CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE 
                REGIONI E DELLE 
                PROVINCE AUTONOME 
                
                PROPOSTA DI 
                LEGGE RECANTE I PRINCIPI FONDAMENTALI PER LO SPETTACOLO AI SENSI 
                DELL’ARTICOLO 117, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE 
                
                Roma, 11 novembre 
                2004  
              
              
              PROPOSTA DI LEGGE RECANTE I PRINCIPI FONDAMENTALI PER LO 
              SPETTACOLO AI SENSI DELL’ARTICOLO 117, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE 
              
              
              PARTE GENERALE  
              
              
              Articolo 1
              
              
              (Principi generali) 
              
              1.La Repubblica, nel 
              rispetto degli articoli 9, 33 e 117, comma 3, della Costituzione, 
              concorre alla promozione e alla organizzazione delle attività 
              culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte le 
              sue componenti.  
              
              2. Lo spettacolo è 
              attività di interesse pubblico, rappresenta una componente 
              essenziale della cultura e dell’identità del paese e un fattore di 
              crescita sociale, civile ed economica della collettività. 
              
              3. 
              Lo Stato e le 
              Regioni favoriscono la promozione e la diffusione nel territorio 
              nazionale delle diverse forme dello spettacolo, ne sostengono la 
              produzione e la circolazione in Italia e all’estero, valorizzano 
              la tradizione nazionale e locale e garantiscono pari opportunità 
              nell’accesso alla sua fruizione. 
              
              4. Nel rispetto del 
              principio di sussidiarietà Stato, Regioni, Comuni, Province, Città 
              metropolitane, soggetti privati collaborano per lo sviluppo dello 
              spettacolo e operano per garantire la libertà di espressione. 
              
              5. Lo spettacolo 
              comprende le seguenti attività: musica, teatro, danza, cinema e 
              audiovisivi, circo e spettacoli viaggianti, ivi comprese 
              l’attività degli artisti di strada e le diverse forme dello 
              spettacolo popolare e contemporaneo.  
              
              6. Nelle materie 
              disciplinate dalla presente legge, restano ferme le competenze 
              riconosciute alle Regioni a statuto speciale e alle Province 
              autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme 
              di attuazione.  
              
              
              Articolo 2 
              
              
              (Oggetto e finalità della legge) 
              
              1. La presente legge 
              definisce, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della 
              Costituzione, i principi fondamentali in materia di spettacolo, 
              nonché i livelli essenziali delle prestazioni da garantire alla 
              collettività, secondo criteri di sussidiarietà, differenziazione, 
              adeguatezza, prossimità ed efficacia favorendo intese e altre 
              forme di collaborazione per assicurare un adeguato ed efficace 
              servizio di utilità sociale. 
              
              2. Ai fini della 
              presente legge rientrano nelle attività dello spettacolo le 
              funzioni di produzione, promozione, distribuzione e 
              valorizzazione. 
              
              
              Articolo 3 
              
              
              (Compiti dello Stato) 
              
              
              1. Spetta allo Stato lo svolgimento 
              dei seguenti compiti: 
              
              
              a) 
              
              
              l’esercizio delle funzioni riconducibili alla 
              cooperazione internazionale e, in accordo con le Regioni 
              interessate, l’attività promozionale all’estero dello spettacolo; 
              
              
              b) 
              
              
              lo svolgimento, in collaborazione con gli 
              osservatori regionali, dell’attività di osservatorio e 
              monitoraggio; 
              
              
              c) 
              
              
              il sostegno dello spettacolo viaggiante e dei 
              circhi, con particolare riferimento alla dotazione tecnica e 
              tecnologica  
              
              
              d) 
              
              
              dei produttori ed alla disciplina relativa alla 
              utilizzazione degli animali;  
              
              
              e) 
              
              
              il sostegno della produzione e della diffusione, in 
              Italia e all’estero di opere  
              
              
              cinematografiche salvo quanto 
              previsto all’articolo 11, comma 2, lettere b) e c); 
               
              
              
              f) 
              
              
              la costituzione di un archivio nazionale dello 
              spettacolo, quale rete degli archivi regionali. 
              
