria nei territori di cui all’articolo 17 del Regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, caratterizzati da frammentazione fondiaria, possono aderire al piano i proprietari e, qualora non vada a buon fine la notizia a coloro che nei registri immobiliari risultano titolari del diritto di proprietà del fondo rustico, trascorsi comunque sei mesi da apposito avviso pubblico del piano, coloro che dimostrano il possesso continuato per almeno cinque anni del fondo rustico interessato. In questo caso la ricomposizione fondiaria e la conseguente rassegnazione non interrompono il possesso. L’adesione al piano di ricomposizione fondiaria in qualità di possessore costituisce idoneo mezzo di prova ai fini del riconoscimento della proprietà consentendo a coloro che hanno partecipato in qualità di possessori di esercitare l’usucapione ai sensi dell’articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346 (usucapione speciale per la piccola proprietà rurale)".

ARTICOLO 13

-                     Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:

“2 bis. Il Ministro delle comunicazioni, sentita la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 della legge n. 281 del 1997, è autorizzato a stipulare, previo conforme avviso del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del CIPE, un apposito atto aggiuntivo al contratto di programma per il triennio 2003-2005, con Poste Italiane s.p.a. al fine di assicurare, quale livello essenziale minimo delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale, che nelle zone montane gli uffici postali periferici e le strutture di recapito siano accessibili a prescindere dalle condizioni di equilibro economico, anche con un'apertura degli uffici part-time[1], o con operatore polivalente o unico[2], ovvero mediante uffici mobili.”

“2 ter. All’onere derivante dall’attuazione  dell’atto aggiuntivo al contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, stipulato ai sensi del comma precedente, si provvede ……”

______________________________________________________________________________

ARTICOLO 14

-         Sostituire il comma 1 con il seguente comma:

“1. Nell’ambito delle politiche volte al mantenimento dei servizi essenziali, il Ministero per le comunicazioni vigila affinché i concessionari dei servizi radiotelevisivi assicurino la fruibilità degli stessi nelle zone montane e promuove specifiche convenzioni con gli operatori nazionali e locali della telefonia fissa e mobile per assicurare la presenza dei relativi servizi sui territori di montagna.”

ARTICOLO 17

-         Sopprimere il comma 2;

ARTICOLO 18

-         Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

“1bis. In assenza dell'intesa il progetto di cui al comma precedente non può essere adottato ed è improcedibile sino a successiva deliberazione favorevole della Conferenza Unificata.”

-         Sopprimere il comma 3;

ARTICOLO 19

-         Sopprimere il comma 3;

-         Al comma 4 eliminare il riferimento al comma 3 e di conseguenza rimodulare l’ammontare dell’onere.

ARTICOLO 20

-         Sopprimere il comma 1;

-         Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

“3bis. In assenza dell'intesa i piani ed i programmi di cui al comma precedente non possono essere adottati e sono improcedibili sino a successiva deliberazione favorevole della Conferenza Unificata.”

ARTICOLO 22

-         Sopprimere l’articolo;

 

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM chiedono inoltre al Governo:

-         di voler prevedere nell’ambito dello schema di disegno di legge una delega al Governo stesso per la razionalizzazione delle norme in materia di montagna, tenendo in particolare conto delle disposizioni recate dalla legge 97/94 rimaste inapplicate;

-          l’apertura di un tavolo di confronto nell’ambito della Conferenza Unificata sul tema dell’incentivazione finanziaria all’associazionismo comunale.

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM seppur con distinte posizioni propongono una modifica al comma 3 dell’articolo 1.

 “3. Ai fini di cui ai commi precedenti, la presente legge destina risorse a favore dei territori (proposta ANCI: in luogo del termine “territori” utilizzare il termine “Comuni”) montani tramite le Regioni, con particolare riguardo a quelli in situazione di particolare svantaggio definiti ai sensi dell'articolo 2.”.

Roma, 28 aprile 2004


[1] (verticale e orizzontale),

[2] (con mansioni di sportelleria e recapito),