FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
 

14 Ottobre 2004

ALLEGATO 2

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI PER D.D.L. LEGGE FINANZIARIA 2005

1.    Emendamento all’art. 6 (Patto di stabilità interno per gli enti territoriali) del ddl legge finanziaria 2005 A.C. 5310 bis.

L’art.6 (Patto di stabilità interno per gli enti territoriali) è abrogato e sostituito dal seguente:

Art.6 “Per le regioni a statuto ordinario restano confermate le disposizioni di cui ai commi 2, 3 dell’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e di cui al comma 50 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Per l’esercizio 2006 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione Economico – Finanziaria.

A decorrere dall’anno 2005 non sono considerate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le Regioni a statuto ordinario, di cui alle disposizioni recate dall’art.1 della legge 405/2001, le somme erogate alle aziende di trasporto pubblico locale per il rinnovo dei contratti del personale.

Sono autorizzate deroghe all’applicazione del Patto di stabilità interno per le   Regioni e gli enti locali a fronte di  calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza

 

Motivazioni

Le Regioni ritengono che in questo periodo di incertezza per il rilancio dello sviluppo economico è necessario continuare ad escludere le spese in capitale dai limiti del patto. Concordano nel proseguire il loro apporto al raggiungimento degli obiettivi di stabilità e crescita attraverso il mantenimento delle attuali regole del patto di stabilità interno anche per il 2005 e 2006. Poiché dal 2005 le somme per il rinnovo del contratto dei trasporti transiteranno dai bilanci regionali si rende necessario la loro esclusione dal calcolo del tetto di spesa definito dal patto di stabilità in quanto tali somme sono dovute per legge.Inoltre sono autorizzate deroghe per enti territoriali investiti da calamità naturali.

2.    Indebitamento

 

 “All’articolo 3 della Legge 24 dicembre 2003, n.350, nel  comma 21 bis, introdotto con la Legge 30 luglio 2004, n. 191 che ha convertito in legge con modifiche il Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti lettere:

c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004 – 2006 e 2005 – 2007;

d) Cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e Cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi Stato – Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.”

Motivazioni

La norma si rende necessaria in quanto, la modifica all’articolo 3 della Legge 24 dicembre 2003, n.350 comma 21 bis, introdotta con la Legge 30 luglio 2004, n. 191 che ha convertito in legge con modifiche il Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168, pur contribuendo parzialmente alla salvaguardia degli equilibri di finanza regionale fino a tutto il 2004, non consente  dal  2005 il finanziamento mediante indebitamento delle spese di investimento a sostegno di soggetto esterni alla pubblica amministrazione anche se già autorizzate con legge gli scorsi anni e previste nel bilancio pluriennale e/o necessarie ad assicurare il cofinanziamento delle risorse comunitarie e degli accordi Stato Regioni. Questo emendamento proposto permette di portare a compimento gli interventi cofinanziati e gli obblighi assunti.

3.    IVA Trasporti

Testo articolo

Al comma 25 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 le parole “Fino al 31 dicembre 2003” sono soppresse.

Al comma 25 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 il periodo “E’ autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001 – 2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.” è sostituito dal seguente: “E’ autorizzata la spesa di 282 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004 per ristorare gli oneri dei predetti enti”.

Motivazioni       

Il decreto del Ministero dell’Interno 22 dicembre 2000 inerente le “Procedure e modalità per l’attribuzione di contributi erariali a favore delle Regioni ed enti locali titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico, in attuazione dell’art.9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n.472” prevede un rimborso alle Regioni da parte dello Stato per i maggiori oneri sostenuti per l’applicazione dell’IVA sui contratti di servizio. Il comma 25 dell’articolo 3 della Legge 350/2003 prevede il rimborso alle Regioni, a carico dei bilanci dello Stato 2004-2005-2006, dell’IVA al lordo delle quote IVA spettanti alle Regioni in base al DLGS 56/200 e relative, rispettivamente, agli anni 2001-2002-2003. Per rendere permanente tale riconoscimento al lordo viene presentato questo emendamento. Infatti non è corretto negare tale riconoscimento dal momento che la compartecipazione IVA ex DLGS 56/2000 è stata rideterminata ogni anno in modo da sostituire esattamente i trasferimenti soppressi.Altrimenti  la detrazione operata sui contributi per i trasporti determina per le Regioni una perdita netta di risorse. L’emendamento mira a ripristinare la misura dei contributi nell’importo complessivo spettante.