              
              Articolo 4
              
              
              (Conferenza Stato - Regioni) 
              
              1. La Conferenza 
              permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
              autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 
              agosto 1997, n. 281, di seguito denominata “Conferenza Stato - 
              Regioni” definisce: 
              
              
              a) 
              
              
              i parametri sulla base dei quali effettuare il 
              riparto tra le singole Regioni della quota del Fondo Unico per lo 
              spettacolo ad esse destinato ai sensi del successivo articolo 8. 
              Nella definizione dei suddetti parametri la Conferenza Stato - 
              Regioni si deve attenere a criteri oggettivi, dando preferenza 
              agli indicatori relativi alle attività e a parametri socio 
              -demografici territoriali; 
              
              
              b) 
              
              
              gli indirizzi generali per lo svolgimento delle 
              politiche a sostegno delle aree territoriali nelle quali la 
              domanda e l’offerta dello spettacolo si dimostrino insufficienti, 
              anche attraverso specifiche iniziative di promozione e 
              sensibilizzazione da realizzarsi di concerto con le Regioni 
              territorialmente interessate. 
              
              
              2. 
              
              
              Gli atti e gli accordi conclusi in sede di 
              Conferenza Stato - Regioni sono recepiti, entro tre mesi dalla 
              loro adozione, con decreti del Presidente del Consiglio dei 
              Ministri. 
              
              
              3. 
              
              
              Per l’esercizio delle funzioni e dei compiti 
              previsti dalla presente legge la Conferenza Stato – Regioni 
              si avvale di un organismo tecnico paritario istituito con D. P. C. 
              M su proposta della Conferenza Stato – Regioni. 
              
              
              Articolo 5 
              
              
              (La Conferenza Unificata) 
              
              1. E’ compito della 
              Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto 
              legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predisporre le linee di 
              indirizzo generale volte ad assicurare e a promuovere la presenza 
              omogenea e diffusa dello spettacolo su tutto il territorio, con
              riguardo alle località meno servite. 
              
              
              2. La Conferenza Unificata 
              definisce in particolare: 
              
              
              a) 
              
              
              gli indirizzi generali per il sostegno dello 
              spettacolo, secondo principi idonei a valorizzare la qualità, 
              progettualità e l’imprenditorialità; 
              
              
              b) 
              
              
              gli indirizzi generali atti a promuovere la 
              presenza delle attività dello spettacolo sul territorio nazionale, 
              perseguendo obiettivi di omogeneità della diffusione, della 
              circolazione e della fruizione, con particolare riguardo alle 
              località meno servite; 
              
              
              c) 
              
              
              gli indirizzi generali atti a promuovere la 
              presenza della produzione nazionale e regionale all’estero; 
              
              
              d) 
              
              
              gli indirizzi generali per la promozione di 
              progetti speciali concernenti la sperimentazione, la creazione 
              contemporanea, la promozione di nuovi linguaggi artistici e di 
              nuovi protocolli tecnici;  
              
              
              e) 
              
              
              i criteri e le modalità e attraverso i quali 
              verificare l’efficacia dell’intervento pubblico. 
              
              
              4. 
              Gli atti e gli accordi 
              conclusi in sede di Conferenza Unificata sono recepiti, entro tre 
              mesi dalla loro adozione, con decreti del Presidente del Consiglio 
              dei Ministri. 
              
              
              Articolo 6 
              
              
              (Compiti delle Regioni) 
              
              
              1. Nel rispetto delle attribuzioni di Comuni, Province e Città 
              metropolitane, le Regioni sono titolari delle funzioni in materia 
              di promozione e valorizzazione delle attività di spettacolo che 
              richiedono unitarietà di intervento e che non siano espressamente 
              riservate dalla presente legge allo Stato, alla Conferenza 
              Stato - Regioni e alla Conferenza unificata. 
              
              
              2. Le Regioni, in particolare: 
              
              a)       
              definiscono la 
              programmazione regionale delle attività di spettacolo e 
              partecipano alla definizione di quella nazionale, favorendo il 
              consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio, 
              promuovendo nuove attività e la distribuzione degli spettacoli; 
              
              b)       
              predispongono i 
              progetti finalizzati alla integrazione europea dello spettacolo 
              per la valorizzazione della cultura, della storia e delle 
              tradizioni regionali; 
              
              c)       
              curano la formazione, 
              l’aggiornamento e la creazione di nuovi profili professionali; 
              
              d)       
              favoriscono la 
              promozione di nuovi talenti,  l’imprenditoria giovanile e 
              femminile; 
              
              e)       
              tutelano la tradizione 
              collegata ai linguaggi e alle lingue locali; 
              
              f)       
              incentivano 
              l’integrazione tra politiche turistiche e politiche culturali e 
              tra politiche culturali e le politiche di promozione e sviluppo 
              del territorio;  
              
              g)       
              promuovono, in 
              collaborazione con le Province e i Comuni, gli interventi 
              correttivi, la costruzione, il restauro, l’adeguamento e la 
              qualificazione di sedi; 
              
              h)       
              disciplinano 
              l’esercizio cinematografico; 
              
              i)       
              favoriscono anche 
              attraverso specifici protocolli di intesa, la collaborazione tra 
              sistema dello spettacolo e mezzi di comunicazione di massa, per 
              assicurare la più ampia informazione sulle attività;  
               
