FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
 

15 LUGLIO 2004

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RICOGNIZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI “PROFESSIONI”, AI SENSI DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131 

Punto 2) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

In ordine allo schema di Decreto legislativo in materia di  professioni approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 maggio 2004, si esprime il seguente parere.

Le Regioni hanno già espresso netto dissenso sul metodo seguito nella elaborazione dello schema che, invece si collocarsi all’interno di una linea istituzionale generale relativa all’attuazione della L.131/2003, viene presentato in maniera del tutto isolata dal contesto. In tale prospettiva era stata auspicata una procedura ispirata ad una fattiva e leale cooperazione della Conferenza con il Governo nella fase d’individuazione dei principi nelle materie a competenza concorrente. Tale leale collaborazione, come le regioni hanno già avuto modo di rilevare, avrebbe potuto essere realizzata in maniera più compiuta se preceduta da un ampio confronto generale relativo alle linee di attuazione dell’art. 1 della legge 131 e dalla presentazione di un insieme di schemi di decreti legislativi tale da fornire un quadro complessivo dell’attuazione di tale disposizione.

Pertanto la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome – riguardo al metodo di confronto – invita il Governo a mettere a disposizione, al fine di una migliore collaborazione finalizzata ad una condivisa attuazione dell’art. 1 della legge n. 131, le elaborazioni che il Ministro agli Affari regionali ha richiesto a varie Università in relazione alla elaborazione degli schemi di decreto legislativo, nonché le elaborazioni compiute dei Ministeri competenti per materia. Questo materiale tecnico, unitamente a quello delle Regioni, potrà essere posto a base per la costituzione di gruppi di lavoro comuni finalizzati all’esame di “pacchetti” omogenei di schemi di decreto legislativo, attinenti alle diverse materie comprese nell’art. 117, comma terzo, della costituzione.

Nel caso in esame lo Regioni hanno esaminato il solo schema relativo alla materia delle professioni, materia peraltro caratterizzata da forti peculiarità (si pensi al fatto che essa non corrispondeva ad una precedente competenza regionale e quindi l’estrapolazione dei principi è particolarmente complessa).

Occorre evidenziare, inoltre, come la materia sia anche oggetto di specifiche proposte legislative in discussione in Parlamento ed è stata oggetto di una proposta di riforma da parte della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, rispetto alle quali sarebbe stato opportuno un dibattito complessivo.

Il parere delle Regioni, su questo primo schema di decreto deve essere formulato tenendo conto delle due fasi di esame che la legge n. 131 prevede: infatti, l’art. 1, comma 4, della legge dispone che, dopo l'acquisizione di un primo parere della Conferenza Stato-Regioni, lo schema sia trasmesso alle Camere per l'acquisizione di ulteriore parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, e la Conferenza dei Presidenti si esprimerà in via definitiva con il secondo parere, riservandosi un giudizio positivo o negativo, a seconda del recepimento o meno delle proposte regionali.

Tali proposte, evidenziate nell'allegato al presente parere, sono elaborate sulla base della condivisione da parte delle Regioni e delle Province autonome delle seguenti linee-guida:

Linee-guida.

A.Necessità di una definizione generale ed ampia del concetto di professione;

B.Garantire che l’individuazione delle professioni sia effettuata dallo Stato (al fine di assicurare l’uniformità sul territorio nazionale).

C.Prevedere che, nelle materie di competenza legislativa regionale, l’individuazione delle professioni avvenga nel rispetto del principio di leale collaborazione.

D.Assicurare che la formazione professionale, quando posta come condizione per l’esercizio di una determinata professione, sia prevista in maniera uniforme sul territorio nazionale.

E.Riguardo ad Ordini e Collegi professionali, assicurare che le funzioni relative all’organizzazione non siano completamente riservate allo Stato, precludendo ogni ruolo normativo alle Regioni.

F.Nell’attuazione dell’art. 1, comma 5, della legge n. 131 del 2003 evitare che sia usata una tecnica di ritaglio delle materie, senza l’indicazione delle disposizioni.

G.Rinviare la precisazione delle disposizioni delle materie che rientrano nella competenza legislativa delle Regioni ai successivi decreti legislativi di attuazione della legge n.131.

Roma, 15 luglio 200
..........................................................

 

Allegato

Gli emendamenti al testo dello schema di decreto legislativo in materia di professioni sono evidenziati in grassetto nella seconda colonna.

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI    Art. 1 - Ambito di applicazione

SH approvato dal Consiglio Ministri

Testo con emendamenti proposti dalle Regioni

1.Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali che si desumono dalle leggi vigenti in materia di professioni regolamentate, di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all’art. 1, commi 4 e 6 della legge 5 giungo 2003, n. 131.

2.Nell’esercizio della competenza legislativa in materia di professioni, le Regioni sono tenute al rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, nonché dei principi fondamentali di cui al capo secondo.

3.Il presente decreto legislativo riguarda le professioni già individuate dalle leggi statali vigenti

1.Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali che si desumono dalle leggi vigenti in materia di professioni, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all’art. 1, commi 4 e 6 della legge 5 giungo 2003, n. 131.

