FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
 

15 LUGLIO 2004

PARERE DA RENDERE AL CONSIGLIO DI STATO IN ORDINE ALLA RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA SANZIONATORIA FRA LO STATO E LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 4, LETTERA C), DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1986 N.898, CONCERNENTE L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AIUTI COMUNITARI.

Punto 13) odg Conferenza Stato-Regioni

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali pone un quesito al Consiglio di Stato sul riparto della competenza sanzionatoria tra Stato e Regioni, con riferimento agli illeciti previsti dalla legge n. 898 del 23 dicembre 1986.

Detta legge, contenente una specifica disciplina relativa alle sanzioni amministrative in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo, all’art. 4, lett. c) stabilisce che: 1) l’ordinanza-ingiunzione è emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull’Amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato; 2) nelle materie di competenza delle Regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l’ordinanza-ingiunzione è emessa dal Presidente della Giunta regionale o da un funzionario da lui delegato.

La norma, così sostiene il Ministero, sembra sancire un principio di attrazione della competenza sostanziale rispetto a quella sanzionatoria.

Allo stato, però - ecco il dubbio di fondo – risulta difficile stabilire, alla luce delle numerose novelle normative anche di rango costituzionale, quali siano le competenze sostanziali rimaste in capo allo Stato e quali quelle trasferite alle Regioni.

Nel quesito posto, il problema trova un proprio oggetto specifico in tre fattispecie inerenti: la produzione di olio di oliva e la trasformazione delle olive da tavola, l’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, i piani di sviluppo rurale.

Il Consiglio di Stato, confermando nel parere che, ai sensi della legge n. 898/1986, la competenza sanzionatoria amministrativa segue la competenza sostanziale ed è complementare rispetto ad essa, evidenzia che ciò corrisponde ad un principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale.

La Corte, prosegue il Consiglio di Stato, in più occasioni avrebbe anche rilevato come le competenze legislative ed amministrative delle Regioni nella materia “agricoltura e foreste”, ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. nel testo previgente alla riforma del Titolo V, siano tendenzialmente generali e in alcun caso “degradabili” in assenza di un interesse nazionale idoneo a giustificare lo spostamento di competenza” (così, Corte Cost., 15 marzo 1991, n. 116).

In conclusione, secondo il Consiglio di Stato, per stabilire se la competenza sanzionatoria delle Regioni sussista o meno, deve aversi riguardo alle specifiche normative che regolano i vari settori dell’agricoltura e che fissano di volta in volta le competenze sostanziali in capo allo Stato od alle Regioni stesse, salva la verifica di compatibilità di tali normative settoriali con il quadro costituzionale.

La Conferenza dei Presidenti ritiene di aderire a questa conclusione, tenendo presente che il quadro costituzionale di riferimento è cambiato rispetto a quello vigente all’epoca dell’emanazione della legge n. 898/1986.

In particolare, vuole ricordarsi che la materia dell’agricoltura è ora ricompresa tra quelle di competenza (residuale ed) esclusiva delle Regioni e che, d’altra parte, con la sentenza n. 303 del 2003 la Corte ha affermato che l’interesse nazionale non costituisce più un limite, né di legittimità né di merito, alla competenza legislativa regionale.

Attualmente, dunque, lo Stato non potrebbe attrarre a sé delle funzioni in materia di agricoltura, neppure allegando un preteso interesse nazionale all’esercizio delle stesse.

La riflessione appare utile per risolvere il dubbio interpretativo insorto con il primo caso specifico, relativo agli aiuti alla produzione di olio di oliva, su cui il Consiglio di Stato assume una posizione interlocutoria.

A tale proposito, va in primo luogo ricordato il fondamentale canone ermeneutico secondo il quale, nel dubbio, la norma di legge va interpretata nel senso che la rende costituzionalmente legittima.

Ciò premesso, posto che lo Stato non potrebbe, nell’attuale quadro costituzionale – neppure adducendo un interesse nazionale (e salvo il ricorrere di particolarissime condizioni - vedi la già citata sentenza 303 del 2003 - qui palesemente non ravvisabili) – legiferare in materia di agricoltura avocando a sé delle funzioni amministrative, ne consegue che le competenze amministrative sanzionatorie cui si riferisce l’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 223/2001, debbano senz’altro collocarsi in capo alle Regioni.

In relazione agli altri due casi specifici (ortofrutticolo e piani di sviluppo rurale) la Conferenza dei Presidenti, nel ribadire tutto quanto premesso in via generale circa le competenze regionali, concorda con il Consiglio di Stato circa la necessità di acquisire maggiori chiarimenti sul quadro normativo.

A tale proposito evidenzia, altresì, la necessità di procedere ad una recognizione completa della normativa pregressa per definire un repertorio delle disposizioni sanzionatorie vigenti, allo scopo di risolvere, in via condivisa, ulteriori casi dubbi secondo una corretta chiave interpretativa. A tal fine propone l’istituzione di uno specifico Tavolo tecnico.

Roma, 15 luglio 2004