              
              j)       
              favoriscono e 
              sostengono l’accesso al credito delle strutture operanti 
              nell'ambito del proprio territorio;  
              
              k)       
              svolgono l’attività di 
              osservatorio e monitoraggio anche attraverso la creazione di 
              banche dati sullo spettacolo promosso e svolto nel territorio 
              regionale; 
              
              l)       
              svolgono l’azione di 
              indirizzo e di coordinamento nei confronti degli enti locali, 
              promuovono la stipula di accordi e intese con Province, Comuni e 
              Città metropolitane al fine di consentire un’adeguata 
              valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, delle 
              infrastrutture tecnologiche, delle risorse professionali e 
              artistiche presenti sul loro territorio. 
              
              
              3. Le Regioni, ove necessario, adeguano, entro due anni dalla data 
              di entrata in vigore della presente legge, le proprie norme di 
              legge e di regolamento, dotandosi di strutture amministrative e 
              degli adeguati strumenti di conoscenza del settore. 
              
              
              Articolo 7 
              
              
               (Compiti di Comuni, Province e 
              Città metropolitane) 
              
              
              1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane esercitano tutte 
              le funzioni di base relative alla promozione e alla fruizione 
              dello spettacolo. 
              
              
              2. I Comuni, le Province e le città metropolitane in particolare:  
              
              a) 
              partecipano alla 
              programmazione regionale degli interventi per lo spettacolo; 
              
              
              b) partecipano, anche in forma associata, alla costituzione e alla 
              gestione di organismi stabili dello spettacolo, nonché alla 
              distribuzione di spettacoli, concorrendo al relativo 
              finanziamento; 
              
              
              c)concorrono alla promozione e al sostegno dello spettacolo anche 
              mediante il recupero, il restauro, la ristrutturazione e 
              l’adeguamento funzionale e tecnico delle strutture e degli spazi 
              destinati allo spettacolo; 
              
              
              d)favoriscono, nell’attività di promozione e sostegno dello 
              spettacolo, la cooperazione con il sistema scolastico e 
              universitario, con le attività produttive e commerciali e con le 
              comunità locali; 
              
              
              e)garantiscono la più ampia collaborazione tra gli enti e gli 
              organismi operanti nel proprio ambito territoriale; 
              
              f) 
              effettuano la 
              rilevazione, a livello locale, di dati statistici e informativi. 
              
              
              Articolo 8  
              
              
              (Fondo unico per lo spettacolo)  
              
              
              1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente 
              legge e sino alla data di entrata in vigore della legge di 
              attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, sulla base di 
              accordi conclusi con le Regioni in sede di Conferenza Stato - 
              Regioni, il Governo, su proposta del Ministero dei beni e le 
              attività culturali trasferisce alle Regioni le risorse del Fondo 
              Unico dello Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
               
              
              
              2.Per i primi tre anni dall’entrata in vigore della presente 
              legge, il riparto tra le singole Regioni della quota del Fondo 
              Unico dello spettacolo di cui al comma 1 deve avvenire sulla base 
              della media della spesa storica degli ultimi cinque anni. 
              
              
              3. Le Regioni istituiscono nei propri bilanci un fondo per lo 
              spettacolo, alimentato dalle risorse del Fondo Unico per lo 
              spettacolo di cui al comma 1 e da risorse proprie. 
              
              
              4. Una parte delle risorse del Fondo Unico dello spettacolo è 
              destinata a favorire interventi nella aree meno servite, ai sensi 
              dell’articolo 4, comma 1, lettera b), incentivando la 
              presenza omogenea di attività dello spettacolo nel territorio 
              italiano e garantendo i livelli essenziali per il suo sviluppo. 
              
