FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
 

14 Ottobre 2004

ALLEGATO 3

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI PER DDL LEGGE FINANZIARIA 2005 NEL SETTORE SANITA’

Emendamenti all’art. 22 (Interventi nel settore sanitario) del ddl legge finanziaria 2005

COMMA 1

Si propone la soppressione del seguente periodo:”…al cui finanziamento concorre lo Stato, è determinato in 88250 di euro per l’anno 2005, 90014 milioni di euro per l’anno 2007 e 91813 milioni di euro per l’anno 2007e sostituzione con:” ferma restando la quantizzazione delle entrate proprie nella misura determinata dall’Accordo dell’8 agosto, tra Governo Regioni e Province Autonome, è determinato in 90.106 milioni di € per l’anno 2005”.

COMMA 2

Si propone la sostituzione alla terz’ultima riga del periodo “al Direttore dell’Agenzia” con le parole “all’Agenzia”.

COMMA 3

Si propone l’abrogazione della lettera d)

lettera e:

-         dopo le parole “equilibrio economico-finanziario” sostituire le parole “delle proprie” con le parole “del sistema sanitario regionale nel suo complesso ivi comprese le

-         dopo “ aziende ospedaliere universitarie” sopprimere le seguenti parole” ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

-         sopprimere “nonché l’ipotesi di decadenza del direttore generale” e sostituire con:” prevedere la regolamentazione da parte delle Regioni della decadenza dei direttori generali

-         Inserire alla fine del comma 3 il seguente periodo: “Inoltre l’Intesa di cui sopra dovrà prevedere per l’anno 2004 il pieno finanziamento dei LEA e degli oneri contrattuali”.

-         è abrogata la lettera d) del comma 4 dell’articolo 52 della legge 27 dicembre 2002 n. 289

COMMA 4

Sopprimere le parole “entro il 30 aprile” e sostituire con “ entro il 31 luglio

Sopprimere le parole “30 giorni” e sostituire con “ 60 giorni

COMMA 5

Se ne propone l’abrogazione

COMMA 6

Alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo “ Per poter svolgere le attività di supporto tecnico innanzi specificate l’Agenzia per i servizi sanitari regionali può procedere, utilizzando le disponibilità del proprio bilancio, alla copertura dei posti vacanti nell’organico del personale in deroga al limite di spesa previsto dall’art. 7

COMMA 7

Se ne propone l’abrogazione

COMMA 8

comma 8, lett.a) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “La delibera CIPE dovrà essere adottata e pubblicata entro 30 giorni dall’intesa Stato-Regioni e Province Autonome in merito al riparto delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale. Decorsi ulteriori 30 giorni senza che il CIPE abbia deliberato, si provvederà con un DPCM.  ”

comma 8, lett.c) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “Il procedimento di verifica dei predetti adempimenti deve essere compiuto entro il 30 luglio 2005 e la conseguente erogazione della residua quota di finanziamento alle Regioni deve essere effettuata entro il 30 settembre 2005. Qualora si verificassero ritardi nell’accredito delle somme, gli eventuali oneri che le Regioni dovessero sopportare anche per operazioni di finanziamento a breve termine al fine di assicurare l’ordinato finanziamento del servizio sanitario, sono posti a carico dello Stato.”

comma 8, lett.d) sopprimere le parole “e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56, nonché della stipula dell’Intesa di cui al comma 3,

Motivazioni

L’emendamento mira ad assicurare l’ordinato finanziamento del sistema sanitario, attenuando le forti criticità venutesi a creare con le norme in vigore a causa della minore liquidità resa disponibile al sistema, generando altresì contenziosi ed oneri aggiuntivi.  Resta comunque assicurato il meccanismo di verifica degli adempimenti regionali concordati e le eventuali sanzioni.

In particolare si chiede l’abrogazione di parte della lett.d) svincolando l’erogazione di materia di sanità dagli altri adempimenti riguardanti il d.lgs.56/2000 le cui difficoltà di applicazione vanificherebbero la possibilità di anticipazione del 95% del nuovo finanziamento.

comma 8, lett.e) se ne propone l’abrogazione

ULTERIORI EMENDAMENTI

A) COPERTURA DEI DISAVANZI PREGRESSI DEGLI IRCCS, AZIENDE MISTE E POLICLINICI UNIVERSITARI: “prevedere la copertura dei disavanzi pregressi degli IRCCS, Aziende Miste e Policlinici universitari per circa 1.500 milioni di euro”

B)COPERTURA DISAVANZI 2001 (Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise e Sardegna): “ limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi delle aziende sanitarie ai fini dell’accesso ai finanziamenti integrativi del FSN a carico dello Stato, per l’anno 2001, sono considerate idonee le misure che danno luogo alla copertura dei citati disavanzi, ancorchè gli effetti si realizzino complessivamente in un periodo pluriennale, o con maggiori entrate o attraverso la riduzione di altre spese regionali, realizzata con la destinazione allo scopo di risorse altrimenti iscrivibili in capitoli dei bilanci regionali diversi da quelli destinati alla sanità

Motivazione:

E’ necessario introdurre una norma che possa sbloccare le risorse aggiuntive per quelle Regioni che nel 2001 ancora non hanno avuto quanto dovuto (Campania, Calabria, Abruzzo, Molise, Sardegna).