4.    Abrogazione commi da 38 a 41 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (canoni demanio idrico)

“Sono abrogati i commi 38, 39, 40, 41 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.”

Motivazioni

L’abrogazione di tale norma è motivata dalla considerazione che la materia è di competenza regionale già attribuita con il d.lgs 112/98 e che i canoni sono introitati dalle Regioni; tale devoluzione si può già fare con legge regionale. Si ricorda tra l’altro che fin dal 2001 alcune regioni già riconoscono alle province una quota dei canoni riscossi per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di piccole derivazioni.

5.    Recupero delle minori entrate per il periodo 1998-2002
 

“Per la copertura delle maggiori perdite di entrata delle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 1998-2002, derivante dalla riduzione dell’accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensate dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato la spesa di 161.196.251,11 euro per l’anno 2005. Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni,e le province autonome di Trento e Bolzano.”

Motivazioni:

L’importo della compensazione statale per le minori entrate tassa automobilistica – accisa è rimasto fisso dal 1998 al 2002, determinato sulla base delle perdite registrate nel primo anno di entrata in vigore della legge 449/97. Si è, quindi,  creato uno squilibrio fra compensazione e effettivo ammontare delle perdite delle Regioni. L’articolo è finalizzato a compensare la ulteriore perdita residua realizzata dalle Regioni e non compensata dal trasferimento statale.

6.    Emendamento all’art.10 (Rinegoziazione mutui) del ddl legge finanziaria 2005 A.C. 5310 bis.

All’articolo 10, comma 1 sono soppresse le parole “le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano”.

Motivazioni

Le Regioni comunque manifestano ampia disponibilità a collaborare in via amministrativa e concordata per la rinegoziazione dei mutui con oneri a carico dello Stato fermo restando che l’eventuale vantaggio in termini di riduzione degli oneri di ammortamento è a favore del bilancio dello Stato e che gli eventuali oneri e commissioni delle operazioni devono parimenti gravare sul bilancio dello Stato.

7.      Modifiche all’art. 8 del DDL Finanziaria 2005 e differimento di termini previsti dal DLGS 56/2000

1. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: A) dopo le parole <Per l'anno 2004> aggiungere le parole <e per l’anno 2005>. Dopo la parola <rideterminate,> aggiungere la parola <rispettivamente,>. Dopo le parole <entro l'11 agosto 2004> aggiungere le parole <ed entro l’11 agosto 2005>.

b) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2006 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2005 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2004. Entro il 31 luglio 2006 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2005, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.»;

c) all'articolo 6, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'anno 2006 si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario.»;

d) all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: «periodo 2001-2004» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2001-2005».

2. Nell’articolo 8 del d.d.l. A.C. 5310 bis sono introdotte le seguenti modifiche:

al comma 1, prima della parola <integra> sono inserite le seguenti parole <,a decorrere dall’anno 2006,>. Nell’articolo 8, comma 1, le parole <luglio 2005>, sono sostituite con le parole <luglio 2006>. Nel comma 2, le parole <anno 2004> sono sostituite con le parole <anno 2005>. Nel comma 2, dopo la parola <soppresso> sono inserite le parole <a decorrere dal 2006>.

Motivazioni.

Tenuto conto delle difficoltà applicative del dlgs. 56/2000 l’emendamento prevede una ulteriore proroga, per tutto il 2005, delle risorse statali da trasferire alle Regioni per la gestione degli interventi agevolativi loro conferiti in ottemperanza alle disposizioni previste dalla riforma Bassanini.

Inoltre viene effettuato il differimento al 2006 dell’integrazione nei trasferimenti soppressi ex. Dlgs. 56/2000 del fondo asili nido e del fondo a recupero perdita di entrate regionali per accisa benzina/tassa automobilistica, che quindi anche per il 2005 si chiede vengano erogati a titolo di trasferimento.

8.     Norma interpretativa in materia di manovre tributarie regionali

L'art. 3, comma 1, punto a) della Legge 27 dicembre 2002, n. 289  e l’art. 2, comma 21 della Legge 24 dicembre 2003, n° 350 che  hanno disposto la sospensione degli effetti degli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni e della maggiorazione dell'aliquota e dell'imposta regionale sulle attività produttive si interpretano nel senso che tali sospensioni si applicano solamente agli aumenti approvati con atto deliberativo (provvedimento amministrativo) e non per quelli approvati dalle Regioni con proprio provvedimento legislativo.  