              
              5. La somma trasferita alle Regioni ai sensi del comma 1 è 
              incrementata annualmente almeno del cinque per cento della 
              dotazione prevista, anche destinando a tale scopo una percentuale 
              dei fondi attribuiti dalla legge agli enti preposti dallo Stato al 
              sostegno finanziario, tecnico - economico ed organizzativo di 
              progetti e altre iniziative di investimento a favore delle 
              attività culturali e dello spettacolo di cui alla legge n.291 del 
              16 ottobre 2003. 
              
              
              Articolo 9 
              
              
              (Spettacolo dal vivo) 
              
              
              1.La Repubblica riconosce e valorizza le attività professionali 
              nei settori del teatro, della musica, della danza, ne promuove e 
               valorizza lo sviluppo, senza distinzione di generi. 
              
              
              2.La Repubblica sostiene le attività professionali di cui al comma 
              1 che perseguano i seguenti obiettivi: 
              
              a) 
              la produzione 
              artistica classica, popolare e/o contemporanea in tutte le sue 
              diverse forme e modalità espressive; 
              
              b) 
              l’incontro tra domanda 
              ed offerta avendo particolare attenzione alle zone meno 
              servite; 
              
              c) 
              un rapporto di 
              stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici ed 
              amministratori e la collettività di un territorio per realizzare 
              un progetto integrato di produzione, promozione ed ospitalità; 
              
              d) 
              la ricerca, la 
              sperimentazione artistica, lo spettacolo per le nuove generazioni; 
              
              e) 
              la promozione e 
              formazione del pubblico, soprattutto giovanile; 
              
              f) 
              la formazione, la 
              qualificazione e l’aggiornamento professionale del personale 
              artistico e tecnico; 
              
              g) 
              l’utilizzo di nuove 
              tecnologie e la sperimentazione di nuovi linguaggi; 
              
              h) 
              eventi e 
              manifestazioni a carattere di festival per il confronto tra le 
              diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che 
              straniere; 
              
              i) 
              la conservazione del 
              patrimonio storico e documentario delle arti dello spettacolo, e 
              la sua diffusione attraverso attività editoriali; 
              
              j) 
              la diffusione delle 
              attività di spettacolo all’estero; 
              
              k) 
              la formazione, lo 
              studio e l’educazione alle discipline dello spettacolo, anche 
              attraverso forme di collaborazione con le istituzioni 
               
              
              l) 
              scolastiche ed 
              universitarie nonché la realizzazione di corsi e 
               
              
              m) 
              concorsi di alta 
              qualificazione professionale. 
              
              
              Articolo 10 
              
              
              (I soggetti) 
              
              
              1. La Repubblica, in particolare, sostiene e valorizza gli enti 
              attualmente operanti nel settore dello spettacolo e in 
              particolare: 
              
              a) 
              
              gli enti pubblici o privati, 
              caratterizzati dalla stabilità del luogo teatrale di svolgimento 
              delle propria attività con riferimento ad una accertata e 
              significativa tradizione di produzione e offerta nei diversi 
              settori dello spettacolo, attività di produzione e promozione nel 
              campo della sperimentazione, della ricerca e del teatro per 
              l'infanzia e la gioventù; 
              
              b) 
              
              
              le fondazioni lirico - sinfoniche e le istituzioni concertistiche 
              – orchestrali, non aventi scopo di lucro; 
              
              c) 
              le imprese di 
              produzione, gli organismi di distribuzione e di formazione dello 
              spettatore, gli esercizi teatrali e  cinematografici, le rassegne 
              ed i festival nazionali e internazionali; 
              
              d) 
              le associazioni 
              musicali, i complessi bandistici e corali; 
              
              e) 
              i soggetti che 
              esercitano attività di spettacolo viaggiante, d’intrattenimento e 
              di attrazione, allestiti a mezzo di attrezzature mobili, 
              all’aperto o al chiuso; 
              
              f) 
              gli enti che si 
              prefiggono tra i propri scopi statutari quello di conservare, 
              documentare, valorizzare il patrimonio legato alle attività di 
              spettacolo. 
              
              
              Articolo 11 
              
              
              (Cinema e audiovisivi) 
              
              1. 
              La Repubblica promuove 
              le attività cinematografiche e audiovisive quale fondamentale 
              mezzo di espressione artistica,  
              
              2. 
              di formazione 
              culturale e di comunicazione sociale e ne riconosce l’interesse 
              generale anche in considerazione della loro importanza economico - 
              industriale. 
              
              
              3. 
              
