FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome
 

ROMA, 25 novembre 2004

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO DEI FONDI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 9 E 15 DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 1999, N. 482, RECANTE NORME DI TUTELA IN FAVORE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE, PER IL TRIENNIO 2005-2007

Punto 3) Odg. Conferenza Unificata

Visto lo schema di decreto in oggetto;

Considerati gli obiettivi conseguiti e le problematiche emerse nella prima fase di applicazione della legge 482/1999;

Considerato che fra gli enti locali di cui all’art.8, comma 3 del DPR 2 maggio 2001, n. 345 sono comprese anche le comunità montane, le associazioni, le unioni e i consorzi di comuni;

Considerato altresì che gli interventi a favore delle minoranze linguistiche storiche devono essere attuati in armonia con gli ordinamenti e gli indirizzi programmatici delle regioni e delle province autonome;

Considerato l’accoglimento delle proposte delle Regioni e degli Enti locali contenute nel documento del 23 novembre 2004 e della successiva nota del Ministero per gli affari regionali del 24 novembre  u.s.

Le Regioni, l’Anci e l’Upi esprimono parere favorevole condizionato all’accoglimento dei seguenti emendamenti:

1. Con riferimento all’art. 2 comma 1:

Istituire corsi di formazione, anche in collaborazione con le strutture culturali, formative e universitarie, volti alla conoscenza e all’uso orale e scritto della lingua messa a tutela da destinarsi ala personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni. La competenza del personale esperto addetto uso della lingua deve essere in ogni caso certificabile. L’istituzione dei corsi per il personale in servizio nella Regione e negli enti locali deve essere effettuata nel rispetto della legislazione regionale e delle Province autonome e dei regolamenti degli enti locali in materia.

2. Con riferimento all’art. 4 bis:

1. Ai fini del migliore coordinamento delle iniziative i progetti di cui agli articoli 1 e 2 sono definiti tenendo conto anche dei programmi e dei piani delle Regioni e delle Province autonome nonché degli Enti locali.

2. Il decreto di riparto dei fondi di cui all’articolo 8, comma 6 del D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, è adottato previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Le Regioni, i Comuni e le Province, anche alla luce  dell’esperienza sin qui maturata sugli interventi adottati a favore delle minoranze, propongono  la modifica del decreto del Ministro per gli affari regionali -  dd.17 marzo 2000 -  con l’integrazione del comitato tecnico consultivo per l’applicazione della legislazione sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche, di ulteriori rappresentanti istituzionali delle Regioni nel cui territorio risiedono minoranze linguistiche tutelate ai sensi della legge 482/1999, delle Province autonome, dell’ANCI, dell’UPI.

La richiesta di modifica nasce dall’esigenza di garantire una adeguata e qualificata presenza dei soggetti istituzionali territoriali e locali nella fase di istruttoria dei progetti ammessi a finanziamento e del successivo riparto dei fondi.  Anche per questi motivi, la rappresentanza delle Regioni e degli enti locali nel Comitato dovrebbe  assumere connotati di maggiore proporzionalità rispetto alla compagine statale ed essere previsto il passaggio in Conferenza Unificata del decreto di riparto dei fondi.

Roma, 25 novembre 2004