2.Ai fini della presente legge si intendono per professioni tutte le attività qualificate come tali dalla legge dello Stato o dalla normativa dell’Unione europea e svolte da presone fisiche, dotate di particolare competenza e autonomia, che rispondono personalmente della loro opera, con esclusione delle attività esercitate a titolo di impresa commerciale o agricola.

3.Le professioni possono essere svolte, oltre che in forma autonoma, anche in forma di lavoro dipendente, sulla base di specifiche disposizioni volte a garantire l’autonomia professionale del lavoratore.

4.L’individuazione di nuove professioni è effettuata dallo Stato nel rispetto del principio di leale collaborazione, sulla base di un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, anche tenendo conto delle altre materie di competenza legislativa regionale la cui disciplina si connette a quella delle specifiche professioni.

5.Nell’esercizio della competenza legislativa in materia di professioni, le Regioni sono tenute al rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, nonché dei principi fondamentali di cui al capo secondo.

6.Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto dall’art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Capo II – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 2 – Libertà professionale
 

SH approvato dal Consiglio Ministri

Testo con emendamenti proposti dalle Regioni

1.L'esercizio della professione è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norma imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume. Le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione.

2.E' vietata qualsiasi discriminazione di professioni o di esercenti le stesse, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale.

3. Non costituiscono comunque discriminazione quelle differenze di trattamento che siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite con mezzi appropriati e necessari.

1.L'esercizio della professione è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norma imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume. Le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione.

2.E' vietata qualsiasi discriminazione di professioni o di esercenti le stesse, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale.

3. Non costituiscono comunque discriminazione quelle differenze di trattamento che siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite con mezzi appropriati e necessari.

4. L’esercizio delle professioni può avvenire in forma singola o associata, purché sia garantita la responsabilità del singolo professionista incaricato.

5. E’ garantita la libertà di associazione professionale e sono garantite le prerogative di riconoscimento delle associazioni spettanti alle Regioni ai sensi dell’art. 14 del 24 luglio 1977, n. 616.

 

 

Art. 3 – Tutela della concorrenza e del mercato.

SH approvato dal Consiglio Ministri

Testo con emendamenti proposti dalle Regioni

1. L'attività professionale è equiparata all'attività d'impresa ai fini della concorrenza di cui agli artt. 81, 82 e 86 (ex artt. 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.

1. L'attività professionale esercitata in forma di lavoro autonomo è equiparata all'attività d'impresa ai fini della concorrenza di cui agli artt. 81, 82 e 86 (ex artt. 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.

Art. 4 – Formazione professionale.

SH approvato dal Consiglio Ministri

Testo con emendamenti proposti dalle Regioni

1.Il rilascio di titoli all'esercizio di attività professionali anche fuori dei limiti territoriali regionali deve avvenire nel rispetto di livelli standard di preparazione stabiliti dallo Stato.

1.Il rilascio di titoli all'esercizio di attività professionali deve avvenire nel rispetto degli  standard minimi di preparazione stabiliti dallo Stato

 

Art. 5 – Politiche di sviluppo        [modificata rubrica]
 

SH approvato dal Consiglio Ministri

Testo con emendamenti proposti dalle Regioni

1.Le attività che richiedono una specifica preparazione a garanzia di finalità la cui tutela compete allo Stato devono rispettare i requisiti tecnico professionali ed i titoli professionali definiti dalla legge statale.

 

1.Lo Stato interviene a sostegno dello sviluppo delle attività professionali solamente quando gli interventi medesimi rispondano ad esigenze di carattere generale, ferma restando la competenza delle Regioni per ogni altro aspetto connesso allo sviluppo delle attività sul territorio.

 

Art. 6 – Regolazione delle attività professionali

SH approvato dal Consiglio Ministri

Testo con emendamenti proposti dalle Regioni

1.La regolazione delle attività professionali s'ispira ai principi della tutela della buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, degli interessi pubblici e dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, nel rispetto dei principi deontologici.

 

1. La regolamentazione delle attività professionali s'ispira ai principi della tutela della buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, degli interessi pubblici e dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, nel rispetto dei principi deontologici. E’ garantita la liberà di accesso alle professioni e di esercizio professionale.

 

 

Art. 6 bis [proposto dalle Regioni] attiene ai principi in materia di Ordini e Collegi professionali.

 

SH approvato dal Consiglio Ministri

Testo con emendamenti proposti dalle Regioni

 

1.Gli ordini e collegi professionali sono organizzati a livello nazionale allo scopo di garantire l’uniformità nell’esercizio delle funzioni, svolte da strutture dotate di autonomia e organizzate a livello regionale ed infraregionale, relative a: accertamento dei requisititi di iscrizione agli albi od elenchi, tenuta dei medesimi, esercizio del potere disciplinare.