              
              La Repubblica sostiene le attività di cui al comma 
              1 che perseguano i seguenti obiettivi:   
              
              
              a) 
              
              
              la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
              cinematografico e audiovisivo anche attraverso l’istituzione di 
              strutture e servizi idonei; 
              
              
              b) 
              
              
              la produzione cinematografica e audiovisiva con 
              particolare riguardo ai nuovi autori anche attraverso 
              l’istituzione di idonei strumenti d’intervento a livello 
              territoriale; 
              
              
              c) 
              
              
              il sostegno alla distribuzione e all’esercizio del 
              cinema di qualità; 
              
              
              d) 
              
              
              la formazione, la qualificazione tecnica e 
              professionale degli operatori con particolare riguardo 
              all’utilizzo di nuove tecnologie. 
              
              
              e) 
              
              
              Il rilascio delle autorizzazioni necessarie per 
              l’esercizio cinematografico. 
              
              
              Articolo 12 
              
              
              (Circhi, spettacoli viaggianti, 
              artisti di strada) 
              
              
              1. Lo Stato sostiene i soggetti operanti nel settore del circo e 
              dello spettacolo viaggiante, che svolgano attività volte a 
              favorire:  
              
              a) 
              la produzione di 
              spettacoli di significativo valore artistico ed impegno 
              organizzativo, realizzati da enti privati e caratterizzate da un 
              complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che 
              valorizzi l’incontro tra domanda ed offerta anche con riguardo 
              alle aree meno servite del paese; 
              
              b) 
              le iniziative 
              promozionali quali festival nazionali e internazionali; 
              
              c) 
              le iniziative di 
              consolidamento e di sviluppo dell’arte di strada e della 
              tradizione circense e popolare mediante un’opera di assistenza, di 
              formazione, di addestramento e di aggiornamento professionali; 
              
              d) 
              la diffusione della 
              presenza delle attività di cui al presente articolo all’estero; 
              
              e) 
              la ristrutturazione di 
              aree attrezzate; 
              
              f) 
              la qualificazione 
              dell’industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso 
              l’adozione di registri per l’attestazione del possesso dei 
              necessari requisiti tecnico - professionali di tali attività. 
              
              2.    
              Alle esibizioni degli 
              artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in 
              materia di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di 
              commercio ambulante. 
              
              
              DISPOSIZIONI FINALI  
              
              
              Articolo 13 
              
              
              (Riorganizzazione del settore) 
              
              
              1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il 
              Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per 
              il riordino degli enti, organismi e istituzioni pubblici nazionali 
              operanti nel settore dello spettacolo, la cui attività sia 
              prevalentemente sostenuta dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti 
              locali.  
              
              2. 
              Gli schemi dei decreti 
              legislativi di cui al comma 3, da adottarsi previa intesa con la 
              Conferenza Unificata, sono 
              trasmessi alle 
              Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti 
              commissioni parlamentari. Le Commissioni parlamentari esprimono il 
              parere richiesto entro quarantacinque giorni dall’assegnazione. Il 
              Governo esamina i pareri resi entro i successivi trenta giorni e 
              ritrasmette i testi con le proprie osservazioni e con le eventuali 
              modificazioni, alla Conferenza Stato - Regioni e alle Camere per 
              il parere definitivo, che esprimono rispettivamente entro trenta e 
              quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.
               
              
              3. 
              Nell’esercizio della 
              delega di cui al terzo comma, il Governo si attiene, oltre ai 
              principi generali stabiliti dalla presente legge, ai seguenti 
              principi e criteri direttivi: 
              
              a)     
              trasformazione in 
              persone giuridiche di diritto privato dei soggetti di cui al comma 
              3 e in società di diritto privato degli enti dotati di autonomia 
              finanziaria; 
              
              b)     
              promozione di una 
              diffusa partecipazione di privati, persone fisiche e giuridiche, 
              al finanziamento e alla gestione dei soggetti di cui al comma 3; 
              
              c)     
              in caso di enti 
              soppressi, il personale, i beni e le risorse dell’ente sono 
              trasferite alle Regioni, alle Province ed ai Comuni secondo 
              modalità e criteri stabili dalla Conferenza Unificata. 
              
