FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
 

1 LUGLIO 2004

 EMENDAMENTI RICHIESTI DA INSERIRE IN UN
PROVVEDIMENTO DI URGENZA (DECRETO LEGGE)

INDEBITAMENTO

Art. …

(deroga indebitamento Regioni)

         All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 350, aggiungere i seguenti commi:

         “21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono ricorrere all’indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:

a)     impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all’indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;

b)    impegni assunti nel corso dell’anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l’anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.

c)     le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004 – 2006 e 2005 – 2007;

d)    Cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e Cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi Stato – Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.

      21-ter. L’istituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati solo se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall’ente territoriale.”

d.lgs.56/2000

Art.

(Modifiche al decreto legislativo 56/2000)

1.  Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a)     all’articolo 5, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: “Per l’anno 2004 le predette aliquote e compartecipazioni sono rideterminate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sulla base dei dati consuntivi del penultimo anno precedente; per l’anno 2003 restano determinate nelle misure definite alla predetta data.”;

b)    all’articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Alla determinazione delle predette aliquote e compartecipazioni per l’anno 2005 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi dell’anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l’anno 2004, tenuto conto  anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall’eventuale minor gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.”;

c)     all’art.6, il comma 2 è sostituito dal seguente: “Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l’anno 2005 si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle Regioni a statuto ordinario”,

all’articolo 13, commi 3 e 4, le parole “triennio 2001-2003” sono sostituite dalle parole “periodo 2001-2004”.

ReGIME FISCALE DELLE OPERAZIONI PER IL CONFERIMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME AD ENTI O SOCIETà DALLE STESSE CONTROLLATE

“Le operazioni di conferimento del patrimonio disponibile delle Regioni e Province Autonome a favore di enti o società possedute, anche indirettamente dalle Regioni e Province Autonome medesime per almeno il 51%, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto”

COMPENSAZIONE INTERREGIONALE ECCEDENZE PERDITE DI ENTRATA 1998-2002

“Sono autorizzate in sede di erogazione di somme a qualsiasi titolo spettanti, anche relative ad esercizi pregressi, alle Regioni a Statuto Ordinario le compensazioni delle somme a credito e a debito di ciascuna Regione indicate nella tabella di cui al presente articolo. Tale compensazione sarà effettuata in 4 rate annuali di eguale importo a partire dall’esercizio 2004.” 

TABELLA - COMPENSAZIONE FRA REGIONI

 

 

 

 

 

regioni

differenze dopo compensazioni secche

percentuale sulla perdita

Compensazione fra Regioni

rimaste a carico delle regioni

1

 

2*

3

Piemonte

-12.396.233,89

4,59

9.604.946,23

-2.791.287,66

Lombardia

-40.191.518,42

14,87

31.141.504,48

-9.050.013,94

Liguria

-19.101.557,19

7,07

14.800.416,91

-4.301.140,28

Veneto

-35.756.644,82

13,23

27.705.241,27

-8.051.403,55

Emilia R.

-27.510.702,97

10,18

21.316.056,56

-6.194.646,41

Toscana

-22.425.282,24

8,30

17.375.731,37

-5.049.550,87

Marche

-8.985.264,12

3,32

6.962.032,14

-2.023.231,98

Abruzzo

-6.100.120,36

2,26

4.726.542,64

-1.373.577,72

Umbria

-8.229.037,45

3,04

6.376.086,72

-1.852.950,74

Lazio

32.087.933,75

 

-32.087.933,75

 

Campania

177.359.988,78

 

-177.359.988,78

 

Molise

-93.681,88

0,03

72.587,32

-21.094,56

Puglia

-28.363.532,55

10,49

21.976.852,60

-6.386.679,95

Basilicata

-3.934.451,76

1,46

3.048.522,47

-885.929,29

Calabria

-57.227.430,02

21,17

44.341.401,84

-12.886.028,19

totale

-60.867.535,12

100,00

0,00

-60.867.535,12

 

-270.315.457,65

 

 

 

 

209.447.922,53

 

 

 

 

-60.867.535,12

 

 

-161.196.251,11

* colonna 2: Risorse da compensare

 

 

Roma, 1° luglio 2004