2.La disciplina regionale di ordini e collegi è dettata in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del DPR n. 616 del 1977 sulla base dei seguenti principi:

a)gli ordini e collegi devono avere un ordinamento democratico;

b)devono essere consentite adeguate forme di partecipazione degli iscritti e degli altri soggetti interessati alle attività svolte.

Capo III – INDIVIDUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI COMPETENZA ESCLUSIVA SATATALE.

Art. 7- Discipline di competenza legislativa esclusiva statale.

SH approvato dal Consiglio Ministri

Testo con emendamenti proposti dalle Regioni

1.Ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, restano di competenza legislativa esclusiva dello Stato:

a)la disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni intellettuali ai sensi dell’art. 33 della Costituzione, nonché dei titoli e dei requisititi, compresi la formazione professionale universitaria ed il tirocinio, richiesti per accedervi.

 

b)la disciplina concernente l’individuazione delle figure professionali intellettuali ed i relativi ordinamenti di attici;

 

c)la disciplina del riconoscimento e dell’equipollenza dei titoli necessari ai fini dell’accesso alle professioni conseguiti negli Stati membri dell’Unione europea o negli altri Stati;

 

d)la disciplina della tutela della concorrenza ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti e comunque per ragioni imperative di interesse generale; della riserva di attività non intellettuale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali della pubblicità professionale, nonché del concorso per notai;

 

e)la disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa degli ordini e collegi nazionali;

 

f)la disciplina delle attività professionali attinenti l’ordine pubblico e la sicurezza e l’amministrazione della giustizia, ad esclusione della polizia locale;

1.Ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuate, a titolo ricognitivo, le seguenti disposizioni rientranti nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell’art. 117, comma secondo, della Costituzione:

a)la legge 6 agosto 1926, n. 1365, la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, il d. lgs. 21 maggio 2003, n. 112, la legge 18 luglio 2003, n. 180, ed ogni altra norma relativa alla disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni intellettuali ai sensi dell’art. 33 della Costituzione;

 

b)il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 ed ogni altra disposizione concernente la disciplina del riconoscimento e dell’equipollenza dei titoli necessari ai fini dell’accesso alle professioni conseguiti negli Stati membri dell’Unione europea o negli altri Stati;

 

c)il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, la legge 3 agosto 1949, n. 536, la legge 7 novembre 1957, n. 1051, la legge 4 marzo 1958, n. 143, la legge 18 ottobre 1961, n. 1164 ed ogni altra disposizione concernente la  disciplina della tutela della concorrenza, le tariffe ed i corrispettivi professionali obbligatori;

 

d)la legge 16 febbraio 1913, n. 89, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, la legge 28 marzo 1968, n. 434, la legge 7 marzo 1985, n. 75, la legge 23 marzo 1993, n. 84, per quanto compatibili con il presente decreto, e le altre disposizioni concernenti la disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa degli ordini e collegi nazionali;

 

e)gli  articoli da 134 a 144 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

 

Art. 7 (segue)

SH approvato dal Consiglio Ministri

Testo con emendamenti proposti dalle Regioni

g)la disciplina di protezione dei dati personali trattati nell’esercizio dell’attività professionale;

 

h)la disciplina dei rapporti regolati dal codice civile e dalle altre leggi speciali integranti l’ordinamento civile della Repubblica; sono riservate allo Stato, in particolare, la disciplina del contratto, dell’impresa e del rapporto di lavoro, delle società e delle associazioni professionali, della responsabilità dei professionisti;

 

i)la disciplina dei livelli essenziali, minimi ed uniformi, delle prestazioni in materia di formazione professionale;

 

j)la disciplina dell’iscrizione obbligatoria ad albi, collegi, registri ruoli o elenchi con validità su tutto il territorio dello Stato a tutela dell’affidamento del pubblico e degli utenti;

 

k)la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

 

l)la disciplina dell’organizzazione amministrativa e delle competenze degli ordini e dei collegi delle professioni intellettuali che sono regolati, ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, dalla normativa vigente.

 

 

f)il d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

 

g)le disposizioni del codice civile e delle altre leggi itegranti l’ordinamento civile della Repubblica;

 

h)la legge 25 aprile 1938, n. 897 e le altre disposizioni concernenti la disciplina dell’iscrizione obbligatoria ad albi, collegi, registri ruoli o elenchi con validità su tutto il territorio dello Stato;

 

i)le disposizioni della legge 12 giugno 1990, n. 146;

 

 

 

 

Capo IV DISPOSIZIONI FINALI (aggiunto dalla proposta delle Regioni)

Art. 7 bis – Normativa relativa a specifiche professioni.

SH approvato dal Consiglio Ministri

Testo con emendamenti proposti dalle Regioni

 

1.Negli ulteriori decreti legislativi di attuazione dell’art. 1 della legge  5 giugno 2003, n. 131 si provvederà, in relazione alle professioni concernenti le singole materie trattate, alla specificazione degli ulteriori principi fondamentali che si riconnettono a tali professioni ed alla ricognizione delle disposizioni che le regolano e restano nella competenza legislativa dello Stato.