              4. 
              L’ente teatrale 
              italiano, istituito con legge 19 marzo 1942, n. 365, è soppresso. 
              
              
              5.      
              Il 
              decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è abrogato.
               
              
              
              Articolo 14 
              
              
              (Interventi finanziari e ausili 
              finanziari) 
              
              
              1. Il governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di 
              entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del 
              consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’economia e 
              delle finanze e per i beni e le attività culturali, uno o più 
              decreti legislativi recanti interventi fiscali in favore delle 
              attività dello spettacolo, secondo i seguenti criteri: 
              
              a) 
              parziale 
              fiscalizzazione degli oneri sociali, nei limiti fissati dalla 
              normativa europea; 
              
              b) 
              detassazione degli 
              utili reinvestiti, con un tetto massimo di 200.000 euro, 
              nell’attività, nella formazione, nel recupero di spazi e nella 
              innovazione tecnologica; 
              
              c) 
              misure di sostegno, 
              anche in forma di prestito d’onore, per nuove iniziative 
              imprenditoriali, giovanili e femminili; 
              
              d) 
              introduzione del tax 
              shelter con un tetto complessivo di 250.000 euro a soggetto; 
              
              e) 
              introduzione di un 
              premio fiscale proporzionale alla quantità di biglietti venduti 
              nel corso di un anno fiscale; 
              
              f) 
              esenzione delle 
              attività dello spettacolo dall’imposta regionale sulle attività 
              produttive; 
              
              g) 
              detassazione dei 
              costi pubblicitari e di affissione; 
              
              h) 
              deducibilità delle 
              spese inerenti l’attività degli artisti e dei tecnici. 
              
              2. Alle attività di 
              spettacolo non si applicano le ritenute di cui all’articolo 28, 
              secondo comma, e articolo 29, ultimo comma del D. P. R. 29 
              settembre 1973, n.600 e successive modificazioni. 
              
              3. All’onere 
              derivante dall’attuazione del presente articolo, si provvede 
              mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai 
              fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità 
              revisionale di base corrente “Fondo speciale” dello stato di 
              previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 
              2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento 
              relativo al medesimo Ministero. 
              
                
              
              
              RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE RECANTE I PRINCIPI FONDAMENTALI 
              PER LO SPETTACOLO AI SENSI DELL’ART. 117, COMMA 3, DELLA 
              COSTITUZIONE 
              
                - 
                
                Premesse
 
               
              
              
              Le modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione e in 
              particolare all’articolo 117 impongono un adeguamento e un 
              rinnovamento alla disciplina dello spettacolo, riconducibile, 
              oggi, alla materia “promozione e organizzazione di attività 
              culturali”, attribuita alla competenza legislativa concorrente 
              delle Regioni. 
              
              
              Il nuovo assetto dei rapporti tra 
              Stato, Regioni e enti locali trova adeguato riscontro nella 
              presente proposta di legge che si propone di semplificare, 
              armonizzare e razionalizzare il panorama legislativo dello 
              spettacolo dettando i principi fondamentali che devono orientare 
              l’azione legislativa delle regioni, definendo altresì il nuovo 
              assetto delle funzioni tra Stato, Regioni e enti locali e la 
              conseguente redistribuzione delle risorse finanziarie. 
               
              
              
              Nella dizione di “spettacolo” sono 
              ricompresi i settori tradizionalmente ad esso ricondotti, 
              ovverosia la musica, il teatro, la danza, il cinema e gli 
              audiovisivi, il circo e gli spettacoli viaggianti, ivi comprese 
              l’attività degli artisti di strada e le diverse forme dello 
              spettacolo popolare e contemporaneo. I principi fondamentali 
              delineati dalla presente proposta di legge si rivolgono a tutti 
              questi settori. 
              
              
              La parte relativa ai diversi 
              settori della presente proposta è volutamente concisa e generale, 
              essenzialmente finalizzata a delineare i criteri e gli obiettivi 
              che i vari soggetti operanti a diverso titolo nello spettacolo 
              devono perseguire, per potere essere sostenuti dall’azione 
              pubblica.  
              
                - 
                
                I contenuti della proposta di 
                legge
 
               
              
              
              
              2.1. 
              
              La proposta di legge si compone di tre parti: la 
              parte generale, la parte relativa ai diversi settori e le 
              disposizioni finali. 
              
              
              La parte generale esordisce con due 
              articoli che fungono da premessa alla legge e che nello stesso 
              tempo aiutano a inquadrare lo spettacolo come attività culturale 
              da organizzare e valorizzare. In particolare, essendo una 
              componente essenziale del patrimonio culturale del paese e un 
              fattore di crescita sociale, civile ed economica della 
              collettività, nel rispetto del principio di sussidiarietà, 
              l’articolo 1, comma 4, prevede che lo Stato, le Regioni, gli enti 
              locali, le città metropolitane e i soggetti privati debbano 
              collaborare per favorirne lo sviluppo. 
              
