FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome

DOCUMENTO APPROVATO

 

ROMA, 18 marzo 2004

DISPOSIZIONI PER RAZIONALIZZARE I FLUSSI DI EROGAZIONE FINANZIARIA E PER SEMPLIFICARE LE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DECENTRATA

(in applicazione dell’art. 3, comma 43 della legge finanziaria 2004)

 

Integrazioni proposte dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome

Art. A

(Attività di cooperazione decentrata)

1.      Ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge 26 febbraio 1987 n. 49 e successive modificazioni, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DCGS), di cui all’art. 10 della stessa legge, può affidare tramite convenzione a Regioni, Province autonome, Enti locali ed a loro consorzi o associazioni, quali l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), l’Unione Province d’Italia (UPI), l’Osservatorio Interregionale Cooperazione Sviluppo (OICS), l’attuazione di attività di cooperazione internazionale, compresi i programmi di informazione e di educazione allo sviluppo, di propria iniziativa o recependo proposte avanzate dai suddetti soggetti ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge citata. Tali attività, definite “di cooperazione decentrata”, vengono realizzate dai suddetti soggetti anche avvalendosi di operatori pubblici e privati, lucrativi e non, attivi nel loro territorio.

Art. B

(Erogazione dei finanziamenti da parte del Ministero degli Affari Esteri)

1.      Le disposizioni della legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 5, comma 1 bis, introdotte dalla legge 13 aprile 1999, n. 95, si applicano ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione delle attività di cooperazione decentrata di cui al precedente art. A. Pertanto anche ai soggetti della cooperazione decentrata potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo dell’iniziativa nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni successivi

2.      Il saldo del finanziamento e l’eventuale anticipo di quello successivo vengono erogati a seguito dell’approvazione da parte del Ministero degli Affari Esteri del rapporto intermedio o finale, di cui al successivo art. C, che deve avvenire entro 60 giorni di calendario dalla data di consegna dello stesso. Il predetto termine viene sospeso per il periodo, non superiore a 30 giorni, necessario al soggetto affidatario per rispondere ad eventuali comunicazioni del Ministero degli Affari Esteri relativo a tale rapporto.

Art. C

(Esame e approvazione dei rapporti intermedi e finali)

1.      Ai fini dell’approvazione da parte del Ministero degli Affari Esteri, di cui al precedente art. B, comma 2, per ciascuna delle iniziative di cui all’art. A, i soggetti della cooperazione decentrata interessati devono presentare:

a)      un rapporto intermedio, quando sia stato speso almeno l’80% del finanziamento ricevuto dal Ministero degli Affari Esteri;

b)     un rapporto finale, entro 90 giorni dalla conclusione del programma,

2.      I rapporti di cui al comma precedente devono contenere:

a)      lo stato di avanzamento descrittivo delle attività realizzate;

b)     l’elenco delle spese effettuate, in Italia e all’estero;

c)     la dichiarazione del presidente della giunta regionale o provinciale, del sindaco o del legale rappresentante del consorzio o associazione di regioni, province o enti locali, attestante la corrispondenza delle spese con il piano finanziario del programma, nonché, relativamente al rapporto finale, il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma;

3.      Il soggetto della cooperazione decentrata ha l’obbligo di conservare tutta la documentazione amministrativa relativa alle iniziative menzionate presso la propria sede per un periodo di almeno cinque anni dopo la presentazione del rapporto finale. L’Amministrazione ha facoltà di effettuare, sia in corso d’opera sia entro cinque anni dalla conclusione delle iniziative, qualsiasi controllo sia presso tale sede sia nei paesi nei quali si stanno realizzando o si sono realizzate tali iniziative.

 

 

Roma, 18 marzo 2004