In sostanza dovrebbero essere considerate idonee le misure delle Regioni che danno luogo alla copertura dei disavanzi anche su base pluriennale.

Del resto, visto il contesto, non è sicuramente possibile per le Regioni con grossi disavanzi coprire gli stessi con le risorse di un solo bilancio, tanto più a fronte del blocco di strumenti di imposizione fiscale come Irpef e Irap.

C) INVESTIMENTI

Si richiede in via pregiudiziale lo stanziamento delle somme a copertura dei programmi di investimento ex art. 20 legge n.67/88. Inoltre si richiedono 3 miliardi di euro nel triennio 2005-2007 da utilizzare in via prioritaria per il rinnovamento tecnologico.

D) TERME

il comma 4 dell’articolo 4 della legge 323 del 2000 è abrogato

Motivazione:

L’emendamento tende ad uniformare le modalità utilizzate per la stipula degli accordi sulle tariffe termali con le procedure utilizzate per le altre aziende accreditate. Infatti solo per le terme è previsto che l’accordo raggiunto tra Regioni e Federterme sia sancito con una intesa in Conferenza Stato regioni.

E) PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA MALATTIE TRASMESSE DA ALIMENTI

“E’ abrogato l’articolo 14 della legge 30 Aprile 1962 n. 283 e conseguentemente risultano abrogati gli articoli 37, 38, 39, 40, 41 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

Il libretto di idoneità sanitaria non è più rilasciato dalle Aziende Sanitarie Locali e non costituisce titolo obbligatorio all’esercizio delle attività di produzione, preparazione, deposito, somministrazione, distribuzione e vendita degli alimenti. Gli operatori addetti alla produzione preparazione somministrazione e distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata formazione ed essere aggiornati periodicamente secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 Maggio 1997, n. 155.

I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, nell’ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza ed ispezione, verificano con regolare periodicità l’adeguatezza della formazione e dell’aggiornamento e la corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli operatori addetti. Con apposito accordo da stipularsi in sede di Conferenza Stato Regioni entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge saranno disciplinati l’onere della formazione, i contenuti della formazione, la periodicità

Motivazione:

Molte Regioni hanno già disciplinato con propria legge o con atti formali la materia abolendo i libretti sanitari (Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Umbria, Piemonte, Trentino alto Adige). La Corte Costituzionale è intervenuta con sentenza n. 162 del 2004 rigettando i ricorsi presentati dal Ministero contro le Leggi Delle Regioni Toscana, Lombardia, Emila Romagna e Lazio. Ritenendo importante abolire tale prassi in quanto facente parte delle pratiche provatamente inefficaci, si propone l’emendamento che mira a sancire a livello dello Stato quanto già attuato a livello di alcune Regioni. Inoltre, l’emendamento affronta anche il problema della formazione per gli alimentaristi e rimanda alla stipula di un accordo. Si rileva, altresì, che l’attuazione a livello nazionale di tale emendamento, avrebbe come conseguenza una riduzione di costi per le Regioni (i costi dell'idoneità sanitaria, nel 1989, erano di circa 3000 miliardi di lire) e permetterebbe di liberare risorse umane che, fermo restando le attuali restrizioni sull'assunzione del personale, potrebbero essere utilizzate all'interno delle aziende.

F) CONTRATTI SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Al primo capoverso del comma 2 dell’articolo 8 quinquies del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole “ e stipulano contratti con quelle private e con professionisti accreditati” aggiungere il seguente periodo“nei limiti delle risorse finanziarie che le regioni possono definire per la stipula dei contratti utili a garantire un sistema di integrazione delle strutture private con il servizio pubblico”.

G) PIANO DI INVESTIMENTI IMMOBILIARE DELL’INAIL

All’articolo 35 comma 18 del DDL Finanziaria 2005 dopo le seguenti parole “ approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche  sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze” aggiungere” e con il Ministro della salute e con il Ministro dell’Istruzione,dell’Università e della ricerca” .

Alla terzultima riga sostituire la parola “sentito” con “ con”.

H) RIDEFINIZIONE SISTEMA DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

“Le Regioni possono ridefinire, anche con provvedimento amministrativo, il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni , previsto dalle normative nazionali vigenti, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza e tenuto conto degli obiettivi di programmazione regionale.”

I)PERSONALE A RAPPORTO CONVENZIONALE

·        L’alinea del comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  è sostituita dalla seguente: “Il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale, i medici e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi stipulati ai sensi dell’articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono definire la loro durata anche differenziata per le parti normative e le parti economiche e tenere conto dei seguenti principi”.

·        Il comma 8 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal presente comma:“ Le Regioni, ai sensi del comma 27 dell’articolo 54 della legge n. 289/2002 definiscono le fattispecie per l’eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi del D.P.R. 271/2000”.

L) PRODOTTI MONOUSO

“Con decreto del Ministro della salute d’intesa con il Ministro dell’economia e delle Finanze da adottare, sentito l’Istituto superiore di Sanità, entro 180 dall’entrata in vigore della presente legge, verranno individuati i criteri e le modalità per la rigenerazione dei prodotti dichiarati monouso, di cui al DLgs n. 46 del 1997”.