              
              L’articolo 2, comma 2, precisa che 
              le attività dello spettacolo comprendono le funzioni di 
              produzione, promozione, distribuzione e valorizzazione. 
              
              
              Le funzioni di produzione dello spettacolo 
              comprendono ogni attività finalizzata alla creazione o alla 
              trasformazione di opere dell’ingegno, incluse le attività che 
              sovrintendono economicamente al prodotto finale. 
              
              
              Le funzioni di promozione e valorizzazione dello 
              spettacolo comprendono ogni attività diretta a  sostenere e 
              sviluppare la conoscenza, la diffusione e la fruizione da parte 
              del pubblico del patrimonio culturale dello spettacolo. 
              
              
              Le funzioni di distribuzione dello spettacolo 
              comprendono tutte quelle attività attraverso le quali la 
              produzione artistica viene portata a contatto con l’utenza 
              territoriale, ivi incluse le differenti forme di esercizio 
              pubblico.
               
              
              
              Gli articoli da 3 a 7 definiscono, alla luce anche del nuovo 
              quadro di competenze risultante dal novellato Titolo V della 
              Costituzione, i compiti di Stato, Regioni, Province autonome, 
              Province e Comuni; nonché della Conferenza Stato - Regioni e della 
              Conferenza Unificata.  
              
              
              Nel quadro di una legislazione in 
              materia di spettacolo a carattere prevalentemente regionale le 
              competenze statali sono inevitabilmente ridimensionate. La più 
              importante funzione è quella relativa alla gestione della 
              cooperazione internazionale e alla promozione dello spettacolo 
              all’estero, quest’ultima da svolgere in accordo con la Regione 
              specificatamente interessata. Sono state, poi, attribuite allo 
              Stato sia alcune funzioni riconducibili più alla tutela dei beni 
              culturali che alla valorizzazione come la costituzione di un 
              archivio nazionale dello spettacolo, sia altre funzioni come 
              quelle relative alla produzione e alla diffusione in Italia e 
              all’estero delle opere cinematografiche (salvo il sostegno alla 
              distribuzione e all’esercizio del cinema di qualità). 
               
              
              
              Gli articoli 4 e 5 sono stati 
              dedicati alla Conferenza Stato - Regioni e alla Conferenza 
              Unificata, ritenute  fondamentali centri di incontro - confronto 
              tra Stato, Regioni ed Enti locali per una serie di ambiti di 
              interesse comune.  
              
              
              In particolare, alla Conferenza 
              Unificata è stato affidato il compito di definire le linee di 
              indirizzo generale volte ad assicurare e a promuovere la presenza 
              omogenea e diffusa  
              
              
              dello spettacolo su tutto il 
              territorio nazionale; a tal fine essa deve definire gli indirizzi 
              generali per le azioni pubbliche di sostegno dello spettacolo.
               
              
              
              È, invece, demandato alla 
              Conferenza Stato - Regioni la definizione dei parametri sulla base 
              dei quali effettuare il riparto tra le Regioni del FUS e degli 
              indirizzi generali relativi al sostegno delle aree territoriali 
              meno servite.   
              
              
              Le competenze riservate a questi 
              organismi concretano l’evoluzione istituzionale avvenuta con il 
              Titolo V della Costituzione e sanciscono il ruolo fondamentale 
              delle Regioni, insieme allo Stato, nella definizione delle linee 
              generali di indirizzo e promozione delle attività culturali. 
              
              
              Anche in considerazione 
              dell’importanza delle funzioni e della centralità dell’attività 
              della Conferenza Stato – Regioni è stata prevista la creazione di 
              un organismo paritario quale supporto tecnico amministrativo. 
              
              
              Gli atti e gli accordi conclusi sia 
              in sede di Conferenza Stato – Regioni sia in sede di Conferenza 
              Unificata sono recepiti con decreti del Presidente del Consiglio 
              dei Ministri. 
              