MOTIVAZIONI

L'art. 3, comma 1, punto a) della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha disposto la sospensione degli aumenti deliberati successivamente al 29 settembre 2002, non confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, dell'aliquota delle addizionali regionali e comunali e dell'irap, fino a che non si raggiungesse un accordo in sede di Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed Enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.

L'art. 2, comma 21 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) stabilisce la durata della sospensione degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni eventualmente deliberati sino al 31 dicembre 2004.

Il comma 22, delll'art. 2, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) dispone invece  che nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in maniera non confome ai poteri ad esse attribuite in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007.

Dal combinato disposto degli articoli sopra riporati è chiara la volontà del legislatore di indicare solamente i provvedimenti amministrativi, deliberazioni regionali e comunali, quali atti per i quali la sospensione degli effetti degli aumenti delle aliquote è operante.

I provvedimenti legislativi, che possono essere approvati solo dalle regioni, sono invece esclusi da tale limitazione e questo è anche coerente con la volontà dello stesso legislatore di imporre alle regioni l’obbligo di coprire il disavanzo sanitario con i propri tributi come previsto dall’art. 4 del D.L. 15 aprile 2002, n° 63 convertito nella Legge 15 giugno 2002 , n° 112 dall’articolo 51 del D.L.  del 30 settembre 2003 n° 269 convertito in Legge 24 novembre 2003 n° 326.

L’esigenza di ribadire i concetti sopra espressi attraverso una norma interpretativa nasce dall’esigenza di evitare nel futuro l’instaurasi di un eventuale contenzioso tributario in materia di Irpef e Irap tra amministrazioni regionali e contribuenti.

11. Disposizioni in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

Nell’articolo 8 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7bis

L’art. 90, comma 4, legge 21 novembre 2000, n. 342 è sostituito dal seguente:

“4. Le Regioni e le Province Autonome stabiliscono, con apposito regolamento da emanare entro XXX  giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative dell’imposta.”

L’art. 91, comma 1, L. 342/2000 è sostituito dal seguente:

“1. Il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta di cui all’art. 90 è l’esercente dell’aeromobile.”

Dopo I’art. 91 della L. 342/2000 è inserito il seguente:

“Art. 91/bis (Versamento dell’imposta)

Il versamento dell’imposta va effettuato all’atto del pagamento dei diritti di approdo e di decollo alle società di gestione degli aeroporti o ai fiduciari di cui all’art. 7 del D.P.R. 20 novembre 1982, n. 1085.

Le società di gestione e i fiduciari di cui al comma 1 provvederanno al successivo riversamento alle regioni o Province Autonome di competenza nei termini stabiliti dal regolamento previsto all’art. 90, comma 4.”

Motivazioni

L’emendamento mira a mettere leRegioni  in condizioni di poter attuare la normativa statale adottando il relativo regolamento ed introduce disposizioni in materia di riscossione rivolte a ridurre i costi di gestione del tributo.

12. INTERVENTI DI SOSTEGNO AL SETTORE DELLA BIETICOLTURA

All’articolo 13 del DDL Finanziaria 2005, aggiungere il seguente comma 5:

“è ripristinato il fondo per gli aiuti alla bieticoltura del centro-sud in conformità alle autorizzazioni già concesse dall’UE, con un budget di 10 milioni di Euro, prelevando dal Fondo delle entrate dal Ministero.

MOTIVAZIONI:

La bieticoltura è a rischio estinzione sull’intero territorio nazionale e soprattutto nel centro-sud a causa di tre fattori:

1)                i bieticoltori hanno già conferito il prodotto sul prezzo fissato contenente gli aiuti di cui sopra;

2)                la riforma dell’O.C.M. zucchero in discussione a Bruxelles;

3)                la riforma della PAC con la scelta di disaccoppiamento totale;

4)                ingresso di nuovi partner nell’UE che immetterebbero forti quantitativi del prodotto.

La salvaguardia della bieticoltura è indispensabile perché è uno degli elementi portanti nell’attuazione delle rotazioni colturali”.