FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
 

14 Ottobre 2004

ALLEGATO 4

VALUTAZIONI ED EMENDAMENTI DELLE REGIONI PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI
SUL DDL FINANZIARIA 2005

1. La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome richiama quanto già affermato nel documento approvato nel luglio 2004 sul Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2005-2008 (DPEF) in relazione al settore delle “ Politiche Sociali e del Welfare”.

  • Irrinunciabilità delle garanzie relative alla stabilità del Fondo per le Politiche Sociali che quantomeno deve essere mantenuto nella medesima entità del 2004;
  • Definizione precisa e conseguente finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LIVEAS) attraverso specifiche risorse finanziarie;
  • Previsione di specifiche misure finanziarie per risolvere il problema della non autosufficienza con l’introduzione di un apposito Fondo;
  • Possibilità per le Regioni di prevedere, nell’ambito della loro autonomia fiscale, forme di finanziamento obbligatorie per i costi del Welfare.

2. In particolare in merito al DDL Finanziaria 2005, si sottolinea quanto segue:

-                                l’urgenza della definizione dei LIVEAS e del Fondo per la non autosufficienza, nonché la ripresa del confronto con il Governo sui temi indicati e comunque sull’insieme delle politiche sociali;

-                                l’irrinunciabilità per il 2005 di un FNPS non inferiore  all’assegnazione 2004  incrementato del 2%

-                                l’indispensabilità della mancanza di finalizzazioni all’interno del Fondo nel rispetto del nuovo ordinamento costituzionale;

-                                la coerenza tra le iniziative statali e i poteri riconosciuti dalla Costituzione alle Regioni in materia di servizi sociali. In particolare, qualora il Governo assuma iniziative nella materia sociale, si chiede  che le stesse non gravino sul Fondo e siano preventivamente oggetto di confronto con le Regioni.

3. Riguardo la disponibilità del FNPS 2005, dall’analisi della legge Finanziaria e tabelle 2004 e del DDL Finanziaria e tabelle 2005,  si desume quanto segue:

Poste a bilancio

Anno 2004

Anno 2005

FNPS

1.215.333.000,00

1.276.640.000,00

 Agevolazioni H, assegno nucleo e maternità (allegato 1 Finanziaria 2004)

 +243.000.000,00

----

Art.21, comma 6, legge 24 novembre 2003, n. 326

 +232.000.000,00

----

Art.3, comma 101, legge finanziaria 2004; (ricerca scientifica e scuole paritarie)

-   35.000.000,00

-    55.000.000,00

Fondo Asili Nido art. 70 L.448/2001

 + 150.000.000,00

----

 

€1.805.333.000,00

€1.221.640.000,00

Le Regioni sottolineano, che dal DDL Finanziaria 2005, non si individuano i finanziamenti sopra indicati alla seconda e terza riga; si chiedono pertanto chiarimenti, in quanto ciò non corrisponderebbe al criterio indicato nella nota di aggiornamento al DPEF 2005/2008, presentata unitamente al DDL della legge finanziaria 2005, che recita testualmente:”l’applicazione dell’incremento del 2 per cento sul livello di spesa 2004”.

4.       In base a quanto sopra  riportato si propongono i seguenti emendamenti al testo dl DDL Finanziaria 2005:

articolo 8, comma 2 , soppressione e sostituzione con il seguente comma :

I finanziamenti di cui al Fondo ex all’art.70 legge 28 dicembre 2001 n. 448, soppresso, vanno ad incrementare il FNPS e confluiscono nello stesso senza vincolo di destinazione

articolo 20, diversa titolazione della rubrica e inserimento dopo il comma 3 del comma 3 bis e 3 ter:

 (Trasferimenti all’INPS e invalidità civile)

3 bis )  “Il personale già dipendente dell’Amministrazione dello Stato, trasferito alle Regioni per lo svolgimento delle funzioni previste al secondo comma dell’articolo 130, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in oggi operante presso l’INPS, Enti locali e Aziende Sanitarie Locali, a seguito di accordi con le regioni medesime in base al comma 7, articolo 80, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è regolarizzato, ai sensi di legge, negli organici di tali Enti, con trasferimento da parte delle Regioni,  delle risorse finanziarie ricevute dallo Stato per la gestione di detto personale”;

3 ter ) “ Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore dalla presente legge, vengono determinati in via definitiva, i finanziamenti statali alle Regioni per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 130 del Dlgs 31 marzio 1998 n. 112”.

dopo l’articolo 20 inserire il seguente articolo  20 bis :

(Fondo Nazionale per le Politiche Sociali)

”Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali”di cui all’art. 59, comma 44, legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni è trasferito alle Regioni senza vincolo di destinazione; a  tal fine,  sono soppresse, alla seconda parte del  comma 2, dell’art. 46 Legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da:” e destinando” fino a “alla natalità”.