              
              L’articolo 6 individua, in via 
              residuale, le funzioni delle Regioni e delle Province autonome; 
              esse sono titolari, nel rispetto di Comuni e Province, di tutte le 
              funzioni in materia di promozione e organizzazione delle attività 
              culturali che non richiedano unitarietà di intervento o che non 
              siano espressamente riservate allo Stato, alla Conferenza 
              Stato-Regioni o alla Conferenza Unificata. La citata disposizione 
              prevede inoltre che le Regioni adeguino la propria normativa ai 
              principi fondamentali previsti dalla presente proposta di legge e 
              che a tal fine si dotino delle necessarie strutture amministrative 
              e degli adeguati strumenti di conoscenza nel settore. 
              
              
              L’articolo 7 assegna alle Province 
              e ad i Comuni tutte le funzioni di base relative alla promozione e 
              alla fruizione dello spettacolo, tra le quali vi rientrano la 
              partecipazione alla programmazione regionale degli interventi 
              dello spettacolo e alla costituzione e alla gestione di organismi 
              stabili.  
              
              
              
              2.2. 
              
              L’articolo 8 è dedicato al FUS. Nell’ottica del 
              nuovo riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni e fino 
              a quando non sarà data attuazione all’articolo 119 della 
              Costituzione è previsto che le risorse finanziarie del FUS siano 
              trasferite alle Regioni sì da finanziare l’esercizio delle 
              funzioni connesse alle potestà di cui sono titolari nel rispetto 
              dei principi fondamentali definiti dalla presente proposta di 
              legge.  
              
              
              La proposta di legge prevede 
              disposizioni di carattere transitorio dal momento che per 
              l’esercizio delle funzioni pubbliche regionali l’articolo 119 
              della Costituzione non consente,  
              
              
              salvo che per gli scopi previsti 
              dal comma 5, interventi speciali dello Stato. Quando, dunque, sarà 
              data piena attuazione all’articolo 119 della Costituzione e le 
              Regioni saranno in grado di esercitare la potestà impositiva loro 
              riconosciuta, esse dovranno essere in grado di finanziarie 
              integralmente le funzioni di cui sono titolari. Il ricorso a 
              finanziamenti da parte dello Stato, senza il rispetto dei limiti 
              previsti dal quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione, 
              rischia di diventare uno strumento di ingerenza statale 
              nell’esercizio delle funzioni regionali (cfr. Corte Costituzionale 
              16/2004 e 49/2004). 
              
              
              L’articolo 8 della proposta, nel 
              prevedere il suddetto trasferimento in via transitoria, individua 
              accanto al criterio della spesa storica altri criteri destinati a 
              incidere in misura progressivamente più consistente. 
               
              
              
              Nell’ambito dei principi 
              fondamentali dettati in materia di coordinamento della finanza 
              pubblica, l’articolo 8, comma 3, prevede che le Regioni 
              istituiscano nei propri bilanci un fondo unico per lo spettacolo 
              alimentato sia da risorse proprie che da quelle statali. 
               
              
              
              E’ previsto poi, che una parte 
              delle quote del FUS sia utilizzata, secondo le indicazioni della 
              Conferenza Stato – Regioni, per favorire interventi nelle aree 
              meno servite, incentivando la presenza omogenea di attività dello 
              spettacolo nel territorio italiano e garantendo i livelli 
              essenziali per il suo sviluppo. 
              
              
              2.3. 
              L’ultima parte 
              della proposta è destinata alle attività settoriali dello 
              spettacolo (attività di spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivi, 
              spettacoli viaggianti e artisti di strada) e definisce, per 
              ciascun settore, gli obiettivi e le finalità che i progetti devono 
              perseguire per poter essere sostenuti dall’azione pubblica. 
               
              
              
              Va precisato che con riguardo al circo, agli spettacoli viaggianti 
              ecc., l’azione di contribuzione è svolta dallo Stato in conformità 
              all’articolo 4 che riserva esclusivamente allo Stato tale azione. 
              
              
              2.4. 
              La proposta si 
              conclude con due disposizioni finali. All’articolo 13 è previsto 
              il riordino di enti, organismi e istituzioni pubblici nazionali 
              operanti nel settore dello spettacolo, la cui attività sia 
              prevalentemente sostenuta dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti 
              locali; la medesima disposizione prevede la soppressione dell’ETI 
              e la contestuale devoluzione del  
              
              
              personale, dei beni e delle risorse dell’ente alla Regioni secondo 
              le modalità e i criteri stabiliti dalla Conferenza Stato - 
              Regioni.  
              
              
              L’articolo 14, invece, detta le disposizioni fiscali in favore 
              delle attività dello spettacolo. 
               |