FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
 

1 LUGLIO 2004

Intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto 29 novembre 2000 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sulla proposta del piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore, predisposto dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria ai sensi dell’art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. (legge quadro sull’inquinamento acustico)

Punto 4) Odg. Conferenza Unificata

Le Regioni esprimono avviso favorevole all’intesa sul Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore ferroviario presentato da RFI, sui criteri di riparto delle risorse su base regionale (art. 3, comma 3, DM 20/11/00) e per singole annualità (art. 3, comma 2, DM 29/11/00) in esso contenute, a condizione che vengano recepite le seguenti proposte:

1.        Gli interventi di mitigazione passiva sono ritenuti condivisibili, per il primo quadriennio, a partire dall’anno 2004, sottolineando tuttavia la necessità che gli stessi vengano dimensionati anche in funzione delle riduzioni alla sorgente da ottenere nel medio-lungo termine sia con interventi sul binario, che sul materiale rotabile (art. 5, comma 3, DM 20/11/00). E’ opportuno quindi predisporre una progettazione che, sfruttando l’eventuale modularità delle barriere, preveda una realizzazione in opera per step successivi, entro i termini temporali previsti dalla normativa nazionale. Tale soluzione permette anche di affrontare problemi di difficile inserimento paesaggistico-ambientale e/o di difficile accettabilità delle opere da parte dei residenti nelle aree interessate, attraverso la realizzazione, in una prima fase, di mitigazioni di altezza più contenuta. In una fase successiva dovrà essere valutata la necessità di un intervento integrativo da effettuarsi con le modalità che in quel momento risulteranno più opportune, prediligendo gli interventi alla sorgente.

2.        Al termine del primo quadriennio, il Piano e il relativo riparto delle risorse finanziarie andranno verificati sulla base degli interventi  realizzati, delle esperienze maturate, degli approfondimenti tecnici e di analisi territoriali che saranno effettuati, nonché di esperienze di mitigazione effettuate alla sorgente.

3.        Eventuali opere di mitigazione integrative, attualmente non previste nel Piano, a seguito della individuazione di altri recettori anche esterni alla fascia A, di cui all’art. 3 del DPR 18 novembre 1998, n. 459, dovranno essere progettate e realizzate da RFI, mediante lo stanziamento di risorse aggiuntive.

4.        Sono prioritari i progetti contenuti in precedenti accordi promossi da RFI e già sottoscritti dalle Regioni (progetti pilota), con la previsione anche di risorse aggiuntive.

5.        I progetti di mitigazione e contenimento del rumore sono soggetti alle procedure di approvazione previste dalle vigenti norme regionali, nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Roma, 1° luglio 2004