FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
 

14 Ottobre 2004

ALLEGATO 5

EMENDAMENTI SPECIFICI PROPOSTI DALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DALLE PROVINCE AUTONOME

QUESTIONI RIGUARDANTI LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCE AUTONOME

A fronte del nuovo impianto previsto nel disegno di Legge, che abbandona il vigente sistema di negoziazione bilaterale in ordine al patto di stabilità, si ritiene necessario proporre gli emendamenti allegati, al fine di ricondurre l’iniziativa legislativa statale entro i corretti ambiti costituzionali.

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 6 (Patto di stabilità per gli enti territoriali)

1.            Nel comma 1 dell'articolo 6 le parole: ", e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;

2.            nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 le parole: "e le Province autonome di Trento e di Bolzano," sono soppresse;

3.            nel secondo periodo del comma 4 dell'articolo 6 le parole: "e le Province autonome di Trento e di Bolzano," sono soppresse;

4.            nel comma 5 dell'articolo 6 le parole: "e le Province autonome di Trento e di Bolzano," sono soppresse;

5.                              nel comma 13 dell'articolo 6 le parole: "e le Province autonome di Trento e di Bolzano," sono soppresse;

6.                              Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

"ART. 6 BIS

(Disposizioni particolari per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano)

1.     Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono, per il rispettivo territorio, ad assicurare il rispetto degli obblighi comunitari e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nell'ambito delle competenze attribuite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione secondo i criteri, le modalità e le procedure definiti con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Fino alla data di entrata in vigore delle predette norme di attuazione statutarie, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa proposta da presentare da parte di ciascuna di esse entro il 31 dicembre di ciascun anno, la misura dei saldi di bilancio rilevanti per il conseguimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica.

 2. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il 31 marzo di ciascun anno, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a mantenere il saldo di bilancio concordato con riferimento al precedente esercizio finanziario, corretto del tasso programmato di inflazione.

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo per gli enti locali e per gli enti ed organismi strumentali dei rispettivi territori, nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione".

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 10 (Rinegoziazione di mutui)

 Nel comma 1 dell'articolo 10 le parole: “, le province autonome di Trento e di Bolzano” sono soppresse.

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11 (Contabilizzazione debito e gestione di attivi finanziari)

Nel comma 1 dell'articolo 11  le parole: “, delle province autonome di Trento e di Bolzano” sono soppresse.

 EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 22 (Interventi nel settore sanitario)

Dopo il comma 8 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:

"8 bis Ai sensi dell'articolo 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione."

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 38 (Copertura ed entrate in vigore)

Dopo il comma 2 dell'articolo 38 sono è inserito il seguente:

"2 bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. "